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Document 32010D0788
Misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
L’articolo 29 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea forniscono le basi giuridiche necessarie per conferire all’UE il potere di imporre misure restrittive (sanzioni) ai governi di Paesi terzi, entità non statali e individui allo scopo di determinare un cambiamento nelle loro politiche o attività.
A. Recepimento delle misure restrittive delle Nazioni Unite
Nel recepimento delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 1493 (2003), 1596 (2005), 1649 (2005) e 1698 (2006), le misure dell’Unione impongono misure restrittive finanziarie (sanzioni) nei confronti di persone ed entità designate dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite che agiscono in violazione dell’embargo sulle armi.
Le persone o entità non governative che operano nel territorio della RDC sono soggette a:
Sono previste eccezioni alle disposizioni per la Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC («Monusco») e per la Task force regionale guidata dall’Unione africana, oltre che per gli equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo.
Il regolamento prevede:
I paesi dell’Unione possono autorizzare in via eccezionale (con l’accordo del comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite) che i fondi o le risorse economiche congelati siano sbloccati se sono:
Sono consentiti gli interessi o altri profitti sui conti congelati o i pagamenti dovuti prima che il regolamento entrasse in vigore, ma verranno congelati.
Il Consiglio modifica l’allegato I sulla base delle decisioni prese dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite nei confronti di individui o organismi che sono coinvolti in o che forniscono sostegno ad atti che minano la pace, la stabilità o la sicurezza della RDC, i quali:
B. Misure autonome dell’Unione
Il Consiglio, deliberando su proposta di un paese dell’Unione o dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, modifica l’elenco di cui all’allegato II in relazione a persone ed entità responsabili di ostacolare una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC, anche con atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, oppure compromettendo lo Stato di diritto, o implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. In questo caso, le misure restrittive comprendono:
Le persone, le entità e gli organismi devono fornire immediatamente tutte le informazioni che faciliterebbero il rispetto del regolamento, ad esempio sui conti e gli importi congelati, alle autorità nazionali competenti (come elencate nell’allegato II) o alla Commissione europea.
Il regolamento si applica:
La decisione 2010/788/PESC si applica dal .
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 si applica dal .
Si veda anche:
Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del , concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del , pag. 30).
Le modifiche successive alla decisione 2010/788/PESC sono state incorporate nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del , che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del , pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
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