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Document 32014R0215

Sostegno in materia di cambiamenti climatici e obiettivi prestazionali per i fondi SIE

Sostegno in materia di cambiamenti climatici e obiettivi prestazionali per i fondi SIE

SINTESI DI:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 — Metodologie per determinare il livello del sostegno finanziario ai cambiamenti climatici e fissare obiettivi per l’intervento di fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE?

Ha lo scopo di stabilire i metodi per calcolare il modo in cui il sostegno ai cambiamenti climatici viene reso prioritario e suddiviso tra i cinque fondi SIE.

Stabilisce obiettivi prestazionali e in particolare delinea quali categorie di intervento sono prioritarie.

PUNTI CHIAVE

Il presente regolamento di esecuzione, di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013, stabilisce le condizioni per l’applicazione della metodologia di calcolo per ciascuno dei fondi SIE, sulla base delle categorie di intervento, delle aree di intervento o delle misure.

I cinque fondi SIE sono:

  • il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
  • il Fondo sociale europeo (FSE);
  • il Fondo di coesione;
  • il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
  • il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Per ciascun fondo SIE, il regolamento fornisce una ponderazione specifica che riflette la misura in cui il sostegno finanziario dell’UE contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e agli obiettivi di adattamento. Quando il contributo è insignificante, viene attribuita una ponderazione pari a zero. Tali ponderazioni sono utilizzate per armonizzare la tracciabilità del sostegno che contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e agli obiettivi di adattamento tra le varie politiche dell’UE e riflettono le differenze nei contributi di ciascuno dei fondi SIE.

I calcoli del sostegno finanziario agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici per i vari fondi SIE hanno priorità in base alle ponderazioni, come indicato negli esempi che seguono.

FESR, FSE e il Fondo di coesione

  • Investimento produttivo: investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati a un’economia a basse emissioni di carbonio, ponderati al 40%.
  • Infrastrutture che forniscono servizi di base:
    • energie rinnovabili e misure mirate all’efficienza energetica, ponderate al 100%;
    • ferrovie, trasporti urbani puliti e porti marittimi, ponderati al 40%;
    • sviluppo di strade e aeroporti, ponderata allo 0%.
  • Sviluppo del potenziale esistente: efficienza energetica e progetti a basse emissioni di carbonio, compreso lo sviluppo di piste ciclabili e percorsi pedonali, valutati al 100%.

FEASR

  • Ripristino, conservazione e valorizzazione degli ecosistemi, incentivazione all’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, ponderati al 100% nel calcolo del sostegno dei fondi SIE.
  • I progetti che puntano alla prevenzione e alla gestione dei rischi delle aziende agricole e a stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali vengono ponderati al 40%.

FEAMP

Ai progetti che perseguono i seguenti obiettivi viene assegnata una ponderazione del 100%:

  • mitigazione dei cambiamenti climatici;
    • investimenti a bordo;
    • efficienza energetica – studi e valutazioni;
  • sostituzione o ammodernamento di motori;
  • arresto definitivo delle attività di pesca.

I progetti con un coefficiente del 40% sono:

  • arresto temporaneo delle attività di pesca;
  • fondi comuni per eventi climatici avversi e incidenti ambientali;
  • sistemi di concessione di possibilità di pesca;
  • adeguamento della pesca alla protezione delle specie;
  • protezione e ripristino della biodiversità marina;
  • sistemi di propulsione alternativi e progettazione di scafi;
  • protezione e sviluppo di fauna e flora nelle acque interne;
  • aumento del potenziale dei siti di acquacoltura;
  • promozione della protezione dell’ambiente marino e sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere;
  • investimenti destinati a migliorare le infrastrutture dei porti e delle sale per la vendita all’asta o i luoghi di sbarco e i ripari di pesca.

Target intermedi e target finali

I target intermedi o i target finali di una priorità sono ritenuti conseguiti se per gli indicatori relativi vengono conseguiti:

  • almeno l’85 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018; o
  • almeno l’85 % del valore del target finale entro la fine del 2023.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO DI ESECUZIONE?

È stato applicato a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento di esecuzione (UE) N. 215/2014 della commissione del che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 del , pag. 65).

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 215/2014 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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