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Documento 62015CJ0658

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 novembre 2017.
Robeco Hollands Bezit NV e a. contro Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/39/CE – Mercati degli strumenti finanziari – Articolo 4, paragrafo 1, punto 14 – Nozione di “mercato regolamentato” – Ambito di applicazione – Sistema a cui partecipano broker che rappresentano investitori, da un lato, e agenti di organismi di investimento collettivo di “tipo aperto” con l’obbligo di eseguire ordini relativi ai loro fondi, dall’altro lato.
Causa C-658/15.

Causa C‑658/15

Robeco Hollands Bezit NV e altri

contro

Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/39/CE – Mercati degli strumenti finanziari – Articolo 4, paragrafo 1, punto 14 – Nozione di “mercato regolamentato” – Ambito di applicazione – Sistema a cui partecipano broker che rappresentano investitori, da un lato, e agenti di organismi di investimento collettivo di “tipo aperto” con l’obbligo di eseguire ordini relativi ai loro fondi, dall’altro lato»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 novembre 2017

  1. Libertà di stabilimento–Libera prestazione dei servizi–Mercati degli strumenti finanziari–Direttiva 2004/39–Sistema multilaterale–Nozione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, considerando 6 e art. 4, § 1, punti 6 e 14)

  2. Libertà di stabilimento–Libera prestazione dei servizi–Mercati degli strumenti finanziari–Direttiva 2004/39–Mercato regolamentato–Nozione–Sistema basato sulla partecipazione di broker che rappresentano investitori, da un lato, e di agenti di organismi di investimento collettivo di «tipo aperto» con l’obbligo di eseguire ordini relativi ai loro fondi, dall’altro lato–Inclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, art. 4, § 1, punto 14)

  1.  Sebbene la nozione di sistema multilaterale non sia definita, in quanto tale, dalla direttiva, il considerando 6 di quest’ultima indica che la definizione delle nozioni di «mercato regolamentato» e di «sistema multilaterale di negoziazione», che sono i due tipi di sistema multilaterale oggetto della direttiva, dovrebbe escludere i sistemi bilaterali, nell’ambito dei quali un’impresa di investimento intraprende ogni operazione per proprio conto e non come controparte interposta tra l’acquirente e il venditore. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2004/39, negoziare per conto proprio significa impegnare posizioni proprie al fine di concludere operazioni riguardanti strumenti finanziari. Dalla netta distinzione tra sistema multilaterale e sistema bilaterale si deve dedurre che l’operatore di mercato o l’impresa di investimento che amministra un sistema multilaterale agisce senza assunzione di rischi e senza impegnare posizioni proprie nella conclusione di transazioni effettuate in seno a tale sistema.

    (v. punti 30, 31)

  2.  L’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «mercato regolamentato», ai sensi di tale disposizione, un sistema di negoziazione nell’ambito del quale più agenti di fondi d’investimento e broker rappresentano, rispettivamente, organismi di investimento di «tipo aperto» e investitori, e che ha l’unico fine di assistere tali organismi di investimento nel loro obbligo di eseguire gli ordini di acquisto e di vendita di quote collocati da tali investitori.

    (v. punto 44 e dispositivo)

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