Alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini
SINTESI DI:
Direttiva 2006/125/CE sugli alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
- Stabilisce norme armonizzate per la composizione e l’etichettatura degli alimenti a base di cereali e degli alimenti destinati ai lattanti* e ai bambini*.
- Tali prodotto vengono attentamente monitorati poiché possono contenere residui di antiparassitari* che possono nuocere alla salute di tale gruppo sensibile della popolazione. I residui di antiparassitari sono vietati o controllati sulla base di quantità massime accettabili che non possono superare i valori della dose giornaliera ammissibile.
- È una direttiva specifica ai sensi della direttiva 89/398/CEE, direttiva che è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 609/2013 sugli alimenti destinati a lattanti e prima infanzia, alimenti destinati a fini medici speciali e sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (si veda la sintesi).
- Codifica le precedenti direttive (96/5/CE, 98/36/CE, 1999/39/CE e 2003/13/CE).
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica ai prodotti alimentari destinati a un’alimentazione specifica che rispondono alle esigenze dei lattanti e dei bambini in buona salute e che sono destinati ai lattanti nel periodo di svezzamento e ai bambini per completarne la dieta e abituarli gradualmente a un’alimentazione normale.
Detti prodotti comprendono:
- alimenti a base di cereali, che si dividono in quattro categorie:
- cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo appropriato;
- cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine;
- pastina utilizzata dopo averla fatta cuocere in acqua bollente o in qualsiasi altro liquido adatto;
- biscotti e fette biscottate utilizzati tal quali o dopo essere stati sbriciolati e uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti;
- alimenti per bambini, diversi dagli alimenti a base di cereali.
La presente direttiva non si applica al latte destinato ai bambini.
Obbligo generale
I paesi dell’Unione europea garantiscono che solo i prodotti che rispondono alla direttiva vengono messi in commercio.
Composizione
- Nella fabbricazione degli alimenti interessati possono essere utilizzati solo ingredienti idonei all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini (sulla base di dati scientifici).
- Gli alimenti a base di cereali devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell’allegato I.
- Gli alimenti per lattanti e bambini descritti nell’allegato II devono essere conformi ai criteri di composizione ivi fissati.
- Nella fabbricazione degli alimenti a base di cereali e degli alimenti per bambini possono essere aggiunte unicamente le sostanze nutritive elencate nell’allegato IV. I criteri di purezza di queste sostanze saranno definiti successivamente.
- Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini [si veda il regolamento (CE) n. 1881/2006] (si veda la sintesi).
Etichettatura
Oltre alle diciture obbligatorie previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 (si veda la sintesi), l’etichettatura deve riportare le seguenti informazioni:
- l’indicazione dell’età a partire dalla quale il prodotto può essere utilizzato, che non può essere inferiore a quattro mesi. I prodotti raccomandati a partire dall’età di quattro mesi possono recare la dicitura che sono indicati a partire da tale età salvo parere contrario di persone specializzate in medicina, scienza dell’alimentazione ecc.;
- la presenza o assenza di glutine, se il prodotto è indicato a partire da un’età inferiore ai sei mesi;
- il valore energetico disponibile (espresso in kJ e kcal), nonché il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, (in forma numerica) per 100 g o 100 ml di prodotto messo in commercio e, se del caso, per quantità specificata del prodotto pronto per il consumo;
- il tenore medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine per cui è fissato un limite specifico specificato nell’allegato I e nell’allegato II rispettivamente, espresso in forma numerica, per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, se del caso, per quantità specificata del prodotto offerto al consumo;
- le istruzioni per un’appropriata preparazione, ove necessario, con l’indicazione dell’importanza di seguire le istruzioni.
L’etichetta può contenere diciture non obbligatorie:
- il tenore medio degli elementi nutritivi indicati nell’allegato IV (in forma numerica) per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, ove necessario, di quantità specifica di prodotto offerto al consumo;
- informazioni sulle vitamine e sui minerali di cui all’allegato V (espresse come percentuale dei valori di riferimento ivi indicati) per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, ove necessario, di quantità specifica di prodotto offerto al consumo, qualora le quantità presenti nel prodotto siano pari almeno al 15 % del valore di riferimento.
Quantità massime di antiparassitari
- La direttiva fissa il livello massimo ammissibile di residui di antiparassitari negli alimenti a base di cereali e negli alimenti per bambini a 0,01 mg / kg, ad eccezione di alcune sostanze il cui limite è stabilito nell’allegato VI.
- Per determinare i livelli per i residui di antiparassitari devono essere utilizzati metodi analitici generalmente accettati.
Antiparassitari vietati
- La direttiva vieta l’uso di taluni antiparassitari nei prodotti agricoli destinati agli alimenti per l’infanzia (elenco nell’allegato VII).
- Per i pesticidi o i metaboliti dei pesticidi presenti in questo elenco, il livello massimo di 0,01 mg/kg può essere eccessivo per i lattanti e i bambini. È il caso di antiparassitari o dei loro metaboliti con una DGA inferiore a 0,0005 mg/kg di peso corporeo.
- Il limite di quantificazione dei metodi analitici è di 0,003 mg/kg. A questo livello, gli antiparassitari sono da considerarsi non utilizzati. Tale limite potrà variare in rapporto al progresso tecnico o alla contaminazione ambientale.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
Si applica dal 26 dicembre 2006.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
TERMINI CHIAVE
Lattanti: i bambini di meno di 12 mesi di età.
Bambini: i bambini di età compresa fra 1 e 3 anni.
residui di antiparassitari: residui di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, compresi i suoi metaboliti (prodotti intermedi che si creano durante il metabolismo cellulare) e i prodotti della sua degradazione o reazione.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Versione codificata) (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).
DOCUMENTI COLLEGATI
Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 609/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.
Regolamento (CE) n. 1881/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 12.06.2020