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Document 61976CJ0014

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 . CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 - COMPETENZE SPECIALI - MATERIA CONTRATTUALE - OBBLIGAZIONE - NOZIONE

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 5 , 1O )

2 . CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 - COMPETENZE SPECIALI - MATERIA CONTRATTUALE - CONCESSIONE ESCLUSIVA - LITE FRA CONCESSIONARIO E CONCEDENTE - OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE - NOZIONE - AZIONE PER IL VERSAMENTO D ' INDENNITA COMPENSATIVE - ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE NAZIONALE

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 5 , 1O )

3 . CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 - COMPETENZE SPECIALI - CONCESSIONARIO DI UN ' ESCLUSIVA DI VENDITA - DIREZIONE DI UNA SUCCURSALE , DI UN ' AGENZIA O DI UNA FILIALE DEL CONCEDENTE - CRITERI DISTINTIVI

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 5 , 5O )

Massima

1 . AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL LUOGO D ' ESECUZIONE AI SENSI DELL ' ART . 5 DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , L ' OBBLIGAZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE E QUELLA CORRISPONDENTE AL DIRITTO SU CUI S ' IMPERNIA L ' AZIONE . NELL ' IPOTESI IN CUI L ' ATTORE FA VALERE IL PROPRIO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO O CHIEDE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELLA CONTROPARTE , L ' OBBLIGAZIONE DI CUI ALL ' ART . 5 , 1O , E SEMPRE QUELLA DERIVANTE DAL CONTRATTO ED IL CUI INADEMPIMENTO VIENE INVOCATO ONDE LEGITTIMARE DETTE DOMANDE .

2 . PER QUESTI MOTIVI , LA PRIMA QUESTIONE VA RISOLTA NEL SENSO CHE , IN UNA CONTROVERSIA TRA UN CONCESSIONARIO DI VENDITA ESCLUSIVO ED IL SUO CONCEDENTE CUI VIENE FATTO CARICO DI AVER VIOLATO LA CONCESSIONE , IL TERMINE ' OBBLIGAZIONE ' , CHE FIGURA NELL ' ART . 5 , 1O , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 AVENTE AD OGGETTO LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , SI RIFERISCE ALL ' OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE CHE SERVE DI BASE ALL ' AZIONE GIUDIZIARIA , VALE A DIRE ALL ' OBBLIGAZIONE DEL CONCEDENTE CHE CORRISPONDE AL DIRITTO CONTRATTUALE CHE VIENE FATTO VALERE ONDE LEGITTIMARE LA DOMANDA DEL CONCESSIONARIO .

IN UNA CONTROVERSIA VERTENTE SULLE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DA PARTE DEL CONCEDENTE DI UN CONTRATTO DI CONCES SIONE ESCLUSIVA , QUALI IL RISARCIMENTO DEL DANNO O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO , L ' OBBLIGAZIONE CUI SI DEVE FAR RIFERIMENTO AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 5 , 1O , DELLA CONVENZIONE E QUELLA CHE VIENE POSTA DAL CONTRATTO A CARICO DEL CONCEDENTE ED IL CUI INADEMPIMENTO VIENE FATTO VALERE ONDE LEGITTIMARE LA DOMANDA DI RISARCIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRESENTATA DAL CONCESSIONARIO .

PER QUANTO RIGUARDA LE AZIONI PER IL VERSAMENTO D ' INDENNITA COMPENSATIVE , SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE ACCERTARE SE , IN BASE AL DIRITTO DA APPLICARSI AL CONTRATTO , SI TRATTI DI UN ' OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE AUTONOMA O D ' UNA OBBLIGAZIONE SOSTITUTIVA DELL ' OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE NON ADEMPIUTA .

3 . IL CONCESSIONARIO DI UN ' ESCLUSIVA DI VENDITA NON PUO ESSER CONSIDERATO RESPONSABILE DI UNA SUCCURSALE , DI UN ' AGENZIA O DI UNA FILIALE DEL CONCEDENTE , AI SENSI DELL ' ART . 5 , 5O , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , NELL ' IPOTESI IN CUI ESSO NON SIA SOGGETTO AL SUO SINDACATO NE ALLA SUA DIREZIONE .

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