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Document 32011R0010

Materiali e oggetti di materia plastica a contatto con gli alimenti

Materiali e oggetti di materia plastica a contatto con gli alimenti

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

  • Materiali e oggetti di materia plastica che entrano a contatto con gli alimenti possono trasferire sostanze tossiche agli stessi ed essere un rischio per la salute umana.
  • Il regolamento introduce limiti di migrazione1 per le sostanze utilizzate in tali imballaggi e stabilisce le condizioni per il loro uso al fine di garantire la sicurezza alimentare.
  • Stabilisce i requisiti per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Tali requisiti integrano le norme generali fissate nel regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali e gli oggetti utilizzati per l’imballaggio dei prodotti alimentari.
  • I materiali e gli articoli in plastica e le loro parti possono essere:
    • esclusivamente di materia plastica,
    • multistrato di materia plastica,
    • di materia plastica in combinazione con altri materiali.
  • Il regolamento non si applica alle resine a scambio ionico, alla gomma e ai siliconi.

PUNTI CHIAVE

Sostanze autorizzate

  • Il regolamento elenca le sostanze che possono essere utilizzate intenzionalmente nella fabbricazione di materiali e oggetti di plastica. L’elenco comprende:
    • monomeri,
    • additivi (esclusi i coloranti),
    • sostanze ausiliarie della polimerizzazione (esclusi i solventi),
    • macromolecole ottenute per fermentazione microbica.
  • Vengono aggiunte nuove sostanze all’elenco se l’Autorità europea per la sicurezza alimentare emette un parere favorevole a seguito di una domanda di ammissione e di una procedura di approvazione.

Immissione sul mercato

  • Per essere immessi sul mercato dell’Unione europea, i materiali e gli oggetti di materia plastica in questione devono rispettare:
    • i requisiti per l’uso, l’etichettatura e la rintracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004;
    • le buone pratiche di fabbricazione definite nel regolamento (CE) n. 2023/2006;
    • i requisiti in materia di composizione e dichiarazione di conformità (vedi sotto).
  • Gli allegati al regolamento stabiliscono le condizioni d’uso per le sostanze autorizzate e i limiti di migrazione. Tutti i materiali e gli oggetti di materia plastica devono rispettare limiti di migrazione specifica e limiti di migrazione globale.
  • La composizione di ciascuno strato di plastica di un materiale oppure oggetto deve rispettare il regolamento. Tuttavia, uno strato non a diretto contatto con il prodotto alimentare può:
    • non essere conforme alle restrizioni e alle specifiche del presente regolamento (ad eccezione del cloruro di vinile monomero, come previsto nell’allegato I);
    • essere fabbricato con sostanze non incluse nell’elenco delle sostanze autorizzate (queste sostanze, però, non devono essere mutagene2, cancerogene3 o tossiche per la riproduzione, o essere in nanoforma4).
  • Il fabbricante deve redigere una dichiarazione scritta (allegato IV), che deve consentire l’identificazione dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione o delle sostanze stesse. Tale dichiarazione deve essere rinnovata quando si verificano cambiamenti significativi a livello di composizione o di fabbricazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica a decorrere dal .

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

  1. Limiti di migrazione: la quantità massima consentita di sostanze rilasciate da un materiale o da un oggetto nei prodotti alimentari. Sono espressi in milligrammi di sostanza per chilogrammo di cibo (mg/kg).
  2. Mutageno: un agente fisico o chimico che modifica il materiale genetico di un organismo e aumenta la frequenza delle mutazioni al di sopra del livello naturale di fondo.
  3. Cancerogeno: un agente direttamente coinvolto nell’insorgenza del cancro.
  4. Nanoforme: sostanza naturale, incidentale o fabbricata, contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nanometro e 100 nanometri (ovvero un miliardesimo di metro).

ATTO

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del , riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del , pagg. 1-89)

Le successive modifiche e correzioni al regolamento (UE) n. 10/2011 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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