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Document 32020R1998
Misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Il regime globale di sanzioni dell’Unione in materia di diritti umani fornisce all’Unione una base giuridica per contrastare persone, imprese e organismi, compresi quelli associati ai governi nazionali e quelli che non lo sono, responsabili, coinvolti o associati a gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo, indipendentemente dal luogo in cui si verificano.
Ambito di applicazione
Il regime globale di sanzioni dell’Unione in materia di diritti umani riguarda una serie di abusi dei diritti umani, quali:
Il regime di sanzioni contempla altresì atti che sono diffusi, sistematici o che destano grave preoccupazione in relazione agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), stabiliti nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea, tra cui:
Sanzioni e deroghe
Le misure restrittive comprenderanno un divieto di viaggio per le persone e il congelamento dei fondi per persone ed entità. Inoltre, alle persone e alle entità nell’Unione sarà vietato rendere disponibili fondi a coloro presenti sull’elenco, sia direttamente che indirettamente.
Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure quando il viaggio è giustificato per:
Riflettendo lo spirito della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al fine di garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o di altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali, la decisione di modifica (PESC) 2024/1025 del Consiglio introduce un’esenzione dalle misure di congelamento dei beni applicabili alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati ai sensi della decisione (PESC) 2020/1999 e dalle restrizioni alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche. Tale esenzione riguarda le attività svolte da organizzazioni quali:
Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’erogazione tempestiva di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a sostegno dei bisogni fondamentali dell’uomo.
Modifica dell’elenco
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri possono proporre modifiche all’elenco.
Le modifiche sono decise dal Consiglio dell’Unione europea e annunciate pubblicamente.
Allineamento di determinati paesi terzi con le misure restrittive dell’Unione
I paesi candidati, quali Albania, Georgia, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord e Ucraina, e i paesi dell’Associazione europea di libero scambio, ossia Islanda, Liechtenstein e Norvegia (che sono anche membri dello Spazio economico europeo), si sono allineati a questa decisione. Essi garantiranno che le loro politiche nazionali rispettino la presente decisione.
Essi si applicano dall’8 dicembre 2020.
La decisione di modifica (PESC) 2023/272 ha prorogato le misure di cui alla decisione (PESC) 2020/1999 fino all’8 dicembre 2024.
Il regime globale di sanzioni dell’Unione in materia di diritti umani faceva parte degli impegni per far fronte a gravi violazioni e abusi dei diritti umani esposti nel piano d’azione dell’Unione per i diritti umani e la democrazia 2020–2024.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 13).
Le successive modifiche alla decisione (PESC) 2020/1999 sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 410I del 7.12.2020, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano d’azione dell’Unione per i diritti umani e la democrazia 2020–2024 [JOIN(2020) 5 final del 25.3.2020].
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).
Ultimo aggiornamento: 23.09.2024