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Risoluzione PE sulla situazione dei minori non accompagnati nell’UE

Risoluzione PE sulla situazione dei minori non accompagnati nell’UE

 

SINTESI DI:

Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 settembre 2013, sulla situazione dei minori non accompagnati nell’UE

QUAL È LO SCOPO DI QUESTA RISOLUZIONE?

Si basa su una relazione di iniziativa* e segue una relazione intermedia della Commissione europea relativa all’attuazione del Piano d’azione (2010-2014) sui minori non accompagnati (persone di età inferiore ai 18 anni) che arrivano nell’UE, che ha evidenziato la necessità di rivolgere attenzione e azioni mirate a diversi settori.

Contiene raccomandazioni e orientamenti strategici per migliorare la situazione dei minori non accompagnati nell’UE e garantire il rispetto dei loro diritti fondamentali. Alcuni di questi richiamano i contenuti del piano d’azione e i settori da migliorare evidenziati dalla relazione di attuazione della Commissione.

PUNTI CHIAVE

Il Parlamento rammenta che i minori non accompagnati sono, innanzitutto, bambini vulnerabili e che la protezione dei bambini deve essere il principio guida dei paesi dell’UE e dell’UE in tutti i rapporti con loro.

Insiste sul fatto che è necessario rispettare l’interesse superiore del bambino. Secondo il trattato sull’Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, i paesi dell’UE sono obbligati a proteggere i diritti dei bambini, che sono inoltre una priorità secondo il programma di Stoccolma.

Ritiene che l’UE debba affrontare le principali cause della migrazione e che la protezione dei bambini e la questione dei minori non accompagnati debbano essere parte integrante della politica di sviluppo e di cooperazione.

Di particolare importanza è la necessità di rafforzare lo status del «tutore legale» nell’UE e nei paesi partner. Il Parlamento raccomanda inoltre di elaborare un programma di monitoraggio, in cooperazione con i paesi d’origine e gli eventuali paesi di transito, al fine di assicurarsi che i minori siano adeguatamente tutelati dopo il loro ritorno e il loro reinserimento nel paese d’origine.

Il Parlamento invita:

  • la Commissione a:
    • attuare le misure legislative e non legislative volte ad assicurare un’adeguata protezione dei bambini e dei minori non accompagnati, intese, in particolare, a trovare soluzioni durevoli;
    • redigere un manuale destinato ai paesi dell’UE e agli operatori al fine di garantire che i paesi dell’UE applichino correttamente la legislazione e proteggano i minori non accompagnati in modo migliore;
    • dedicare rubriche specifiche ai minori non accompagnati nel Fondo europeo asilo, migrazione e integrazione al fine di assicurare garanzie a lungo termine per la protezione dei minori. Il personale che lavora con i minori deve ricevere un’appropriata formazione;
  • i paesi dell’UE e la Commissione a:
  • i paesi dell’UE a:
    • collaborare con i paesi extra UE al fine di affrontare il problema sempre più grave del contrabbando di minori;
    • perseguire i contrabbandieri con sanzioni adeguate e commensurabili;
    • incoraggiare le loro autorità e organizzazioni della società civile a collaborare e garantire la protezione e la dignità dei minori;
  • la Commissione, i paesi dell’UE e i paesi extra UE a:
    • promuovere la sensibilizzazione nei paesi di origine, transito e destinazione dei minori non accompagnati sui rischi legati alla migrazione minorile, segnatamente sullo sfruttamento minorile e sulla criminalità organizzata;
  • la Commissione, i paesi dell’UE, l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere e le organizzazioni internazionali e non governative a:
    • impegnarsi ulteriormente a raccogliere, controllare e condividere dati disaggregati per genere così da ottenere un’immagine del numero di minori non accompagnate ed essere in grado di soddisfare le loro esigenze specifiche.

Per quanto concerne specificamente le norme di accoglienza, Il Parlamento esorta i paesi dell’UE a rispettare i diritti dei minori non accompagnati a:

  • un alloggio appropriato, con misure sanitarie adeguate;
  • materiale adeguato, supporto legale e psicologico;
  • istruzione, formazione e sostegno socio educativo;
  • cure mediche adeguate;
  • informazione e utilizzo dei media (radio, TV, internet);
  • attività ricreative;
  • valorizzazione e ulteriore sviluppo della propria identità e dei propri valori culturali;
  • manifestare e praticare la propria religione.

TERMINI CHIAVE

Relazione di iniziativa: ai sensi dell’articolo 52 del suo regolamento interno, le commissioni permanenti del Parlamento europeo possono decidere di preparare una relazione su una questione di loro competenza senza essere state consultate.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell’UE [2012/2263(INI)] (GU C 93 del 9.3.2016, pagg. 165-173)

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2012/29/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pagg. 57-73)

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pagg. 9-26)

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pagg. 1–14)

Modifiche successive alla direttiva 2011/93/UE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pagg. 1–11)

Si veda la versione consolidata.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Relazione intermedia relativa all’attuazione del Piano d’azione sui minori non accompagnati [COM(2012) 554 final del 28.9.2012]

Documento di lavoro dei servizi della commissione relativo all’attuazione del Piano d’azione sui minori non accompagnati allegato al documento: Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Relazione intermedia relativa all’attuazione del Piano d’azione sui minori non accompagnati [SWD(2012) 281 final del 28.9.2012]

Comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano d’azione sui minori non accompagnati (2010-2014)» [COM(2010) 213 definitivo del 6.5.2010]

Ultimo aggiornamento: 06.02.2018

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