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Ridurre le interferenze tra i dispositivi elettrici ed elettronici

Ridurre le interferenze tra i dispositivi elettrici ed elettronici

 

SINTESI DI:

Direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva intende fare sì che le apparecchiature elettriche ed elettroniche si conformino a un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica nell’Unione europea (Unione);
  • stabilisce norme uniformi per garantire che le apparecchiature non producano perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili e che le stesse siano in grado di funzionare normalmente senza deterioramento in presenza di una perturbazione elettromagnetica;
  • garantisce altresì, in relazione alla compatibilità elettromagnetica, la libera circolazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nel mercato interno dell’Unione.
  • La direttiva 2014/30/UE rivede e abroga la direttiva 2004/108/CE.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • Le apparecchiature contemplate da questa direttiva comprendono sia impianti fissi che altri apparecchi.
  • La direttiva non si applica a:
    • apparecchiature radio, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/53/UE (si veda la sintesi);
    • kit di valutazione realizzati su misura per l’uso professionale nei laboratori di ricerca e sviluppo;
    • apparecchiature radio utilizzate da radioamatori a meno che le stesse non siano disponibili sul mercato;
    • apparecchiature che, per loro natura, non presentano rischi;
    • determinati tipi di apparecchiature di bordo, per via delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 (si veda l’articolo 137 del regolamento).
  • La direttiva non si applica o smette di applicarsi, per quanto concerne i requisiti essenziali sulla compatibilità elettromagnetica, alle apparecchiature che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva, laddove tali requisiti siano interamente o parzialmente definiti in maniera più approfondita da un’altra legislazione dell’Unione.

Apparecchi

La direttiva definisce le responsabilità dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori per quanto riguarda la vendita degli apparecchi elettromagnetici:

  • tutti gli apparecchi in vendita nell’Unione, che rientrano nell’ambito della direttiva, devono recare la marcatura di conformità CE per dimostrarne il rispetto di tutti i requisiti essenziali della legislazione dell’Unione;
  • il fabbricante deve prima effettuare una valutazione della conformità e redigere la documentazione tecnica per l’apparecchio. Entrambe sono obbligatorie nel caso di apparecchi immessi sul mercato, mentre non lo sono per gli apparecchi destinati a essere integrati in un particolare impianto fisso;
  • qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti applicabili sia stata dimostrata, i fabbricanti sono tenuti a redigere una dichiarazione di conformità dell’Unione e ad apporre la marcatura CE;
  • gli importatori devono assicurarsi che i fabbricanti abbiano svolto correttamente la valutazione della conformità e informare l’organismo nazionale responsabile per la vigilanza del mercato nel caso in cui ritengano che l’apparecchio non sia conforme ai requisiti essenziali. Essi devono inoltre assicurare che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull’apparecchio e che quest’ultimo sia accompagnato dalle informazioni e dai documenti richiesti;
  • i distributori devono verificare che l’apparecchio rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dalla documentazione necessaria, nonché dalle informazioni richieste;
  • tutta la documentazione necessaria deve essere conservata per dieci anni;
  • i fabbricanti, gli importatori e i distributori devono fornire informazioni e documenti per dimostrare la conformità in una lingua di facile comprensione per l’autorità nazionale competente;
  • i fabbricanti e gli importatori devono indicare il proprio indirizzo postale sull’apparecchio oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’apparecchio.

La direttiva specifica inoltre il modo in cui le autorità nazionali devono individuare gli apparecchi non conformi ai requisiti, evitando così di renderli disponibili sul mercato,

Impianti fissi

Gli Stati membri dell’Unione devono stabilire le norme necessarie all’individuazione della persona o delle persone responsabili di stabilire la conformità dell’impianto fisso.

Guida per la direttiva relativa alla compatibilità elettromagnetica

L’obiettivo della guida per la direttiva relativa alla compatibilità elettromagnetica è fornire assistenza per l’applicazione comune della direttiva 2014/30/UE. La guida non detiene alcun valore giuridico; tuttavia, contempla una serie di questioni pratiche di interesse per i fabbricanti e altre parti interessate.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 19 aprile 2016. Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dal 20 aprile 2016.

CONTESTO

La direttiva aggiorna le norme dell’Unione relative all’immissione sul mercato delle apparecchiature elettromagnetiche. Essa fa parte degli sforzi di modernizzare la legislazione europea in un ampio spettro di settori industriali per ridurre gli oneri amministrativi e stabilire norme più semplici, chiare e coerenti.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).

Le modifiche successive alla direttiva 2014/30/UE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

Ultimo aggiornamento: 26.07.2022

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