Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0112

Il sistema comune dell’Unione europea di imposta sul valore aggiunto (IVA)

Il sistema comune dell’Unione europea di imposta sul valore aggiunto (IVA)

SINTESI DI:

Direttiva 2006/112/CE — Il sistema comune dfimposta sul valore aggiunto

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva 2006/112/CE rifonde e abroga la sesta direttiva sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) al fine di chiarire l’attuale normativa in materia di IVA nell’Unione europea (UE).

PUNTI CHIAVE

L’IVA si applica a tutte le operazioni effettuate nell’UE a titolo oneroso da un soggetto passivo (ovvero una persona fisica o giuridica che, a titolo indipendente, effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi nell’ambito di un’attività economica).

Le importazioni nell’UE sono soggette all’IVA. Conformemente alla direttiva (UE) del Consiglio 2025/1539, a partire dal il fornitore o il fornitore presunto (piattaforme) delle vendite a distanza di beni importati da paesi extra-UE sarà sempre responsabile dell’IVA all’importazione, in sostituzione della regola generale secondo cui è responsabile chiunque effettui l’importazione.

La direttiva di modifica (UE) 2025/516 introduce ampie modifiche per modernizzare il sistema dell’IVA e adattarlo all’economia digitale. Queste includono nuove norme sulla fatturazione elettronica e la rendicontazione digitale per le piattaforme che facilitano gli affitti di alloggi a breve termine e il trasporto di passeggeri, nonché regimi di semplificazione dello sportello unico estesi per ridurre ulteriormente la necessità di registrazione IVA in più Stati membri, con scadenze di applicazione scaglionate dal 2027 al 2035.

Le operazioni imponibili comprendono la fornitura di beni o servizi all’interno dell’UE, l’acquisto di beni tra Stati membri dell’UE (beni forniti e spediti o trasportati da un’impresa di uno Stato membro da un’impresa di un altro) e l’importazione di beni nell’UE da paesi extra-UE.

  • Il luogo della tassazione dipende dalla natura dell’operazione, dal tipo di prodotto fornito e dalla presenza o meno di trasporto.
    • Fornitura di beni. Dove vengono forniti i beni.
    • Acquisizione di beni tra Stati membri. Il luogo in cui i beni vengono consegnati, ossia lo Stato membro dove i beni arrivano alla fine dopo il trasporto da un altro Stato membro.
    • Importazione di beni. Solitamente lo Stato membro in cui arrivano.
    • Fornitura di servizi. Dove vengono erogati i servizi. Ciò dipende non solo dal tipo di servizio erogato, ma anche dal tipo di cliente che riceve il servizio. La regola generale è che un servizio viene tassato presso il cliente, se si tratta di un’azienda, o presso il luogo del fornitore, se il cliente è un privato. Al fine di garantire che il servizio venga tassato nel luogo in cui viene effettivamente utilizzato, sussistono alcune eccezioni a tali norme generali, quali:
      • servizi relativi a beni immobili;
      • trasporto di passeggeri;
      • attività relative a cultura, sport, istruzione e intrattenimento;
      • servizi di ristorazione.
  • L’IVA è esigibile quando vengono forniti beni o servizi, a seconda della natura dell’operazione. L’IVA può essere esigibile per un’acquisizione di beni tra Stati membri quando la fornitura di beni allo Stato membro pertinente è stata conclusa. Per le importazioni nell’Unione, l’IVA è esigibile quando i beni sono portati all’interno di uno Stato membro. A partire dal , il fornitore o il fornitore presunto (piattaforme), nelle vendite a distanza di beni importati da paesi terzi, sarà sempre responsabile dell’IVA all’importazione. Tuttavia, gli Stati membi, a determinate condizioni, possono consentire all’acquirente di versare l’IVA all’importazione qualora il fornitore o il fornitore presunto non adempia ai propri obblighi, fatta salva la responsabilità del fornitore.
  • La base imponibile relativa alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi e agli acquisti di beni tra Stati membri comprende tutti i pagamenti effettuati al fornitore. Nel caso dell’importazione di beni, la base imponibile corrisponde al valore in dogana. I dazi, le imposte e le altre tasse sono compresi nella base imponibile, mentre sono esclusi l’IVA stessa, gli sconti e le riduzioni di prezzo concessi al cliente.
  • L’aliquota IVA normale che tutti gli Stati membri devono applicare a beni e servizi deve corrispondere almeno al 15 %. Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte non inferiori al 5 % a beni o servizi specifici elencati nell’allegato III della direttiva. Si applicano inoltre, a determinate condizioni, una serie di eccezioni a tali norme (ad esempio aliquote ridotte su altri beni o servizi).
  • La direttiva prevede esenzioni dall’IVA, la maggior parte delle quali non gode del diritto di detrazione, ossia l’assistenza sanitaria, i servizi sociali o i servizi finanziari e assicurativi. Tuttavia, esistono anche esenzioni che godono del diritto di detrazione, ossia forniture di beni tra Stati membri o esportazioni di beni verso paesi terzi. La maggior parte delle esenzioni sono obbligatorie per gli Stati membri, ma alcune sono facoltative.
  • A decorrere dal , l’uso di un certificato elettronico di esenzione dall’IVA diventa obbligatorio per determinate operazioni esenti ai sensi dell’articolo 151 della direttiva. Fino ad allora, gli Stati membri possono continuare a utilizzare certificati cartacei o sistemi elettronici esistenti, se lo desiderano. Essi avranno tempo fino al per emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove norme. Il certificato, rilasciato dall’organismo o dalla persona avente diritto i cui acquisti beneficiano dell’esenzione, deve essere firmato elettronicamente congiuntamente allo Stato membro ospitante e sostituisce il modulo cartaceo precedentemente in uso.
  • La Commissione europea svilupperà e gestirà un sistema informatico centrale per l’archiviazione e l’elaborazione dei certificati elettronici di esenzione. Questo sistema registrerà i certificati rilasciati da organismi o soggetti autorizzati, ne garantirà la disponibilità ai fornitori e alle autorità nazionali e funzionerà sulla base di specifiche tecniche comuni.
  • Un soggetto passivo può dedurre l’importo dell’IVA pagata sui beni o servizi acquistati utilizzati per operazioni imponibili nello Stato membro in cui tali beni o servizi sono stati acquistati. Tale IVA a monte può essere detratta dall’IVA da pagare sulle operazioni tassate, ossia forniture di beni o servizi a livello nazionale. In generale, non si ha diritto alla detrazione in caso di attività economica esente, o se il soggetto passivo rientra in un regime speciale. In determinati casi le detrazioni possono essere limitate o corrette.
  • La direttiva stabilisce gli obblighi per i soggetti passivi e per determinate persone non soggetti passivi. Generalmente, l’IVA deve essere pagata da qualsiasi soggetto passivo che esegue una fornitura imponibile di beni o servizi. Le eccezioni comprendono operazioni specifiche nelle quali il cliente paga l’IVA, ad esempio servizi forniti a un’impresa da parte di un fornitore in un altro paese e operazioni in cui lo Stato membro può scegliere di richiedere al cliente il pagamento dell’IVA, ad esempio in caso di determinate forniture passibili di frode.
  • A decorrere dal , i fornitori, o i fornitori considerati tali, che effettuano vendite a distanza di beni importati, non stabiliti nell’UE e non registrati allo Sportello unico per l’importazione (IOSS), devono nominare un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione per assolvere agli obblighi IVA relativi alle spedizioni ammissibili. Tale obbligo non si applica se il fornitore è stabilito in un paese che beneficia di un accordo di assistenza reciproca con l’UE.
  • Gli Stati membri possono inoltre disporre che altre persone, quali i rappresentanti doganali indiretti o i debitori doganali, siano responsabili in solido dell’IVA all’importazione relativa alle vendite a distanza di beni importati.
  • La direttiva permette alcune eccezioni alle norme standard sull’IVA per gli Stati membri, ad esempio per prevenire determinati tipi di evasione fiscale. Ci sono inoltre regimi speciali dell’IVA ideati per ridurre gli oneri burocratici, ad esempio per le piccole imprese e per le aziende agricole.
  • Inoltre, gli Stati membri più gravemente colpiti dalle frodi a danno dell’IVA possono applicare temporaneamente un meccanismo generalizzato di inversione contabile dell’assoggettamento all’IVA. Ciò vuol dire che l’esigibilità dell’IVA passa dal fornitore al cliente. Gli Stati membri hanno potuto avvalersi di questa misura solo per le cessioni di beni o la prestazione di servizi nel proprio paese di importo superiore a 17 500 EUR a transazione, solo fino al 30 giugno 2022 e a condizioni molto rigorose.

Sono state apportate numerose modifiche alla direttiva 2006/112/CE, tra le quali alcune modifiche dovute alla pandemia di COVID-19.

  • La direttiva di modifica (UE) 2020/284 introduce alcuni obblighi a carico dei fornitori di servizi di pagamento in materia di conservazione dei dati relativi ai pagamenti transfrontalieri nell’ambito del commercio elettronico. Le informazioni saranno quindi messe a disposizione delle autorità fiscali subordinatamente a condizioni molto rigorose, comprese quelle relative alla protezione dei dati. Queste disposizioni si applicano dal .
  • La direttiva di modifica (UE) 2020/285 introduce norme semplificate per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per creare un ambiente fiscale più vantaggioso per favorirne la crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. Le piccole imprese potranno beneficiare di norme semplificate di conformità IVA se il loro fatturato annuo rimane al di sotto di una soglia fissata dallo Stato membro interessato, che non può essere superiore a 85 000 euro. A determinate condizioni, anche le piccole imprese di altri Stati membri, che non superano questa soglia, potranno beneficiare del regime semplificato, se il loro fatturato annuo totale in tutta l’Unione non supera i 100 000 euro. Tali nuove norme sono in vigore dal . La direttiva di modifica (UE) 2025/516 precisa le modalità di calcolo delle soglie di fatturato, garantendo che siano conteggiate soltanto le vendite a distanza effettuate dallo Stato membro di stabilimento del fornitore.
  • Il pacchetto IVA per il commercio elettronico che modifica le direttive 2017/2455 e 2019/1995) introduce nuove semplificazioni per le imprese che effettuano vendite transfrontaliere di beni o servizi. Esso garantisce che l’IVA su tali forniture sia pagata correttamente nello Stato membro del cliente, in linea con il principio di tassazione nello Stato membro di destinazione. Le prime misure sono entrate in vigore nel 2015 e interessavano solamente le telecomunicazioni, la radiodiffusione e i servizi elettronici. Le imprese che forniscono beni o servizi da impresa a consumatore nell’Unione europea possono ora dichiarare e pagare l’IVA con un sistema semplificato (sportello unico). La direttiva di modifica (UE) 2025/516 estende ulteriormente l’ambito delle operazioni che beneficiano della semplificazione.
  • A seguito della pandemia di COVID-19, la decisione di modifica (UE) 2020/1109 ha rinviato la data di entrata in vigore del secondo pacchetto dal al , al fine di consentire agli Stati membri e alle imprese di disporre di più tempo per prepararsi alle nuove norme.
  • La direttiva di modifica (UE) 2020/1756, a seguito del recesso del Regno Unito dall’UE, introduce in Irlanda del Nord numeri di identificazione IVA con un prefisso specifico per distinguere tra:
    • i soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi le cui operazioni riguardano beni nell’Irlanda del Nord soggetti alla legislazione dell’Unione in materia di IVA;
    • soggetti che effettuano altre operazioni, per le quali sono identificati ai fini IVA nel Regno Unito.
  • La direttiva di modifica (UE) 2020/2020 ha garantito un accesso più conveniente alle forniture di vaccini contro il COVID-19 e d dispositivi medici diagnostici in vitro (kit di test) in risposta alla pandemia di COVID-19 in Europa. Dal al , consente agli Stati membri:
    • essere esenti dall’IVA con diritto alla detrazione per la fornitura di vaccini contro il COVID-19 e di dispositivi medici diagnostici in vitro, nonché per i servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi;
    • applicare un’aliquota ridotta ai dispositivi medici diagnostici in vitro contro il COVID-19 e ai servizi correlati, come già avveniva per i vaccini.
  • La direttiva di modifica (UE) 2021/1159 riguarda la esenzioni temporanee sulle importazioni e su determinate forniture, in risposta alla pandemia di COVID-19. Ciò ha facilitato l’acquisto di beni e servizi da parte della Commissione e delle agenzie dell’UE al fine di distribuirli gratuitamente (cioè come donazioni) agli Stati membri.

Riforma del regime IVA

Nell’ambito della riforma proposta nel piano d’azione sull’IVA del 2016 della Commissione, la direttiva di modifica (UE) 2022/542 modifica la direttiva 2006/112/CE mediante:

  • l’aggiornamento dell’elenco di beni e servizi per cui sono concesse aliquote IVA ridotte (allegato III). Tuttavia, il numero di articoli a cui è possibile applicare aliquote ridotte è limitato al fine di evitare la proliferazione di aliquote ridotte;
  • l’ampliamento delle deroghe esistenti, consentendo ad alcuni Stati membri di applicare aliquote preferenziali su determinati prodotti a tutti gli Stati membri, a condizione che siano compatibili con i principi concordati;
  • prevedere periodi di graduale eliminazione delle aliquote ridotte o delle deroghe applicate ai prodotti con un impatto negativo sull’ambiente (ad esempio sui combustibili fossili e altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra, che non saranno più applicabili al più tardi dal 1° gennaio 2030, e sui pesticidi e fertilizzanti chimici, che non saranno più applicabili al più tardi dal 1° gennaio 2032);impatto negativo sull’ambiente (ad es. sui combustibili fossili e altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra, che non saranno più applicabili al più tardi dal , e sui pesticidi e fertilizzanti chimici, che non saranno più applicabili al più tardi dal );
  • la concessione agli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta, in particolare a:
    • servizi di accesso a internet per intervenire sulla bassa copertura di tali servizi e promuoverne lo sviluppo;
    • pannelli solari, biciclette elettriche e servizi di riciclaggio dei rifiuti, considerati beni e servizi rispettosi dell’ambiente,
    • beni e servizi che favoriscono finalità di politica sociale e culturale specifiche.

Direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, del , che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di un certificato elettronico obbligatorio di esenzione dall'IVA. Gli Stati membri devono applicare queste nuove norme entro il , con un periodo di transizione fino al , quando l’uso del certificato elettronico diventerà obbligatorio.

Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di IVA per l’era digitale. Introduce la fatturazione elettronica come modalità predefinita, nuovi obblighi di rendicontazione digitale, norme sul fornitore presunto per le piattaforme che offrono servizi di locazione a breve termine di alloggi e di trasporto di passeggeri, un ambito di applicazione esteso per lo sportello unico e scadenze di applicazione scaglionate dal 2027 al 2035.

Direttiva (UE) del Consiglio 2025/1539, del , che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di IVA relative alle vendite a distanza di beni importati, la nomina di rappresentanti fiscali e l'abrogazione dei regimi speciali. Si applica dal .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2006/112/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell' , pagg. 1-118).

Le successive modifiche alla direttiva (UE) 2006/112/EC sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

In alto