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Document 32016R2336

Pesca nell’Atlantico nord-orientale: norme sugli stock di acque profonde e sulle acque internazionali

Pesca nell’Atlantico nord-orientale: norme sugli stock di acque profonde e sulle acque internazionali

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/2336 relativo alle norme per la pesca degli stock di acque profonde e per gli ecosistemi marini vulnerabili

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Mira a garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di acque profonde, riducendo l’impatto ambientale di queste attività di pesca sugli ecosistemi marini vulnerabili1 nelle acque profonde e migliorando la base informativa per la valutazione scientifica attraverso la raccolta di dati.
  • Abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 2347/2002, che stabiliva le norme sull’accesso agli stock ittici di acque profonde nell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

  • È vietata la pesca in acque profonde con reti a strascico (ossia attrezzi progettati per catturare specie che vivono a contatto o vicino al fondo marino) a più di 800 metri dalla superficie dell’acqua.
  • Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, nel 2022 la Commissione europea ha stabilito, con il Regolamento (UE) 2022/1614, l’elenco delle zone in cui è nota la presenza o la probabilità di presenza di ecosistemi marini vulnerabili nelle acque dell’Unione. Queste zone sono chiuse a tutti gli attrezzi di fondo che operano nelle acque dell’Unione a una profondità inferiore a 400 metri.
  • Si introducono due tipi di autorizzazione di pesca per:
    • pescherecci che sbarcano oltre l’8 % di specie di acque profonde in una qualsiasi bordata di pesca e almeno 10 tonnellate nell’anno civile considerato (autorizzazione all’obiettivo);
    • pescherecci che pescano specie di acque profonde come catture accessorie2, che sono soggetti a una flessibilità del 15 % oltre 10 tonnellate (autorizzazione alla cattura accessoria).
  • La capacità di pesca è limitata sulla base della capacità delle navi che hanno pescato più di 10 tonnellate di specie di acque profonde nel periodo 2009-2011.
  • La cattura mirata di specie di acque profonde è limitata a zone (note come «aree di copertura») dove è avvenuta la pesca in acque profonde nel periodo 2009-2011.
  • Gli Stati membri dell’Unione possono presentare alla Commissione a nome delle loro flotte pescherecce una richiesta per svolgere attività di pesca sperimentale al di fuori dell’area di copertura. Le richieste devono essere accompagnate da una valutazione d’impatto e devono indicare la durata prevista della pesca sperimentale, il numero stimato di imbarcazioni partecipanti e la loro capacità. La Commissione fissa le condizioni di tale pesca mediante atti di esecuzione. La durata della pesca sperimentale è limitata a un massimo di un anno (rinnovabile una volta).
  • I pescherecci devono segnalare i rinvenimenti3 di ecosistemi marini vulnerabili al di sotto di 400 metri di profondità e spostarsi in una zona alternativa ad almeno cinque miglia nautiche dalla zona in cui è avvenuto il rinvenimento.
  • Il regolamento introduce norme più severe, tra cui:
    • restrizioni sul trasbordo4;
    • segnalazioni in tempo reale sull’uso dei contingenti;
    • verifica delle notifiche erronee delle catture;
    • programmi specifici di controllo e di ispezione.
  • Quantità superiori a 100 kg di specie di acque profonde possono essere sbarcate soltanto nei porti designati. L’intenzione di sbarcarle deve essere notificata almeno quattro ore prima e un’ora prima per le navi di lunghezza pari o inferiore a 12 metri.
  • L’autorizzazione di pesca può essere ritirata per almeno due mesi in caso di mancato rispetto delle condizioni che riguardano:
    • l’uso di attrezzi da pesca inadeguati;
    • le zone di operazione e i limiti di cattura;
    • la mancata presenza di un osservatore a bordo.
  • Stabilisce inoltre norme in materia di raccolta dei dati e requisiti per il programma di osservazione per garantire la raccolta di dati pertinenti, tempestivi e precisi sulla cattura e sulla cattura accessoria di specie di acque profonde. Devono essere raccolti dati anche sui rinvenimenti di ecosistemi marini vulnerabili di almeno il 20 % dei pescherecci che utilizzano reti a strascico e reti da posta ancorate e del 10 % delle altre navi. Questo programma di osservazione può essere modificato dalla Commissione sulla base di pareri scientifici.
  • Le misure di cui sopra riguardano le acque dell’Unione e alcune aree coperte dal Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale dove pescano le navi dell’Unione. Nell’area della Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale, continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di permessi di pesca, porti designati e raccolta dei dati, congiuntamente all’aumento della presenza di osservatori del 20 %.
  • Il regolamento è stato sottoposto a valutazione per esaminare in quale misura sono stati raggiunti i suoi obiettivi. La valutazione, pubblicata nel maggio 2021, è disponibile sul sito web dedicato: pesca in acque profonde.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal .

CONTESTO

  • La politica comune della pesca dell’Unione è stata riformata e il è entrato in vigore un nuovo regolamento di base [Regolamento (UE) n. 1380/2013 — si veda la sintesi]. Tra le altre cose, ha introdotto l’obbligo di sbarco e l’obbligo di gestire in modo sostenibile tutti gli stock nelle acque dell’Unione.
  • La pesca in acque profonde nell’Atlantico nord-orientale si svolge sia nelle acque dell’Unione sia nelle acque internazionali disciplinate dagli accordi nell’ambito della Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale. L’economia di diverse comunità di pescatori dipende, in una certa misura, dalla pesca in acque profonde. Questo tipo di pesca è dominato dalle flotte costiere tradizionali e dai grandi pescherecci nomadi e rappresenta circa l’1 % degli sbarchi dall’Atlantico nord-orientale.

TERMINI CHIAVE

  1. Ecosistema marino vulnerabile. Ecosistemi marini in acque profonde, definiti da fragilità fisica e funzionale, che rischiano di essere danneggiati a causa dell’impatto con gli attrezzi da pesca.
  2. Cattura accessoria. Specie ittiche e marine indesiderate catturate accidentalmente.
  3. Rinvenimento. Catture di quantitativi di specie indicatrici di ecosistema marino vulnerabile tali da essere superiori ai livelli di soglia.
  4. Trasbordo. Il trasferimento di una cattura da un peschereccio più piccolo a uno più grande che a sua volta lo incorpora in un lotto di spedizione più grande.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell’Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell’Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (GU L 354 del , pag. 1).

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