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Document 32014R0215

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei

    GU L 69 del 8.3.2014, p. 65–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/215/oj

    8.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 69/65


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 7 marzo 2014

    che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, terzo comma, l'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma e l'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1303/2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che forniscono sostegno a titolo della politica di coesione e attualmente operano nell'ambito di un quadro comune.

    (2)

    Le disposizioni di cui al presente regolamento, inerenti alle norme specifiche di ciascuno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (i fondi «SIE»), sono strettamente correlate ad aspetti comuni a tre o più di essi, vale a dire una metodologia per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento, e tutte incidono sul contenuto dei programmi. Al fine di garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente per agevolare la programmazione strategica dei fondi SIE e per consentire a tutti i residenti nell'Unione di avere una visione completa e un accesso uniforme agli stessi, è auspicabile riunire in un unico regolamento tali elementi inerenti alla programmazione dei fondi SIE, da disciplinare mediante atti di esecuzione come prescritto dal regolamento (UE) n. 1303/2013.

    (3)

    A norma dell'articolo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario adottare una metodologia comune per determinare il livello di sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per ciascuno dei cinque fondi SIE. Tale metodologia dovrebbe consistere nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita dovrebbe essere differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, dovrebbe essere assegnata la ponderazione zero. La ponderazione standard dovrebbe essere utilizzata per garantire un approccio armonizzato alla sorveglianza delle spese connesse ai cambiamenti climatici in diverse politiche dell'Unione. In ogni caso è opportuno che la metodologia rispecchi le differenze negli interventi di ciascuno dei vari fondi SIE. A norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda FESR, FSE e Fondo di coesione la ponderazione dovrebbe essere attribuita alle categorie di intervento stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR la ponderazione dovrebbe essere attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e per quanto riguarda il FEAMP alle misure definite in un futuro atto giuridico dell'Unione, che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020.

    (4)

    A norma dell'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è altresì necessario stabilire modalità dettagliate per determinare i target intermedi e i target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascuna priorità inclusa nei programmi finanziati dai fondi SIE e per valutare il conseguimento di tali target intermedi e target finali.

    (5)

    La verifica dell'ottemperanza dei target intermedi e dei target finali rispetto alle condizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013 richiede la registrazione delle informazioni utilizzate a tale scopo e dell'approccio metodologico adottato per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Sebbene l'inserimento di tali informazioni nei programmi dovrebbe essere facoltativo, è opportuno che detta documentazione sia resa disponibile sia allo Stato membro sia alla Commissione per fornire informazioni in merito allo sviluppo di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione coerente con l'allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    (6)

    Il conseguimento dei target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è una condizione indispensabile per la dotazione definitiva della riserva di efficacia dell'attuazione e una grave carenza nel conseguire i target intermedi può determinare la sospensione dei pagamenti intermedi. È pertanto importante stabilire modalità dettagliate per definire i target intermedi e per precisare in che cosa consiste il loro conseguimento.

    (7)

    Dato che il conseguimento dei target finali previsti per la fine del periodo di programmazione costituisce una misura importante per l'erogazione dei fondi SIE e una grave carenza nel conseguire detti target può condurre ad una rettifica finanziaria, è importante indicare chiaramente le modalità per la definizione dei target finali e precisare in che cosa consiste il loro conseguimento o una grave carenza nel raggiungerli.

    (8)

    Allo scopo di tenere conto dei progressi nell'attuazione delle operazioni nell'ambito di una priorità, è necessario definire le caratteristiche delle fasi di attuazione principali.

    (9)

    Nell'intento di garantire che il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione rispecchi adeguatamente gli obiettivi e i risultati perseguiti per ciascun fondo o per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e per categoria di regioni è necessario, se del caso, stabilire disposizioni specifiche sulla struttura del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e sulla valutazione del conseguimento dei target intermedi e dei target finali, qualora una priorità riguardi più di un fondo o di una categoria di regioni. Poiché solo il FSE e il FESR prevedono dotazioni finanziarie per categoria di regioni, queste non dovrebbero essere considerate pertinenti ai fini dell'istituzione di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per il Fondo di coesione, il FEASR e il FEAMP.

    (10)

    A norma dell'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è necessario specificare categorie comuni di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione per consentire agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, per tutta la durata del periodo di attuazione di un programma, informazioni coerenti sull'uso programmato di tali fondi nonché informazioni sulla dotazione complessiva, sulla spesa relativa a detti fondi per categoria e sul numero di interventi. Si intende in tal modo consentire alla Commissione di informare in modo adeguato le altre istituzioni e i cittadini dell'Unione in merito all'uso dei fondi. Ad eccezione delle categorie di intervento che corrispondono direttamente agli obiettivi tematici o alle priorità di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai regolamenti specifici di ciascun fondo, le categorie di intervento possono essere applicate a un sostegno nell'ambito di diversi obiettivi tematici.

    (11)

    Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure di cui al presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono in linea con quanto disposto dall'articolo 150, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, poiché il comitato di coordinamento per i fondi strutturali e di investimento europei, istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento medesimo, ha formulato un parere in tal senso,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    METODOLOGIA PER DETERMINARE IL SOSTEGNO AGLI OBIETTIVI IN MATERIA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI PER CIASCUNO DEI FONDI SIE

    (A norma dell'articolo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

    Articolo 1

    Metodologia per il calcolo del sostegno a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

    1.   Il calcolo del sostegno da destinare agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici a titolo del FESR e del Fondo di coesione è effettuato in due fasi, come segue:

    a)

    i coefficienti di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano, in base al codice del campo di intervento, ai dati finanziari registrati per tali codice;

    b)

    per quanto concerne i dati finanziari registrati in relazione ai codici dei campi di intervento che presentano un coefficiente pari a zero, qualora i dati finanziari figurino nella dimensione dell'obiettivo tematico ai codici 04 e 05 di cui alla tabella 5 dell'allegato I del presente regolamento, ai dati si attribuisce una ponderazione corrispondente ad un coefficiente del 40 % in termini di contributo apportato agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.

    2.   I coefficienti relativi ai cambiamenti climatici di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano anche alle rispettive categorie nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, istituito in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    3.   Il calcolo del sostegno a favore degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici a titolo del FSE viene effettuato rilevando i dati finanziari registrati al codice della dimensione 01 «Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio«, in conformità alla dimensione 6 «Codici relativi alla dimensione tematica secondaria nel quadro del Fondo sociale europeo» di cui alla tabella 6 dell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Metodologia per il calcolo del sostegno a titolo del FEASR per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

    1.   L'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici a titolo del FEASR in ciascun programma, come indicato all'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è calcolato applicando i coefficienti di cui all'allegato II del presente regolamento alle spese programmate figuranti nel piano di finanziamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda le priorità e i settori prioritari di cui all'articolo 5, punto 3, lettera b), punti 4, 5 e punto 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

    2.   Ai fini della registrazione delle informazioni in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici nella relazione di attuazione annuale a norma dell'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i coefficienti di cui al paragrafo 1 si applicano alle informazioni sulle spese di cui all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

    Articolo 3

    Metodologia per il calcolo del sostegno a titolo del FEAMP per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

    1.   Il contributo apportato dal FEAMP in materia di cambiamenti climatici è calcolato applicando a ciascuna delle principali misure finanziate dal FEAMP coefficienti che riflettono la pertinenza di ciascuna di tali misure in materia di cambiamenti climatici.

    Il sostegno a titolo del FEAMP agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici è calcolato sulla scorta delle seguenti informazioni:

    a)

    l'importo indicativo del sostegno da utilizzare dal FEAMP per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici in ciascun programma di cui all'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

    b)

    i coefficienti stabiliti per le principali misure finanziate dal FEAMP di cui all'allegato III del presente regolamento;

    c)

    le informazioni fornite dagli Stati membri sulle dotazioni finanziarie e sulle spese per ciascuna misura nelle relazioni di attuazione annuali a norma dell'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1303/2013;

    d)

    le informazioni e i dati forniti dagli Stati membri sulle operazioni selezionate per il finanziamento a norma di un futuro atto giuridico dell'Unione, che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (di seguito «il regolamento FEAMP»).

    2.   Uno Stato membro può proporre nel proprio programma operativo che un coefficiente del 40 % sia assegnato a una misura cui è attribuito un coefficiente pari allo 0 % nell'allegato III del presente regolamento, a condizione che possa dimostrare la pertinenza di tale misura nell'ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici o dell'adattamento ai medesimi.

    CAPO II

    DETERMINAZIONE DEI TARGET INTERMEDI E DEI TARGET FINALI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DEL LORO CONSEGUIMENTO

    (A norma dell'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

    Articolo 4

    Informazioni da registrare a cura degli organismi deputati alla preparazione dei programmi

    1.   Gli organismi deputati alla preparazione dei programmi registrano le informazioni sulle metodologie e sui criteri applicati alla selezione degli indicatori per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, al fine di garantire che i corrispondenti target intermedi e target finali soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per tutti i programmi e le priorità che beneficiano del sostegno dei fondi SIE nonché della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG») di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), soggetta alle eccezioni di cui all'allegato II, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    2.   Le informazioni registrate a cura degli organismi deputati alla preparazione dei programmi consentono la verifica della conformità alle condizioni di cui all'allegato II, punto 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto concerne i target intermedi e i target finali. Ciò comprende quanto segue:

    a)

    dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore dei target intermedi e dei target finali e il metodo di calcolo, come i dati sui costi unitari, i parametri di riferimento, il tasso di attuazione standard o un tasso di attuazione precedente, i pareri degli esperti e le conclusioni della valutazione ex ante;

    b)

    informazioni sulla quota della dotazione finanziaria rappresentata dalle operazioni, alla quale corrispondono gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché la spiegazione del metodo adottato per il calcolo di tale quota;

    c)

    informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi atti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, stabiliti dall'accordo di partenariato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

    d)

    una spiegazione relativa alla selezione degli indicatori di risultato o delle fasi di attuazione principali, laddove questi siano stati inclusi nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.

    3.   Le informazioni sulle metodologie e sui criteri applicati per selezionare gli indicatori per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché per fissare i corrispondenti target intermedi e target finali registrati dagli organismi deputati alla preparazione dei programmi sono rese disponibili su richiesta della Commissione.

    4.   I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano anche alla revisione dei target intermedi e dei target finali conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    Articolo 5

    Istituzione dei target intermedi e dei target finali

    1.   I target intermedi e i target finali sono fissati a livello di priorità, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 7. Gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità. Allo scopo di stabilire detto importo, una dotazione relativa ad un indicatore o ad una fase di attuazione principale non viene contata più di una volta.

    2.   Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore finanziario si riferiscono all'importo totale delle spese ammissibili, contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione e certificato da tale autorità in conformità all'articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    Per il FEASR essi si riferiscono all'importo totale della spesa pubblica sostenuta, contabilizzato nel sistema comune per il monitoraggio e la valutazione.

    3.   Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FSE e il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore di output si riferiscono ad operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti siano necessariamente stati effettuati.

    Per il FSE e per il FEASR, per le misure di cui all'articolo 16, all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, del regolamento (UE) n. 1305/2013, essi possono riguardare anche il valore conseguito per operazioni avviate, qualora alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso.

    Per altre misure nel quadro del FEASR essi si riferiscono alle operazioni completate conformemente all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    4.   Una fase di attuazione principale è una fase importante nell'attuazione di operazioni nell'ambito di una priorità, il cui completamento è verificabile e può essere espresso mediante un numero o una percentuale. Ai fini degli articoli 6 e 7 del presente regolamento, le fasi di attuazione principali sono trattate come indicatori.

    5.   Un indicatore di risultato viene utilizzato soltanto se del caso e strettamente correlato agli interventi strategici che beneficiano di sostegno.

    6.   Qualora risulti che le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento siano basate su supposizioni inesatte che conducono ad una sottostima o ad una sovrastima dei target intermedi o dei target finali, ciò può costituire un caso debitamente giustificato conformemente all'allegato II, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    Articolo 6

    Conseguimento dei target intermedi e dei target finali

    1.   Il conseguimento dei target intermedi e dei target finali viene valutato tenendo conto di tutti gli indicatori e delle fasi di attuazione principali inclusi nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, stabiliti al livello di priorità a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo nei casi di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

    2.   I target intermedi o i target finali di una priorità sono ritenuti conseguiti se per tutti gli indicatori inclusi nel rispettivo quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è stato conseguito almeno l'85 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 o almeno l'85 % del valore del target finale entro la fine del 2023. A titolo di deroga, laddove il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprenda tre o più indicatori, i target intermedi o finali di una priorità possono essere considerati conseguiti se tutti gli indicatori, ad eccezione di uno, conseguono l'85 % del valore dei rispettivi target intermedi entro la fine del 2018 o l'85 % del valore dei rispettivi target finali entro la fine del 2023. L'indicatore che non consegue l'85 % del valore del rispettivo target intermedio o finale non può conseguire meno del 75 % del valore del rispettivo target intermedio o finale.

    3.   Per una priorità il cui quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione include non oltre due indicatori, viene considerata una grave carenza nel conseguire i target intermedi non raggiungere almeno il 65 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 per uno dei due. Viene considerata una grave carenza nel conseguire i target finali non raggiungere almeno il 65 % del valore del target finale entro la fine del 2023 per uno dei due indicatori.

    4.   Per una priorità il cui quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprende oltre due indicatori viene considerata una grave carenza nel conseguire i target intermedi non raggiungere almeno il 65 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 per almeno due di tali indicatori. Viene considerata una grave carenza nel conseguire i target finali non raggiungere almeno il 65 % del valore del target finale entro la fine del 2023 per almeno due di tali indicatori.

    Articolo 7

    Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per gli assi prioritari di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli assi prioritari che integrano la IOG

    1.   Gli indicatori e le fasi di attuazione principali selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, i corrispondenti target intermedi e target finali nonché i valori conseguiti sono ripartiti per fondo e, per il FESR e il FSE, per categoria di regioni.

    2.   Le informazioni richieste all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento sono formulate per fondo e per categoria di regioni, se del caso.

    3.   Il conseguimento dei target intermedi e dei target finali viene valutato separatamente per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni nell'ambito della priorità, tenendo conto degli indicatori, dei corrispondenti target intermedi e target finali nonché dei relativi valori conseguiti, ripartiti per fondo e per categoria di regioni. Gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria del fondo e della categoria di regioni, se del caso. Allo scopo di stabilire detto importo, una dotazione relativa ad un indicatore o ad una fase di attuazione principale non viene contata più di una volta.

    4.   Qualora le risorse per la IOG siano programmate quale parte di un asse prioritario a norma dell'articolo 18, lettera c), del regolamento (UE) n. 1304/2013, un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione viene istituito separatamente per la IOG e il conseguimento dei target intermedi stabiliti per la IOG viene valutato separatamente rispetto all'altra parte dell'asse prioritario.

    CAPO III

    NOMENCLATURA DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO PER IL FESR, IL FSE E IL FONDO DI COESIONE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO «INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE»

    Articolo 8

    Categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione

    (A norma dell'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

    1.   La nomenclatura per le categorie di intervento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è indicata nelle tabelle da 1 a 8 dell'allegato I del presente regolamento. I codici figuranti in queste tabelle si applicano al FESR con riguardo all'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», al Fondo di coesione, al FSE e all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, come specificato ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

    2.   I codici da 001 a 101 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FESR e al Fondo di coesione.

    I codici da 102 a 120 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FSE.

    Solo il codice 103 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applica all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

    I codici 121, 122 e 123 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano al FESR, al Fondo di coesione e al FSE.

    3.   I codici di cui alle tabelle da 2 a 4, 7 e 8 dell'allegato I del presente regolamento si applicano al FESR, al FSE, alla IOG e al Fondo di coesione.

    I codici di cui alla tabella 5 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FESR e al Fondo di coesione.

    I codici di cui alla tabella 6 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FSE e all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 3 e l'allegato III del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento FEAMP.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

    (3)  Regolamento. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 181/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).


    ALLEGATO I

    Nomenclatura per le categorie di intervento dei fondi  (1) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

    TABELLA 1:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "CAMPO DI INTERVENTO"

    1.

    CAMPO DI INTERVENTO

    Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

    I   Investimento produttivo:

    001

    Investimenti produttivi generici nelle piccole e medie imprese ("PMI")

    0 %

    002

    Processi di ricerca e innovazione nelle grandi imprese

    0 %

    003

    Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati a un'economia a basse emissioni di carbonio

    40 %

    004

    Investimenti produttivi collegati alla cooperazione tra grandi imprese e PMI per sviluppare prodotti e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("TIC") e del commercio elettronico e per stimolare la domanda di TIC

    0 %

    II   Infrastrutture che forniscono servizi di base e relativi investimenti:

    Infrastrutture energetiche

     

    005

    Energia elettrica (stoccaggio e trasmissione)

    0 %

    006

    Energia elettrica (stoccaggio e trasmissione TEN-E)

    0 %

    007

    Gas naturale

    0 %

    008

    Gas naturale (TEN-E)

    0 %

    009

    Energie rinnovabili: eolica

    100 %

    010

    Energie rinnovabili: solare

    100 %

    011

    Energie rinnovabili: biomassa

    100 %

    012

    Altre energie rinnovabili (inclusa quella idroelettrica, geotermica e marina) e integrazione di energie rinnovabili (incluso lo stoccaggio, l'alimentazione di infrastrutture per la produzione di gas e di idrogeno rinnovabile)

    100 %

    013

    Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

    100 %

    014

    Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

    100 %

    015

    Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC)

    100 %

    016

    Cogenerazione e teleriscaldamento ad alto rendimento

    100 %

    Infrastrutture ambientali

     

    017

    Gestione dei rifiuti domestici (comprese le misure di minimizzazione, di smistamento e di riciclaggio)

    0 %

    018

    Gestione dei rifiuti domestici (comprese le misure per il trattamento meccanico-biologico, il trattamento termico, l'incenerimento e la discarica)

    0 %

    019

    Gestione dei rifiuti commerciali, industriali o pericolosi

    0 %

    020

    Fornitura di acqua per il consumo umano (estrazione, trattamento, stoccaggio e infrastrutture di distribuzione)

    0 %

    021

    Gestione dell'acqua e conservazione dell'acqua potabile (compresa la gestione dei bacini idrografici, l'approvvigionamento di acqua, specifiche misure di adattamento ai cambiamenti climatici, la misurazione dei consumi a livello di distretti idrici e di utenti, sistemi di tariffazione e riduzione delle perdite)

    40 %

    022

    Trattamento delle acque reflue

    0 %

    023

    Misure ambientali volte a ridurre e/o evitare le emissioni di gas a effetto serra (incluso il trattamento e lo stoccaggio di gas metano e il compostaggio)

    100 %

    Infrastrutture di trasporto

     

    024

    Ferrovie (rete centrale RTE-T)

    40 %

    025

    Ferrovie (rete globale RTE-T)

    40 %

    026

    Altre reti ferroviarie

    40 %

    027

    Infrastrutture ferroviarie mobili

    40 %

    028

    Autostrade e strade RTE-T — rete centrale (nuova costruzione)

    0 %

    029

    Autostrade e strade RTE-T — rete globale (nuova costruzione)

    0 %

    030

    Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali RTE-T (nuova costruzione)

    0 %

    031

    Altre strade nazionali e regionali (nuova costruzione)

    0 %

    032

    Strade di accesso locali (nuova costruzione)

    0 %

    033

    Strade ricostruite o migliorate RTE-T

    0 %

    034

    Altre strade ricostruite o migliorate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)

    0 %

    035

    Trasporti multimodali (RTE-T)

    40 %

    036

    Trasporti multimodali

    40 %

    037

    Aeroporti (RTE-T) (2)

    0 %

    038

    Altri aeroporti (2)

    0 %

    039

    Porti marittimi (RTE-T)

    40 %

    040

    Altri porti marittimi

    40 %

    041

    Vie navigabili interne e porti (RTE-T)

    40 %

    042

    Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)

    40 %

    Trasporti sostenibili

     

    043

    Infrastrutture e promozione di trasporti urbani puliti (compresi gli impianti e il materiale rotabile)

    40 %

    044

    Sistemi di trasporto intelligenti (compresa l'introduzione della gestione della domanda, sistemi di pedaggio, monitoraggio informatico, sistemi di informazione e controllo)

    40 %

    Infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

     

    045

    TIC: rete principale/rete di backhaul

    0 %

    046

    TIC: rete a banda larga ad alta velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps)

    0 %

    047

    TIC: rete a banda larga ad altissima velocità (accesso/linea locale; >/= 100 Mbps)

    0 %

    048

    TIC: altri tipi di infrastrutture TIC/risorse informatiche/impianti di grandi dimensioni (comprese infrastrutture elettroniche, centri di dati e sensori; anche quando integrate in altre infrastrutture, quali strutture di ricerca, infrastrutture ambientali e sociali)

    0 %

    III   Infrastrutture sociali, sanitarie e didattiche e relativi investimenti:

    049

    Infrastrutture didattiche per l'istruzione terziaria

    0 %

    050

    Infrastrutture didattiche per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti

    0 %

    051

    Infrastrutture didattiche per l'istruzione scolastica (istruzione primaria e istruzione generale secondaria)

    0 %

    052

    Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia

    0 %

    053

    Infrastrutture per la sanità

    0 %

    054

    Infrastrutture edilizie

    0 %

    055

    Altre infrastrutture sociali che contribuiscono allo sviluppo regionale e locale

    0 %

    IV   Sviluppo del potenziale endogeno:

    Ricerca e sviluppo e innovazione

     

    056

    Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle PMI direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione

    0 %

    057

    Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle grandi imprese direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione

    0 %

    058

    Infrastrutture di ricerca e innovazione (pubbliche)

    0 %

    059

    Infrastrutture di ricerca e innovazione (private, compresi i parchi scientifici)

    0 %

    060

    Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di competenza pubblici, incluso il collegamento in rete

    0 %

    061

    Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca privati, incluso il collegamento in rete

    0 %

    062

    Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese, principalmente a vantaggio delle PMI

    0 %

    063

    Sostegno ai cluster e alle reti di imprese, principalmente a vantaggio delle PMI

    0 %

    064

    Processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di buoni, il processo, la progettazione, il servizio e l'innovazione sociale)

    0 %

    065

    Infrastrutture di ricerca e di innovazione, processi, trasferimento di tecnologie e cooperazione nelle imprese incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio e sulla resilienza ai cambiamenti climatici

    100 %

    Sviluppo delle imprese

     

    066

    Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)

    0 %

    067

    Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)

    0 %

    068

    Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno

    100 %

    069

    Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI

    40 %

    070

    Promozione dell'efficienza energetica nelle grandi imprese

    100 %

    071

    Sviluppo e promozione di imprese specializzate nella fornitura di servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici (compreso il sostegno a tali servizi)

    100 %

    072

    Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)

    0 %

    073

    Sostegno alle imprese sociali (PMI)

    0 %

    074

    Sviluppo e promozione dei beni turistici nelle PMI

    0 %

    075

    Sviluppo e promozione dei servizi turistici nelle o per le PMI

    0 %

    076

    Sviluppo e promozione dei beni culturali e creativi nelle PMI

    0 %

    077

    Sviluppo e promozione dei servizi culturali e creativi nelle o per le PMI

    0 %

    Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) — promozione della domanda, applicazioni e servizi

     

    078

    Servizi e applicazioni di e-government (compresi gli appalti elettronici, le misure TIC a sostegno della riforma della pubblica amministrazione, la sicurezza informatica, le misure relative alla fiducia e alla riservatezza, la giustizia elettronica e la democrazia elettronica)

    0 %

    079

    Accesso alle informazioni relative al settore pubblico (compresi i dati aperti e-culture, le biblioteche digitali, i contenuti digitali e il turismo elettronico)

    0 %

    080

    Servizi e applicazioni di inclusione digitale, accessibilità digitale, apprendimento per via elettronica e istruzione online, alfabetizzazione digitale

    0 %

    081

    Soluzioni TIC volte ad affrontare la sfida dell'invecchiamento attivo e in buona salute nonché servizi e applicazioni per la sanità elettronica (compresa la teleassistenza e la domotica per categorie deboli)

    0 %

    082

    Servizi ed applicazioni TIC per le PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i "laboratori viventi", gli imprenditori del web e le start-up nel settore delle TIC)

    0 %

    Ambiente

     

    083

    Misure per la qualità dell'aria

    40 %

    084

    Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

    40 %

    085

    Tutela e valorizzazione della biodiversità, protezione della natura e infrastrutture "verdi"

    40 %

    086

    Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000

    40 %

    087

    Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima, quali erosione, incendi, inondazioni, tempeste e siccità, comprese azioni di sensibilizzazione, protezione civile nonché sistemi e infrastrutture per la gestione delle catastrofi

    100 %

    088

    Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad esempio terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi

    0 %

    089

    Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati

    0 %

    090

    Piste ciclabili e percorsi pedonali

    100 %

    091

    Sviluppo e promozione del potenziale turistico delle aree naturali

    0 %

    092

    Protezione, sviluppo e promozione di beni turistici pubblici

    0 %

    093

    Sviluppo e promozione di servizi turistici pubblici

    0 %

    094

    Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale pubblico

    0 %

    095

    Sviluppo e promozione di servizi culturali pubblici

    0 %

    Altro

     

    096

    Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di iniziative inerenti all'asse "capacità istituzionale" del FSE

    0 %

    097

    Iniziative di sviluppo locale nelle zone urbane e rurali realizzate dalla collettività

    0 %

    098

    Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale

    0 %

    099

    Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato

    0 %

    100

    Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso

    40 %

    101

    Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE necessarie a garantire la corretta attuazione della componente FESR dell'operatività e ad essa direttamente collegate)

    0 %

    V   Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori:

    102

    Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori

    0 %

    103

    Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della "garanzia per i giovani"

    0 %

    104

    Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese creative

    0 %

    105

    Parità tra uomini e donne in tutti i campi, anche in materia di accesso al lavoro, progressione nella carriera, conciliazione tra vita professionale e vita privata e promozione della parità di retribuzione per lavoro di pari valore

    0 %

    106

    Adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori

    0 %

    107

    Invecchiamento attivo e in buona salute

    0 %

    108

    Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi di collocamento pubblici e privati e migliore soddisfazione delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso interventi a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori, nonché programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra istituzioni e parti interessate

    0 %

    VI   Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione:

    109

    Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità

    0 %

    110

    Integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom

    0 %

    111

    Lotta contro tutte le forme di discriminazione e promozione delle pari opportunità

    0 %

    112

    Miglioramento dell'accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e le cure sanitarie d'interesse generale

    0 %

    113

    Promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare l'accesso al lavoro

    0 %

    114

    Strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività

    0 %

    VII   Investimenti nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita:

    115

    Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico prematuro e promozione della parità di accesso a un'istruzione prescolare, primaria e secondaria di qualità, inclusi i percorsi di apprendimento di tipo formale, non formale e informale, per il reinserimento nell'istruzione e nella formazione

    0 %

    116

    Miglioramento della qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i livelli di istruzione, in particolare per i gruppi svantaggiati

    0 %

    117

    Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età in contesti formali, non formali e informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche attraverso l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite

    0 %

    118

    Adozione di sistemi di istruzione e di formazione maggiormente rilevanti per il mercato del lavoro, facilitando la transizione dall'istruzione al lavoro e potenziando i sistemi di istruzione e formazione professionale e la loro qualità, anche attraverso meccanismi per l'anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei piani di studio e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato

    0 %

    VIII   Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione:

    119

    Investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al fine di promuovere le riforme, una migliore regolamentazione e la good governance

    0 %

    120

    Potenziamento delle capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale

    0 %

    IX   Assistenza tecnica:

    121

    Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni

    0 %

    122

    Valutazione e studi

    0 %

    123

    Informazione e comunicazione

    0 %


    TABELLA 2:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "FORME DI FINANZIAMENTO"

    2.   FORME DI FINANZIAMENTO

    01

    Sovvenzione a fondo perduto

    02

    Sovvenzione rimborsabile

    03

    Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di rischio e capitale proprio o equivalente

    04

    Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito o equivalente

    05

    Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia o equivalente

    06

    Sostegno mediante strumenti finanziari: bonifico dei tassi di interesse, bonifico sulla commissione di garanzia, supporto tecnico o equivalente

    07

    Premio


    TABELLA 3:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "TERRITORIO"

    3.   TIPO DI TERRITORIO

    01

    Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)

    02

    Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)

    03

    Aree rurali (scarsamente popolate)

    04

    Macro area di cooperazione regionale

    05

    Cooperazione tra aree di programmi nazionali o regionali nel contesto nazionale

    06

    Cooperazione transnazionale FSE

    07

    Non pertinente


    TABELLA 4:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "MECCANISMI DI EROGAZIONE TERRITORIALE"

    4.   MECCANISMI DI EROGAZIONE TERRITORIALE

    01

    Investimento territoriale integrato — urbano

    02

    Altri approcci integrati allo sviluppo urbano sostenibile

    03

    Investimento territoriale integrato — altro

    04

    Altri approcci integrati allo sviluppo rurale sostenibile

    05

    Altri approcci integrati allo sviluppo urbano/rurale sostenibile

    06

    Iniziative di sviluppo locale realizzate dalla collettività

    07

    Non pertinente


    TABELLA 5:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "OBIETTIVO TEMATICO"

    5.   OBIETTIVO TEMATICO (FESR e Fondo di coesione)

    01

    Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione

    02

    Miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime

    03

    Promozione della competitività delle piccole e medie imprese

    04

    Sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

    05

    Promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della prevenzione e della gestione dei rischi

    06

    Preservazione e tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse

    07

    Promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete

    08

    Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori

    09

    Promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione

    10

    Investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita

    11

    Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione

    12

    Non pertinente (esclusivamente assistenza tecnica)


    TABELLA 6:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE TEMATICA SECONDARIA NELL'AMBITO DEL FSE

    6.

    TEMATICA SECONDARIA FSE

    Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

    01

    Sostegno all'uso efficiente delle risorse e al passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio

    100 %

    02

    Innovazione sociale

    0 %

    03

    Potenziamento della competitività delle PMI

    0 %

    04

    Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione

    0 %

    05

    Miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime

    0 %

    06

    Non discriminazione

    0 %

    07

    Parità di genere

    0 %

    08

    Non pertinente

    0 %


    TABELLA 7:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "ATTIVITÀ ECONOMICA"

    7.   ATTIVITÀ ECONOMICA

    01

    Agricoltura e foreste

    02

    Pesca e acquacoltura

    03

    Industrie alimentari e delle bevande

    04

    Industrie tessili e dell'abbigliamento

    05

    Fabbricazione di mezzi di trasporto

    06

    Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

    07

    Altre industrie manifatturiere non specificate

    08

    Edilizia

    09

    Industria estrattiva (compresa l'estrazione di materiali per la produzione di energia)

    10

    Energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e aria condizionata

    11

    Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione

    12

    Trasporti e stoccaggio

    13

    Azioni di informazione e comunicazione, comprese le telecomunicazioni, le attività dei servizi d'informazione, la programmazione informatica, la consulenza e le attività connesse

    14

    Commercio all'ingrosso e al dettaglio

    15

    Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione

    16

    Attività finanziarie e assicurative

    17

    Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese

    18

    Pubblica amministrazione

    19

    Istruzione

    20

    Attività dei servizi sanitari

    21

    Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali

    22

    Attività connesse all'ambiente e ai cambiamenti climatici

    23

    Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, industrie creative

    24

    Altri servizi non specificati


    TABELLA 8:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "UBICAZIONE"

    8.   

    UBICAZIONE (2)

    Codice

    Ubicazione

     

    Codice della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata l'operazione, come illustrato nella classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS) che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)


    (1)  Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo.

    (2)  Limitatamente a investimenti collegati alla tutela ambientale o integrati dagli investimenti necessari per attenuarne o ridurne l'impatto negativo sull'ambiente.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).


    ALLEGATO II

    Coefficienti per calcolare gli importi del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma dell'articolo 2

    Articolo del regolamento (CE) n. 1305/2013 (1)

    Settore prioritario

    Coefficiente

    Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

    Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

    40 %

    Articolo 5, paragrafo 4

    Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (tutti settori prioritari)

    100 %

    Articolo 5, paragrafo 5

    Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale (tutti settori prioritari)

    100 %

    Articolo 5, paragrafo 6, lettera b)

    Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

    40 %


    (1)  Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


    ALLEGATO III

    Coefficienti per calcolare gli importi del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per quanto riguarda il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a norma dell'articolo 3

     

    Titolo della misura

    Numerazione provvisoria

    Coefficiente

     

    Innovazione

    articolo 28

    0%* (1)

     

    Servizi di consulenza

    articolo 29

    0%

     

    Partenariati tra esperti scientifici e pescatori

    articolo 30

    0%*

     

    Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale - formazione, collegamenti in rete, dialogo sociale

    articolo 31

    0%*

     

    Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale – sostegno ai coniugi e ai conviventi

    articolo 31, paragrafo 2

    0%*

     

    Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale – tirocinanti a bordo di imbarcazioni per PCPS

    articolo 31, paragrafo 3

    0%*

     

    Diversificazione e nuove forme di reddito

    articolo 32

    0%*

     

    Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori

    articolo 32 bis

    0%

     

    Salute e sicurezza

    articolo 33

    0%

     

    Arresto temporaneo delle attività di pesca

    articolo 33 bis

    40%

     

    Arresto definitivo delle attività di pesca

    articolo 33 ter

    100%

     

    Fondi comuni per eventi climatici avversi e incidenti ambientali

    articolo 33 quater

    40%

     

    Sostegno ai sistemi di concessione di possibilità di pesca

    articolo 34

    40%

     

    Sostegno all'elaborazione e all'attuazione di misure di conservazione

    articolo 35

    0%

     

    Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie

    articolo 36

    40%

     

    Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine

    articolo 37

    40%

     

    Protezione e ripristino della biodiversità marina – raccolta di rifiuti

    articolo 38, paragrafo 1, lettera a)

    0%

     

    Protezione e ripristino della biodiversità marina – contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, elaborazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici

    articolo 38, paragrafo 1, lettere b)-e), ea), f)

    40%

     

    Protezione e ripristino della biodiversità marina – regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli

    articolo 38, paragrafo 1, lettera eb)

    0%

     

    Mitigazione dei cambiamenti climatici – investimenti a bordo

    articolo 39, paragrafo 1, lettera a)

    100%

     

    Mitigazione dei cambiamenti climatici – audit e regimi di efficienza energetica

    articolo 39, paragrafo 1, lettera b)

    100%

     

    Efficienza energetica – studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione di scafi

    articolo 39, paragrafo 1, lettera c)

    40%

     

    Sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari

    articolo 39, paragrafo 2

    100%

     

    Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate

    articolo 40

    0%

     

    Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti destinati a migliorare le infrastrutture dei porti e delle sale per la vendita all'asta o i luoghi di sbarco e i ripari di pesca

    articolo 41, paragrafo 1

    40%

     

    Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti destinati a facilitare l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture

    articolo 41, paragrafo 2

    0%

     

    Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti destinati a migliorare la sicurezza dei pescatori

    articolo 41, paragrafo 3

    0%

     

    Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all'articolo 33

    articolo 42, paragrafo 1, lettera a)

    0*%

    Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti in attrezzature e tipi di interventi di cui agli articoli 36 e 37

    articolo 42, paragrafo 1, lettera b)

    Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti a bordo e audit e regimi di efficienza energetica

    articolo 42, paragrafo 1, lettera c)

     

    Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Promozione del capitale umano e del dialogo sociale

    articolo 42, paragrafo 1, lettera aa)

    0%

     

    Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Porti, ripari di pesca e luoghi di sbarco

    articolo 42, paragrafo 1, lettera d)

    0%

     

    Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti destinati a migliorare il valore o la qualità del pesce catturato

    articolo 42, paragrafo 1, lettera da)

    0%

     

    Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Avviamento per i giovani pescatori

    articolo 42, paragrafo 1 bis

    0%

     

    Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Sviluppo e agevolazione dell'innovazione

    articolo 42, paragrafo 1 ter

    0%*

     

    Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Proteggere e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

    articolo 42, paragrafo 5

    40%

     

    Innovazione

    articolo 45

    0%*

     

    Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

    articolo 46

    0%*

     

    Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole

    articolo 48

    0%*

     

    Promozione del capitale umano e del collegamento in rete

    articolo 49

    0%*

     

    Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura

    articolo 50

    40%

     

    Promozione di nuovi acquacoltori

    articolo 51

    0%

     

    Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica

    articolo 53

    40%

     

    Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura

    articolo 54

    40%

     

    Misure sanitarie

    articolo 55

    0%

     

    Misure relative alla salute e al benessere degli animali

    articolo 56

    0%

     

    Assicurazione degli stock acquicoli

    articolo 57

    40%

     

    Sostegno preparatorio

    articolo 63, paragrafo 1, lettera a)

    0%

     

    Attuazione di strategie di sviluppo locale

    articolo 65

    40%

     

    Attività di cooperazione

    articolo 66

    0%*

     

    Costi di gestione e di animazione

    articolo 63, paragrafo 1, lettera d)

    0%

     

    Piani di produzione e di commercializzazione

    articolo 69

    0%*

     

    Aiuto al magazzinaggio

    articolo 70

    0%

     

    Misure a favore della commercializzazione

    articolo 71

    0%*

     

    Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

    articolo 72

    40%

     

    Regime di compensazione

    articolo 73

    0%

     

    Controllo ed esecuzione

    articolo 78

    0%

     

    Raccolta di dati

    articolo 79

    0%*

     

    Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

    articolo 79 bis

    0%

     

    Sorveglianza marittima integrata

    articolo 79 ter, paragrafo 1, lettera a)

    40%

     

    Promozione della protezione dell'ambiente marino e sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere

    articolo 79 ter, paragrafo 1, lettera b)

    40%


    (1)  Una ponderazione del 40 % può essere attribuita alle misure contrassegnate con un * nella tabella, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.


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