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Document 32013D0184

Misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

Misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

SINTESI DI:

Decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

Regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

La decisione e il regolamento delineano le misure restrittive (sanzioni) nei confronti di persone ed entità che traggono benefici dalla situazione in Myanmar/Birmania.

PUNTI CHIAVE

Attrezzature utilizzate a fini di repressione interna e militari

Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature, che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, a qualsiasi persona o entità ubicata in Myanmar/Birmania o per l’uso in tale paese, qualora destinate a scopi militari, a utenti finali militari o alla polizia della guardia di frontiera. Ciò comprende:

  • armi da fuoco, munizioni, congegni di mira, bombe e granate;
  • veicoli e componenti specificamente progettati a fini antisommossa:
    • dotati di cannone ad acqua a fini antisommossa;
    • elettrificati al fine di respingere gli assalti;
    • progettati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;
    • progettati per l’installazione di barriere mobili;
  • sostanze esplosive specificamente progettate per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, a eccezione di quelle per un uso commerciale specifico, come ad esempio i gonfiatori degli airbag per autoveicoli;
  • altre sostanze esplosive, tra cui:
    • amatolo;
    • nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);
    • nitroglicole;
    • tetranitrato di pentaeritrite;
    • cloruro di picrile;
    • TNT;
  • equipaggiamenti di protezione, compresi:
    • giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all’arma bianca;
    • elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Il divieto non si applica agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Myanmar/Birmania da dipendenti delle Nazioni Unite, dell’Unione europea (Unione) o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e dello sviluppo e loro collaboratori unicamente per loro uso personale.

Assistenza tecnica e finanziamento di attività militari

È vietato fornire (o promuovere) i seguenti servizi a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in tale paese:

  • l’assistenza tecnica pertinente alle attività militari nonché fornitura di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio;
  • l’assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, tra cui operazioni di repressione interna, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso.

Attrezzature, tecnologie e software per monitorare o intercettare Internet o la comunicazione telefonica

Si vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature, tecnologie o software che potrebbero essere utilizzati per monitorare o intercettare Internet o le comunicazioni telefoniche senza previa autorizzazione dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri non devono concedere l’autorizzazione se ritengono che le attrezzature, la tecnologia o il software verrebbero utilizzati a fini di repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o agenzie del Myanmar/Birmania.

Sanzioni economiche

  • Si ritengono congelati tutti i fondi e le risorse economiche se appartengono o sono di proprietà, detenuti o controllati da persone, entità o organismi di cui all’allegato IV del regolamento.
  • Non saranno resi disponibili alcuni fondi o risorse economiche alle persone, alle entità o agli organismi elencati.

Deroghe

Gli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati, compresi per:

  • esigenze di base, inclusi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
  • onorari e spese ragionevoli sostenuti per i servizi legali;
  • diritti o oneri per la detenzione di fondi o risorse economiche congelati;
  • altre spese straordinarie, relative alla comunicazione ad altri Stati membri e alla Commissione europea di un preavviso di almeno due settimane;
  • utilizzo diplomatico o consolare, o utilizzo da parte di un’organizzazione internazionale con immunità;
  • scopi umanitari, quali la fornitura di assistenza, compresi il rifornimento di medicinali, e di prodotti alimentari, il trasferimento di operatori umanitari o le evacuazioni;
  • smantellamento dei depositi di petrolio e di gas conformemente alle norme internazionali, come ad esempio lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dei siti per ragioni di sicurezza e ambientali.

Persone ed entità sanzionate

  • I membri delle forze armate del Myanmar, della polizia del Myanmar e della polizia della guardia di frontiera responsabili di:
    • gravi violazioni dei diritti umani;
    • ostacolare la fornitura di assistenza umanitaria ai civili in difficoltà; o
    • ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti in merito a presunti gravi violazioni dei diritti umani o abusi.
  • Persone o entità:
    • le cui azioni, politiche o attività costituiscono un pericolo per la democrazia o lo Stato di diritto, o che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Myanmar/Birmania; o
    • possedute o controllate dalle forze armate del Myanmar, o che generano entrate a loro beneficio, che forniscono loro sostegno o che ne traggono vantaggio.
  • Persone o entità associate a quanto sopra.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

  • La decisione 2013/184/PESC si applica dal . La decisione (PESC) 2026/927 ha prorogato le misure restrittive fino al .
  • Il regolamento (UE) n. 401/2013 è in vigore dal .

CONTESTO

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 194/2008.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del , relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del , pagg. 75-76).

Le successive modifiche alla decisione 2013/184/PESC sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del , concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (GU L 121 del , pagg. 1–7).

Si veda la versione consolidata.

ultimo aggiornamento:

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