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Quadro 2030 per il clima e l’energia: emissioni di gas a effetto serra, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura

Quadro 2030 per il clima e l’energia: emissioni di gas a effetto serra, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/841 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia

Regolamento (UE) 2023/839 che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l’ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l’impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell’uso del suolo, della silvicoltura e dell’agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2018/841:

  • definisce in che modo il settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) contribuisce agli obiettivi climatici dell’Unione europea (Unione);
  • stabilisce le norme per tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti derivanti da uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e per verificare che gli Stati membri dell’Unione rispettino i propri impegni;
  • fissa un obiettivo unionale per il 2030 per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra (GES) nel settore LULUCF;
  • stabilisce un obiettivo nazionale vincolante per ciascuno Stato membro per il 2030 e un impegno per ciascuno Stato membro a raggiungere le emissioni nette e gli assorbimenti di gas a effetto serra per il periodo dal 2026 al 2029.

Il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2023/839 per rafforzare il contributo del settore agli obiettivi climatici dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica ai seguenti gas a effetto serra derivanti dall’uso del suolo:

  • anidride carbonica (CO2);
  • metano (CH4);
  • ossido di azoto (N2O).

Impegni e obiettivi

Il regolamento stabilisce una serie di impegni e obiettivi per ciascuno Stato membro, tra cui:

  • garantire che le emissioni di gas a effetto serra contabilizzate derivanti dall’uso del suolo siano compensate da almeno una quantità equivalente di assorbimenti contabilizzati tra il 2021 e il 2025 (nota come regola del non debito);
  • raggiungere emissioni nette e assorbimenti di gas a effetto serra per il periodo dal 2026 al 2029 sulla base di una traiettoria di valori indicativi annuali di assorbimenti ed emissioni, oltre a un obiettivo vincolante per l’anno 2030.

L’obiettivo dell’Unione per il 2030 per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra nel settore LULUCF è fissato a 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

Contabilità

Il regolamento stabilisce le norme contabili per il periodo 2021-2025. Gli Stati membri devono:

  • preparare e mantenere una contabilizzazione che rispecchi in maniera accurata emissioni e assorbimenti;
  • tenere un registro completo e accurato di tutti i dati utilizzati per predisporre la contabilizzazione.

Dopo il 2025, il rispetto degli obiettivi nazionali degli Stati membri viene verificato sulla base delle relazioni sulle emissioni e sugli assorbimenti di gas a effetto serra.

Flessibilità

Per aiutare gli Stati membri a raggiungere i propri obiettivi, il regolamento prevede una serie di flessibilità, tra cui:

  • una norma di flessibilità generale, in base alla quale, se nel periodo 2021-2025, gli assorbimenti totali superano le emissioni totali di uno Stato membro, o se nel periodo 2026-2030, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra e l’impegno, l’obiettivo o il bilancio fissato per tale Stato membro è negativa, lo Stato membro può trasferire i rimanenti assorbimenti a un altro Stato membro. Le entrate derivanti da tali trasferimenti dovrebbero essere utilizzate per affrontare i cambiamenti climatici all’interno dell’Unione o di paesi terzi.
  • Gli Stati membri possono inoltre utilizzare le assegnazioni annuali di emissioni in eccesso ai sensi del regolamento sulla condivisione degli sforzi per raggiungere gli obiettivi LULUCF (a determinate condizioni).
  • Flessibilità specifica per i terreni forestali gestiti quando le emissioni contabilizzate superano gli assorbimenti contabilizzati nella categoria contabile relativa ai terreni forestali gestiti nel periodo 2021-2025, alle condizioni della conformità globale dell’Unione.
  • Allo stesso modo, nel periodo 2026-2030, un meccanismo per consentire la flessibilità agli Stati membri in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, alle condizioni della conformità globale dell’Unione.
  • Compensazione in caso di perturbazioni naturali, come ad esempio, incendi boschivi, nonché in casi specifici relativi agli impatti dei cambiamenti climatici e agli effetti ereditati sui suoli organici.

Norme di conformità e registro

  • Se la Commissione europea attesta che uno Stato membro non sta compiendo progressi sufficienti per il raggiungimento del suo obiettivo per il 2030, applicherà un meccanismo di azione correttivo tenendo conto della traiettoria, del bilancio per il 2026-2029 e delle flessibilità ai sensi del presente regolamento.
  • Gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per ciascuna categoria di suolo nel corso dei due periodi temporali, entro il 15 marzo 2027 (2021-2025) e il 15 marzo 2032 (2026-2030).
  • La Commissione deve:
    • sottoporre a esame, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, le relazioni di conformità e redigere le proprie relazioni nel 2027 (2021-2025) e nel 2032 (2026-2030) relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra totali contabilizzati dell’Unione per ciascuna categoria contabile del suolo;
    • adottare norme per la registrazione delle emissioni e degli assorbimenti nazionali e per lo svolgimento preciso delle operazioni nel registro dell’Unione e rendere pubbliche le informazioni;
    • sottoporre a riesame il regolamento e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea entro sei mesi da ogni bilancio globale nell’ambito dell’accordo di Parigi.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati per stabilire le norme relative al registro dell’Unione. Adotta inoltre atti di esecuzione per stabilire i valori indicativi annuali per le emissioni e gli assorbimenti di gas serra per ogni anno nel periodo dal 2026 al 2029 stabiliti sulla base di una traiettoria lineare che termina all’obiettivo per il 2030 per gli Stati membri e per adottare norme dettagliate sulla metodologia per gli elementi di prova relativi agli impatti a lungo termine dei cambiamenti climatici.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2018/841 è in vigore dal 9 luglio 2018.

Il regolamento di modifica (UE) 2023/839 viene applicato dall’11 maggio 2023.

CONTESTO

Il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2023/839 come parte del pacchetto Pronti per il 55 %. Il pacchetto mira a consentire all’Unione di ridurre le proprie emissioni nette di gas serra di almeno il 55 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e di raggiungere la neutralità climatica nel 2050.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/841 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l’ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione, del 28 ottobre 2020, che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021-2025 (GU L 60 del 22.2.2021, pag. 21).

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 25.10.2023

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