Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1998

Misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

Misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

 

SINTESI DI:

Decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

Regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

  • La decisione e il regolamento stabiliscono un regime globale di sanzioni dell’Unione europea (Unione) in materia di gravi violazioni e abusi dei diritti umani.
  • Il regolamento (UE) 2020/1998 è stato applicato in modo automatico e uniforme a tutti gli Stati membri dell’Unione alla sua entrata in vigore, senza richiedere il recepimento nel diritto nazionale. È stato più volte modificato, da ultimo nel maggio 2024, dal regolamento (UE) 2024/1034.
  • Per garantire la coerenza in tutto il sistema delle sanzioni dell’Unione, insieme alle misure adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), la decisione (PESC) 2024/1025 del Consiglio modifica la decisione (PESC) 2020/1999.

PUNTI CHIAVE

Il regime globale di sanzioni dell’Unione in materia di diritti umani fornisce all’Unione una base giuridica per contrastare persone, imprese e organismi, compresi quelli associati ai governi nazionali e quelli che non lo sono, responsabili, coinvolti o associati a gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo, indipendentemente dal luogo in cui si verificano.

Ambito di applicazione

Il regime globale di sanzioni dell’Unione in materia di diritti umani riguarda una serie di abusi dei diritti umani, quali:

  • genocidio;
  • crimini contro l’umanità;
  • tortura e pene e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
  • schiavitù;
  • esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie;
  • la sparizione coatta di persone e arresti o detenzioni di natura arbitraria.

Il regime di sanzioni contempla altresì atti che sono diffusi, sistematici o che destano grave preoccupazione in relazione agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), stabiliti nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea, tra cui:

  • la tratta di esseri umani;
  • gli abusi dei diritti umani da parte dei trafficanti di migranti;
  • la violenza sessuale e la violenza di genere;
  • violazioni e abusi delle libertà:
    • di riunione pacifica e di associazione;
    • di opinione e di espressione;
    • di culto e di credo.

Sanzioni e deroghe

Le misure restrittive comprenderanno un divieto di viaggio per le persone e il congelamento dei fondi per persone ed entità. Inoltre, alle persone e alle entità nell’Unione sarà vietato rendere disponibili fondi a coloro presenti sull’elenco, sia direttamente che indirettamente.

Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure quando il viaggio è giustificato per:

  • esigenze umanitarie urgenti;
  • partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione;
  • partecipare a un processo giudiziario.

Riflettendo lo spirito della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al fine di garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o di altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali, la decisione di modifica (PESC) 2024/1025 del Consiglio introduce un’esenzione dalle misure di congelamento dei beni applicabili alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati ai sensi della decisione (PESC) 2020/1999 e dalle restrizioni alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche. Tale esenzione riguarda le attività svolte da organizzazioni quali:

  • l’ONU, le sue agenzie e i suoi programmi;
  • organizzazioni internazionali;
  • organizzazioni umanitarie che hanno lo status di osservatore dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite;
  • organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha concesso il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro in conformità con le procedure nazionali;
  • agenzie specializzate degli Stati membri.

Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’erogazione tempestiva di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a sostegno dei bisogni fondamentali dell’uomo.

Modifica dell’elenco

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri possono proporre modifiche all’elenco.

Le modifiche sono decise dal Consiglio dell’Unione europea e annunciate pubblicamente.

Allineamento di determinati paesi terzi con le misure restrittive dell’Unione

I paesi candidati, quali Albania, Georgia, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord e Ucraina, e i paesi dell’Associazione europea di libero scambio, ossia Islanda, Liechtenstein e Norvegia (che sono anche membri dello Spazio economico europeo), si sono allineati a questa decisione. Essi garantiranno che le loro politiche nazionali rispettino la presente decisione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

Essi si applicano dall’8 dicembre 2020.

La decisione di modifica (PESC) 2023/272 ha prorogato le misure di cui alla decisione (PESC) 2020/1999 fino all’8 dicembre 2024.

CONTESTO

Il regime globale di sanzioni dell’Unione in materia di diritti umani faceva parte degli impegni per far fronte a gravi violazioni e abusi dei diritti umani esposti nel piano d’azione dell’Unione per i diritti umani e la democrazia 2020–2024.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 13).

Le successive modifiche alla decisione (PESC) 2020/1999 sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 410I del 7.12.2020, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano d’azione dell’Unione per i diritti umani e la democrazia 2020–2024 [JOIN(2020) 5 final del 25.3.2020].

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Ultimo aggiornamento: 23.09.2024

In alto