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Attrezzature utilizzate a fini di repressione interna e militari
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di
attrezzature, che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, a
qualsiasi persona o entità ubicata in Myanmar/Birmania o per l’uso in tale paese,
qualora destinate a scopi militari, a utenti finali militari o alla polizia della
guardia di frontiera. Ciò comprende:
armi da fuoco, munizioni, congegni di mira, bombe e granate;
veicoli e componenti specificamente progettati a fini antisommossa:
dotati di cannone ad acqua a fini antisommossa;
elettrificati al fine di respingere gli assalti;
progettati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o
detenuti;
progettati per l’installazione di barriere mobili;
sostanze esplosive specificamente progettate per provocare esplosioni con mezzi
elettrici o non elettrici, a eccezione di quelle per un uso commerciale
specifico, come ad esempio i gonfiatori degli airbag per autoveicoli;
altre sostanze esplosive, tra cui:
amatolo;
nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);
nitroglicole;
tetranitrato di pentaeritrite;
cloruro di picrile;
TNT;
equipaggiamenti di protezione, compresi:
giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro
gli attacchi all’arma bianca;
elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti
antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
Il divieto non si applica agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti
antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Myanmar/Birmania
da dipendenti delle Nazioni Unite, dell’Unione europea (Unione) o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori
umanitari e dello sviluppo e loro collaboratori unicamente per
loro uso personale.
Assistenza tecnica e finanziamento di attività militari
È vietato fornire (o promuovere) i seguenti servizi a qualunque persona fisica o
giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in tale paese:
l’assistenza tecnica pertinente alle attività militari nonché fornitura di
armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni,
veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi
pezzi di ricambio;
l’assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, tra cui operazioni di
repressione interna, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e
assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il
trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso.
Attrezzature, tecnologie e software per monitorare o intercettare Internet o la
comunicazione telefonica
Si vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature,
tecnologie o software che potrebbero essere utilizzati per monitorare o intercettare
Internet o le comunicazioni telefoniche senza previa autorizzazione dello Stato
membro interessato.
Gli Stati membri non devono concedere l’autorizzazione se ritengono che le
attrezzature, la tecnologia o il software verrebbero utilizzati a fini di
repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o agenzie del Myanmar/Birmania.
Sanzioni economiche
Si ritengono congelati tutti i fondi e le risorse economiche se
appartengono o sono di proprietà, detenuti o controllati da persone, entità o
organismi di cui all’allegato IV del regolamento.
Non saranno resi disponibili alcuni fondi o risorse economiche
alle persone, alle entità o agli organismi elencati.
Deroghe
Gli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati, compresi
per:
esigenze di base, inclusi i pagamenti relativi a generi
alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte,
premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
onorari e spese ragionevoli sostenuti per i servizi
legali;
diritti o oneri per la detenzione di fondi o risorse economiche
congelati;
altre spese straordinarie, relative alla comunicazione ad altri
Stati membri e alla Commissione europea di un preavviso di almeno due
settimane;
utilizzo diplomatico o consolare, o utilizzo da parte di
un’organizzazione internazionale con immunità;
scopi umanitari, quali la fornitura di assistenza, compresi il
rifornimento di medicinali, e di prodotti alimentari, il trasferimento di
operatori umanitari o le evacuazioni;
smantellamento dei depositi di petrolio e di gas conformemente
alle norme internazionali, come ad esempio lo smaltimento dei
rifiuti e la bonifica dei siti per ragioni di sicurezza e ambientali.
Persone ed entità sanzionate
I membri delle forze armate del Myanmar, della polizia del Myanmar e della
polizia della guardia di frontiera responsabili di:
ostacolare la fornitura di assistenza umanitaria ai civili in
difficoltà; o
ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti in merito a presunti
gravi violazioni dei diritti umani o abusi.
Persone o entità:
le cui azioni, politiche o attività costituiscono un pericolo per la
democrazia o lo Stato di diritto, o che minacciano la pace, la
sicurezza o la stabilità del Myanmar/Birmania; o
possedute o controllate dalle forze armate del Myanmar, o che generano
entrate a loro beneficio, che forniscono loro sostegno o che ne traggono
vantaggio.
Persone o entità associate a quanto sopra.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?
La decisione 2013/184/PESC si applica dal . La decisione (PESC) 2026/927 ha prorogato le misure restrittive fino al .
Il regolamento (UE) n. 401/2013 è in vigore dal
.
CONTESTO
Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 194/2008.
Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del , relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e
che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del , pagg. 75-76).
Le successive modifiche alla decisione 2013/184/PESC sono state integrate nel testo
originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del , concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania
e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (GU L
121 del , pagg.
1–7).
Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea
adottato dal Consiglio il
(attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che
definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e
attrezzature militari) (che aggiorna e sostituisce l’elenco comune delle
attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il (GU C 100, , pag.
3–35).
Versione consolidata del trattato sull'Unione europea – Titolo V – Disposizioni
generali sull'azione esterna dell'Unione e disposizioni specifiche sulla politica
estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica
estera e di sicurezza comune – Sezione 1 – Disposizioni comuni – Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del , p. 33).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Parte
quinta – Azione esterna dell'Unione – Titolo IV – Misure restrittive – Articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del , p. 144).