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Promuovere lo sviluppo economico dei paesi meno sviluppati, a basso reddito e a reddito medio-basso attraverso il commercio è l’obiettivo principale di questo strumento giuridico. Dal 1971 è in vigore un sistema europeo di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) a favore dei partner in difficoltà. Nel 2012 l’Unione europea (UE) ha adottato nuove norme per riorientare il sistema e renderlo più trasparente e prevedibile per i paesi beneficiari, soprattutto alla luce dei mutamenti intervenuti nei flussi commerciali globali.
Il regolamento prevede l’accesso all’UE in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, ad eccezione delle armi («Tutto tranne le armi»), e concede generose preferenze tariffarie ai paesi a basso reddito e a reddito medio-basso. Ai paesi che si impegnano a rispettare norme più rigorose in materia di diritti umani, ambiente e buon governo può essere concesso un accesso ancora più preferenziale («SPG+»). Il regolamento non si applica ai paesi che beneficiano già di preferenze analoghe nell’ambito di accordi di libero scambio con l’UE o di accordi autonomi con l’UE.
PUNTI CHIAVE
Il sistema dell’Unione di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) consente ai paesi in via di sviluppo di pagare tariffe inferiori sulle esportazioni verso l’Unione, il che contribuisce a incentivarne le economie.
I tre filoni del sistema
SPG standard. Le tariffe sui beni importati da un paese in via di sviluppo vengono ridotte o sospese. Eccezione: questo provvedimento non si applica se un paese è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto per tre anni consecutivi immediatamente prima dell’aggiornamento dell’elenco dei paesi beneficiari da parte dell’Unione.
SPG+ (regime di incentivi). tariffe ancora più basse per i paesi in via di sviluppo che ratificano e attuano 27 convenzioni internazionali specifiche in materia di diritti umani e del lavoro, ambiente e buon governo.
L’Unione può sospendere temporaneamente le tariffe agevolate per motivi quali:
violazione dei principi fondamentali delle convenzioni sui diritti umani e del lavoro;
pratiche commerciali sleali;
gravi carenze nei controlli doganali (ad esempio, esportazione o transito di sostanze illecite);
se la legge nazionale di un paese beneficiario delle tariffe SPG+ non prevede più le convenzioni pertinenti (o se la legge non viene applicata in modo efficace).
Sospensione delle preferenze per i prodotti competitivi
Alcuni paesi, benché poveri, possono comunque sviluppare industrie di esportazione altamente competitive per determinati prodotti. Quando questo avviene, non hanno più bisogno di preferenze per quei prodotti per penetrare con successo nei mercati dell’UE.
Il sistema SPG sospende quindi le preferenze per tali prodotti competitivi sulla base di un meccanismo di graduazione specifico per paese e per prodotto.
Più stabile e prevedibile
L’SPG 2012 offre a importatori ed esportatori maggiore stabilità e prevedibilità, poiché ora ha una durata di 13 anni (rispetto ai 3 anni del passato).
Le aziende esportatrici sanno che, in caso di modifiche all’elenco dei beneficiari, i periodi di transizione dureranno almeno un anno. I paesi hanno ora la certezza che potranno essere rimossi dagli elenchi dei beneficiari (rispettivamente EBA o SPG) solo se le Nazioni Unite li inseriscono nell’elenco dei paesi meno sviluppati o se la Banca mondiale li classifica come paesi a reddito alto o medio-alto per tre anni consecutivi.
Misure di salvaguardia temporanee
L’Unione può applicare misure di salvaguardia (limitazioni temporanee) se le importazioni provenienti dai paesi beneficiari causano o minacciano di causare gravi difficoltà a un’azienda produttrice dell’Unione. È possibile applicare anche misure di sorveglianza per i prodotti agricoli.
Graduazione dei prodotti e graduazione dei paesi
Il regolamento (UE) n. 978/2012 è attuato e modificato mediante atti di esecuzione e atti delegati al fine di aggiornare l’elenco dei paesi che beneficiano di preferenze tariffarie nell’ambito di una delle tre componenti del regime, nonché l’elenco delle sezioni specifiche di prodotti per le quali le preferenze tariffarie possono essere sospese o subire altre modifiche. Si veda l’ultima versione consolidata.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal .
Il regolamento (UE) 2023/2663 modificativo ha prorogato l’applicazione del regime fino al .
Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303, , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 978/2012 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Le successive modifiche al regolamento (UE) No 978/2012 sono state integrate al testo originale. La versione consolidata ha solo un valore documentale.
Regolamento delegato (UE) n. 155/2013 della Commissione, del , che fissa norme procedurali sulla concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai sensi del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 48, , pag. 5).
Regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del , che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 293, , pag. 16).