Specifiche per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2019/2023 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico
Regolamento delegato (UE) 2019/2014 sull’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico
QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?
Le lavatrici e le lavasciuga biancheria per uso domestico sono soggette a nuove norme riviste sulla progettazione ecocompatibile* e sull’etichettatura energetica* dell’Unione europea. La progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica vanno di pari passo; forniscono ai consumatori europei informazioni preziose consentendo di compiere una scelta informata e di ampliare il mercato per i prodotti ad alta efficienza energetica.
Il regolamento (UE) 2019/2023 stabilisce le norme sulla progettazione ecocompatibile in base alla direttiva 2009/125/CE sulla vendita e la messa in servizio di lavatrici e lavasciuga biancheria. Esso modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 a partire dal 1o marzo 2021.
Il regolamento delegato (UE) 2019/2014 stabilisce norme sull’etichettatura e la fornitura di ulteriori informazioni di prodotto su tali apparecchi. Esso completa il regolamento (UE) 2017/1369 e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 e la direttiva 96/60/CE della Commissione.
PUNTI CHIAVE
Regolamento (UE) 2019/2023
- Non si applica alle lavatrici per uso domestico con capacità inferiore a 2 kg e alle lavasciuga biancheria per uso domestico con capacità di lavaggio inferiore a 2 kg.
- Stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II, che riguardano:
- le specifiche dei programmi, comprese le regole sul programma «eco 40-60» e (per le lavasciuga biancheria) sul ciclo di lavaggio e asciugatura. Il programma eco 40-60 deve essere selezionato automaticamente, ove possibile, o reso disponibile per la selezione diretta senza bisogno di nessun’altra selezione quale una temperatura o un carico specifici. Le diciture «normale», «giornaliero», «regolare» e «standard» non devono essere utilizzate nei nomi dei programmi né da sole né in combinazione con altre informazioni;
- il ciclo di lavaggio e asciugatura;
- l’efficienza energetica;
- i requisiti funzionali (efficienza del lavaggio ed efficacia del risciacquo);
- le specifiche di durata;
- il consumo di acqua;
- i modi a consumo ridotto (spento e stand-by);
- l’efficienza delle risorse, compresa la disponibilità di parti di ricambio, l’accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione, il recupero e il riciclaggio dei materiali;
- le informazioni per gli installatori e gli utilizzatori finali.
- Stabilisce la procedura di valutazione della conformità: le autorità nazionali devono applicare le procedure di verifica di cui all’allegato IV quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato, e i metodi di misurazione e i calcoli da seguire nell’allegato III.
- Stabilisce nell’allegato V i parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le migliori tecnologie disponibili sul mercato per questi apparecchi in termini di consumo di energia e di acqua e di emissioni di rumore aereo.
- La Commissione europea riesaminerà il regolamento alla luce del progresso tecnologico e valuterà una serie di aspetti, tra i quali le specifiche per la riduzione della microplastica, a sei anni dalla sua entrata in vigore.
Regolamento di delegato (UE) 2019/2014
- Tale atto delegato stabilisce la classe di efficienza energetica, la classe di efficienza della centrifuga e la classe di emissione di rumore aereo, che si basano su un indice specificato nell’allegato II.
- Stabilisce gli obblighi dei fornitori, i quali assicurano che:
- ogni lavatrice per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III e, per la lavatrice per uso domestico multicestello o la lavasciuga biancheria per uso domestico multicestello, all’allegato X;
- i parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto (allegato V), e la documentazione tecnica (allegato VI), siano inseriti nella banca dati dei prodotti;
- un’etichetta elettronica nel formato richiesto e contenente le informazioni, come indicato nell’allegato III, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di lavatrice per uso domestico o di lavasciuga biancheria per uso domestico.
- Stabilisce gli obblighi dei distributori i quali, tra gli altri, assicurano che:
- ogni apparecchi in vendita riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori chiaramente visibile, in linea con quanto disposto nell’allegato III;
- nelle vendite a distanza, l’etichetta e la scheda informativa del prodotto siano fornite conformemente agli allegati VII e VIII.
- Le piattaforme di hosting su internet assicurano che l’etichetta elettronica e la scheda informativa del prodotto in formato elettronico fornite dal distributore siano esposte con chiarezza, in conformità all’allegato VIII, su tutti gli apparecchi venduti direttamente attraverso il sito.
- Le autorità nazionali applicano la procedura di verifica stabilita dall’allegato IX per l’esecuzione quando effettuano le verifiche di sorveglianza del mercato.
- La Commissione europea riesaminerà i regolamento delegato alla luce del progresso tecnologico a sei anni dalla sua entrata in vigore, valutando anche la possibilità di considerare gli obiettivi dell’economia circolare.
A partire da quando si applicano i regolamenti?
Entrambi i regolamenti si applicano dal 1o marzo 2021.
CONTESTO
La direttiva 2009/125/CE stabilisce un quadro per definire i requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all’energia. Essa incarica la Commissione di impostarli per i prodotti che sono ampiamente venduti e commercializzati nell’Unione e che hanno un impatto ambientale significativo.
Il regolamento (UE) 2017/1369 stabilisce un quadro per definire i requisiti di etichettatura energetica per i prodotti connessi all’energia per consentire ai consumatori di scegliere prodotti più efficienti e ridurre il loro consumo di energia.
La direttiva RAEE stabilisce i requisiti per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per ridurre gli effetti negativi sull’ambiente derivanti dalla generazione e dalla gestione dei RAEE e dall’uso delle risorse.
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
Progettazione ecocompatibile: politica per migliorare, attraverso una migliore progettazione, le prestazioni ambientali dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, in particolare l’efficienza energetica.
Etichettatura energetica: l’etichettatura energetica consente ai consumatori di compiere scelte informate in base al consumo energetico dei prodotti connessi all’energia attraverso una scala che va da A a G/ da verde a rosso.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285).
Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
Le successive modifiche della direttiva 2009/125/CE sono state incluse nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 26.05.2020