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Documento 62014CJ0050

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2016.
Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA) e a. contro Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4) e Regione Piemonte.
Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Direttiva 2004/18/CE – Servizi di trasporto sanitario – Normativa nazionale che autorizza le autorità sanitarie territoriali ad attribuire, mediante affidamento diretto e senza pubblicità, a fronte di un rimborso delle spese sostenute, le attività di trasporto sanitario alle associazioni di volontariato che soddisfano i requisiti di legge e sono registrate – Ammissibilità.
Causa C-50/14.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Causa C‑50/14

Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA) e altri

contro

Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4)

e

Regione Piemonte

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte)

«Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Direttiva 2004/18/CE — Servizi di trasporto sanitario — Normativa nazionale che autorizza le autorità sanitarie territoriali ad attribuire, mediante affidamento diretto e senza pubblicità, a fronte di un rimborso delle spese sostenute, le attività di trasporto sanitario alle associazioni di volontariato che soddisfano i requisiti di legge e sono registrate — Ammissibilità»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2016

  1. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Aggiudicazione degli appalti — Norme di pubblicità — Appalti di valore inferiore alla soglia fissata dalla direttiva o relativi a servizi rientranti nell’allegato II B — Appalti che presentano un interesse transfrontaliero certo — Obblighi degli enti aggiudicatori

    (Artt. 49 TFUE e 56 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 7, 22, 23 e 35, § 4, e allegati II A e II B)

  2. Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto — Portata dell’obbligo nel settore degli appalti pubblici

    (Artt. 49 TFUE, 56 TFUE e 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)

  3. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa nazionale che riserva prioritariamente le attività di trasporto sanitario alle associazioni di volontariato — Inammissibilità — Giustificazione — Necessità di preservare, per ragioni di sanità pubblica, l’equilibrio finanziario del sistema di trasporto sanitario — Ammissibilità — Presupposti

    (Artt. 49 TFUE e 56 TFUE)

  4. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa nazionale che consente alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti — Obbligo di previa comparazione delle proposte di varie associazioni, al fine di evitare eventuali costi superflui — Insussistenza

  5. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa nazionale che consente alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti — Fissazione dei limiti di esercizio delle attività commerciali da parte di tali associazioni — Competenza dello Stato membro — Limiti

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 37‑39, 41, 42)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 47, 48)

  3.  Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente alle autorità locali di attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, ad associazioni di volontariato, purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio.

    Infatti, l’affidamento, in mancanza di qualsiasi trasparenza, di un appalto a un’impresa con sede nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice di detto appalto costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate a tale appalto. Salvo non sia giustificata da circostanze obiettive, una tale disparità di trattamento, che, escludendo tutte le imprese stabilite in un altro Stato membro, operi principalmente a danno di queste ultime, costituirebbe una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, vietata ai sensi degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE.

    Tuttavia, gli Stati membri sono competenti a configurare i loro sistemi di sanità pubblica e previdenziali. Peraltro, non solo un rischio di grave pregiudizio per l’equilibrio economico del sistema previdenziale può costituire, di per sé, una ragione imperativa di pubblico interesse in grado di giustificare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, ma, inoltre, l’obiettivo di mantenere, per ragioni di sanità pubblica, un servizio medico e ospedaliero equilibrato e accessibile a tutti può rientrare parimenti in una delle deroghe giustificate da motivi di sanità pubblica, se un siffatto obiettivo contribuisce al conseguimento di un livello elevato di tutela della salute. Vengono pertanto in rilievo le misure che, da un lato, rispondono all’obiettivo generale di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente a una gamma equilibrata di cure sanitarie di qualità e, dall’altro, sono espressione della volontà di garantire un controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane.

    A tale riguardo, uno Stato membro può ritenere, nell’ambito del potere discrezionale di cui dispone per stabilire il livello di tutela della sanità pubblica e organizzare il proprio sistema di sicurezza sociale, che il ricorso alle associazioni di volontariato corrisponda alla finalità sociale di un servizio di trasporto sanitario e che sia idoneo a contribuire al controllo dei costi legati a tale servizio. È necessario che, nel loro intervento in tale contesto, le associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da quelli menzionati, che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime, e che non procurino alcun profitto ai loro membri.

    Spetta al giudice del rinvio compiere tutte le valutazioni richieste, al fine di verificare se la convenzione e, eventualmente, l’accordo quadro, quali disciplinati dalla normativa applicabile, contribuiscano effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà e di efficienza di bilancio.

    (v. punti 56, 61, 62, 64, 66, 67, dispositivo 1)

  4.  Qualora uno Stato membro consenta alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, un’autorità pubblica che intenda stipulare convenzioni con associazioni siffatte non è tenuta, ai sensi del diritto dell’Unione, a una previa comparazione delle proposte di varie associazioni.

    Infatti, la mancanza di obblighi di pubblicità implica che le autorità pubbliche che ricorrono, nelle suddette condizioni, ad associazioni di volontariato non siano tenute, ai sensi del diritto dell’Unione, a procedere a una comparazione tra gli organismi di volontariato.

    Ciononostante, la regolarità del ricorso ad associazioni di volontariato è soggetta, in particolare, alla condizione che detto ricorso contribuisca effettivamente all’obiettivo di efficienza di bilancio. Pertanto, le modalità di attuazione di tale ricorso, quali stabilite nelle convenzioni concluse con le suddette associazioni nonché in un eventuale accordo quadro, devono a loro volta contribuire alla realizzazione del citato obiettivo. Inoltre, il principio generale del divieto dell’abuso di diritto si applica per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato.

    (v. punti 70‑72, dispositivo 2)

  5.  Qualora uno Stato membro, che consente alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, autorizzi dette associazioni a esercitare determinate attività commerciali, spetta a tale Stato membro fissare i limiti entro i quali le suddette attività possono essere svolte. Detti limiti devono tuttavia garantire che le menzionate attività commerciali siano marginali rispetto all’insieme delle attività di tali associazioni, e siano di sostegno al perseguimento dell’attività di volontariato di queste ultime.

    Spetta al legislatore nazionale che abbia optato per la possibilità, per tali associazioni, di esercitare un’attività commerciale sul mercato, stabilire se sia preferibile inquadrare tale attività fissando un limite numerico o definendola altrimenti.

    (v. punti 76, 79, dispositivo 3)

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