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L’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che le istituzioni dell’Unione europea possono adottare cinque tipi di atti giuridici:
L’articolo 289 del TFUE opera una distinzione tra:
L’articolo 132 del TFUE conferisce alla Banca centrale europea (BCE) le competenze per:
L’articolo 14.3 del protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea conferisce alle BCE le competenze per l’adozione di linee guida.
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