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Atti giuridici

L’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che le istituzioni dell’Unione europea possono adottare cinque tipi di atti giuridici:

  • un regolamento ha portata generale. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione europea;
  • una direttiva vincola ciascuno Stato membro al quale è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Tuttavia, ciascuno Stato membro può scegliere la forma e i mezzi per il raggiungimento di tale risultato;
  • una decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi;
  • le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

L’articolo 289 del TFUE opera una distinzione tra:

  • atti legislativi, ovvero atti adottati in virtù della procedura legislativa ordinaria o speciale;
  • atti non legislativi, ovvero atti adottati generalmente dalla Commissione europea, in seguito a delega (atti delegati) o per l’esecuzione di un atto legislativo (atti di esecuzione).

L’articolo 132 del TFUE conferisce alla Banca centrale europea (BCE) le competenze per:

  • stabilire regolamenti nella misura necessaria per assolvere ai compiti definiti nello statuto del sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della BCE, oltre che nei casi previsti in determinati atti adottati dal Consiglio;
  • prendere le decisioni necessarie per assolvere ai compiti attribuiti al SEBC in virtù dei trattati e dello statuto;
  • formulare raccomandazioni ed esprimere pareri.

L’articolo 14.3 del protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea conferisce alle BCE le competenze per l’adozione di linee guida.

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