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Document 32019L0713

Pagamenti diversi dai contanti: lotta contro le frodi e le falsificazioni

Pagamenti diversi dai contanti: lotta contro le frodi e le falsificazioni

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2019/713 sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva si propone di:

  • Garantire che le transazioni eseguite con mezzi diversi dai contanti, con qualsiasi tipo di strumento di pagamento, sia esso fisico come nel caso delle carte bancarie o virtuale come nel caso di applicazioni mobili, siano incluse nell’ambito della protezione dai reati.
  • Criminalizzare il furto e l’illecita appropriazione di credenziali di pagamento, così come la loro vendita e la loro distribuzione.
  • Ravvicinare il livello delle pene per i reati definiti nella direttiva in tutti i paesi dell’Unione.
  • Facilitare lo scambio di informazioni e la cooperazione transfrontaliera.
  • Migliorare la comunicazione delle frodi da parte delle istituzioni finanziarie e altri soggetti privati.
  • Prevenire le attività illecite e accertarsi che le vittime abbiano accesso ad assistenza e sostegno.

Aggiorna e sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.

PUNTI CHIAVE

La direttiva stabilisce i seguenti reati, se commessi intenzionalmente:

  • l’utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento diverso dai contanti1 rubato o illecitamente ottenuto;
  • il furto, la contraffazione e il possesso o l’acquisizione illegali (compresa la vendita) di forme di pagamento fisiche, come le carte di pagamento («strumenti di pagamento materiali diversi dai contanti»);
  • l’ottenimento illecito, la contraffazione e il possesso o l’acquisizione illegali (compresa la vendita) di forme di pagamento digitali, come i pagamenti da dispositivo mobile, i portafogli elettronici e le valute virtuali («strumenti di pagamento immateriali diversi dai contanti»);
  • la violazione di sistemi di informazione o la manipolazione di dati informatici per il trasferimento illegale del denaro di una persona;
  • l’istigazione o il favoreggiamento e il concorso nei reati sopracitati.

La direttiva stabilisce inoltre le condizioni per cui una persona giuridica (un’entità che abbia personalità giuridica) possa essere ritenuta responsabile dei reati e ravvicina le sanzioni per le persone fisiche e giuridiche.

I paesi dell’Unione sono tenuti a:

  • garantire che le autorità che indagano e perseguono i reati gravi e la criminalità organizzata dispongano di risorse sufficienti;
  • predisporre un punto di contatto operativo nazionale disponibile ventiquattr’ore su ventiquattro, sette giorni su sette per lo scambio di informazioni sui reati e a informare la Commissione europea, Europol e Eurojust della sua esistenza;
  • predisporre procedure per rispondere alle richieste urgenti di assistenza entro otto ore;
  • agevolare la tempestiva comunicazione sui reati alle autorità di contrasto e alle altre autorità nazionali competenti;
  • incoraggiare le istituzioni finanziarie e le altre persone giuridiche a comunicare i sospetti di frode;
  • registrare, produrre e fornire dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria relative ai diversi reati e trasmetterli alla Commissione.

La direttiva introduce l’assistenza e il sostegno alle vittime, persone fisiche e giuridiche, in caso di utilizzazione fraudolenta di dati personali. I paesi dell’Unione sono incoraggiati a istituire strumenti nazionali unici di informazione online per le vittime di frodi. In particolare è richiesto di:

  • fornire informazioni e consigli su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati e dal danno alla reputazione;
  • fornire dettagli sulle organizzazioni che si occupano di reati connessi all’identità e del sostegno alle vittime;
  • fornire, senza indebito ritardo dopo il primo contatto con un’autorità competente, informazioni circa:
    • la presentazione di una denuncia relativa al reato;
    • il diritto di ricevere informazioni sul caso;
    • la presentazione di una denuncia se i diritti della vittima non vengono rispettati nell’ambito del procedimento penale;
    • i referenti a cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso;
  • organizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione e programmi di ricerca e d’istruzione per ridurre le frodi.

La Commissione, entro:

  • il istituisce un programma dettagliato per monitorare gli effetti della direttiva;
  • il , presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure nazionali adottate per conformarsi alla legislazione;
  • il , valuta l’impatto della legislazione relativa alla lotta contro le frodi sui diritti umani, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Essa è in vigore dal , con l’obbligo di diventarelegge nei paesi dell’Unione entro il .

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

  1. Strumenti di pagamento diversi dai contanti: dispositivi e procedure protetti, immateriali o materiali, che permettono all’utente di trasferire denaro o valore monetario senza l’utilizzo di monete o banconote;

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del , pag. 18).

ultimo aggiornamento

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