ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

10 luglio 2014

Causa F‑22/13

Mátyás Tamás Mészáros

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso – Bando di concorso EPSO/AD/207/11 – Vincitore di concorso iscritto nell’elenco di riserva – Verifica, da parte dell’APN, dei presupposti per poter partecipare ad un concorso di grado AD 7 – Esperienza professionale di durata inferiore alla durata minima richiesta – Manifesto errore di valutazione della commissione giudicatrice – Revoca dell’offerta di assunzione da parte dell’APN – Competenza vincolata dell’APN»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in virtù dell’articolo 106 bis di quest’ultimo trattato, mediante il quale il sig. Mészáros chiede l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea (in prosieguo: l’«APN»), del 26 settembre 2012, che ha rifiutato la sua assunzione da parte dell’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) a partire dall’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/207/11, e che lo ha informato dell’intenzione di detta autorità di chiedere che venisse inserito un commento, nella base di dati dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), inteso ad informare le istituzioni dell’Unione europea del fatto che il predetto non soddisfaceva il presupposto della durata minima dell’esperienza professionale richiesta dal concorso di cui sopra per poter essere assunto come amministratore (AD) nel grado AD 7 sulla base di tale concorso.

Decisione:      il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Mészáros.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Creazione dell’elenco di riserva – Controllo di regolarità da parte dell’autorità che ha il potere di nomina – Constatazione di un manifesto errore di valutazione – Conseguenze – Rifiuto di nomina del vincitore del concorso

(Statuto dei funzionari, art. 30, e allegato III, art. 5)

2.      Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Requisiti per l’ammissione – Esperienza professionale – Nozione – Periodi di studio – Esclusione – Attività esercitate con uno status di lavoratore autonomo o di esercente una professione liberale – Inclusione – Presupposto

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 5)

3.      Funzionari – Concorso – Requisiti per l’ammissione – Determinazione mediante il bando di concorso – Requisito relativo ad un’esperienza professionale di una durata minima – Requisito da interpretarsi come riguardante un’esperienza corrispondente, in termini di tempo di lavoro, ad un’attività a tempo pieno

(Statuto dei funzionari, art. 5, § 3)

4.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Offerta di impiego – Atto preparatorio – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

5.      Funzionari – Concorso – Organizzazione – Due concorsi distinti ma connessi, intesi all’assunzione in gradi differenti – Possibilità di riassegnare un vincitore del concorso di grado superiore al concorso di grado inferiore in assenza di superamento delle prove di quest’ultimo – Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 31, § 1)

1.      Anche se l’autorità che ha il potere di nomina non ha il potere di annullare o di modificare una decisione adottata da una commissione giudicatrice, essa è però tenuta, nell’esercizio delle proprie competenze, a prendere decisioni esenti da illegittimità. Essa non può dunque trovarsi vincolata dalla decisione di una commissione giudicatrice la cui illegittimità sarebbe idonea a viziare, in via consequenziale, le sue stesse decisioni. È per tale motivo che l’autorità suddetta ha l’obbligo di verificare, prima di nominare funzionario una determinata persona, se quest’ultima soddisfi le condizioni richieste a tal fine. Qualora la commissione giudicatrice ammetta erroneamente un candidato al concorso e lo classifichi successivamente nell’elenco di riserva, l’autorità che ha il potere di nomina deve rifiutarsi di procedere alla nomina di tale candidato mediante una decisione motivata che consenta al giudice dell’Unione di valutarne la fondatezza.

Di conseguenza, nel contesto del controllo da essa operato sulla regolarità delle decisioni di una commissione giudicatrice, l’autorità suddetta deve limitarsi a verificare che l’esercizio del suo potere discrezionale da parte di tale commissione non sia stato viziato da un errore manifesto. Dunque, qualora essa ritenga che l’ammissione al concorso di un candidato sia illegittima, l’autorità deve rifiutare di nominare funzionario in prova la persona il cui nome compaia nell’elenco di riserva di un concorso quale risultato di un manifesto errore di valutazione, senza tuttavia disporre della possibilità di chiedere alla commissione giudicatrice di modificare tale elenco, in quanto ciò costituirebbe un’ingerenza dell’amministrazione nei lavori di una commissione giudicatrice incompatibile con l’indipendenza di quest’ultima.

Inoltre, un errore può essere qualificato come manifesto solamente quando esso possa essere agevolmente rilevato alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio, da parte dell’amministrazione, del suo ampio potere discrezionale. Di conseguenza, al fine di stabilire che nella valutazione dei fatti è stato commesso un errore manifesto tale da giustificare l’annullamento di una decisione, è necessario dimostrare che le valutazioni espresse nella decisione controversa non sono plausibili. In altri termini, non può sussistere un errore manifesto qualora la valutazione messa in discussione possa essere riconosciuta vera o valida.

(v. punti 48-50 e 52)

Riferimento:

Corte: sentenze Schwiering/Corte dei conti, 142/85, EU:C:1986:405, punti 19 e 20, e Parlamento/Hanning, C‑345/90 P, EU:C:1992:79, punto 22

Tribunale di primo grado: sentenza Luxem/Commissione, T‑306/04, EU:T:2005:326, punti 22 e 24

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Pascual‑García/Commissione, F‑145/06, EU:F:2008:65, punto 55, e Eklund/Commissione, F‑57/11, EU:F:2012:145, punti da 49 a 51

2.      Salvo che il bando di concorso disponga altrimenti, i periodi di studio non costituiscono periodi che possono essere presi in considerazione a titolo dell’esperienza professionale acquisita dopo il diploma, e ciò indipendentemente dal livello di tali studi, dal momento che gli studi conducono all’acquisizione di conoscenze e non di competenze.

Indubbiamente, possono prendersi in considerazione dei periodi durante i quali il candidato abbia effettuato degli studi parallelamente ad un’attività lavorativa, ma si deve rilevare che, in una situazione siffatta, a contare come esperienza professionale è il lavoro effettuato, senza che gli studi seguiti contemporaneamente, in modo marginale e accessorio, costituiscano un ostacolo alla presa in considerazione di dette prestazioni professionali.

Inoltre, per quanto riguarda le attività esercitate quale lavoratore autonomo o nell’ambito di una professione liberale, un semplice riferimento a pubblicazioni a carattere accademico non è assolutamente idoneo a dimostrare l’effettiva esistenza di tale esperienza professionale. Per simili attività professionali di lavoro autonomo, possono essere ammesse come prove fatture o buoni d’ordine che specifichino i compiti svolti o qualsiasi altro documento giustificativo ufficiale pertinente.

(v. punti 57-59)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza Wolf/Commissione, T‑101/96, EU:T:1997:171, punto 71

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Pascual‑García/Commissione, EU:F:2008:65, punto 66, e Eklund/Commissione, EU:F:2012:145, punto 54

3.      Nell’ambito della sua valutazione dell’esperienza professionale di un candidato in rapporto alla durata minima stabilita dal bando di concorso come condizione per l’ammissione allo stesso, una commissione giudicatrice è portata a considerare un periodo compiuto a tempo parziale presso un datore di lavoro solo in termini di lavoro effettivo tempo pieno.

(v. punto 64)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 71

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza Klopfer/Commissione, F‑118/05, EU:F:2006:137, punto 35

4.      Un’offerta di impiego indirizzata a un candidato in vista della sua nomina come funzionario in prova costituisce un atto preparatorio, vale a dire una dichiarazione di intenti accompagnata, eventualmente, da richieste di informazioni, e non è dunque idonea a creare diritti.

(v. punto 73)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Eklund/Commissione, EU:F:2012:145, punto 66

5.      Riguardo a due concorsi condotti in parallelo ai fini dell’assunzione di personale in gradi differenti, il contenuto delle prove organizzate presso il centro di valutazione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) è necessariamente correlato al grado del posto in concorso per il quale il candidato si presenta, sicché non può presumersi, senza incorrere in una violazione del principio della parità di trattamento, che un candidato che abbia superato le prove di un concorso inteso all’assunzione di funzionari di grado superiore avrebbe necessariamente superato le prove di un altro concorso inteso all’assunzione di funzionari di grado inferiore. Date tali premesse, la riassegnazione di un candidato di un concorso ad un altro concorso non può legittimamente aver luogo se non prima dello svolgimento delle prove che corrispondono al concorso al quale il candidato viene riassegnato. Pertanto, l’amministrazione non incorre in alcun errore di diritto qualora ritenga che un candidato che abbia superato le prove del concorso di grado AD 7 non possa essere automaticamente riassegnato al concorso di grado AD 5, malgrado che quest’ultimo corrisponda ad un grado inferiore, dal momento che tale candidato non ha effettivamente superato le prove specifiche del concorso di grado AD 5.

(v. punto 76)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Demeneix/Commissione, F‑96/12, EU:F:2013:52, punto 64