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Fight against fraud to the EU’s financial interests by means of criminal law
Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea mediante il diritto penale
Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea mediante il diritto penale
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda:
Essa stabilisce inoltre norme comuni sulle sanzioni e sulle prescrizioni relative ai reati penali che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.
Definizioni
Ciascuno dei seguenti reati è definito a livello dell’Unione:
La direttiva definisce il ruolo dei «funzionari pubblici», ovvero funzionari a livello dell’Unione e nazionale, anche negli Stati membri. Tale definizione è pertinente per la definizione dei termini, quali riciclaggio di denaro, corruzione e appropriazione indebita.
I reati penali definiti nella direttiva rientrano nelle competenze della Procura europea, un organo indipendente dell’Unione autorizzato a indagare e perseguire tali reati e a portarli in giudizio innanzi ai tribunali nazionali competenti.
Approccio comune
In tutti gli Stati membri, a eccezione di Danimarca e Regno Unito*,
Sanzioni
La direttiva prevede sanzioni penali minime «effettive, proporzionali e dissuasive».
Esse comprendono una pena massima di almeno quattro anni di reclusione:
Qualora un reato comporti danni inferiori a 10 000 euro, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.
Per quanto riguarda le persone giuridiche, la direttiva prevede altri tipi di sanzioni oltre alle ammende (penali e non penali).
La commissione dei reati sopramenzionati nell’ambito di un’organizzazione criminale come definita nella decisione quadro 2008/841/GAI (si veda la sintesi) costituisce una circostanza aggravante, che porterà a considerare più grave il reato.
Tali sanzioni non escludono:
La direttiva si occupa inoltre di:
Cooperazione tra Stati membri e istituzioni, organismi, uffici e agenzie dell’Unione
La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 6 luglio 2019.
L’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea obbliga l’Unione e gli Stati membri a combattere le frodi e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive.
Oltre il 90 % del bilancio dell’Unione viene gestito a livello nazionale. I danni al bilancio dell’Unione risultanti da reati e altre attività illecite ammonta ogni anno a centinaia di milioni di euro e costituisce un serio problema. Nel 2011, la Commissione ha adottato una comunicazione contenente proposte volte a migliorare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione (si veda IP/11/644).
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea mediante il diritto penale [COM/2021/536 final].
Versioni consolidate del trattato sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 1).
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).
Si veda la versione consolidata.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea attraverso il diritto penale e le indagini amministrative: una politica integrata per salvaguardare il denaro dei contribuenti [COM(2011) 293 final del 26.5.2011].
Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).
Ultimo aggiornamento: 14.02.2022