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Il regolamento lo fa stabilendo le norme per i gas fluorurati a effetto serra (gas fluorurati), anche quando tali gas sono utilizzati in apparecchiature o prodotti, che riguardano:
produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato e fornitura;
il loro contenimento, uso e successivo recupero, riciclaggio, rigenerazione1 e distruzione;
condizioni per usi specifici e divieti;
limiti quantitativi per tutte le imprese che producono idrofluorocarburi (HFC) o che li immettono sul mercato;
comunicazione da parte delle imprese sulle attività che comprendono gas fluorurati.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento si applica a:
gas fluorurati elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati.
Prevenzione delle emissioni
Le norme:
vietano il rilascio intenzionale di sostanze fluorurate nell’atmosfera. Qualora il loro rilascio sia tecnicamente necessario, le emissioni devono essere evitate per quanto possibile e, se necessario, il processo documentato;
richiedono che siano prese tutte le precauzioni per prevenire il rilascio accidentale di gas fluorurati durante la loro produzione, il trasporto e lo stoccaggio;
richiedono la riparazione delle perdite di apparecchiature o impianti senza indebito ritardo e verificare successivamente che la riparazione sia stata efficace;
esigono che gli operatori di apparecchiature:
garantiscano che l’assenza di perdite ogni tre e ventiquattro mesi per talune apparecchiature, la frequenza dipende dalla quantità di gas fluorurati interessata e se è in uso un sistema di rilevamento delle perdite;
installino un sistema di rilevamento delle perdite per le apparecchiature fisse al di sopra di una determinata dimensione;
tengano registri sui dati dei gas fluorurati in relazione a ciascuna apparecchiatura, compreso il tipo e la quantità di gas fluorurati contenuti e aggiunti;
garantiscano che i gas fluorurati recuperati da apparecchiature smantellate siano riciclati, rigenerati o distrutti, a meno che i gas fluorurati non siano contenuti in schiume;
Assicurino che l’installazione, la manutenzione, l’assistenza, i controlli delle perdite e il recupero di gas in relazione a determinate apparecchiature siano effettuati solo da persone certificate o adeguatamente qualificate;
richiedono che, a partire dal , i proprietari di edifici e contraenti evitino il più possibile le emissioni durante i lavori di costruzione che comportano la rimozione di pannelli di schiuma e di pannelli laminati contenenti gas fluorurati. Se ciò non è possibile, devono conservare la documentazione di supporto per cinque anni.
promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati elencati negli allegati I e II del regolamento;
garantire che sia in vigore un regime di responsabilità estesa del produttore entro il per i gas fluorurati nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
istituire programmi di certificazione e formazione per le persone e le imprese che lavorano con diversi tipi di apparecchiature contenenti gas fluorurati e alternative ai gas fluorurati.
I professionisti certificati o adeguatamente formati sono necessari per l’installazione, la manutenzione, l’assistenza, la riparazione, lo smantellamento, il controllo delle perdite e il recupero dei gas fluorurati dalle apparecchiature.
Restrizioni all’uso, all’immissione sul mercato e alla vendita
Le norme:
vietano l’immissione sul mercato di vari prodotti e apparecchiature dopo date specifiche se contengono gas fluorurati o gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale superiore a un determinato livello; i prodotti e le apparecchiature sono elencati nell’allegato IV del regolamento e comprendono, ad esempio, apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e prodotti per la cura della persona;
escludono il materiale militare da tali divieti, compresi, in alcuni casi, il materiale con gas fluorurati necessario ai requisiti di sicurezza o le parti necessarie per la riparazione e la manutenzione di apparecchiature esistenti, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni;
richiedono alle imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per i gas fluorurati di confermare l’esistenza di modalità per la restituzione di tali contenitori;
esigono che le imprese che immettono sul mercato gas fluorurati accertino che qualsiasi sottoproduzione di trifluorometano durante il processo di fabbricazione del gas fluorurato sia stata distrutta o recuperata per un uso successivo;
richiedono un’etichetta contenente informazioni dettagliate sul gas fluorurato in determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati;
vietano l’uso di esafluoruro di zolfo (SF6) per la pressofusione del magnesio e per il riempimento di pneumatici di autoveicoli;
vietano l’uso del desflurano come anestetico per inalazione a decorrere dal , a meno che non sia necessario per motivi medici;
Vietano, a decorrere da talune date, la messa in funzione di diversi tipi di quadri con gas fluorurati o con gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale (global warming potential, GWP) superiore a un determinato livello.
Produzione e immissione sul mercato di idrofluorocarburi (HFC)
Le norme:
limitano la quantità di HFC che i produttori possono produrre nell’Unione assegnando diritti di produzione annuali che i produttori devono rispettare;
riducono gradualmente i diritti di produzione al 15 % del livello medio di produzione nel 2011-2013 dal 2036 in poi;
limitano la quantità di HFC che produttori e importatori possono immettere sul mercato mediante l’assegnazione di quote annuali, per cui importatori e produttori sono tenuti a disporre di una quota sufficiente al momento dell’immissione sul mercato;
riducono gradualmente il livello delle quote ed eliminano completamente l’immissione di HFC sul mercato entro il 2050, con alcune limitazioni quali l’uso di materie prime, l’uso militare e l’uso nella produzione di semiconduttori;
esigono che gli HFC contenuti in determinate apparecchiature e prodotti siano coperti da una quota HFC al momento dell’immissione sul mercato, ad esempio attraverso l’autorizzazione a utilizzare quote;
consentono ai detentori di quote con un valore di riferimento di autorizzare gli importatori a utilizzare le loro quote quando immettono sul mercato determinate apparecchiature e prodotti contenenti HFC;
richiedono che produttori e importatori abbiano sede o rappresentati nell’Unione, nonché tre anni di esperienza nel settore prima di poter richiedere una quota.
Portale F-Gas
La Commissione:
istituisce e gestisce il portale F-Gas, che è un sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione;
stabilisce i diritti di produzione annuali per i produttori;
stabilisce un valore di riferimento delle quote almeno ogni tre anni per ciascun produttore o importatore che in passato ha immesso legalmente gli HFC sul mercato;
assegna ogni anno una quota HFC a importatori e produttori sulla base dei loro valori di riferimento e delle dichiarazioni potenziali per ottenere una quota maggiore;
rilascia le licenze commerciali attraverso la convalida delle registrazioni di importatori ed esportatori;
rende disponibile al pubblico un elenco dei detentori di quote e delle aziende soggette all’obbligo di comunicazione.
Le aziende devono essere registrate nel portale F-Gas per svolgere determinate attività e ricevere una quota.
Requisiti commerciali
Le norme:
esigono che l’importatore o l’esportatore disponga di una licenza di importazione o di esportazione valida per i gas fluorurati e le apparecchiature contenenti gas fluorurati, a eccezione di quelli che sono effetti personali ai sensi delle norme doganali;
vietano, a partire dal , l’esportazione di schiume, aerosol tecnici, apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore fisse che contengono gas fluorurati a effetto serra con un alto potenziale di riscaldamento, se tali apparecchiature e prodotti sono altresì vietati nell’Unione come elencato nell’allegato IV, a eccezione del materiale militare;
incaricano le autorità doganali e di vigilanza del mercato dell’applicazione dei divieti e delle restrizioni;
vietano, dal 2028, il commercio di HFC sfusi o di apparecchiature con paesi o organizzazioni regionali di integrazione economica e territori non compresi nelle norme HFC del protocollo di Montreal.
Misure aggiuntive
I produttori, gli importatori e gli esportatori di HFC o gas fluorurati devono fornire dati annuali alla Commissione tramite il portale F-Gas sull’uso di gas fluorurati e i relativi quantitativi.
Gli Stati membri devono istituire sistemi di comunicazione per la raccolta dei dati sulle emissioni.
Le autorità nazionali devono:
cooperare tra loro, le controparti negli altri Stati membri, la Commissione e, se necessario, quelle dei paesi terzi che utilizzano il sistema doganale di gestione dei rischi;
effettuare controlli senza preavviso per garantire che le aziende rispettino la legislazione.
Le persone che segnalano violazioni del regolamento sono protette ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 sugli informatori (si veda la sintesi).
Le sanzioni negli Stati membri devono tenere conto della gravità dell’infrazione. Le sanzioni possibili includono ammende, la confisca, il sequestro, il ritiro o la rimozione di merci dal mercato o la confisca di merci ottenute illegalmente.
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati per modificare la normativa e atti di esecuzione al fine di rendere più dettagliate le norme o concedere deroghe.
La Commissione deve redigere quanto segue:
una relazione sulla fattibilità delle alternative ai gas fluorurati nelle apparecchiature mobili di refrigerazione e condizionamento d’aria entro il ;
una relazione sull’impatto delle norme sul settore sanitario entro il ;
una relazione sugli effetti generali del regolamento con, se del caso, una proposta di legge entro il ;
un riesame delle esigenze di HFC nei settori in cui sono ancora utilizzati prima del .
Il regolamento modifica la direttiva (UE) 2019/1937 sugli informatori e abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (si veda la sintesi) in tre fasi, di cui la terza si conclude il .
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento (UE) 2024/573 è entrato in vigore in data .
Le norme relative all’etichettatura, alle informazioni sul prodotto e alle assegnazioni delle quote si applicano dal .
Le norme relative all’interconnessione obbligatoria del portale F-Gas con l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e alla comunicazione di informazioni sullo sdoganamento delle merci al portale F-Gas attraverso l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, si applicano dal .
CONTESTO
I gas fluorurati sono presenti in una vasta gamma di oggetti di uso quotidiano, quali frigoriferi, apparecchiature per il condizionamento dell’aria e medicinali, nonché pompe di calore e i quadri di comando delle centrali elettriche. Il loro effetto sul riscaldamento globale è spesso diverse centinaia di migliaia di volte più forte di quello della CO2. Le emissioni di gas fluorurati sono raddoppiate tra il 1990 e il 2014 e oggi rappresentano il 2,5 % delle emissioni totali di gas a effetto serra dell’Unione. I gas fluorurati più comuni sono i cosiddetti idrofluorocarburi (HFC).
Data la complessità del regolamento, è necessaria la lettura integrale del regolamento per comprendere tutte le norme.
TERMINI CHIAVE
Rigenerazione. Ritrattamento di un gas fluorurato a effetto serra recuperato per ottenere prestazioni equivalenti a quello di una sostanza vergine.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L, 2024/573, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/1020 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del , pag. 17).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’].
Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del , pag. 195).
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione) (GU L 269 del , pag. 1).
Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (GU L 197 del , pag. 38).
Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del , pag. 12).
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del , pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 136 del , pag. 3).
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del , pag. 32).