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Document 32016R1952

Regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 311 del 17.11.2016, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1952/oj

17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1952 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2016

relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La competitività, la sostenibilità e la sicurezza energetica sono gli obiettivi globali di un’Unione dell’energia resiliente, con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici.

(2)

Per poter delineare la politica dell’Unione dell’energia e monitorare i mercati dell’energia degli Stati membri sono necessari dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai clienti finali che siano di qualità elevata, comparabili, aggiornati, affidabili e armonizzati.

(3)

Il presente regolamento è volto a creare un quadro comune per la compilazione di statistiche europee atte a sostenere le politiche energetiche, in particolare in vista della creazione di un mercato interno dell’energia pienamente integrato per i clienti. Al fine di migliorare l’integrazione del mercato dovrebbe essere garantita una maggiore trasparenza relativamente a costi e prezzi dell’energia e al livello di sostegno pubblico. Il presente regolamento non implica alcuna armonizzazione della struttura dei prezzi o degli oneri negli Stati membri.

(4)

A oggi la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha fornito un quadro comune per la produzione, la trasmissione e la diffusione di statistiche comparabili sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai clienti industriali nell’Unione.

(5)

La raccolta di dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai clienti finali nel settore domestico è stata finora effettuata sulla base di un accordo volontario.

(6)

La crescente complessità del mercato interno dell’energia rende sempre più difficile ottenere dati attendibili e aggiornati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica in assenza di un obbligo giuridicamente vincolante di fornire tali dati, in particolare per il settore domestico.

(7)

Al fine di garantire la trasmissione di dati sui prezzi che siano di elevata qualità per il settore domestico e per il settore non domestico, la raccolta di entrambe le categorie di dati dovrebbe essere disciplinata da un atto legislativo.

(8)

Nella maggior parte degli Stati membri sono disponibili dati sui sistemi di trasmissione presso le autorità di regolamentazione dell’energia. Tuttavia i costi di distribuzione richiedono un numero molto maggiore di compilatori di dati e la trasmissione di questi ultimi è considerata più difficile in alcuni Stati membri. Data l’importanza dei costi di distribuzione e la necessità di trasparenza in questa materia, è opportuno che la raccolta dei dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica avvenga secondo le prassi consolidate nel sistema statistico europeo.

(9)

Il sistema delle fasce di consumo utilizzato dalla Commissione (Eurostat) nelle sue pubblicazioni relative ai prezzi dovrebbe garantire la trasparenza del mercato e l’ampia diffusione di dati non riservati sui prezzi, consentendo il calcolo di dati aggregati europei.

(10)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) costituisce il quadro di riferimento per le statistiche europee. Tale regolamento stabilisce che le statistiche debbano essere raccolte in conformità dei principi di imparzialità, trasparenza, affidabilità, obiettività, indipendenza professionale e favorevole rapporto costi-benefici, nella piena tutela del segreto statistico.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero elaborare i dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica utilizzando le fonti e i metodi più appropriati per fornire le informazioni richieste.

(12)

I dati sui prezzi applicati ai clienti finali di gas naturale ed energia elettrica dovrebbero consentire il confronto con i prezzi di altri prodotti energetici.

(13)

Le informazioni sulla raccolta dei dati relativi ai prezzi e sulla qualità dei dati dovrebbero essere fornite nell’ambito di una procedura standard di trasmissione.

(14)

Dati dettagliati sulla disaggregazione delle fasce di consumo e le rispettive quote di mercato costituiscono una parte essenziale delle statistiche sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica.

(15)

L’analisi dei prezzi può essere effettuata solo se gli Stati membri mettono a disposizione statistiche ufficiali di alta qualità sulle diverse componenti e sottocomponenti dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica. Una metodologia aggiornata per la disaggregazione dettagliata delle varie componenti e sottocomponenti dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai clienti finali consentirà di analizzare l’impatto di diversi aspetti sul prezzo finale.

(16)

I dati forniti alla Commissione (Eurostat) sui prezzi e sulle condizioni di vendita ai clienti finali e la ripartizione dei clienti finali per ciascuna fascia di consumo dovrebbero includere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di decidere in merito alle misure o proposte più adatte in materia di politica energetica.

(17)

Una buona conoscenza delle imposte, dei canoni, dei tributi e degli oneri applicati in ciascuno Stato membro è essenziale al fine di garantire la trasparenza dei prezzi. È stata riconosciuta l’importanza di una disaggregazione dei dati relativi ai costi pertinenti alla rete, alle imposte, ai canoni, ai tributi e agli oneri.

(18)

È opportuno esonerare dall’obbligo di trasmettere i dati relativi ai prezzi del gas naturale applicati ai clienti finali civili gli Stati membri in cui il consumo di gas naturale è ridotto rispetto al consumo finale energetico delle famiglie.

(19)

Al fine di migliorare l’attendibilità dei dati, la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe valutare e, se necessario, migliorare la metodologia per la raccolta e l’elaborazione dei dati in maniera precisa, in conformità del quadro di governance per le statistiche. Per questo motivo dovrebbero essere regolarmente compilate relazioni sulla qualità ed effettuate valutazioni della qualità dei dati relativi ai prezzi.

(20)

Su richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a concedere deroghe a tale Stato membro relativamente a obblighi specifici per i quali l’applicazione del presente regolamento al sistema statistico nazionale dello stesso Stato membro richieda notevoli adeguamenti o possa causare un onere aggiuntivo rilevante a carico dei rispondenti.

(21)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione relativamente al formato e alle modalità di trasmissione dei dati, ai criteri volti ad assicurare la qualità tecnica per quanto riguarda il contenuto delle relazioni standard sulla qualità e alla concessione di deroghe. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(22)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2008/92/CE.

(24)

Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee comparabili sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti civili e i clienti finali non civili nell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

i termini «autoproduttori», «consumo finale energetico» e «famiglia» hanno lo stesso significato loro attribuito nell’allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

2)

i termini «trasmissione», «distribuzione», «cliente», «cliente finale», «cliente civile», «cliente non civile» e «fornitura» hanno lo stesso significato loro attribuito nell’articolo 2 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), laddove utilizzati in relazione all’energia elettrica;

3)

i termini «trasporto», «distribuzione», «fornitura», «cliente», «cliente civile», «cliente non civile» e «cliente finale» hanno lo stesso significato loro attribuito nell’articolo 2 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), laddove utilizzati in relazione al gas naturale;

4)

per «componente pertinente alla rete» si intende la combinazione dei costi relativi alla rete di trasporto e di distribuzione come stabilito al punto 6 dell’allegato I e al punto 5 dell’allegato II.

Articolo 3

Fonti dei dati

Gli Stati membri elaborano i dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e sulle loro componenti e sottocomponenti concernenti i costi pertinenti alla rete, le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri, nonché sui volumi di consumo, conformemente agli allegati I e II. Sono utilizzate una o più delle seguenti fonti, dopo aver tenuto conto dei principi di riduzione degli oneri a carico dei rispondenti e di semplificazione amministrativa:

a)

indagini statistiche;

b)

fonti amministrative;

c)

altre fonti che applicano metodi di stima statistica.

Articolo 4

Copertura

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di raccolta e compilazione dei dati conformemente agli allegati I e II fornisca dati di elevata qualità, comprensibili e comparabili che siano rappresentativi dei prezzi e del consumo di gas naturale ed energia elettrica.

2.   Gli Stati membri non sono tenuti a trasmettere i dati sui prezzi del gas naturale applicati ai clienti civili se il consumo di gas naturale nel settore domestico è inferiore all’1,5 % del consumo finale energetico nel settore domestico.

3.   Almeno ogni tre anni, la Commissione (Eurostat) verifica quali Stati membri non sono tenuti a trasmettere i dati ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 5

Trasmissione dei dati

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati come specificato negli allegati I e II.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e le modalità di trasmissione dei dati di cui agli allegati I e II. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri trasmettono statistiche alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine del periodo di riferimento pertinente.

Articolo 6

Periodi di riferimento e frequenza della trasmissione

1.   I periodi di riferimento per i dati specificati negli allegati I e II sono annuali (da gennaio a dicembre) o semestrali (da gennaio a giugno e da luglio a dicembre). I primi periodi di riferimento cominciano nel 2017.

2.   La frequenza di trasmissione è:

a)

annuale (per il periodo da gennaio a dicembre) per i dati di cui al punto 6, lettera a), e al punto 7 dell’allegato I e al punto 5, lettera a), e al punto 6 dell’allegato II;

b)

semestrale (per i periodi da gennaio a giugno e da luglio a dicembre) per i dati di cui al punto 6, lettera b), dell’allegato I e al punto 5, lettera b), dell’allegato II.

Articolo 7

Assicurazione della qualità

1.   Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati forniti conformemente al presente regolamento. A tal fine si applicano i criteri di qualità standard stabiliti all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

2.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione (Eurostat) in merito a qualsiasi modifica riguardante la metodologia o altre modifiche che possano avere un impatto significativo sulle statistiche dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica, e in ogni caso non oltre un mese dall’introduzione della modifica.

3.   Ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione standard sulla qualità dei dati conforme ai criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali relazioni comprendono informazioni sull’ambito di applicazione e la raccolta dei dati, i criteri di calcolo, la metodologia e le fonti di dati utilizzate ed eventuali modifiche al riguardo.

4.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati forniti e utilizza tale valutazione come pure un’analisi delle relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 3 per elaborare e pubblicare una relazione sulla qualità delle statistiche europee oggetto del presente regolamento.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le prescrizioni volte ad assicurare la qualità tecnica per quanto riguarda il contenuto delle relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 8

Diffusione

La Commissione (Eurostat) diffonde le statistiche dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica entro cinque mesi a decorrere dalla fine di ciascun periodo di riferimento.

Articolo 9

Deroghe

1.   La Commissione può concedere deroghe mediante atti di esecuzione in relazione a obblighi specifici per i quali l’applicazione del presente regolamento al sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda notevoli adeguamenti o possa causare un onere aggiuntivo rilevante a carico dei rispondenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro l’8 agosto 2017.

3.   Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 restano in vigore per il periodo di tempo più breve possibile e in ogni caso per un massimo di tre anni.

4.   Uno Stato membro cui sia stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1 applica le disposizioni pertinenti della direttiva 2008/92/CE per la durata della deroga.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 11

Abrogazione della direttiva 2008/92/CE

1.   La direttiva 2008/92/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o marzo 2017.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, la direttiva 2008/92/CE continua ad applicarsi alle condizioni stabilite all’articolo 9 del presente regolamento.

3.   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. LESAY


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 ottobre 2016.

(2)  Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(7)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).


ALLEGATO I

PREZZI DEL GAS NATURALE

Il presente allegato definisce la metodologia per la raccolta e la compilazione dei dati statistici sui prezzi del gas naturale applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili.

1.   Prezzi

Per prezzi si intendono i prezzi applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili che acquistano per uso proprio gas naturale distribuito attraverso la rete primaria.

2.   Gas naturale

Per gas naturale si intendono gas naturale e altri combustibili gassosi miscelati con gas naturale nella rete di trasporto e di distribuzione, come il biogas. Sono esclusi altri combustibili gassosi distribuiti attraverso reti dedicate senza essere miscelati con gas naturale (ad esempio gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno e biogas).

3.   Unità con obbligo di trasmettere dati

I dati comprendono tutti i clienti civili e i clienti finali non civili che fanno uso di gas naturale, ma escludono i clienti che utilizzano il gas naturale solo per:

la produzione di energia elettrica in centrali elettriche o in centrali di cogenerazione, o

usi non energetici (ad es. impiego nell’industria chimica).

4.   Unità di misura

Per prezzi si intendono i prezzi medi nazionali applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili.

I prezzi sono espressi in valuta nazionale per gigajoule (GJ). L’unità di energia utilizzata è misurata in base al potere calorifico superiore (PCS).

I prezzi sono ponderati in funzione della quota di mercato delle imprese di fornitura di gas naturale per ciascuna fascia di consumo. Qualora non sia possibile calcolare i prezzi medi ponderati, può essere fornita la media aritmetica dei prezzi. In entrambi i casi, i dati comprendono una quota rappresentativa del mercato nazionale.

5.   Fasce di consumo

I prezzi sono basati su un sistema di fasce standard di consumo annuo di gas naturale.

a)

Per i clienti civili si applicano le seguenti fasce di consumo:

Fascia di consumo

Consumo annuo di gas naturale (GJ)

 

Minimo

Massimo

Fascia D1

 

< 20

Fascia D2

≥ 20

< 200

Fascia D3

≥ 200

 

b)

Per i clienti finali non civili si applicano le seguenti fasce di consumo:

Fascia di consumo

Consumo annuo di gas naturale (GJ)

 

Minimo

Massimo

Fascia I1

 

< 1 000

Fascia I2

≥ 1 000

< 10 000

Fascia I3

≥ 10 000

< 100 000

Fascia I4

≥ 100 000

< 1 000 000

Fascia I5

≥ 1 000 000

< 4 000 000

Fascia I6

≥ 4 000 000

 

6.   Grado di dettaglio

I prezzi sono comprensivi di tutti i costi caricati: oneri per l’uso della rete e costo dell’energia consumata, al netto di eventuali sconti o premi e maggiorati di altre eventuali spese (ad esempio affitto del contatore, oneri fissi). Sono escluse le spese iniziali di allacciamento.

Devono essere trasmessi dati dettagliati conformemente a quanto specificato di seguito.

a)   Livello di dettaglio richiesto per componenti e sottocomponenti

I prezzi sono suddivisi in tre componenti principali e in sottocomponenti separate.

Il prezzo finale al cliente per fascia di consumo di gas naturale corrisponde alla somma delle tre componenti principali: la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete (trasporto e distribuzione) e la componente relativa a imposte, canoni, tributi e oneri.

Componente e sottocomponente

Descrizione

Energia e approvvigionamento

Questa componente include il prezzo del gas naturale come materia prima pagato dal fornitore, oppure il prezzo del gas naturale al punto di entrata nel sistema di trasporto, compresi, se del caso, i seguenti costi per i consumatori finali: le spese di magazzinaggio e i costi legati alla vendita del gas naturale ai clienti finali.

Rete

Il prezzo pertinente alla rete comprende i seguenti costi per i consumatori finali: tariffe di trasporto e distribuzione, perdite legate al trasporto e alla distribuzione, costi per l’uso della rete, costi dei servizi post vendita, costi di manutenzione, costi per l’affitto dei contatori e per la misurazione.

Sottocomponente

La componente pertinente alla rete è suddivisa in costi relativi alla rete di trasporto e di distribuzione per i consumatori finali, come segue:

1.

Quota relativa media dei costi di trasporto per i clienti civili e quota relativa media dei costi di trasporto per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi di rete.

2.

Quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti civili e quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi di rete.

Imposte, canoni, tributi e oneri

Questa componente è la somma di tutte le sottocomponenti (imposte, canoni, tributi e oneri) elencate qui di seguito.

Sottocomponente

Le seguenti sottocomponenti sono trasmesse come singoli elementi per ciascuna fascia di consumo di cui al punto 5.

1.

Imposta sul valore aggiunto quale definita nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1).

2.

Imposte, canoni, tributi o oneri legati alla promozione delle fonti di energia rinnovabili, l’efficienza energetica e la cogenerazione.

 

3.

Imposte, canoni, tributi o oneri relativi a stock strategici, meccanismi di pagamento sulla base della capacità e sicurezza energetica; imposte sulla distribuzione del gas naturale; costi non recuperabili e prelievi per il finanziamento delle autorità di regolamentazione dell’energia o degli operatori di mercato e dei gestori dei sistemi.

4.

Imposte, canoni, tributi o oneri relativi alla qualità dell’aria e ad altri fini ambientali; imposte sulle emissioni di CO2 o di altri gas a effetto serra.

5.

Imposte, canoni, tributi o oneri che non rientrano in nessuna delle precedenti quattro categorie: sovvenzioni per il teleriscaldamento, oneri fiscali locali o regionali, addizionali di conguaglio per le isole; canoni di concessione di licenze o corrispettivi per l’occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte della rete o di altri dispositivi.

b)   Livello di dettaglio in base alla tassazione

I prezzi sono ripartiti tra i seguenti tre livelli:

Livello

Descrizione

Prezzi al netto di imposte, canoni, tributi e oneri

Questo livello di prezzo comprende solo la componente relativa a energia e approvvigionamento e la componente pertinente alla rete.

Prezzi al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte recuperabili

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri considerati non recuperabili per i clienti finali non civili. Per i clienti civili questo livello di prezzo comprende la componente relativa all’energia e la componente pertinente alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri, esclusa l’IVA.

Prezzi comprensivi di tutte le imposte

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete nonché le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri recuperabili e non recuperabili, inclusa l’IVA.

7.   Volumi di consumo

Gli Stati membri trasmettono informazioni sulla quota relativa di consumo del gas naturale in ciascuna fascia di consumo in base al volume totale a cui si riferiscono i prezzi.

I volumi di consumo annuo per ogni fascia di consumo sono trasmessi una volta all’anno assieme ai dati sui prezzi per il secondo semestre.

I dati non devono avere più di due anni.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO II

PREZZI DELL’ENERGIA ELETTRICA

Il presente allegato definisce la metodologia per la raccolta e la compilazione dei dati statistici sui prezzi dell’energia elettrica applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili.

1.   Prezzi

Per prezzi si intendono i prezzi praticati ai clienti civili e ai clienti finali non civili che acquistano energia elettrica per uso proprio.

2.   Unità con obbligo di trasmettere dati

I dati comprendono tutti i clienti civili e i clienti finali non civili che fanno uso di energia elettrica, mentre sono esclusi dall’obbligo di trasmissione i dati relativi all’energia elettrica generata e quindi consumata da autoproduttori.

3.   Unità di misura

Per prezzi si intendono i prezzi medi nazionali applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili.

I prezzi sono espressi in valuta nazionale per chilowattora (kWh).

I prezzi sono ponderati in funzione della quota di mercato delle imprese di fornitura di energia elettrica per ciascuna fascia di consumo. Qualora non sia possibile calcolare i prezzi medi ponderati, può essere fornita la media aritmetica dei prezzi. In entrambi i casi, i dati comprendono una quota rappresentativa del mercato nazionale.

4.   Fasce di consumo

I prezzi sono basati su un sistema di fasce di consumo annuo di energia elettrica standard.

a)

Per i clienti civili si applicano le seguenti fasce di consumo:

Fascia di consumo

Consumo annuo di energia elettrica (kWh)

Minimo

Massimo

Fascia DA

 

< 1 000

Fascia DB

≥ 1 000

< 2 500

Fascia DC

≥ 2 500

< 5 000

Fascia DD

≥ 5 000

< 15 000

Fascia DE

≥ 15 000

 

b)

Per i clienti finali non civili si applicano le seguenti fasce di consumo:

Fascia di consumo

Consumo annuo di energia elettrica (MWh)

Minimo

Massimo

Fascia IA

 

< 20

Fascia IB

≥ 20

< 500

Fascia IC

≥ 500

< 2 000

Fascia ID

≥ 2 000

< 20 000

Fascia IE

≥ 20 000

< 70 000

Fascia IF

≥ 70 000

< 150 000

Fascia IG

≥ 150 000

 

5.   Grado di dettaglio

I prezzi sono comprensivi di tutti i costi caricati: oneri per l’uso della rete e costo dell’energia consumata, al netto di eventuali premi o sconti e maggiorati di altre eventuali spese (ad esempio affitto del contatore, oneri fissi). Sono escluse le spese iniziali di allacciamento.

Devono essere trasmessi dati dettagliati conformemente a quanto specificato di seguito.

a)   Livello di dettaglio richiesto per componenti e sottocomponenti

I prezzi sono suddivisi in tre componenti principali e in sottocomponenti separate.

Il prezzo finale al cliente per fascia di consumo di energia elettrica corrisponde alla somma delle tre componenti principali: la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete (trasmissione e distribuzione) e la componente relativa a imposte, canoni, tributi e oneri.

Componente e

sottocomponente

Descrizione

Energia e approvvigionamento

Questa componente comprende i seguenti costi per i consumatori finali: produzione, aggregazione, bilanciamento, costo dell’energia fornita, servizi alla clientela, gestione post vendita e altri costi di approvvigionamento.

Rete

Il prezzo pertinente alla rete comprende i seguenti costi per i consumatori finali: tariffe di trasmissione e distribuzione, perdite legate alla trasmissione e alla distribuzione, costi per l’uso della rete, costi dei servizi post vendita, costi di manutenzione, costi per l’affitto dei contatori e per la misurazione.

Sottocomponente

La componente pertinente alla rete è suddivisa in costi relativi alla rete di trasmissione e di distribuzione per i consumatori finali, come segue:

 

1.

Quota relativa media dei costi di trasmissione per i clienti civili e quota relativa media dei costi di trasmissione per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi di rete.

2.

Quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti civili e quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi di rete.

Imposte, canoni, tributi e oneri

Questa componente è la somma di tutte le sottocomponenti (imposte, canoni, tributi e oneri) elencate di seguito.

Sottocomponente

Le seguenti sottocomponenti sono trasmesse come singoli elementi per ciascuna fascia di consumo di cui al punto 4.

 

1.

Imposta sul valore aggiunto come definita nella direttiva 2006/112/CE.

2.

Imposte, canoni, tributi o oneri legati alla promozione delle fonti di energia rinnovabili, l’efficienza energetica e la cogenerazione.

3.

Imposte, canoni, tributi o oneri relativi a meccanismi di pagamento sulla base della capacità, sicurezza energetica e adeguatezza della capacità di produzione; imposte sulla ristrutturazione dell’industria carboniera; imposte sulla distribuzione dell’energia elettrica; costi non recuperabili e prelievi per il finanziamento delle autorità di regolamentazione dell’energia o degli operatori di mercato e dei gestori dei sistemi.

4.

Imposte, canoni, tributi o oneri relativi alla qualità dell’aria e ad altri fini ambientali; imposte sulle emissioni di CO2 o di altri gas a effetto serra.

5.

Imposte, canoni, tributi o oneri relativi al settore nucleare, compreso lo smantellamento delle centrali nucleari, le ispezioni e altri diritti legati agli impianti nucleari.

6.

Imposte, canoni, tributi o oneri che non rientrano in nessuna delle precedenti cinque categorie: sovvenzioni per il teleriscaldamento, oneri fiscali locali o regionali, addizionali di conguaglio per le isole; canoni di concessione di licenze o corrispettivi per l’occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte della rete o di altri dispositivi.

b)   Livello di dettaglio in base alla tassazione

I prezzi sono ripartiti tra i seguenti tre livelli:

Livello

Descrizione

Prezzi al netto di imposte, canoni, tributi e oneri

Questo livello di prezzo comprende solo la componente relativa a energia e approvvigionamento e la componente pertinente alla rete.

Prezzi al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte recuperabili

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri considerati non recuperabili per i clienti finali non civili. Per i clienti civili questo livello di prezzo comprende la componente relativa all’energia e la componente pertinente alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri, esclusa l’IVA.

Prezzi comprensivi di tutte le imposte

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete nonché le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri recuperabili e non recuperabili, inclusa l’IVA.

6.   Volumi di consumo

Gli Stati membri trasmettono informazioni sulla quota relativa di consumo dell’energia elettrica in ciascuna fascia di consumo in base al volume totale a cui si riferiscono i prezzi.

Il volume di consumo annuo per ogni fascia di consumo è trasmesso una volta all’anno assieme ai dati sui prezzi per il secondo semestre.

I dati non devono avere più di due anni.


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