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Document 32024R1143

Indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli

Indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2024/1143 mira a sviluppare ulteriormente l’alta qualità alimentare e gli standard dell’Unione europea (Unione) e a garantire che il suo patrimonio culturale, gastronomico e locale sia tutelato e rechi una certificazione di autenticità all’interno dell’Unione e a livello mondiale.

  • Nello specifico, il regolamento rafforza il sistema di indicazioni geografiche (IG) per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli.
  • Abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 e modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, 2019/787 e 2019/1753.

PUNTI CHIAVE

Indicazioni geografiche

  • Le denominazioni dei prodotti possono ottenere un’indicazione geografica (IG) se i prodotti designati hanno un legame specifico con il luogo in cui vengono realizzati.
  • I prodotti a cui è stato concesso il riconoscimento dell’indicazione geografica sono elencati in registri che includono informazioni sulla produzione di ciascun prodotto.
  • Le indicazioni geografiche contribuiscono a:
  • Le indicazioni geografiche comprendono:

Miglioramenti al sistema delle indicazioni geografiche

Il nuovo regolamento si prefigge di aumentare la diffusione delle indicazioni geografiche in tutta l’Unione e di fornire un livello più elevato di protezione, specialmente online. In particolare, offre:

  • una base giuridica unica, per cui vengono unite diverse norme sulle procedure e le tutele delle indicazioni geografiche per i tre settori (prodotti alimentari, vino e bevande alcoliche) che si traducono in una procedura di registrazione semplificata ed efficiente;
  • un ruolo più incisivo per i gruppi di produttori: gli Stati membri dell’Unione possono istituire un sistema volontario di gruppi di produttori riconosciuti di indicazioni geografiche, autorizzati a gestire, applicare e sviluppare le proprie indicazioni geografiche;
  • maggiore protezione delle indicazioni geografiche come ingredienti nei prodotti trasformati e online:
    • il rispettivo gruppo di produttori riconosciuto deve essere informato mediante notifica prima che un’indicazione geografica sia utilizzata nella denominazione dei prodotti trasformati in cui il prodotto con indicazione geografica è un ingrediente;
    • Gli Stati membri sono tenuti a inserire un blocco geografico per i nomi di dominio che possono violare un’indicazione geografica;
  • una maggiore enfasi sulla sostenibilità: per i prodotti agricoli e i vini, i gruppi di produttori saranno in grado di concordare pratiche di sostenibilità che vanno al di là degli standard comunitari o nazionali:
    • su base volontaria, i produttori possono inoltre elaborare una relazione sulla sostenibilità che verrà pubblicata dalla Commissione europea.

Applicazione

  • Gli Stati membri sono responsabili dell’applicazione delle indicazioni geografiche, compreso il controllo dell’uso corretto dei termini registrati e della lotta contro la produzione, la vendita e l’uso di prodotti contraffatti.
  • La Commissione è responsabile della registrazione e della cancellazione delle indicazioni geografiche e dell’adozione delle modifiche più pertinenti al disciplinare di produzione. Gli Stati membri sono responsabili dell’approvazione delle norme e delle modifiche temporanee al disciplinare di produzione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, ).

ultimo aggiornamento:

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