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Document 62016CJ0206

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 luglio 2017.
Marco Tronchetti Provera SpA e a. contro Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).
Rinvio pregiudiziale – Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerte pubbliche di acquisto – Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma – Possibilità di rettificare il prezzo dell’offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati – Normativa nazionale che prevede la possibilità per l’autorità di vigilanza di aumentare il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto in caso di collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori.
Causa C-206/16.

Court reports – general

Causa C‑206/16

Marco Tronchetti Provera SpA e altri

contro

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerte pubbliche di acquisto – Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma – Possibilità di rettificare il prezzo dell’offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati – Normativa nazionale che prevede la possibilità per l’autorità di vigilanza di aumentare il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto in caso di collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 luglio 2017

  1. Libertà di stabilimento–Società–Direttiva 2004/25–Offerte pubbliche d’acquisto–Tutela degli azionisti di minoranza, offerta obbligatoria e prezzo equo–Possibilità per gli Stati membri di autorizzare le loro autorità di vigilanza a modificare il prezzo dell’offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati–Presupposto–Fissazione delle suddette circostanze nel rispetto del principio di tutela degli interessi dei possessori di titoli della società di cui trattasi in caso di assunzione di controllo di quest’ultima da parte di una persona fisica o giuridica

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/25, artt. 3, § 1, e 5, §§ 1 e 4, commi 1 e 2)

  2. Libertà di stabilimento–Società–Direttiva 2004/25–Offerte pubbliche d’acquisto–Tutela degli azionisti di minoranza, offerta obbligatoria e prezzo equo–Possibilità per gli Stati membri di autorizzare le loro autorità di vigilanza a modificare il prezzo dell’offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati–Normativa nazionale che consente di aumentare il prezzo di un’offerta pubblica d’acquisto in caso di collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori–Mancanza di precisazioni per quanto riguarda i comportamenti specifici che caratterizzano la nozione di collusione–Ammissibilità–Presupposto–Nozione desumibile da tale normativa in modo sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/25, art. 5, § 4, comma 2)

  1.  Innanzitutto, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/25 fissa il principio dell’offerta pubblica di acquisto dei titoli di partecipazione di una determinata società. Esso dispone, infatti, che gli Stati membri provvedano a che, qualora una persona fisica o giuridica, per effetto di propri acquisti o dell’acquisto da parte di persone che agiscono di concerto con essa, detenga titoli di una società rientrante nel campo di applicazione di tale direttiva che, sommati ad una partecipazione già in suo possesso e ad una partecipazione di persone che agiscono di concerto con essa, le conferiscano, direttamente o indirettamente, diritti di voto in detta società in una percentuale tale da esercitare il controllo della stessa, detta persona sia tenuta a promuovere un’offerta per tutelare gli azionisti di minoranza di tale società; tale offerta deve riguardare la totalità delle partecipazioni di tali azionisti, al prezzo equo definito all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva medesima.

    Poi, altresì al fine di garantire la tutela degli azionisti di minoranza della società interessata dall’OPA, l’articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2004/25 considera, a titolo principale, prezzo equo il prezzo massimo pagato per gli stessi titoli dall’offerente, o da persone che agiscono di concerto con lui, in un periodo, che spetta agli Stati membri determinare, di non meno di sei e non più di dodici mesi antecedenti all’offerta di cui all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.

    Infine, l’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25 prevede che, nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le loro autorità di vigilanza, previste all’articolo 4 di tale direttiva, a modificare il prezzo equo in circostanze e secondo criteri determinati. A tale scopo, gli Stati membri possono, da un lato, redigere un elenco di circostanze nelle quali tale prezzo equo può essere modificato, verso l’alto o verso il basso e, dall’altro, definire i criteri da utilizzare in questi casi; peraltro, tali circostanze e criteri devono essere chiaramente determinati. Esempi di tali circostanze e criteri sono contenuti nell’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della suddetta direttiva.

    Discende da tali disposizioni che, quando uno Stato membro ha deciso di autorizzare l’autorità di vigilanza a modificare il prezzo equo definito all’articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2004/25, al fine di fissare il prezzo al quale deve aver luogo un’OPA, tale potere di modifica deve essere esercitato nel rispetto dei principi direttivi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

    A tal riguardo, quando fissa, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della suddetta direttiva, le circostanze determinate nelle quali il suddetto potere di modifica può essere esercitato, lo Stato membro deve tener conto, in particolare, del principio, sancito dal suddetto articolo 3, paragrafo 1, di tutela degli interessi dei possessori di titoli della società il cui controllo è stato acquisito da una persona fisica o giuridica.

    (v. punti 29‑33)

  2.  L’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente all’autorità nazionale di vigilanza di aumentare il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto in caso di «collusione» senza precisare le condotte specifiche che caratterizzano tale nozione, a condizione che l’interpretazione della suddetta nozione possa essere desunta da tale normativa in modo sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile, mediante metodi interpretativi riconosciuti dal diritto interno.

    In primo luogo, si deve constatare che l’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25 riconosce agli Stati membri un margine discrezionale per definire le circostanze in cui le loro autorità di vigilanza possono modificare il prezzo equo, a condizione, tuttavia, che tali circostanze siano chiaramente determinate.

    Tale disposizione prevede che gli Stati membri possano redigere un elenco di tali circostanze e menziona, a tale scopo, diversi esempi che rinviano a formulazioni generali per illustrare le circostanze che possono giustificare una modifica, verso l’alto o verso il basso, del prezzo equo, come un accordo tra acquirente e venditore, eventi eccezionali o una manipolazione dei prezzi dei titoli di cui trattasi.

    In un contesto siffatto, come ha sostanzialmente rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 52 e 53 delle sue conclusioni, l’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25 non può essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro ricorra, nella normativa che adotta ai fini della trasposizione di tale disposizione, a una nozione giuridica astratta come, nel caso di specie, quella di «collusione», in quanto circostanza chiaramente determinata ai sensi della suddetta disposizione.

    È vero che tanto il principio della certezza del diritto quanto la necessità di assicurare la piena applicazione delle direttive, in diritto e non solamente in fatto, esigono che tutti gli Stati membri riproducano le prescrizioni della direttiva in questione in un quadro normativo chiaro, preciso e trasparente, che preveda disposizioni vincolanti nel settore che essa ha ad oggetto (sentenze del 16 novembre 2000, Commissione/Grecia,C‑214/98, EU:C:2000:624, punto 23, e del 14 gennaio 2010, Commissione/Repubblica ceca,C‑343/08, EU:C:2010:14, punto 40).

    Tuttavia, tali esigenze non possono essere intese nel senso che impongono che una norma che utilizza una nozione giuridica astratta menzioni le diverse ipotesi concrete in cui essa può essere applicata, in quanto il legislatore non può determinare in anticipo tutte le suddette ipotesi.

    Pertanto, l’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25 non può essere interpretato nel senso che esige che uno Stato membro il quale, nella normativa da esso adottata al fine di trasporre tale disposizione, prevede, come nel procedimento principale, la «collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori» come una delle circostanze chiaramente determinate ai sensi della suddetta disposizione, precisi le specifiche condotte che caratterizzano una siffatta collusione.

    Detto ciò, al fine di soddisfare l’esigenza di certezza del diritto, gli Stati membri devono provvedere a che l’interpretazione da fornire a una siffatta nozione nel settore delle OPA possa essere desunta dalla normativa nazionale di cui trattasi in modo sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile, mediante metodi interpretativi riconosciuti dal diritto interno.

    (v. punti 37‑39, 41‑43, 46, 48 e dispositivo)

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