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Deregolamentazione dei formati degli imballaggi

Deregolamentazione dei formati degli imballaggi

SINTESI DI:

Direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce norme sulle quantità nominali dei prodotti che sono stati preimballati1 per agevolare il loro accesso ai mercati nei vari Stati membri dell’Unione europea.
  • Liberalizza i formati degli imballaggi per la maggior parte dei settori alimentari e delle bevande.
  • Mantiene obbligatorie unicamente le quantità nominali per un numero molto limitato di merci, principalmente per i vini e le sostanze alcoliche.

PUNTI CHIAVE

I paesi dell’Unione europea (Unione) non possono rifiutare o limitare la circolazione di prodotti preimballati e prodotti preconfezionati all’interno del mercato unico dell’Unione.

Sono stati aboliti i formati nazionali per i prodotti.

Casi particolari

I vini e le sostanze alcoliche che sono presentate preimballate, devono rispettare la gamma dei valori delle quantità nominali prescritte dall’allegato alla direttiva per la commercializzazione. (La presente direttiva non si applica ai prodotti che sono venduti nei negozi esenti da tassazione («duty-free shop») per essere consumati al di fuori del mercato europeo o se la confezione contiene meno di 5 g o 5 ml o più di 10 kg o 10 l).

I generatori di aerosol recano un’indicazione della capacità nominale totale del loro contenitore oltre all’indicazione del volume nominale del contenuto. L’indicazione del peso nominale del contenuto è facoltativa.

A PARTIRE DA QUANDO È IN VIGORE LA DIRETTIVA?

Doveva essere recepita negli Stati membri entro l’ e le norme della direttiva avrebbero dovuto essere applicate entro l’.

La direttiva 2007/45/CE ha abrogato le direttive 75/106/CEE sul precondizionamento di taluni liquidi e la direttiva 80/232/CEE sulle gamme di quantità e le capacità nominali ammesse per taluni prodotti.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Prodotto preimballato: un prodotto è preimballato allorquando viene posto in un imballaggio di qualsiasi natura, non in presenza del compratore, in maniera tale che la quantità del prodotto contenuta nell’imballaggio abbia un valore scelto in precedenza e non possa essere modificato senza aprire l’imballaggio o modificarlo in maniera riscontrabile.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del , pag. 17).

Le modifiche e le correzioni successive alla direttiva 2007/45/CE sono state integrate nel testo di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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