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Document 32018R1672

Controlli sul denaro contante in entrata nell’UE o in uscita dall’UE

Controlli sul denaro contante in entrata nell’UE o in uscita dall’UE

SINTESI DEL:

Regolamento (UE) n. 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’UE o in uscita dall’UE

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento introduce controlli sul denaro contante 1 in entrata nell’UE o in uscita dall’UE. Essi sono concepiti per sostenere le misure di cui alla direttiva (UE) 2015/849 contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

PUNTI CHIAVE

Chiunque entri nell’UE o esca dall’UE recando con sé denaro contante di valore pari o superiore ai 10 000 EUR deve dichiarare tale somma alle autorità del relativo paese e fornire le seguenti informazioni, per iscritto o per via elettronica:

  • informazioni personali complete, quali nome, nazionalità e data di nascita, del portatore 2, il proprietario e il destinatario designato del denaro contante;
  • il valore e la natura del denaro contante, la sua origine, il suo uso previsto e il mezzo di trasporto.

Le autorità dei paesi dell’UE possono:

  • chiedere al mittente o al destinatario di eventuale denaro contante non accompagnato di importo pari o superiore ai 10 000 EUR di dichiararlo entro 30 giorni fornendo le stesse informazioni di cui sopra;
  • eseguire controlli sulle persone, sui loro bagagli e sui mezzi di trasporto e su qualsiasi spedizione o contenitore in cui può essere spedito il denaro contante;
  • registrare i dettagli di qualsiasi importo di denaro contante inferiore ai 10 000 EUR, qualora sospettino che sia correlato ad attività criminose;
  • trattenere il denaro contante non dichiarato o correlato ad attività criminose;
  • condividere informazioni con un paese extra UE secondo procedure specifiche.

Le autorità dei paesi dell’UE devono:

  • comunicare qualsiasi informazione pertinente all’unità di informazione finanziaria nazionale interessata al più tardi entro 15 giorni;
  • comunicare qualsiasi informazione pertinente alle autorità competenti di altri paesi dell’UE;
  • informare la Commissione europea, la Procura europea e, se necessario, Europol qualora il denaro contante sia correlato ad attività criminose che interessano il bilancio dell’UE;
  • garantire la sicurezza di tutti i dati ottenuti e conservarli nel rispetto di rigorose condizioni.

I governi dell’UE devono:

  • garantire che le persone in entrata nell’UE o in uscita dall’UE o i mittenti e i destinatari degli importi interessati siano informate dei loro diritti e obblighi;
  • introdurre sanzioni per qualsiasi violazione della normativa;
  • comunicare alla Commissione entro il le misure adottate ai fini dell’attuazione della normativa.

La Commissione, da parte sua:

  • adotta misure tecniche aggiuntive, quali modelli per i moduli di dichiarazione e le norme per lo scambio di informazioni mediante atti di esecuzione;
  • è assistita da un comitato di controllo sul denaro contante;
  • è tenuta a trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della legislazione.

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2018/1672 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1889/2005 a decorrere dal .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dal , ad eccezione delle norme relative al lavoro svolto dalla Commissione per quanto concerne le misure tecniche, che sono in vigore dal .

CONTESTO

La legislazione è parte delle misure dell’UE volte a contrastare il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio, l’evasione fiscale e altre attività criminose.

Estende la precedente definizione legale relativa al «denaro contante» dalle banconote ad assegni, assegni turistici, carte prepagate e oro.

TERMINI CHIAVE

  1. Denaro contante: banconote o monete, assegni, assegni turistici, carte prepagate o oro in lingotti.
  2. Portatore: un individuo che, in entrata nell’UE o in uscita dall’UE, porta denaro contante con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del , pag. 6).

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