Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Garantire che le transazioni eseguite con mezzi diversi dai contanti, con qualsiasi tipo di strumento di pagamento, sia esso fisico come nel caso delle carte bancarie o virtuale come nel caso di applicazioni mobili, siano incluse nell’ambito della protezione dai reati.
Criminalizzare il furto e l’illecita appropriazione di credenziali di pagamento, così come la loro vendita e la loro distribuzione.
Ravvicinare il livello delle pene per i reati definiti nella direttiva in tutti i paesi dell’Unione.
Facilitare lo scambio di informazioni e la cooperazione transfrontaliera.
Migliorare la comunicazione delle frodi da parte delle istituzioni finanziarie e altri soggetti privati.
Prevenire le attività illecite e accertarsi che le vittime abbiano accesso ad assistenza e sostegno.
Aggiorna e sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.
PUNTI CHIAVE
La direttiva stabilisce i seguenti reati, se commessi intenzionalmente:
l’utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento diverso dai contanti1 rubato o illecitamente ottenuto;
il furto, la contraffazione e il possesso o l’acquisizione illegali (compresa la vendita) di forme di pagamento fisiche, come le carte di pagamento («strumenti di pagamento materiali diversi dai contanti»);
l’ottenimento illecito, la contraffazione e il possesso o l’acquisizione illegali (compresa la vendita) di forme di pagamento digitali, come i pagamenti da dispositivo mobile, i portafogli elettronici e le valute virtuali («strumenti di pagamento immateriali diversi dai contanti»);
la violazione di sistemi di informazione o la manipolazione di dati informatici per il trasferimento illegale del denaro di una persona;
l’istigazione o il favoreggiamento e il concorso nei reati sopracitati.
La direttiva stabilisce inoltre le condizioni per cui una persona giuridica (un’entità che abbia personalità giuridica) possa essere ritenuta responsabile dei reati e ravvicina le sanzioni per le persone fisiche e giuridiche.
I paesi dell’Unione sono tenuti a:
garantire che le autorità che indagano e perseguono i reati gravi e la criminalità organizzata dispongano di risorse sufficienti;
predisporre un punto di contatto operativo nazionale disponibile ventiquattr’ore su ventiquattro, sette giorni su sette per lo scambio di informazioni sui reati e a informare la Commissione europea, Europol e Eurojust della sua esistenza;
predisporre procedure per rispondere alle richieste urgenti di assistenza entro otto ore;
agevolare la tempestiva comunicazione sui reati alle autorità di contrasto e alle altre autorità nazionali competenti;
incoraggiare le istituzioni finanziarie e le altre persone giuridiche a comunicare i sospetti di frode;
registrare, produrre e fornire dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria relative ai diversi reati e trasmetterli alla Commissione.
La direttiva introduce l’assistenza e il sostegno alle vittime, persone fisiche e giuridiche, in caso di utilizzazione fraudolenta di dati personali. I paesi dell’Unione sono incoraggiati a istituire strumenti nazionali unici di informazione online per le vittime di frodi. In particolare è richiesto di:
fornire informazioni e consigli su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati e dal danno alla reputazione;
fornire dettagli sulle organizzazioni che si occupano di reati connessi all’identità e del sostegno alle vittime;
fornire, senza indebito ritardo dopo il primo contatto con un’autorità competente, informazioni circa:
la presentazione di una denuncia relativa al reato;
il diritto di ricevere informazioni sul caso;
la presentazione di una denuncia se i diritti della vittima non vengono rispettati nell’ambito del procedimento penale;
i referenti a cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso;
organizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione e programmi di ricerca e d’istruzione per ridurre le frodi.
La Commissione, entro:
il istituisce un programma dettagliato per monitorare gli effetti della direttiva;
il , presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure nazionali adottate per conformarsi alla legislazione;
il , valuta l’impatto della legislazione relativa alla lotta contro le frodi sui diritti umani, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
Essa è in vigore dal , con l’obbligo di diventarelegge nei paesi dell’Unione entro il .
Strumenti di pagamento diversi dai contanti: dispositivi e procedure protetti, immateriali o materiali, che permettono all’utente di trasferire denaro o valore monetario senza l’utilizzo di monete o banconote;
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del , pag. 18).
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del , relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del , pag. 1).