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Document 62012CJ0209

Massime della sentenza

Court reports – general

Causa C‑209/12

Walter Endress

contro

Allianz Lebensversicherungs AG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale — Direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE — Assicurazione diretta sulla vita — Diritto di rinuncia — Assenza di informazione sulle condizioni di esercizio di tale diritto — Estinzione del diritto di rinuncia decorso un anno dal pagamento del primo premio — Conformità alle direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2013

  1. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Assicurazione diretta sulla vita – Direttive 90/619 e 92/96 – Diritto di rinuncia di un assicurato che non è stato informato di tale diritto – Disposizione nazionale che limita il termine per l’esercizio di detto diritto a un anno, al massimo, a decorrere dal versamento del primo premio assicurativo – Inammissibilità

    (Direttive del Consiglio 90/619, art. 15, § 1, e 92/96, art. 31)

  2. Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione da parte della Corte – Presupposti

    (Art. 267 TFUE)

  1.  L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (seconda direttiva assicurazione vita) come modificata dalla direttiva 92/96 (terza direttiva assicurazione vita), letto in combinato disposto con l’articolo 31 di quest’ultima direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che riconosce all’assicurato un diritto di rinuncia solo per un anno, al massimo, a decorrere dal versamento del primo premio assicurativo, quando l’assicurato medesimo non è stato informato del suo diritto di rinuncia.

    Una siffatta disposizione nazionale, che prevede l’estinzione del diritto dell’assicurato di rinunciare al contratto in un momento in cui non è stato informato del diritto stesso, infatti, è contraria alla realizzazione di un obiettivo essenziale perseguito dalla seconda e della terza direttiva assicurazione vita e, pertanto, all’effetto utile di queste ultime. Dato che i contratti di assicurazione sono prodotti finanziari giuridicamente complessi e possono differire considerevolmente a seconda dell’assicuratore che li offre nonché implicare impegni finanziari importanti e potenzialmente di una durata molto lunga, l’assicurato versa in una situazione di debolezza in rapporto all’assicuratore, situazione che è analoga a quella in cui si trova un consumatore nell’ambito della conclusione di un contratto ai di fuori di un locale commerciale. Pertanto l’assicuratore non può validamente invocare motivi di certezza del diritto per ovviare ad una situazione causata dalla propria omissione di adempiere l’obbligo, derivante dal diritto dell’Unione, di comunicare un elenco definitivo di informazioni tra le quali figurano, segnatamente, quelle relative al diritto dell’assicurato di rinunciare al contratto.

    (v. punti 26, 29, 30, 32 e dispositivo)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 35-40)

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Causa C‑209/12

Walter Endress

contro

Allianz Lebensversicherungs AG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale — Direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE — Assicurazione diretta sulla vita — Diritto di rinuncia — Assenza di informazione sulle condizioni di esercizio di tale diritto — Estinzione del diritto di rinuncia decorso un anno dal pagamento del primo premio — Conformità alle direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2013

  1. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Assicurazione diretta sulla vita — Direttive 90/619 e 92/96 — Diritto di rinuncia di un assicurato che non è stato informato di tale diritto — Disposizione nazionale che limita il termine per l’esercizio di detto diritto a un anno, al massimo, a decorrere dal versamento del primo premio assicurativo — Inammissibilità

    (Direttive del Consiglio 90/619, art. 15, § 1, e 92/96, art. 31)

  2. Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limitazione da parte della Corte — Presupposti

    (Art. 267 TFUE)

  1.  L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (seconda direttiva assicurazione vita) come modificata dalla direttiva 92/96 (terza direttiva assicurazione vita), letto in combinato disposto con l’articolo 31 di quest’ultima direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che riconosce all’assicurato un diritto di rinuncia solo per un anno, al massimo, a decorrere dal versamento del primo premio assicurativo, quando l’assicurato medesimo non è stato informato del suo diritto di rinuncia.

    Una siffatta disposizione nazionale, che prevede l’estinzione del diritto dell’assicurato di rinunciare al contratto in un momento in cui non è stato informato del diritto stesso, infatti, è contraria alla realizzazione di un obiettivo essenziale perseguito dalla seconda e della terza direttiva assicurazione vita e, pertanto, all’effetto utile di queste ultime. Dato che i contratti di assicurazione sono prodotti finanziari giuridicamente complessi e possono differire considerevolmente a seconda dell’assicuratore che li offre nonché implicare impegni finanziari importanti e potenzialmente di una durata molto lunga, l’assicurato versa in una situazione di debolezza in rapporto all’assicuratore, situazione che è analoga a quella in cui si trova un consumatore nell’ambito della conclusione di un contratto ai di fuori di un locale commerciale. Pertanto l’assicuratore non può validamente invocare motivi di certezza del diritto per ovviare ad una situazione causata dalla propria omissione di adempiere l’obbligo, derivante dal diritto dell’Unione, di comunicare un elenco definitivo di informazioni tra le quali figurano, segnatamente, quelle relative al diritto dell’assicurato di rinunciare al contratto.

    (v. punti 26, 29, 30, 32 e dispositivo)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 35-40)

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