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Document 32014R0215
Commission Implementing Regulation (EU) No 215/2014 of 7 March 2014 laying down rules for implementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund with regard to methodologies for climate change support, the determination of milestones and targets in the performance framework and the nomenclature of categories of intervention for the European Structural and Investment Funds
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
GU L 69 del 8.3.2014, p. 65–84
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2021
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/65 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2014
che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, terzo comma, l'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma e l'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che forniscono sostegno a titolo della politica di coesione e attualmente operano nell'ambito di un quadro comune. |
(2) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento, inerenti alle norme specifiche di ciascuno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (i fondi «SIE»), sono strettamente correlate ad aspetti comuni a tre o più di essi, vale a dire una metodologia per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento, e tutte incidono sul contenuto dei programmi. Al fine di garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente per agevolare la programmazione strategica dei fondi SIE e per consentire a tutti i residenti nell'Unione di avere una visione completa e un accesso uniforme agli stessi, è auspicabile riunire in un unico regolamento tali elementi inerenti alla programmazione dei fondi SIE, da disciplinare mediante atti di esecuzione come prescritto dal regolamento (UE) n. 1303/2013. |
(3) |
A norma dell'articolo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario adottare una metodologia comune per determinare il livello di sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per ciascuno dei cinque fondi SIE. Tale metodologia dovrebbe consistere nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita dovrebbe essere differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, dovrebbe essere assegnata la ponderazione zero. La ponderazione standard dovrebbe essere utilizzata per garantire un approccio armonizzato alla sorveglianza delle spese connesse ai cambiamenti climatici in diverse politiche dell'Unione. In ogni caso è opportuno che la metodologia rispecchi le differenze negli interventi di ciascuno dei vari fondi SIE. A norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda FESR, FSE e Fondo di coesione la ponderazione dovrebbe essere attribuita alle categorie di intervento stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR la ponderazione dovrebbe essere attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e per quanto riguarda il FEAMP alle misure definite in un futuro atto giuridico dell'Unione, che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020. |
(4) |
A norma dell'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è altresì necessario stabilire modalità dettagliate per determinare i target intermedi e i target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascuna priorità inclusa nei programmi finanziati dai fondi SIE e per valutare il conseguimento di tali target intermedi e target finali. |
(5) |
La verifica dell'ottemperanza dei target intermedi e dei target finali rispetto alle condizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013 richiede la registrazione delle informazioni utilizzate a tale scopo e dell'approccio metodologico adottato per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Sebbene l'inserimento di tali informazioni nei programmi dovrebbe essere facoltativo, è opportuno che detta documentazione sia resa disponibile sia allo Stato membro sia alla Commissione per fornire informazioni in merito allo sviluppo di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione coerente con l'allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
(6) |
Il conseguimento dei target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è una condizione indispensabile per la dotazione definitiva della riserva di efficacia dell'attuazione e una grave carenza nel conseguire i target intermedi può determinare la sospensione dei pagamenti intermedi. È pertanto importante stabilire modalità dettagliate per definire i target intermedi e per precisare in che cosa consiste il loro conseguimento. |
(7) |
Dato che il conseguimento dei target finali previsti per la fine del periodo di programmazione costituisce una misura importante per l'erogazione dei fondi SIE e una grave carenza nel conseguire detti target può condurre ad una rettifica finanziaria, è importante indicare chiaramente le modalità per la definizione dei target finali e precisare in che cosa consiste il loro conseguimento o una grave carenza nel raggiungerli. |
(8) |
Allo scopo di tenere conto dei progressi nell'attuazione delle operazioni nell'ambito di una priorità, è necessario definire le caratteristiche delle fasi di attuazione principali. |
(9) |
Nell'intento di garantire che il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione rispecchi adeguatamente gli obiettivi e i risultati perseguiti per ciascun fondo o per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e per categoria di regioni è necessario, se del caso, stabilire disposizioni specifiche sulla struttura del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e sulla valutazione del conseguimento dei target intermedi e dei target finali, qualora una priorità riguardi più di un fondo o di una categoria di regioni. Poiché solo il FSE e il FESR prevedono dotazioni finanziarie per categoria di regioni, queste non dovrebbero essere considerate pertinenti ai fini dell'istituzione di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per il Fondo di coesione, il FEASR e il FEAMP. |
(10) |
A norma dell'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è necessario specificare categorie comuni di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione per consentire agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, per tutta la durata del periodo di attuazione di un programma, informazioni coerenti sull'uso programmato di tali fondi nonché informazioni sulla dotazione complessiva, sulla spesa relativa a detti fondi per categoria e sul numero di interventi. Si intende in tal modo consentire alla Commissione di informare in modo adeguato le altre istituzioni e i cittadini dell'Unione in merito all'uso dei fondi. Ad eccezione delle categorie di intervento che corrispondono direttamente agli obiettivi tematici o alle priorità di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai regolamenti specifici di ciascun fondo, le categorie di intervento possono essere applicate a un sostegno nell'ambito di diversi obiettivi tematici. |
(11) |
Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure di cui al presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono in linea con quanto disposto dall'articolo 150, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, poiché il comitato di coordinamento per i fondi strutturali e di investimento europei, istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento medesimo, ha formulato un parere in tal senso, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
METODOLOGIA PER DETERMINARE IL SOSTEGNO AGLI OBIETTIVI IN MATERIA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI PER CIASCUNO DEI FONDI SIE
(A norma dell'articolo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Articolo 1
Metodologia per il calcolo del sostegno a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici
1. Il calcolo del sostegno da destinare agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici a titolo del FESR e del Fondo di coesione è effettuato in due fasi, come segue:
a) |
i coefficienti di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano, in base al codice del campo di intervento, ai dati finanziari registrati per tali codice; |
b) |
per quanto concerne i dati finanziari registrati in relazione ai codici dei campi di intervento che presentano un coefficiente pari a zero, qualora i dati finanziari figurino nella dimensione dell'obiettivo tematico ai codici 04 e 05 di cui alla tabella 5 dell'allegato I del presente regolamento, ai dati si attribuisce una ponderazione corrispondente ad un coefficiente del 40 % in termini di contributo apportato agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. |
2. I coefficienti relativi ai cambiamenti climatici di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano anche alle rispettive categorie nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, istituito in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
3. Il calcolo del sostegno a favore degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici a titolo del FSE viene effettuato rilevando i dati finanziari registrati al codice della dimensione 01 «Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio«, in conformità alla dimensione 6 «Codici relativi alla dimensione tematica secondaria nel quadro del Fondo sociale europeo» di cui alla tabella 6 dell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Metodologia per il calcolo del sostegno a titolo del FEASR per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici
1. L'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici a titolo del FEASR in ciascun programma, come indicato all'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è calcolato applicando i coefficienti di cui all'allegato II del presente regolamento alle spese programmate figuranti nel piano di finanziamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda le priorità e i settori prioritari di cui all'articolo 5, punto 3, lettera b), punti 4, 5 e punto 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. Ai fini della registrazione delle informazioni in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici nella relazione di attuazione annuale a norma dell'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i coefficienti di cui al paragrafo 1 si applicano alle informazioni sulle spese di cui all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Articolo 3
Metodologia per il calcolo del sostegno a titolo del FEAMP per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici
1. Il contributo apportato dal FEAMP in materia di cambiamenti climatici è calcolato applicando a ciascuna delle principali misure finanziate dal FEAMP coefficienti che riflettono la pertinenza di ciascuna di tali misure in materia di cambiamenti climatici.
Il sostegno a titolo del FEAMP agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici è calcolato sulla scorta delle seguenti informazioni:
a) |
l'importo indicativo del sostegno da utilizzare dal FEAMP per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici in ciascun programma di cui all'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013; |
b) |
i coefficienti stabiliti per le principali misure finanziate dal FEAMP di cui all'allegato III del presente regolamento; |
c) |
le informazioni fornite dagli Stati membri sulle dotazioni finanziarie e sulle spese per ciascuna misura nelle relazioni di attuazione annuali a norma dell'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1303/2013; |
d) |
le informazioni e i dati forniti dagli Stati membri sulle operazioni selezionate per il finanziamento a norma di un futuro atto giuridico dell'Unione, che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (di seguito «il regolamento FEAMP»). |
2. Uno Stato membro può proporre nel proprio programma operativo che un coefficiente del 40 % sia assegnato a una misura cui è attribuito un coefficiente pari allo 0 % nell'allegato III del presente regolamento, a condizione che possa dimostrare la pertinenza di tale misura nell'ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici o dell'adattamento ai medesimi.
CAPO II
DETERMINAZIONE DEI TARGET INTERMEDI E DEI TARGET FINALI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DEL LORO CONSEGUIMENTO
(A norma dell'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Articolo 4
Informazioni da registrare a cura degli organismi deputati alla preparazione dei programmi
1. Gli organismi deputati alla preparazione dei programmi registrano le informazioni sulle metodologie e sui criteri applicati alla selezione degli indicatori per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, al fine di garantire che i corrispondenti target intermedi e target finali soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per tutti i programmi e le priorità che beneficiano del sostegno dei fondi SIE nonché della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG») di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), soggetta alle eccezioni di cui all'allegato II, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Le informazioni registrate a cura degli organismi deputati alla preparazione dei programmi consentono la verifica della conformità alle condizioni di cui all'allegato II, punto 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto concerne i target intermedi e i target finali. Ciò comprende quanto segue:
a) |
dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore dei target intermedi e dei target finali e il metodo di calcolo, come i dati sui costi unitari, i parametri di riferimento, il tasso di attuazione standard o un tasso di attuazione precedente, i pareri degli esperti e le conclusioni della valutazione ex ante; |
b) |
informazioni sulla quota della dotazione finanziaria rappresentata dalle operazioni, alla quale corrispondono gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché la spiegazione del metodo adottato per il calcolo di tale quota; |
c) |
informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi atti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, stabiliti dall'accordo di partenariato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013; |
d) |
una spiegazione relativa alla selezione degli indicatori di risultato o delle fasi di attuazione principali, laddove questi siano stati inclusi nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. |
3. Le informazioni sulle metodologie e sui criteri applicati per selezionare gli indicatori per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché per fissare i corrispondenti target intermedi e target finali registrati dagli organismi deputati alla preparazione dei programmi sono rese disponibili su richiesta della Commissione.
4. I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano anche alla revisione dei target intermedi e dei target finali conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 5
Istituzione dei target intermedi e dei target finali
1. I target intermedi e i target finali sono fissati a livello di priorità, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 7. Gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità. Allo scopo di stabilire detto importo, una dotazione relativa ad un indicatore o ad una fase di attuazione principale non viene contata più di una volta.
2. Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore finanziario si riferiscono all'importo totale delle spese ammissibili, contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione e certificato da tale autorità in conformità all'articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Per il FEASR essi si riferiscono all'importo totale della spesa pubblica sostenuta, contabilizzato nel sistema comune per il monitoraggio e la valutazione.
3. Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FSE e il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore di output si riferiscono ad operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti siano necessariamente stati effettuati.
Per il FSE e per il FEASR, per le misure di cui all'articolo 16, all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, del regolamento (UE) n. 1305/2013, essi possono riguardare anche il valore conseguito per operazioni avviate, qualora alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso.
Per altre misure nel quadro del FEASR essi si riferiscono alle operazioni completate conformemente all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
4. Una fase di attuazione principale è una fase importante nell'attuazione di operazioni nell'ambito di una priorità, il cui completamento è verificabile e può essere espresso mediante un numero o una percentuale. Ai fini degli articoli 6 e 7 del presente regolamento, le fasi di attuazione principali sono trattate come indicatori.
5. Un indicatore di risultato viene utilizzato soltanto se del caso e strettamente correlato agli interventi strategici che beneficiano di sostegno.
6. Qualora risulti che le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento siano basate su supposizioni inesatte che conducono ad una sottostima o ad una sovrastima dei target intermedi o dei target finali, ciò può costituire un caso debitamente giustificato conformemente all'allegato II, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 6
Conseguimento dei target intermedi e dei target finali
1. Il conseguimento dei target intermedi e dei target finali viene valutato tenendo conto di tutti gli indicatori e delle fasi di attuazione principali inclusi nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, stabiliti al livello di priorità a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo nei casi di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. I target intermedi o i target finali di una priorità sono ritenuti conseguiti se per tutti gli indicatori inclusi nel rispettivo quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è stato conseguito almeno l'85 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 o almeno l'85 % del valore del target finale entro la fine del 2023. A titolo di deroga, laddove il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprenda tre o più indicatori, i target intermedi o finali di una priorità possono essere considerati conseguiti se tutti gli indicatori, ad eccezione di uno, conseguono l'85 % del valore dei rispettivi target intermedi entro la fine del 2018 o l'85 % del valore dei rispettivi target finali entro la fine del 2023. L'indicatore che non consegue l'85 % del valore del rispettivo target intermedio o finale non può conseguire meno del 75 % del valore del rispettivo target intermedio o finale.
3. Per una priorità il cui quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione include non oltre due indicatori, viene considerata una grave carenza nel conseguire i target intermedi non raggiungere almeno il 65 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 per uno dei due. Viene considerata una grave carenza nel conseguire i target finali non raggiungere almeno il 65 % del valore del target finale entro la fine del 2023 per uno dei due indicatori.
4. Per una priorità il cui quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprende oltre due indicatori viene considerata una grave carenza nel conseguire i target intermedi non raggiungere almeno il 65 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 per almeno due di tali indicatori. Viene considerata una grave carenza nel conseguire i target finali non raggiungere almeno il 65 % del valore del target finale entro la fine del 2023 per almeno due di tali indicatori.
Articolo 7
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per gli assi prioritari di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli assi prioritari che integrano la IOG
1. Gli indicatori e le fasi di attuazione principali selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, i corrispondenti target intermedi e target finali nonché i valori conseguiti sono ripartiti per fondo e, per il FESR e il FSE, per categoria di regioni.
2. Le informazioni richieste all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento sono formulate per fondo e per categoria di regioni, se del caso.
3. Il conseguimento dei target intermedi e dei target finali viene valutato separatamente per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni nell'ambito della priorità, tenendo conto degli indicatori, dei corrispondenti target intermedi e target finali nonché dei relativi valori conseguiti, ripartiti per fondo e per categoria di regioni. Gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria del fondo e della categoria di regioni, se del caso. Allo scopo di stabilire detto importo, una dotazione relativa ad un indicatore o ad una fase di attuazione principale non viene contata più di una volta.
4. Qualora le risorse per la IOG siano programmate quale parte di un asse prioritario a norma dell'articolo 18, lettera c), del regolamento (UE) n. 1304/2013, un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione viene istituito separatamente per la IOG e il conseguimento dei target intermedi stabiliti per la IOG viene valutato separatamente rispetto all'altra parte dell'asse prioritario.
CAPO III
NOMENCLATURA DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO PER IL FESR, IL FSE E IL FONDO DI COESIONE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO «INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE»
Articolo 8
Categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione
(A norma dell'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. La nomenclatura per le categorie di intervento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è indicata nelle tabelle da 1 a 8 dell'allegato I del presente regolamento. I codici figuranti in queste tabelle si applicano al FESR con riguardo all'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», al Fondo di coesione, al FSE e all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, come specificato ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. I codici da 001 a 101 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FESR e al Fondo di coesione.
I codici da 102 a 120 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FSE.
Solo il codice 103 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applica all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
I codici 121, 122 e 123 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano al FESR, al Fondo di coesione e al FSE.
3. I codici di cui alle tabelle da 2 a 4, 7 e 8 dell'allegato I del presente regolamento si applicano al FESR, al FSE, alla IOG e al Fondo di coesione.
I codici di cui alla tabella 5 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FESR e al Fondo di coesione.
I codici di cui alla tabella 6 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FSE e all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 3 e l'allegato III del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento FEAMP.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(3) Regolamento. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).
(4) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 181/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).
ALLEGATO I
Nomenclatura per le categorie di intervento dei fondi (1) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "CAMPO DI INTERVENTO"
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Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici |
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I Investimento produttivo: |
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0 % |
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0 % |
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40 % |
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0 % |
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II Infrastrutture che forniscono servizi di base e relativi investimenti: |
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Infrastrutture energetiche |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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100 % |
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100 % |
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100 % |
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100 % |
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100 % |
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100 % |
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100 % |
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100 % |
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Infrastrutture ambientali |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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40 % |
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0 % |
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100 % |
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Infrastrutture di trasporto |
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40 % |
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40 % |
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40 % |
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40 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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40 % |
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40 % |
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0 % |
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0 % |
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40 % |
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40 % |
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40 % |
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40 % |
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Trasporti sostenibili |
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40 % |
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40 % |
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Infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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III Infrastrutture sociali, sanitarie e didattiche e relativi investimenti: |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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IV Sviluppo del potenziale endogeno: |
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Ricerca e sviluppo e innovazione |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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100 % |
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Sviluppo delle imprese |
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0 % |
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0 % |
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100 % |
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40 % |
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100 % |
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100 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) — promozione della domanda, applicazioni e servizi |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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Ambiente |
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40 % |
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40 % |
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40 % |
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40 % |
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100 % |
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0 % |
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0 % |
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100 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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Altro |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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40 % |
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0 % |
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V Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori: |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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VI Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione: |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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VII Investimenti nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita: |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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VIII Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione: |
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0 % |
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0 % |
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IX Assistenza tecnica: |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "FORME DI FINANZIAMENTO"
2. FORME DI FINANZIAMENTO |
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TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "TERRITORIO"
3. TIPO DI TERRITORIO |
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TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "MECCANISMI DI EROGAZIONE TERRITORIALE"
4. MECCANISMI DI EROGAZIONE TERRITORIALE |
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TABELLA 5: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "OBIETTIVO TEMATICO"
5. OBIETTIVO TEMATICO (FESR e Fondo di coesione) |
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TABELLA 6: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE TEMATICA SECONDARIA NELL'AMBITO DEL FSE
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Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici |
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100 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
TABELLA 7: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "ATTIVITÀ ECONOMICA"
7. ATTIVITÀ ECONOMICA |
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TABELLA 8: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "UBICAZIONE"
8. UBICAZIONE (2) |
|
Codice |
Ubicazione |
|
Codice della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata l'operazione, come illustrato nella classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS) che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) |
(1) Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo.
(2) Limitatamente a investimenti collegati alla tutela ambientale o integrati dagli investimenti necessari per attenuarne o ridurne l'impatto negativo sull'ambiente.
(3) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
ALLEGATO II
Coefficienti per calcolare gli importi del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma dell'articolo 2
Articolo del regolamento (CE) n. 1305/2013 (1) |
Settore prioritario |
Coefficiente |
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b) |
Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali |
40 % |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (tutti settori prioritari) |
100 % |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale (tutti settori prioritari) |
100 % |
Articolo 5, paragrafo 6, lettera b) |
Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali |
40 % |
(1) Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
ALLEGATO III
Coefficienti per calcolare gli importi del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per quanto riguarda il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a norma dell'articolo 3
|
Titolo della misura |
Numerazione provvisoria |
Coefficiente |
|
Innovazione |
articolo 28 |
0%* (1) |
|
Servizi di consulenza |
articolo 29 |
0% |
|
Partenariati tra esperti scientifici e pescatori |
articolo 30 |
0%* |
|
Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale - formazione, collegamenti in rete, dialogo sociale |
articolo 31 |
0%* |
|
Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale – sostegno ai coniugi e ai conviventi |
articolo 31, paragrafo 2 |
0%* |
|
Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale – tirocinanti a bordo di imbarcazioni per PCPS |
articolo 31, paragrafo 3 |
0%* |
|
Diversificazione e nuove forme di reddito |
articolo 32 |
0%* |
|
Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori |
articolo 32 bis |
0% |
|
Salute e sicurezza |
articolo 33 |
0% |
|
Arresto temporaneo delle attività di pesca |
articolo 33 bis |
40% |
|
Arresto definitivo delle attività di pesca |
articolo 33 ter |
100% |
|
Fondi comuni per eventi climatici avversi e incidenti ambientali |
articolo 33 quater |
40% |
|
Sostegno ai sistemi di concessione di possibilità di pesca |
articolo 34 |
40% |
|
Sostegno all'elaborazione e all'attuazione di misure di conservazione |
articolo 35 |
0% |
|
Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie |
articolo 36 |
40% |
|
Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine |
articolo 37 |
40% |
|
Protezione e ripristino della biodiversità marina – raccolta di rifiuti |
articolo 38, paragrafo 1, lettera a) |
0% |
|
Protezione e ripristino della biodiversità marina – contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, elaborazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici |
articolo 38, paragrafo 1, lettere b)-e), ea), f) |
40% |
|
Protezione e ripristino della biodiversità marina – regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli |
articolo 38, paragrafo 1, lettera eb) |
0% |
|
Mitigazione dei cambiamenti climatici – investimenti a bordo |
articolo 39, paragrafo 1, lettera a) |
100% |
|
Mitigazione dei cambiamenti climatici – audit e regimi di efficienza energetica |
articolo 39, paragrafo 1, lettera b) |
100% |
|
Efficienza energetica – studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione di scafi |
articolo 39, paragrafo 1, lettera c) |
40% |
|
Sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari |
articolo 39, paragrafo 2 |
100% |
|
Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate |
articolo 40 |
0% |
|
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti destinati a migliorare le infrastrutture dei porti e delle sale per la vendita all'asta o i luoghi di sbarco e i ripari di pesca |
articolo 41, paragrafo 1 |
40% |
|
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti destinati a facilitare l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture |
articolo 41, paragrafo 2 |
0% |
|
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti destinati a migliorare la sicurezza dei pescatori |
articolo 41, paragrafo 3 |
0% |
|
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all'articolo 33 |
articolo 42, paragrafo 1, lettera a) |
0*% |
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti in attrezzature e tipi di interventi di cui agli articoli 36 e 37 |
articolo 42, paragrafo 1, lettera b) |
||
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti a bordo e audit e regimi di efficienza energetica |
articolo 42, paragrafo 1, lettera c) |
||
|
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Promozione del capitale umano e del dialogo sociale |
articolo 42, paragrafo 1, lettera aa) |
0% |
|
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Porti, ripari di pesca e luoghi di sbarco |
articolo 42, paragrafo 1, lettera d) |
0% |
|
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti destinati a migliorare il valore o la qualità del pesce catturato |
articolo 42, paragrafo 1, lettera da) |
0% |
|
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Avviamento per i giovani pescatori |
articolo 42, paragrafo 1 bis |
0% |
|
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Sviluppo e agevolazione dell'innovazione |
articolo 42, paragrafo 1 ter |
0%* |
|
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Proteggere e sviluppare la fauna e la flora acquatiche |
articolo 42, paragrafo 5 |
40% |
|
Innovazione |
articolo 45 |
0%* |
|
Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura |
articolo 46 |
0%* |
|
Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole |
articolo 48 |
0%* |
|
Promozione del capitale umano e del collegamento in rete |
articolo 49 |
0%* |
|
Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura |
articolo 50 |
40% |
|
Promozione di nuovi acquacoltori |
articolo 51 |
0% |
|
Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica |
articolo 53 |
40% |
|
Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura |
articolo 54 |
40% |
|
Misure sanitarie |
articolo 55 |
0% |
|
Misure relative alla salute e al benessere degli animali |
articolo 56 |
0% |
|
Assicurazione degli stock acquicoli |
articolo 57 |
40% |
|
Sostegno preparatorio |
articolo 63, paragrafo 1, lettera a) |
0% |
|
Attuazione di strategie di sviluppo locale |
articolo 65 |
40% |
|
Attività di cooperazione |
articolo 66 |
0%* |
|
Costi di gestione e di animazione |
articolo 63, paragrafo 1, lettera d) |
0% |
|
Piani di produzione e di commercializzazione |
articolo 69 |
0%* |
|
Aiuto al magazzinaggio |
articolo 70 |
0% |
|
Misure a favore della commercializzazione |
articolo 71 |
0%* |
|
Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura |
articolo 72 |
40% |
|
Regime di compensazione |
articolo 73 |
0% |
|
Controllo ed esecuzione |
articolo 78 |
0% |
|
Raccolta di dati |
articolo 79 |
0%* |
|
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri |
articolo 79 bis |
0% |
|
Sorveglianza marittima integrata |
articolo 79 ter, paragrafo 1, lettera a) |
40% |
|
Promozione della protezione dell'ambiente marino e sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere |
articolo 79 ter, paragrafo 1, lettera b) |
40% |
(1) Una ponderazione del 40 % può essere attribuita alle misure contrassegnate con un * nella tabella, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.