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Document 32023R2675
Tutela degli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi
Il regolamento introduce norme e procedure per l’azione dell’Unione europea (Unione) al fine di garantire l’efficace tutela degli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di un paese terzo (paese extra-UE). L’obiettivo principale è quello di dissuadere i paesi terzi dal ricorrere alla coercizione economica. In caso di coercizione economica, l’obiettivo è quello di rispondere alla stessa al fine di porvi fine.
Stabilisce un quadro per consentire all’Unione di rispondere:
Esame e determinazione
La coercizione economica avviene quando un paese terzo applica o minaccia di applicare una misura che pregiudica gli scambi o gli investimenti al fine di prevenire o ottenere la cessazione, la modifica o l’adozione di uno specifico atto da parte dell’Unione o di uno Stato membro, interferendo in tal modo nelle legittime scelte sovrane dell’Unione o di uno Stato membro.
Per determinare se una misura da parte di un paese terzo costituisca coercizione economica sulla base delle condizioni di cui sopra, la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea tengono conto di quanto segue:
La Commissione può esaminare qualsiasi misura di un paese terzo, di propria iniziativa o a seguito di una richiesta debitamente motivata. L’esame della Commissione deve di norma essere completato entro quattro mesi. La Commissione effettua l’esame sulla base di informazioni documentate raccolte di propria iniziativa o ricevute da qualsiasi fonte attendibile, compresi gli Stati membri e le parti interessate.
Il Consiglio determina l’esistenza della coercizione economica attraverso un atto di esecuzione basato su una proposta della Commissione. Il Consiglio dispone di un massimo di otto settimane per completare questa fase. Il Consiglio può agire dopo tale periodo di otto settimane (ma in linea di principio non più di dieci settimane), purché informi la Commissione in merito ai motivi del ritardo. Il Consiglio può inoltre decidere che l’Unione richieda al paese che mette in atto la coercizione economica di riparare il pregiudizio da essa causato.
Dialogo
La Commissione esplora le opzioni per dialogare con il paese che mette in atto la coercizione al fine di porvi fine e, se del caso, ottenere il risarcimento del pregiudizio arrecato. Il dialogo con il paese che mette in atto la coercizione deve essere ribadito da iniziative in buona fede da parte di tale paese terzo.
Misure di risposta dell’Unione
L’Unione impone misure di risposta, attraverso atti di esecuzione della Commissione, qualora siano soddisfatte tutte le tre condizioni seguenti:
Le possibili misure per contrastare la coercizione economica comprendono:
Tali misure possono comportare il mancato adempimento degli obblighi internazionali dell’Unione nei confronti di un paese terzo che mette in atto la coercizione economica, laddove tale coercizione costituisca un atto illecito a livello internazionale.
La Commissione si basa su una serie di criteri obiettivi per la selezione e la progettazione di adeguate misure di risposta dell’Unione. Una disposizione dedicata definisce la determinazione dell’interesse dell’Unione per quanto riguarda le misure di risposta dell’Unione.
Le misure di risposta dell’Unione possono essere misure di portata generale o essere applicabili a persone connesse o legate al governo del paese terzo che mette in atto la coercizione.
L’atto di esecuzione della Commissione sulle misure di risposta dell’Unione prevede quanto segue.
Il regolamento prevede che la Commissione raccolga le informazioni per richiedere pareri e informazioni riguardo alle misure appropriate da imporre in base al caso specifico. Si tratta di un’opportunità concreta per le parti interessate di fornire il loro contributo, che la Commissione deve tenere in considerazione in relazione alla selezione e all’elaborazione di misure appropriate.
La Commissione può sospendere, modificare o porre fine alle misure di risposta dell’Unione nelle situazioni definite nel regolamento mediante un atto di esecuzione. Gli atti di esecuzione immediatamente applicabili sono possibili in casi di imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati.
La Commissione può continuare i propri sforzi per risolvere la questione in consultazione con il paese che mette in atto la coercizione, con la possibilità di sospendere le misure di risposta dell’Unione.
Cooperazione internazionale
La cooperazione internazionale con altri paesi terzi può essere applicata durante tutto il processo e parallelamente ad altri sforzi al fine di risolvere la questione della coercizione economica nei casi specifici. Le consultazioni e la cooperazione possono prevedere lo scambio di informazioni pertinenti e il coordinamento della risposta o possono aver luogo nell’ambito di forum internazionali pertinenti.
Norme orizzontali
Il regolamento conferisce poteri delegati alla Commissione per modificare le norme in materia di origine e di nazionalità di cui all’allegato II.
Esso prevede l’istituzione di un punto di contatto unico per le parti interessate, stabilisce norme per il trattamento riservato delle informazioni e istituisce gli obblighi per quanto concerne riesame e relazioni cui la Commissione deve adempiere.
Il regolamento è in vigore dall’27 dicembre 2023.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulla protezione dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi (GU L 2023/2675 del 7.12.2023).
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo I — Disposizioni comuni — articolo 3 (ex articolo 2 TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 17).
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 1 — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione — Articolo 21 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 28).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo II — Politica commerciale comune — Articolo 207 (ex articolo 133 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 140).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo V — Accordi internazionali — Articolo 218 (ex articolo 300 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).
Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2271/96 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 09.02.2024