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Document 62012CJ0147
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Court reports – general
Causa C-147/12
ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB
contro
Frank Koot e Evergreen Investments BV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hovrätten för Nedre Norrland)
«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Giudice competente — Competenze speciali “in materia contrattuale” e “in materia di illeciti civili dolosi o colposi”»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Materie escluse – Fallimenti, concordati e procedure affini – Nozione – Azione promossa da un creditore di una società per azioni contro un membro del consiglio di amministrazione e un azionista della società per far valere la loro responsabilità per i debiti sociali – Esclusione – Applicabilità del regolamento
[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 1, § 2, b)]
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Disposizioni di tale regolamento qualificate come equivalenti a quelle della convenzione di Bruxelles – Interpretazione di tali disposizioni in conformità alla giurisprudenza della Corte riguardante la convenzione
(Convenzione del 27 settembre 1968; regolamento del Consiglio n. 44/2001)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenze in materia contrattuale e in materia di illeciti civili dolosi o colposi
[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, a), e 3]
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Nozione – Azione promossa da un creditore di una società per azioni contro un membro del consiglio di amministrazione e un azionista della società per far valere la loro responsabilità per i debiti sociali – Inclusione – Cessione del credito – Irrilevanza
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questione posta in un contesto che non consente una soluzione utile – Questioni sollevate senza precisazioni sufficienti sul contesto di fatto – Irricevibilità
(Art. 267 TFUE)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Nozione – Luogo delle attività esercitate dalla società e luogo al quale è collegata la situazione economica relativa a tali attività
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)
V. il testo della decisione.
(v. punti da 24 a 26)
V. il testo della decisione.
(v. punti 28, 29)
La nozione di materia di illeciti civili dolosi o colposi ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale di cui all’articolo 5, punto 1, lettera a), di tale regolamento.
A tal riguardo, da un lato, la nozione di materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del suddetto regolamento non può essere intesa nel senso che riguardi una situazione in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell’altra. Di conseguenza, l’applicazione della norma di competenza speciale prevista in materia contrattuale a detto articolo 5, punto 1, lettera a), presuppone la determinazione di un’obbligazione giuridica liberamente assunta da una parte nei confronti di un’altra e sulla quale si fonda l’azione del ricorrente. D’altro lato, una responsabilità in materia di illeciti civili dolosi o colposi può sussistere solo a condizione che sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e il fatto da cui tale danno trae origine.
(v. punti da 32 a 34)
La nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che essa comprende azioni promosse da un creditore di una società per azioni, volte a far dichiarare la responsabilità, per i debiti di quest’ultima, di un membro del consiglio di amministrazione della medesima, da un lato, e di un azionista della stessa, dall’altro, per aver permesso che tale società continuasse le attività nonostante risultasse sottocapitalizzata e dovesse essere posta in liquidazione.
A tal riguardo, non può essere accolta l’interpretazione secondo cui la qualificazione delle suddette azioni dovrebbe seguire la qualificazione dei debiti della società, a seconda che rientrino nell’ambito della materia contrattuale o extracontrattuale. Infatti, ciò comporterebbe la moltiplicazione delle giurisdizioni competenti a statuire su azioni aventi ad oggetto uno stesso comportamento illecito di un amministratore o di un azionista della società interessata, a seconda della natura dei vari debiti della società dedotti nell’ambito di tali azioni. In una situazione del genere, l’obiettivo di prossimità delle norme sulle competenze speciali enunciate all’articolo 5, punti 1 e 3, del regolamento n. 44/2001, fondate sull’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra il contratto o il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto e il tribunale chiamato a statuire su di esso, si oppone a che la determinazione del giudice competente sia fatta dipendere dalla natura dei debiti della società interessata.
Pertanto, il fatto che il credito in questione sia stato ceduto dal creditore iniziale a un terzo non incide, a sua volta, sulla determinazione del giudice competente ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento.
(v. punti 38, 41, 42, 59, dispositivo 1, 3)
V. il testo della decisione.
(v. punti da 44 a 47)
La nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che, in caso di azioni volte a far dichiarare la responsabilità di un membro del consiglio di amministrazione nonché di un azionista di una società per azioni per i debiti di tale società, il suddetto luogo si trova nel luogo al quale sono collegate le attività esercitate dalla suddetta società nonché la situazione economica relativa a tali attività.
Infatti, per quanto concerne azioni promosse basandosi sulla motivazione che l’amministratore e il principale azionista della società sarebbero venuti meno ai loro obblighi di legge nei confronti di quest’ultima, il luogo del fatto generatore del danno deve presentare tanto per i ricorrenti quanto per i convenuti un alto grado di prevedibilità. Allo stesso modo, in tale contesto deve sussistere, sotto i profili della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale, un nesso particolarmente stretto fra le azioni promosse dai ricorrenti e il suddetto luogo.
(v. punti 52, 55, dispositivo 2, 3)
Causa C-147/12
ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB
contro
Frank Koot e Evergreen Investments BV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hovrätten för Nedre Norrland)
«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Giudice competente — Competenze speciali “in materia contrattuale” e “in materia di illeciti civili dolosi o colposi”»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Materie escluse — Fallimenti, concordati e procedure affini — Nozione — Azione promossa da un creditore di una società per azioni contro un membro del consiglio di amministrazione e un azionista della società per far valere la loro responsabilità per i debiti sociali — Esclusione — Applicabilità del regolamento
[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 1, § 2, b)]
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Disposizioni di tale regolamento qualificate come equivalenti a quelle della convenzione di Bruxelles — Interpretazione di tali disposizioni in conformità alla giurisprudenza della Corte riguardante la convenzione
(Convenzione del 27 settembre 1968; regolamento del Consiglio n. 44/2001)
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenze in materia contrattuale e in materia di illeciti civili dolosi o colposi
[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, a), e 3]
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Nozione — Azione promossa da un creditore di una società per azioni contro un membro del consiglio di amministrazione e un azionista della società per far valere la loro responsabilità per i debiti sociali — Inclusione — Cessione del credito — Irrilevanza
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questione posta in un contesto che non consente una soluzione utile — Questioni sollevate senza precisazioni sufficienti sul contesto di fatto — Irricevibilità
(Art. 267 TFUE)
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto — Nozione — Luogo delle attività esercitate dalla società e luogo al quale è collegata la situazione economica relativa a tali attività
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)
V. il testo della decisione.
(v. punti da 24 a 26)
V. il testo della decisione.
(v. punti 28, 29)
La nozione di materia di illeciti civili dolosi o colposi ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale di cui all’articolo 5, punto 1, lettera a), di tale regolamento.
A tal riguardo, da un lato, la nozione di materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del suddetto regolamento non può essere intesa nel senso che riguardi una situazione in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell’altra. Di conseguenza, l’applicazione della norma di competenza speciale prevista in materia contrattuale a detto articolo 5, punto 1, lettera a), presuppone la determinazione di un’obbligazione giuridica liberamente assunta da una parte nei confronti di un’altra e sulla quale si fonda l’azione del ricorrente. D’altro lato, una responsabilità in materia di illeciti civili dolosi o colposi può sussistere solo a condizione che sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e il fatto da cui tale danno trae origine.
(v. punti da 32 a 34)
La nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che essa comprende azioni promosse da un creditore di una società per azioni, volte a far dichiarare la responsabilità, per i debiti di quest’ultima, di un membro del consiglio di amministrazione della medesima, da un lato, e di un azionista della stessa, dall’altro, per aver permesso che tale società continuasse le attività nonostante risultasse sottocapitalizzata e dovesse essere posta in liquidazione.
A tal riguardo, non può essere accolta l’interpretazione secondo cui la qualificazione delle suddette azioni dovrebbe seguire la qualificazione dei debiti della società, a seconda che rientrino nell’ambito della materia contrattuale o extracontrattuale. Infatti, ciò comporterebbe la moltiplicazione delle giurisdizioni competenti a statuire su azioni aventi ad oggetto uno stesso comportamento illecito di un amministratore o di un azionista della società interessata, a seconda della natura dei vari debiti della società dedotti nell’ambito di tali azioni. In una situazione del genere, l’obiettivo di prossimità delle norme sulle competenze speciali enunciate all’articolo 5, punti 1 e 3, del regolamento n. 44/2001, fondate sull’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra il contratto o il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto e il tribunale chiamato a statuire su di esso, si oppone a che la determinazione del giudice competente sia fatta dipendere dalla natura dei debiti della società interessata.
Pertanto, il fatto che il credito in questione sia stato ceduto dal creditore iniziale a un terzo non incide, a sua volta, sulla determinazione del giudice competente ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento.
(v. punti 38, 41, 42, 59, dispositivo 1, 3)
V. il testo della decisione.
(v. punti da 44 a 47)
La nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che, in caso di azioni volte a far dichiarare la responsabilità di un membro del consiglio di amministrazione nonché di un azionista di una società per azioni per i debiti di tale società, il suddetto luogo si trova nel luogo al quale sono collegate le attività esercitate dalla suddetta società nonché la situazione economica relativa a tali attività.
Infatti, per quanto concerne azioni promosse basandosi sulla motivazione che l’amministratore e il principale azionista della società sarebbero venuti meno ai loro obblighi di legge nei confronti di quest’ultima, il luogo del fatto generatore del danno deve presentare tanto per i ricorrenti quanto per i convenuti un alto grado di prevedibilità. Allo stesso modo, in tale contesto deve sussistere, sotto i profili della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale, un nesso particolarmente stretto fra le azioni promosse dai ricorrenti e il suddetto luogo.
(v. punti 52, 55, dispositivo 2, 3)