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Document 62019CA0199

    Causa C-199/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — Polonia) — RL sp. z o.o./ J.M. (Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Nozione di «transazione commerciale» – Prestazione di servizi – Articolo 2, punto 1 – Contratto di locazione – Pagamenti periodici – Termini di pagamento che prevedono il versamento a rate – Articolo 5 – Portata)

    GU C 287 del 31.8.2020, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 287/9


    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — Polonia) — RL sp. z o.o./ J.M.

    (Causa C-199/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2011/7/UE - Nozione di «transazione commerciale» - Prestazione di servizi - Articolo 2, punto 1 - Contratto di locazione - Pagamenti periodici - Termini di pagamento che prevedono il versamento a rate - Articolo 5 - Portata)

    (2020/C 287/12)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

    Parti

    Ricorrente: RL sp. z o.o.

    Resistente: J.M.

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che un contratto la cui prestazione principale consista nella cessione, a titolo oneroso, di un bene immobile in godimento temporaneo, quale un contratto di locazione di un locale professionale, configura una transazione commerciale che comporta una prestazione di servizi, ai sensi di tale disposizione, purché detta transazione sia effettuata tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni.

    2)

    Qualora un contratto a tempo determinato o indeterminato, che prevede pagamenti periodici a intervalli previamente definiti, come il canone mensile relativo a un contratto di locazione di un locale professionale, rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2011/7 in quanto transazione commerciale che comporta una prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, l’articolo 5 di quest’ultima deve essere interpretato nel senso che, affinché un contratto siffatto possa far sorgere, in caso di mancato pagamento nei termini, il diritto agli interessi e il diritto al risarcimento di cui all’articolo 3 e all’articolo 6 della citata direttiva, esso non deve essere necessariamente considerato come un accordo su termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, a norma del citato articolo 5.


    (1)  GU C 164 del 13.5.2019.


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