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Migliore protezione delle vittime nel procedimento penale

SINTESI DI:

Direttiva 2012/29/UE: norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

  • Conosciuta come la direttiva sulle vittime, rafforza le misure nazionali esistenti con norme minime di portata europea riguardo ai diritti, al sostegno e alla protezione delle vittime di reati in ogni paese dell'UE.
  • Le vittime devono avere il diritto a:
    • capire ed essere capite durante il contatto con l'autorità (ad esempio, linguaggio chiaro e semplice),
    • ricevere informazioni fin dal primo contatto con l'autorità,
    • esporre denuncia formale e ricevere una notifica scritta di ricezione della stessa,
    • l'interpretazione e la traduzione (almeno durante i colloqui o gli interrogatori della vittima),
    • ricevere informazioni riguardo allo stato di avanzamento del caso,
    • avere accesso ai servizi di sostegno per le vittime.

PUNTI CHIAVE

  • I suoi scopi principali sono assicurare che le vittime di reati ricevano informazioni, sostegno e protezione appropriati e possano partecipare al procedimento penale in qualsiasi paese dell'UE il reato sia stato commesso.
  • Ogni paese dell'UE deve assicurare che le vittime di reati siano riconosciute e trattate in modo rispettoso, sensibile e professionale a seconda delle loro necessità individuali e senz'alcuna discriminazione (ovverosia basata sulla nazionalità, sullo status di residenza, sulla razza, sulla religione, sull'età, sul genere ecc.).
  • La direttiva stabilisce delle norme minime per tutte le vittime di tutti i reati a prescindere dalla loro nazionalità o dallo status di residenza. Non appena è commesso un reato o si avvia un procedimento penale nell'UE, alla vittima devono essere riconosciuti i diritti stabiliti dalla direttiva sulle vittime, in base alla quale i familiari di vittime decedute sono considerati vittime a loro volta.

La direttiva stabilisce i seguenti diritti.

  • Tali vittime devono avere il diritto a:
    • essere ascoltate in tribunale,
    • riesaminare un'eventuale decisione del tribunale a non procedere,
    • avere il rimborso delle spese,
    • ricevere assistenza giuridica,
    • recuperare i beni sottratti.
  • Le autorità nazionali devono ridurre al minimo le difficoltà che si incontrano quando la vittima sia un residente di un paese dell'UE diverso da quello in cui il reato è stato commesso.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 15 novembre 2012. I paesi dell’UE dovevano integrarla nel diritto nazionale entro il 16 novembre 2015.

CONTESTO

La direttiva sostituisce la decisione quadro del Consiglio sulla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI).

  • Per maggiori informazioni, si veda la sezione Vittime sul sito Internet della Commissione europea.

ATTO

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57-73)

Ultimo aggiornamento: 15.02.2016

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