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Document 62014CJ0157

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015.
Société Neptune Distribution contro Ministre de l'Économie et des Finances.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Direttiva 2009/54/CE – Articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela del consumatore – Indicazioni nutrizionali e sulla salute – Acque minerali naturali – Contenuto di sodio o di sale – Calcolo – Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio – Libertà di espressione e d’informazione – Libertà d’impresa».
Causa C-157/14.

Court reports – general

Causa C‑157/14

Neptune Distribution SNC

contro

Ministre de l’Économie et des Finances

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Direttiva 2009/54/CE — Articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Tutela del consumatore — Indicazioni nutrizionali e sulla salute — Acque minerali naturali — Contenuto di sodio o di sale — Calcolo — Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio — Libertà di espressione e d’informazione — Libertà d’impresa»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015

  1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Identificazione degli elementi di diritto dell’Unione pertinenti — Riformulazione delle questioni

    (Art. 267 TFUE)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni — Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Regolamento n. 1924/2006 — Indicazione relativa al contenuto di sodio o di sale nelle acque minerali naturali — Etichettatura che suggerisce che un’acqua minerale abbia un basso contenuto di sodio o di sale, mentre in realtà ha un contenuto uguale o superiore a mg/l 20 — Inammissibilità

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 107/2008, art. 8, § 1, e allegato; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/54, art. 9, § 2, e allegato III)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni — Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Regolamento n. 1924/2006 — Divieto di un’etichettatura che possa indurre in errore il consumatore in merito al contenuto di sodio o di sale delle acque minerali naturali — Restrizione sproporzionata dei diritti alla libertà di espressione e d’informazione ed alla libertà d’impresa — Insussistenza — Presa in considerazione del principio di precauzione

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11, § 1, e 16; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 107/2008, art. 8, § 1, e allegato; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/54, art. 9, § 2, e allegato III)

  4. Ravvicinamento delle legislazioni — Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Regolamento n. 1924/2006 — Condizioni per l’uso di tali indicazioni — Potere discrezionale del legislatore dell’Unione — Sindacato giurisdizionale — Limiti

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 107/2008, art. 8, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 33, 34)

  2.  L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento n. 107/2008, in combinato disposto con l’allegato a tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso vieta, per le acque minerali naturali e le altre acque, l’utilizzo dell’indicazione «a bassissimo contenuto di sodio/sale» e ogni altra indicazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

    Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/54, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, in combinato disposto con l’allegato III a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le confezioni, le etichette o la pubblicità delle acque minerali naturali contengano indicazioni o menzioni volte a far credere al consumatore che le acque in questione abbiano un basso contenuto di sodio o di sale oppure che siano indicate per le diete povere di sodio qualora il contenuto complessivo di sodio, in tutte le sue forme chimiche presenti, sia uguale o superiore a mg/l 20.

    (v. punto 56 e dispositivo 1)

  3.  Il divieto di far figurare sulle confezioni, sulle etichette e nella pubblicità delle acque minerali naturali qualsiasi indicazione o menzione che faccia riferimento al basso contenuto di sodio di tali acque, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento n. 107/2008, in combinato disposto con l’allegato a tale regolamento, e dall’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/54, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, in combinato disposto con l’allegato III a tale direttiva, costituisce una ingerenza nella libertà di espressione e d’informazione dell’imprenditore, nonché nella libertà d’impresa di quest’ultimo.

    Tuttavia, da un lato, tale ingerenza è prevista dalla normativa e, dall’altro, il contenuto essenziale della libertà di espressione e d’informazione dell’imprenditore non è pregiudicato da dette disposizioni, in quanto queste ultime si limitano a sottoporre l’informazione che può essere comunicata al consumatore circa il contenuto di sodio o di sale delle acque minerali naturali a talune condizioni. Ebbene, lungi dal proibire la produzione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, la normativa di cui trattasi si limita, in un settore ben circoscritto, a disciplinare l’etichettatura e la pubblicità ad esse relative. Così facendo, essa non incide affatto sul contenuto essenziale della libertà d’impresa. Peraltro, la necessità di garantire al consumatore l’informazione più precisa e trasparente possibile circa le caratteristiche del prodotto è in stretta connessione con la tutela della salute umana e costituisce una questione di interesse generale, che può giustificare limitazioni alla libertà di espressione e d’informazione dell’imprenditore, nonché alla libertà d’impresa di quest’ultimo.

    Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, poiché non sembra escluso un rischio per la salute umana derivante dal consumo abbondante di sodio presente in diversi composti chimici, in particolare nel bicarbonato di sodio, il legislatore dell’Unione ha potuto ritenere che vincoli e restrizioni, come quelli previsti dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006 e dall’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/54, per quanto concerne l’utilizzo di indicazioni o menzioni che fanno riferimento ad un basso contenuto di sodio delle acque minerali naturali, erano adeguati e necessari per garantire la tutela della salute umana all’interno dell’Unione. Infatti, il legislatore dell’Unione deve tenere conto del principio di precauzione, secondo il quale quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano pienamente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. Qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura non concludente dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive. Di conseguenza, l’ingerenza nella libertà di espressione e d’informazione dell’imprenditore nonché nella libertà d’impresa di quest’ultimo è proporzionata agli obiettivi perseguiti.

    (v. punti 67, 69‑71, 74, 81‑85)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 76)

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