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Il regolamento (UE) 2024/1143 mira a sviluppare ulteriormente l’alta qualità alimentare e gli standard dell’Unione europea (Unione) e a garantire che il suo patrimonio culturale, gastronomico e locale sia tutelato e rechi una certificazione di autenticità all’interno dell’Unione e a livello mondiale.
Nello specifico, il regolamento rafforza il sistema di indicazioni geografiche (IG) per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli.
Le denominazioni dei prodotti possono ottenere un’indicazione geografica (IG) se i prodotti designati hanno un legame specifico con il luogo in cui vengono realizzati.
I prodotti a cui è stato concesso il riconoscimento dell’indicazione geografica sono elencati in registri che includono informazioni sulla produzione di ciascun prodotto.
Miglioramenti al sistema delle indicazioni geografiche
Il nuovo regolamento si prefigge di aumentare la diffusione delle indicazioni geografiche in tutta l’Unione e di fornire un livello più elevato di protezione, specialmente online. In particolare, offre:
una base giuridica unica, per cui vengono unite diverse norme sulle procedure e le tutele delle indicazioni geografiche per i tre settori (prodotti alimentari, vino e bevande alcoliche) che si traducono in una procedura di registrazione semplificata ed efficiente;
un ruolo più incisivo per i gruppi di produttori: gli Stati membri dell’Unione possono istituire un sistema volontario di gruppi di produttori riconosciuti di indicazioni geografiche, autorizzati a gestire, applicare e sviluppare le proprie indicazioni geografiche;
maggiore protezione delle indicazioni geografiche come ingredienti nei prodotti trasformati e online:
il rispettivo gruppo di produttori riconosciuto deve essere informato mediante notifica prima che un’indicazione geografica sia utilizzata nella denominazione dei prodotti trasformati in cui il prodotto con indicazione geografica è un ingrediente;
Gli Stati membri sono tenuti a inserire un blocco geografico per i nomi di dominio che possono violare un’indicazione geografica;
una maggiore enfasi sulla sostenibilità: per i prodotti agricoli e i vini, i gruppi di produttori saranno in grado di concordare pratiche di sostenibilità che vanno al di là degli standard comunitari o nazionali:
su base volontaria, i produttori possono inoltre elaborare una relazione sulla sostenibilità che verrà pubblicata dalla Commissione europea.
Applicazione
Gli Stati membri sono responsabili dell’applicazione delle indicazioni geografiche, compreso il controllo dell’uso corretto dei termini registrati e della lotta contro la produzione, la vendita e l’uso di prodotti contraffatti.
La Commissione è responsabile della registrazione e della cancellazione delle indicazioni geografiche e dell’adozione delle modifiche più pertinenti al disciplinare di produzione. Gli Stati membri sono responsabili dell’approvazione delle norme e delle modifiche temporanee al disciplinare di produzione.
Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (rifusione) (GU L 172 del , pag. 56).
Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del , pag. 56).
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del , pag. 671).
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del , pag. 18).