Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

Misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

SINTESI DELLA:

Direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva stabilisce i requisiti minimi da soddisfare in tutti i Paesi dell’UE al fine di rafforzare i sistemi esistenti che monitorano le malattie e le infezioni che si trasmettono direttamente o indirettamente tra animali ed esseri umani.

PUNTI CHIAVE

La direttiva rafforza il monitoraggio da parte dei Paesi dell’UE di:

  • zoonosi (malattie e infezioni che sono naturalmente trasmissibili direttamente o indirettamente tra animali ed esseri umani);
  • agenti zoonotici (qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra entità biologica che possa causare una zoonosi); e
  • La relativa resistenza antimicrobica1.

Maggiore monitoraggio delle zoonosi e della resistenza antimicrobica

I Paesi dell’UE sono responsabili della creazione e del mantenimento dei sistemi di monitoraggio. Il monitoraggio è al livello di produzione primaria2 o altre fasi della filiera alimentare, sia per l’alimentazione animale che per il consumo umano.

In quanto a priorità, il monitoraggio riguarda le seguenti zoonosi:

  • brucellosi,
  • campilobatteriosi,
  • echinococcosi,
  • listeriosi,
  • salmonellosi,
  • trichinellosi,
  • tubercolosi da Mycobacterium bovis,
  • Escherichia coliverotossigena.

A seconda del contesto epidemiologico, il monitoraggio riguarda anche:

  • zoonosi virali (calicivirus, virus dell’epatite A, virus dell’influenza, rabbia e virus trasmessi dagli artropodi),
  • zoonosi batteriche (borreliosi, botulismo, leptospirosi, psittacosi, tubercolosi diversa da quelli sopra specificati, vibriosi, yersiniosi e loro agenti),
  • zoonosi parassitiche (anisakiasi, criptosporidiosi, cisticercosi e toxoplasmosi).

Metodo di monitoraggio

A volte, le informazioni raccolte nell’ambito della sorveglianza sistematica si rivelano insufficienti. I programmi di monitoraggio coordinato per una o più zoonosi può rivelarsi necessario al fine di valutare rischi specifici o stabilire valori di base.

I Paesi dell’UE sono responsabili di garantire che il monitoraggio fornisca dati comparabili sull’incidenza della resistenza antimicrobica negli agenti zoonotici e, ove necessario, quelli di altra natura.

Il monitoraggio delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica negli alimenti, nei mangimi e negli animali integra il monitoraggio degli isolati umani che sono condotti ai sensi della Decisione n. 1082/2013/UE relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

Indagini su epidemie di origine alimentare

Le autorità competenti dei Paesi dell’UE devono icondurre le dovute ricerche su focolai di origine alimentare, raccogliendo dati sul profilo epidemiologico, i prodotti alimentari potenzialmente implicati e le potenziali cause.

Condivisione delle informazioni

  • La condivisione delle informazioni è necessaria per ottenere dati esaurienti e comparabili a livello comunitario. In ogni Paese UE, le autorità competenti collaborano con le autorità responsabili per la salute degli animali, i mangimi e l’igiene alimentare. In particolare nel caso di epidemie di origine alimentare, il rapido scambio di informazioni attraverso reti di allerta (ad esempio, il sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi) è essenziale per ridurre al minimo i rischi alla salute pubblica e l’impatto economico di tale epidemia. Vengono inoltre designati laboratori di riferimento UE e nazionali per garantire analisi di alta qualità sui campioni.
  • I Paesi dell’UE devono valutare le tendenze e le fonti di zoonosi, agenti zoonotici e resistenza antimicrobica, presentando quindi una relazione alla Commissione europea entro la fine di maggio di ogni anno. La Commissione trasmette queste relazioni all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che le esaminerà e pubblicherà una relazione di sintesi entro la fine di novembre di ogni anno.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica dal , diventando poi legge nei Paesi dell’UE entro il .

CONTESTO GENERALE

Per ulteriori informazioni, consultare:

PAROLE CHIAVE

  1. Resistenza antimicrobica: l’abilità di un microrganismo di sopravvivere o crescere in una data concentrazione di un agente antimicrobico che generalmente è sufficiente per inibire o neutralizzare i microrganismi di quella specie.
  2. Produzione primaria: la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti primari, compresi l’allevamento, la trasformazione e la produzione di animali da allevamento prima della macellazione. Si estende anche a caccia, pesca e raccolta di prodotti selvatici.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del , relativa al monitoraggio delle zoonosi e degli agenti zoonotici, che modifica la Decisione 90/424/CEE del Consiglio e abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325, , pag. 31).

Le successive modifiche alla Direttiva 2003/99/CE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

Top