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Document 31999R2342

Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi

GU L 281 del 4.11.1999, p. 30–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; abrogato da 32004R1973

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2342/oj

31999R2342

Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 04/11/1999 pag. 0030 - 0052


REGOLAMENTO (CE) N. 2342/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1999

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 5, l'articolo 20, l'articolo 23, paragrafo 3 e l'articolo 50,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1254/1999 ha istituito un nuovo regime di premi, sostituendolo a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio(2). Per tener conto del nuovo regime è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999(4), e, in occasione di tale modificazione, è opportuno procedere alla rifusione del regolamento (CEE) n. 3886/92;

(2) i regimi di premi e pagamenti di cui agli articoli da 3 a 25 del regolamento (CE) n. 1254/1999 devono rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999(6). È quindi opportuno che il presente regolamento si limiti a disciplinare gli aspetti non ancora regolati in modo orizzontale nell'ambito del sistema istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (in prosieguo: "il sistema integrato");

(3) conformemente all'obiettivo perseguito con l'introduzione del massimale regionale e del coefficiente di densità, gli animali cui si applicano queste due misure non possono più formare oggetto di una domanda di premio speciale per la stessa fascia d'età. Con riguardo al premio di destagionalizzazione occorre considerare tali animali alla stregua di quelli che sono stati ammessi a beneficiare del premio speciale;

(4) l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1254/1999 dispone che ciascun bovino maschio debba essere accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un passaporto ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(7), o da un documento amministrativo equivalente. Occorre provvedere affinché tale documento amministrativo sia definito e predisposto a livello nazionale. Per tener conto delle specifiche condizioni di gestione e di controllo nei singoli Stati membri devono essere ammesse alcune varianti dei documenti amministrativi;

(5) l'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento n. 1254/1999 impone il rispetto di un periodo di detenzione ai fini della concessione del premio speciale. Occorre pertanto definire e quantificare tale periodo;

(6) è opportuno che le modalità di concessione, al momento della macellazione, del premio speciale siano coerenti con le modalità di concessione del premio alla macellazione. I tipi di documenti che devono accompagnare l'animale fino alla macellazione, alla spedizione o all'esportazione devono essere precisati. Per tener conto delle particolari modalità di concessione del premio alla macellazione, occorre altresì precisare le condizioni di età per i manzi nonché, per tutti i bovini adulti, il tipo di presentazione della carcassa;

(7) le condizioni per la concessione del premio di destagionalizzazione devono essere precisate e risultare coerenti con le modalità di concessione del premio alla macellazione. È opportuno definire la procedura di decisione che consente di determinare, sulla base delle informazioni disponibili, gli Stati membri che possiedono i requisiti per l'applicazione di questo premio;

(8) la nozione di vacca nutrice deve essere precisata conformemente all'articolo 6, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1254/1999. A tale riguardo, è opportuno far riferimento alle stesse razze cui si applica il precedente regime. Per gli aspetti fondamentali è inoltre possibile continuare ad applicare le norme di gestione previgenti, in particolare per quanto riguarda la resa lattiera media e il premio nazionale complementare;

(9) per dare attuazione al regime dei massimali individuali occorre fissare le norme per la determinazione e la comunicazione ai produttori di detti massimali. Al fine di rafforzare l'effetto regolatore che tale regime esercita sul mercato, è opportuno prevedere la cessione alla riserva nazionale dei diritti al premio che non siano stati utilizzati per un determinato periodo dal rispettivo titolare. È inoltre opportuno adottare misure adeguate per garantire che i diritti assegnati a titolo gratuito e provenienti dalla riserva nazionale siano utilizzati dai beneficiari esclusivamente per i fini previsti;

(10) è opportuno incoraggiare la mobilità dei diritti al premio e la loro disponibilità per i produttori che li fanno valere. A tal fine occorre fissare una percentuale minima di utilizzazione. Tale percentuale deve essere sufficiente ad evitare una sottoutilizzazione dei diritti disponibili in taluni Stati membri, situazione che può creare problemi per i produttori prioritari che fanno domanda di diritti tramite la riserva nazionale. Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri ad aumentare la percentuale minima di utilizzazione dei diritti, che non potrà essere comunque superiore al 90 %;

(11) gli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti(8), istituiscono programmi di estensivizzazione. È opportuno prevedere, per tutta la durata di partecipazione ai suddetti programmi, la sospensione dell'utilizzazione dei diritti al premio per vacca nutrice così liberati. Occorre tuttavia permettere a titolo eccezionale l'utilizzazione dei diritti liberati, per soddisfare il fabbisogno di diritti al premio nel quadro di altri interventi agroambientali. Uno degli obiettivi del regime di prepensionamento istituito dall'articolo 10 del regolamento citato è di far subentrare agli imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare le prospettive economiche delle aziende rimaste in esercizio. Esiste il rischio che alcuni agricoltori non partecipino ai programmi di prepensionamento qualora ciò possa condurre, a termine, alla perdita dei loro diritti di premio per vacca nutrice. È pertanto opportuno che gli Stati membri possano prevedere una proroga della durata totale della cessione temporanea in funzione di detti programmi;

(12) l'applicazione uniforme delle disposizioni concernenti il trasferimento e la cessione temporanea di diritti presuppone la definizione di alcune norme amministrative. Per evitare un carico di lavoro amministrativo supplementare, lo Stato membro deve avere la possibilità di fissare un numero minimo di diritti che possono essere trasferiti e ceduti. Tali norme devono inoltre impedire che venga trasgredito l'obbligo, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1254/1999, di cedere alla riserva nazionale, ogni qualvolta vi sia trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, una determinata percentuale dei diritti trasferiti. Occorre altresì dispone che la cessione temporanea sia limitata nel tempo onde evitare l'elusione delle norme relative ai trasferimenti;

(13) si rende opportuna una certa flessibilità con riguardo alle scadenze amministrative fissate per il trasferimento dei diritti, qualora il produttore possa dimostrare di aver ereditato diritti da un produttore deceduto;

(14) va assimilato ad un trasferimento dell'azienda il caso particolare di un produttore che sfrutta solo terreni pubblici o collettivi e che trasferisce tutti i suoi diritti ad un altro produttore, cessando così la sua attività;

(15) l'applicazione di un sistema amministrativo di trasferimento in cui tutti i trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda nonché le cessioni temporanee vengano effettuati unicamente tramite la riserva nazionale implica la definizione di una normativa che salvaguardi la coerenza economica rispetto al sistema del trasferimento diretto dei diritti tra produttori. È opportuno in particolare predisporre criteri oggettivi per determinare l'importo che la riserva nazionale deve versare al produttore che abbia trasferito diritti, nonché l'importo che deve versare il produttore che riceverà diritti equivalenti provenienti dalla riserva nazionale;

(16) l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 ha previsto, per gli Stati membri che rispettano le condizioni fissate allo stesso articolo, un regime specifico facoltativo di gestione del pagamento del premio per vacca nutrice per le giovenche. Occorre che con decisione della Commissione siano determinati, sulla base delle informazioni disponibili, gli Stati membri che soddisfano le condizioni per l'applicazione di questo regime specifico. Vanno inoltre definite le modalità specifiche di concessione del premio. Conformemente allo scopo generale del premio per vacca nutrice, esso deve essere versato ad allevatori la cui mandria di giovenche è destinata alla rimonta di mandrie di vacche e non alla produzione di giovenche da macello. A tal fine è opportuno che lo Stato membro stabilisca dei criteri comprendenti in particolare un limite di età o condizioni relative alla razza;

(17) è necessario determinare il metodo di calcolo del coefficiente di densità. Per semplificare l'applicazione pratica di tale coefficiente è d'uopo stabilire una data per la determinazione del quantitativo di latte di riferimento;

(18) il pagamento per l'estensivizzazione avviene a condizione che siano rispettati uno o due coefficienti di densità massimi, a scelta dello Stato membro. Nell'ambito del pagamento per l'estensivizzazione, il coefficiente di densità deve tener conto in particolare di tutti i bovini di almeno sei mesi presenti nell'azienda. Ciò richiede modalità specifiche per il conteggio degli animali e la dichiarazione, da parte del produttore, della sua partecipazione al regime. La gestione del regime può essere notevolmente semplificata ricorrendo alla base di dati informatizzata di cui al regolamento (CE) n. 820/97. Occorre pertanto prevedere l'uso di tale base, sempreché lo Stato membro ritenga che la propria base offra garanzie sufficienti quanto all'esattezza dei dati relativi al pagamento per l'estensivizzazione;

(19) esiste il rischio che alcuni produttori rispettino artificialmente i tassi medi di carico richiesti per la concessione del pagamento per l'estensivizzazione, grazie in particolare a tassi di carico anormalmente bassi in una parte dell'anno. Occorre vigilare in special modo affinché tali produttori vengano esclusi dal pagamento in questione. Al riguardo, per motivi di chiarezza è utile precisare che tale situazione è contemplata all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune(9), e che gli Stati membri devono pertanto adottare le disposizioni necessarie per applicare detto articolo nel quadro del regime di pagamento per l'estensivizzazione;

(20) per semplificare le procedure, è opportuno prevedere un regime opzionale semplificato per la concessione del pagamento per l'estensivizzazione agli allevamenti più estensivi;

(21) l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 ha previsto, per gli Stati membri che rispettano le condizioni fissate allo stesso articolo, un regime specifico di concessione del pagamento all'estensivizzazione per le vacche da latte. È opportuno definire la procedura di decisione che consente di determinare, sulla base delle informazioni disponibili, gli Stati membri che soddisfano le condizioni per l'applicazione di questo regime specifico. Occorre inoltre definire modalità specifiche per la concessione di tale pagamento. Per motivi di coerenza con il regime generale di pagamento per l'estensivizzazione, e al fine di stabilire con esattezza il numero di animali ammissibili, occorre fissare in particolare un periodo di detenzione minima per le vacche da latte;

(22) l'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini(10), condurrebbe a prolungare artificialmente di uno o più giorni i periodi di detenzione espressi in mesi. Occorre pertanto prevedere disposizioni specifiche al riguardo;

(23) il premio alla macellazione deve essere normalmente oggetto di una domanda. Per motivi di semplificazione organizzativa, tale domanda deve consistere nella domanda di aiuto "animali" prevista dal sistema integrato, sempreché essa contenga tutti gli elementi che giustificano il pagamento del premio e l'animale sia macellato nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, oppure sia esportato;

(24) a partire dal 31 dicembre 1999, in applicazione del regolamento (CE) n. 820/97, gli Stati membri devono disporre di una base di dati informatizzata pienamente operativa. L'esistenza di una tale base di dati deve poter essere sfruttata in particolare per agevolare la gestione del premio alla macellazione, sempreché lo Stato membro ritenga che la propria base offre garanzie sufficienti quanto all'esattezza dei dati relativi al pagamento dei premi;

(25) il premio alla macellazione per i vitelli è associato a un limite ponderale. Occorre pertanto determinare una presentazione tipo della carcassa cui si applica tale limite ponderale;

(26) l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1254/1999 impone il rispetto di un periodo di detenzione ai fini della concessione del premio alla macellazione. Occorre pertanto definire e quantificare tale periodo;

(27) i pagamenti supplementari devono essere oggetto di comunicazioni di informazioni dettagliate alla Commissione per quanto concerne le modalità nazionali e la relativa esecuzione;

(28) per consentire agli allevatori di beneficiare quanto prima dei pagamenti, è necessario prevedere la concessione di anticipi. Tenuto conto dell'applicazione dei massimali nazionali o regionali, occorre tuttavia evitare che l'anticipo sia superiore al pagamento finale. È dunque opportuno prevedere la possibilità, per lo Stato membro, di ridurre la percentuale dell'anticipo per i regimi di premi soggetti ai suddetti massimali;

(29) il regolamento (CE) n. 1254/1999 prevede sanzioni in caso di uso o detenzione illegale di sostanze o di prodotti non autorizzati dalla normativa veterinaria. In caso di recidiva è opportuno che la durata delle sanzioni sia determinata dagli Stati membri, che si trovano in una posizione migliore per giudicare la reale gravità dell'infrazione commessa;

(30) i regimi di premio speciale e di premio per vacca nutrice assumono l'anno civile quale periodo di riferimento. È quindi necessario stabilire la data che determina l'imputazione degli elementi da prendere in considerazione per l'applicazione dei regimi summenzionati. Per garantire una gestione efficace e coerente è opportuno che a tal fine venga di norma scelta la data di presentazione della domanda. Tuttavia, per quanto riguarda il premio speciale versato alla macellazione, occorre prevedere modalità specifiche per evitare riporti da un anno all'altro con l'intento di ottenere un importo di premio superiore. Per quanto riguarda il premio alla macellazione, la data di macellazione o di esportazione è quella maggiormente rappresentativa della realtà delle operazioni;

(31) il tasso di cambio alla data del fatto generatore per gli aiuti, i premi e gli importi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(11), è definito come il tasso di un solo giorno. È opportuno stabilire il tasso applicabile alla data del fatto generatore affinché, di norma, tali aiuti, premi ed importi, convertiti in moneta nazionale, non subiscano brusche variazioni a causa del tasso di cambio di un solo giorno. A tal fine, appare indicato ricorrere alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede fanno di imputazione;

(32) per poter controllare le misure adottate nell'ambito della riforma dei regimi di premi nel settore delle carni bovine, la Commissione dev'essere esaurientemente informata in merito alle misure d'attuazione introdotte dagli Stati membri e ai risultati quantitativi dell'applicazione di detti regimi. È quindi necessario imporre agli Stati membri una serie di obblighi in materia di comunicazione delle informazioni. Per facilitare la trasmissione e l'analisi dei dati è opportuno prescrivere una presentazione armonizzata degli stessi;

(33) per agevolare il passaggio al nuovo regime occorrono disposizioni transitorie per quanto concerne le modalità di comunicazione e gli obblighi in materia di marchiatura e identificazione degli animali;

(34) le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento reca le modalità di applicazione dei regimi di premi e pagamenti previsti dagli articoli da 3 a 25 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

CAPO I

PREMIO SPECIALE

(Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999)

Sezione 1

Regime generale

Articolo 2

Domanda

1. A complemento di quanto prescritto dal sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (in prosieguo: "il sistema integrato"), ogni domanda di aiuto "animali" di cui all'articolo 6, paragrafo 8, di detto regolamento (in prosieguo: "la domanda") precisa quanto segue:

a) il numero di animali, ripartito per fascia di età,

b) i riferimenti ai passaporti o ai documenti amministrativi che scortano gli animali oggetto della domanda.

2. Possono essere oggetto di una domanda soltanto animali che, alla data d'inizio del periodo di detenzione nell'azienda, siano dell'età seguente:

a) nel caso dei tori, almeno sette mesi,

oppure,

b) nel caso dei manzi, non meno di sette mesi e non più di 19 mesi per la prima fascia di età, o non meno di 20 mesi per la seconda fascia di età.

Articolo 3

Concessione del premio

Gli animali che non sono stati ammessi al beneficio del premio in seguito all'applicazione della riduzione proporzionale di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999, o all'applicazione del coefficiente di densità di cui all'articolo 12 di detto regolamento, non possono più formare oggetto di una domanda per la stessa fascia di età e sono equiparati ad animali per i quali è stato pagato il premio.

Articolo 4

Passaporti e documenti amministrativi

1. Qualora, alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97, il passaporto non fosse disponibile, esso è sostituito da un documento amministrativo nazionale come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999.

2. Le autorità competenti dello Stato membro provvedono affinché il passaporto o il documento amministrativo consentano di accertare che un solo premio è corrisposto per animale e per fascia d'età.

A tal fine gli Stati membri si prestano la necessaria collaborazione.

3. Gli Stati membri possono disporre che il documento amministrativo nazionale sia uno o più dei seguenti:

a) un documento che accompagna ogni singolo animale;

b) un registro tenuto dal produttore, contenente tutti i dati previsti per il documento amministrativo, a condizione che, a partire dalla data di presentazione della prima domanda, gli animali in questione rimangano presso lo stesso produttore fino all'immissione sul mercato a fini di macellazione;

c) un registro tenuto dall'autorità centrale, contenente tutti i dati previsti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro o la regione di uno Stato membro che si avvale di questa possibilità proceda a controlli "in loco" di tutti gli animali oggetto di domanda, verifichi i loro spostamenti e faccia obbligo ai produttori di apporre su ogni capo controllato una marchiatura evidente come tale;

d) un registro tenuto dall'autorità centrale, contenente tutti i dati previsti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro prenda provvedimenti onde evitare la doppia concessione del premio per la stessa fascia di età e fornisca senza indugio, su semplice richiesta, informazioni circa la situazione di ogni animale per quanto riguarda il premio.

Gli Stati membri che decidono di ricorrere a una o più di tali possibilità ne infornano tempestivamente la Commissione, notificandole le norme di applicazione da essi adottate al riguardo.

Ai fini dell'applicazione della lettera c), soltanto la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord sono considerate regioni di uno Stato membro.

Articolo 5

Periodo di detenzione

Il periodo di detenzione ha una durata di due mesi a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Gli Stati membri possono tuttavia accordare al produttore la facoltà di determinare altri termini iniziali del periodo, sempreché non distino più di due mesi dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 6

Massimale regionale

1. Se applicando la riduzione proporzionale per determinare il numero di animali aventi diritto al premio si ottiene come risultato un numero non intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

2. Se gli Stati membri decidono di procedere alla definizione di regioni distinte o alla modificazione delle regioni esistenti all'interno del proprio territorio, conformemente all'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1254/1999, ne informano la Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi, precisando la definizione della regione e il massimale in questione. Qualsiasi successiva modificazione viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi.

Articolo 7

Limite del numero di animali per azienda

1. Se lo Stato membro modifica il massimale di 90 capi di bestiame per azienda e per fascia di età o deroga al medesimo, ne informa la Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno civile in oggetto.

Se inoltre lo Stato membro determina un numero minimo di animali per azienda al di sotto del quale non viene applicata la riduzione proporzionale, ne informa la Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno civile in oggetto.

2. Qualsiasi successiva modificazione riguardante l'applicazione del paragrafo 1 viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno in oggetto.

Sezione 2

Concessione del premio al momento della macellazione

Articolo 8

Modalità di concessione

1. Gli Stati membri possono decidere di concedere il premio speciale al momento della macellazione, nel caso dei tori per la fascia unica di età e in quello dei manzi per la prima o la seconda fascia di età, ovvero con versamento congiunto per entrambe le fasce di età.

2. Gli Stati membri che hanno deciso di applicare il sistema previsto al paragrafo 1 dispongono che il premio possa essere concesso anche al momento della spedizione di animali aventi diritto verso un altro Stato membro o della loro esportazione verso un paese terzo.

3. In caso di applicazione del sistema di cui ai paragrafi 1 e 2, la concessione del premio è subordinata all'osservanza delle disposizioni della presente sezione, nonché dell'articolo 34 e dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2, in quanto compatibili.

4. La domanda di aiuto deve fornire le informazioni precisate all'articolo 35, paragrafo 1, precisare se l'animale di cui trattasi è un toro o un manzo, ed essere accompagnata da un documento recante le indicazioni necessarie ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2. Detto documento è costituito, a scelta dello Stato membro, da uno dei seguenti documenti:

a) dal passaporto o da un esemplare del passaporto, nel caso in cui il modello utilizzato sia composto da più esemplari;

b) da una copia del passaporto, nel caso in cui il modello di passaporto utilizzato sia composto da un solo esemplare, la quale dev'essere restituita all'autorità competente per l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97; in questa evenienza, lo Stato membro adotta misure che consentano di accertare che i dati riprodotti sulla copia sono conformi all'originale;

c) dal documento amministrativo nazionale, nel caso in cui il passaporto non fosse disponibile, secondo le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97.

Gli Stati membri possono tuttavia sospendere l'applicazione del documento amministrativo nazionale. In tal caso, prendono provvedimenti onde evitare la doppia concessione del premio per la stessa fascia di età in favore di animali che sono stati oggetto di scambio intracomunitario.

Se lo Stato membro dispone di una base di dati informatizzata prevista dall'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 820/97 e ritiene che tale base contenga i dati necessari a garantire che venga corrisposto un solo premio per animale e per fascia di età, la domanda di aiuto non dev'essere accompagnata dal documento di cui al primo comma.

Inoltre, in deroga al primo comma, qualora lo Stato membro si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 35, paragrafo 2, primo comma, esso adotta le misure necessarie affinché il produttore possa determinare per quali animali chiede il premio speciale.

5. Nel caso dei tori, la prova della macellazione precisa il peso carcassa.

6. In caso di spedizione, la prova della stessa viene fornita mediante una dichiarazione dello speditore che precisi, in particolare, lo Stato membro di destinazione dell'animale.

In tale ipotesi, la domanda di aiuto contiene quanto segue:

a) il nome e l'indirizzo dello speditore (o un codice equivalente),

b) i numeri di identificazione dell'animale,

c) una dichiarazione in cui si attesti che l'animale ha raggiunto almeno l'età di nove mesi.

La domanda di aiuto è presentata prima dell'uscita dell'animale dal territorio dello Stato membro di cui trattasi, mentre la prova della spedizione è presentata entro tre mesi dall'uscita dal territorio del medesimo Stato membro.

Articolo 9

Aspetti del sistema di concessione

1. In deroga all'articolo 5, il premio è versato al produttore che abbia detenuto l'animale per un periodo minimo di due mesi, concluso meno di un mese prima della macellazione, della spedizione o dell'esportazione.

Nel caso dei manzi il pagamento del premio è soggetto alle modalità seguenti:

a) il pagamento per la prima fascia di età può essere eseguito soltanto se il produttore ha detenuto l'animale per un periodo di almeno due mesi situatosi tra il momento in cui l'animale stesso aveva almeno sette mesi e il momento in cui ha almeno 22 mesi;

b) il pagamento per la seconda fascia di età può essere eseguito soltanto se il produttore ha detenuto l'animale di almeno 20 mesi di età per un periodo di almeno due mesi;

c) i due pagamenti possono essere eseguiti in un'unica soluzione soltanto se il produttore ha detenuto l'animale per almeno quattro mesi di seguito, rispettando le condizioni relative all'età di cui alle lettere a) e b);

d) se l'animale è stato spedito da un altro Stato membro quando aveva raggiunto i diciannove mesi, può essere eseguito soltanto il pagamento relativo alla seconda fascia di età.

2. Ai fini del calcolo del coefficiente di densità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999, ogni animale oggetto di domanda congiunta per le due fasce di età viene conteggiato due volte.

3. Per la determinazione del peso della carcassa viene fatto riferimento ad una carcassa conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio(12).

Se la presentazione della carcassa non risponde a tali requisiti, si applicano i coefficienti di correzione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione(13).

Se la macellazione avviene in un macello che non è soggetto all'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, lo Stato membro può autorizzare la determinazione del peso in base al peso vivo dell'animale macellato. In tal caso, il peso carcassa è considerato pari o superiore a 185 kg se il peso vivo dell'animale era pari o superiore a 340 kg.

Articolo 10

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima dell'inizio dell'anno civile in causa, la loro decisione di applicare il sistema di concessione previsto nella presente sezione e le relative modalità.

CAPO II

PREMIO DI DESTAGIONALIZZAZIONE

(Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1254/1999)

Articolo 11

Applicazione del premio

Entro il 1o agosto di ogni anno civile, la Commissione decide quali Stati membri possano concedere il premio di destagionalizzazione per l'anno civile successivo.

Anteriormente al 1o gennaio dell'anno civile di concessione del premio, gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di applicare l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Articolo 12

Diritto al premio

1. Il premio può essere concesso soltanto per i manzi che abbiano già ottenuto il premio speciale, o per i manzi ad essi equiparati a norma dell'articolo 3, in uno Stato membro in cui vige il premio di destagionalizzazione, e che vengano macellati in uno Stato membro in cui vige parimenti il premio di destagionalizzazione.

2. Può fruire del premio soltanto il produttore che ha detenuto per ultimo l'animale prima della macellazione.

Articolo 13

Domanda

1. Il produttore presenta la domanda di premio all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la sua azienda.

2. La domanda è redatta secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 35, in quanto compatibili.

Gli Stati membri provvedono affinché sia verificata l'effettiva concessione del premio speciale e accertano l'esattezza degli attestati di cui all'articolo 35 mediante controlli regolari e non preannunciati.

CAPO III

PREMIO PER VACCA NUTRICE

(Articoli da 6 a 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999)

Sezione 1

Regime generale

Articolo 14

Vacche ad orientamento "carne"

Le vacche appartenenti alle razze bovine indicate nell'allegato I del presente regolamento non si considerano appartenenti a una razza ad orientamento "carne" di cui all'articolo 3, lettera f), e all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Articolo 15

Quantitativo di riferimento individuale massimo

1. Se lo Stato membro modifica il massimale di 120000 kg per il quantitativo di riferimento individuale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999 o deroga al medesimo, ne informa la Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno civile in oggetto.

2. Qualsiasi successiva modificazione riguardante l'applicazione del paragrafo 1 viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi.

Articolo 16

Periodo di detenzione

Il periodo di detenzione di sei mesi, di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1254/1999, inizia il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Articolo 17

Domanda

1. A complemento di quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, qualora il premio venga richiesto in base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999, la domanda di aiuto "animali" o, a scelta dello Stato membro, la domanda di aiuto "superfici" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3508/92 (in prosieguo "la domanda") contiene quanto segue:

a) una dichiarazione indicante il quantitativo di riferimento individuale di latte attribuito al produttore il 31 marzo precedente l'inizio del periodo di dodici mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nel corso dell'anno civile in oggetto; se tale quantitativo non è noto alla data di presentazione della domanda, esso viene comunicato all'autorità competente non appena possibile;

b) un impegno del produttore a non aumentare il suo quantitativo di riferimento individuale oltre il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999, per un periodo di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda.

Tuttavia la lettera b) non si applica se lo Stato membro ha soppresso il limite quantitativo di cui trattasi.

2. Le domande vengono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi compreso in un anno civile, che verrà stabilito dallo Stato membro.

All'interno di detto periodo globale, lo Stato membro può prevedere periodi di presentazione distinti.

Articolo 18

Resa lattiera media

La resa lattiera media è calcolata in base alle rese medie indicate nell'allegato II. Tuttavia, lo Stato membro può utilizzare per questo calcolo un documento da esso riconosciuto, certificante la resa media della mandria lattiera del produttore.

Articolo 19

Premio nazionale complementare

1. Può essere concesso un premio nazionale complementare soltanto al produttore che fruisca per lo stesso anno civile del premio per vacca nutrice.

Esso viene concesso limitatamente al numero di animali ammesso a beneficiare di questo premio, ove del caso previa applicazione della riduzione proporzionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

2. Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari per la concessione del premio complementare, informandone tempestivamente la Commissione prima di metterle in vigore.

3. Entro il 1o agosto di ogni anno civile, la Commissione decide quali sono gli Stati membri conformi alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Sezione 2

Massimali, riserve, trasferimenti

Articolo 20

Massimale individuale

1. Gli Stati membri fissano per ogni produttore un massimale individuale, secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1254/1999.

2. L'entità del massimale individuale viene comunicata ad ogni produttore non appena possibile, e comunque non oltre una settimana prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di aiuto per il 2000.

Articolo 21

Comunicazioni

1. Entro il 1o marzo 2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità di riduzione dei massimali individuali a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999, nonché il numero totale di diritti attribuiti ai produttori e il numero di diritti assegnati alla riserva.

2. Entro il 1o marzo 2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione il metodo di calcolo della riduzione applicata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999, le misure ove del caso adottate a norma del paragrafo 2, lettera a), del medesimo articolo, nonché, anteriormente al 1o gennaio di ogni anno, le eventuali modificazioni.

3. Mediante la tabella di cui all'allegato IV, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione quanto segue, entro il 1o marzo in via provvisoria ed entro il 31 luglio in via definitiva:

a) il numero di diritti al premio ceduti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;

b) il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all'articolo 23, paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente;

c) il numero di diritti attribuiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999 nel corso dell'anno civile precedente.

Articolo 22

Diritti ottenuti gratuitamente

Salvo casi eccezionali debitamente motivati, il produttore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferire né a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi.

Articolo 23

Utilizzazione dei diritti

1. Il produttore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro produttore.

2. Qualora nel corso di ogni anno un produttore non utilizzi almeno la percentuale minima dei propri diritti, determinata secondo il paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne:

- nel caso in cui un produttore detenga al massimo sette diritti al premio; se durante ciascuno di due anni civili consecutivi detto produttore non utilizza almeno la percentuale minima dei propri diritti stabilita conformemente al paragrafo 4, la quota non utilizzata nell'ultimo anno civile viene versata alla riserva nazionale,

- nel caso in cui un produttore partecipi ad un programma di estensivizzazione riconosciuto alla Commissione,

- nel caso in cui un produttore partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti,

oppure,

- in casi eccezionali debitamente motivati.

3. La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'articolo 24, paragrafo 1. Alla fine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, un produttore recupera - salvo in caso di trasferimento - tutti i suoi diritti per farli valere egli stesso nel corso di almeno due anni civili consecutivi. Se il produttore non fa valere egli stesso almeno la percentuale minima dei propri diritti stabilita conformemente al paragrafo 4 in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno e trasferisce alla riserva nazionale - tranne in casi eccezionali debitamente motivati - la quota non utilizzata dei diritti in questione.

Tuttavia, per i produttori che aderiscono a programmi di prepensionamento riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

I produttori che si sono impegnati a partecipare ad un programma di estensivizzazione, secondo la disposizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio(14), o ad un programma di estensivizzazione a norma degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999, non sono autorizzati a cedere temporaneamente né a trasferire i loro diritti per la durata delimpegno. Tale divieto non si applica tuttavia ai casi in cui il programma permetta il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti a produttori la cui partecipazione a misure diverse da quelle di cui al presente comma richieda l'ottenimento di diritti.

4. La percentuale minima di utilizzazione dei diritti al premio è fissata al 70 %.

Gli Stati membri possono tuttavia aumentare tale percentuale fino al 90 %.

Gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione la percentuale che applicano.

Articolo 24

Trasferimento dei diritti e cessione temporanea

1. Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, tenendo conto delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a cinque diritti al premio.

2. II trasferimento dei diritti al premio nonché la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia esclusivamente dopo la loro notificazione congiunta alle autorità competenti dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve.

Tale notificazione interviene entro un termine fissato dallo Stato membro, e comunque non oltre la data di presentazione della domanda di premio da parte del produttore che riceve i diritti, salvo qualora il trasferimento dei diritti abbia luogo nell'ambito di una successione "mortis causa". In tal caso, il produttore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l'appropriata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede del produttore deceduto.

Articolo 25

Modificazione del massimale individuale

In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano ai produttori interessati, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.

La disposizione del primo comma non si applica se il trasferimento dei diritti ha luogo nell'ambito di una successione "mortis causa".

Articolo 26

Produttori non proprietari delle superfici da essi utilizzate

Il produttore che utilizza solo terreni pubblici o collettivi e che decide di cessarne l'utilizzazione e di trasferire tutti i propri diritti ad un altro produttore è assimilato al produttore che vende o trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale produttore è assimilato al produttore che trasferisce soltanto i diritti al premio.

Articolo 27

Trasferimento tramite la riserva nazionale

Se uno Stato membro prevede che il trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda debba essere effettuato tramite la riserva nazionale a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999, detto Stato membro applica disposizioni nazionali analoghe a quelle di cui agli articoli da 23 a 26. In tal caso:

- gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale,

- all'atto del trasferimento dei diritti al premio o della cessione temporanea qualora si applichi il disposto del primo trattino, il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto previa notificazione da parte delle competenti autorità dello Stato membro al produttore che effettua il trasferimento e/o la cessione, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro produttore acquista efficacia soltanto dopo previa notificazione a detto produttore da parte delle stesse autorità.

Inoltre, tali disposizioni devono prescrivere che, per la parte dei diritti non corrispondente a quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1254/1999, lo Stato membro effettui un pagamento corrispondente a quello che sarebbe derivato da un trasferimento diretto tra produttori, tenendo conto in particolare dell'andamento della produzione nello Stato membro di cui trattasi. Questo pagamento è pari a quello che verrà chiesto al produttore, il quale riceverà diritti equivalenti provenienti dalla riserva nazionale.

Articolo 28

Diritti parziali

1. Se il risultato dei calcoli da effettuare in sede di applicazione delle norme della presente sezione non è un numero intero, si tiene conto soltanto del primo decimale.

2. Se l'applicazione delle norme della presente sezione fa sorgere diritti parziali al premio presso un produttore o presso la riserva nazionale, tali diritti parziali vengono addizionati.

3. Se un produttore detiene un diritto parziale, viene concessa in virtù di questo diritto parziale soltanto la frazione corrispondente dell'importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale complementare di cui all'articolo 19 e del pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 32.

Articolo 29

Regime specifico per le giovenche

1. Entro il 1o novembre 1999 la Commissione decide quali sono gli Stati membri conformi alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Entro il 1o gennaio 2000 detti Stati membri comunicano alla Commissione la propria intenzione di applicare o non applicare il regime di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 (in prosieguo: "il regime specifico") precisando, ove del caso, il massimale nazionale distinto da essi stabilito. Qualsiasi successiva modificazione viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi.

2. Lo Stato membro che applica il regime specifico stabilisce criteri per garantire che il premio venga versato ad allevatori la cui mandria di giovenche è destinata alla rimonta di mandrie di vacche. Tra tali criteri possono figurare, in particolare, un limite d'età e/o condizioni relative alla razza.

Anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi, lo Stato membro comunica alla Commissione i criteri stabiliti. Qualsiasi successiva modificazione viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi.

3. Se applicando la riduzione proporzionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999 si ottiene come risultato un numero non intero di animali aventi diritto al premio, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale complementare di cui all'articolo 19 e del pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 32. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

4. Nello Stato membro che applica il regime specifico, l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo al numero minimo di animali da detenere dev'essere ottemperato al 100 % con vacche nutrici, se il produttore ha presentato una domanda per vacche nutrici, oppure con giovenche, se il produttore ha presentato una domanda per giovenche.

5. Le disposizioni degli articoli da 20 a 28 non si applicano nell'ambito del regime specifico.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AL PREMIO SPECIALE E AL PREMIO PER VACCA NUTRICE

Articolo 30

Domanda

1. Gli Stati membri possono disporre, per motivi amministrativi, che la domanda verta su un numero minimo di animali, a condizione che tale numero non sia superiore a tre.

2. Salvo il disposto dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 32, paragrafo 7, gli Stati membri possono stabilire periodi e date per la presentazione delle domande di premio, nonché il numero di domande che un produttore può presentare per singolo regime di premi e per singolo anno civile.

Articolo 31

Coefficiente di densità

1. Per ogni produttore che, per lo stesso anno civile, presenti:

- una domanda di aiuto "superfici" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92

e

- almeno una domanda di premio speciale o di premio per vacca nutrice,

le autorità competenti stabiliscono il numero di unità di bovini adulti ("UBA") corrispondente al numero di animali per il quale può essere concesso un premio speciale o un premio per vacca nutrice, correlativamente alla superficie foraggera aziendale.

2. Per calcolare il coefficiente di densità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999 si procede come segue:

a) si tiene conto del quantitativo di riferimento individuale di latte attribuito al produttore il 31 marzo precedente l'inizio del periodo di dodici mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia durante l'anno civile in causa;

b) si determina, a norma dell'articolo 18, il numero di vacche da latte necessario per produrre tale quantitativo di riferimento.

3. Per calcolare il numero degli animali che possono beneficiare di un premio si procede come segue:

a) il numero di ettari determinato in base alle regole prescritte nell'ambito del sistema integrato viene moltiplicato per il coefficiente di densità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

b) dal risultato di questa moltiplicazione si detrae il numero di UBA corrispondente al numero di vacche da latte necessario per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore;

c) dal risultato di tale operazione si detrae il numero di UBA corrispondente al numero di ovini e/o caprini per i quali è stata presentata domanda di premio.

Il valore finale così ottenuto corrisponde al numero massimo di UBA per il quale possono essere concessi il premio speciale ed il premio per vacca nutrice.

4. Gli Stati membri comunicano ad ogni produttore interessato il coefficiente di densità accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta per il quale può essere concesso un premio.

Articolo 32

Pagamento per l'estensivizzazione

1. Per beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione, il produttore deve precisare, nella domanda di aiuti "superfici", che desidera partecipare al regime di pagamento per l'estensivizzazione.

2. Gli animali equiparati ad animali per i quali è stato pagato il premio speciale, secondo l'articolo 3, non possono dar luogo al pagamento per l'estensivizzazione.

3. Per accertare che il numero di animali calcolato conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999 rispetti il coefficiente o i coefficienti di densità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato membro stabilisce ogni anno almeno cinque date di censimento degli animali e le comunica alla Commissione.

Salvo nel caso in cui lo Stato membro decida che ai fini del censimento siano utili tutti i giorni dell'anno:

- le date di censimento sono ripartite in modo aleatorio così da risultare rappresentative dell'intero anno e devono essere modificate ogni anno

e

- ciascuna data di censimento deve essere determinata a posteriori e comunicata al produttore al più presto due settimane dopo essere stata stabilita.

Per l'esecuzione del censimento degli animali alle date di cui trattasi, lo Stato membro può scegliere uno dei metodi seguenti:

- lo Stato membro chiede al produttore di dichiarare, sulla base del proprio registro di stalla, entro una data determinata dallo Stato membro, il numero di UBA o il numero di animali di ciascuna delle due categorie di bovini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1254/1999;

oppure,

- lo Stato membro che dispone di una base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 820/97 se ne serve per determinare il numero di UBA, sempreché ritenga che tale base offra sufficienti garanzie di esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini delapplicazione del regime del pagamento per l'estensivizzazione.

Il numero di UBA utilizzato per stabilire se il produttore rispetta i coefficienti di densità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 corrisponde alla media aritmetica dei numeri di UBA determinati alle date di censimento, ai quali vanno aggiunti le UBA corrispondenti agli ovini e caprini per i quali siano state presentate domande di premio per lo stesso anno civile.

Tuttavia, nel caso in cui decida che ai fini del censimento sono utili tutti i giorni dell'anno, lo Stato membro può disporre che i numeri di cui alle lettere a) e b) siano calcolati pro rata temporis secondo la durata di presenza degli animali.

Lo Stato membro adotta le misure necessarie ai fini dell'applicazione delarticolo 7 del regolamento (CE) n. 1259/1999 nel caso di produttori che, per mezzo di tassi di carico anormalmente bassi in una parte dell'anno, creino artificialmente le condizioni richieste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

4. In deroga al paragrafo 3 lo Stato membro può offrire al produttore la possibilità di scegliere per un regime semplificato.

In tal caso, nella propria domanda di aiuto "superfici" il produttore

a) dichiara di aver rispettato ogni giorno il coefficiente di densità massimo definito all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999, fino al momento della presentazione della domanda di aiuto "superfici";

e

b) si obbliga a rispettare ogni giorno detto coefficiente di densità, dal giorno di presentazione della domanda di aiuto "superfici" fino al 31 dicembre.

Qualora lo Stato membro abbia deciso di applicare (articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999, il produttore precisa, nella propria domanda, quale dei due coefficienti di densità massimi rispetta. Il produttore può modificare la propria scelta fino a prima che venga annunciata l'esecuzione di un controllo sul posto del suo numero di animali.

II produttore può notificare all'autorità competente la decisione di revocare l'impegno fino a prima che venga annunciata l'esecuzione di un controllo sul posto del suo numero di animali. In tal caso non beneficia del pagamento per l'estensivizzazione.

Alla dichiarazione e all'impegno di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni di controllo e sanzione previste dal sistema integrato.

5. Anteriormente al 1o gennaio 2000, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro definizione di "pascolo" ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1254/1999. Qualsiasi successiva modificazione viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi.

6. Entro il 1o novembre 1999 la Commissione decide quali sono gli Stati membri conformi alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Ai fini dell'applicazione di tale paragrafo è considerato produttore in zona di montagna il produttore

- la cui azienda è situata in zona di montagna

oppure,

- la cui superficie foraggera si trovi almeno per il 50 % in zona di montagna.

7. Salvo il disposto del paragrafo 1, il produttore che desideri beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma del paragrafo 6 è tenuto ad indicarlo nella propria domanda di aiuto "animali". Egli deve detenere, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dal giorno di presentazione della domanda, un numero di vacche da latte almeno pari al numero di vacche da latte per le quali è stato chiesto il pagamento per l'estensivizzazione. Tale periodo di detenzione di sei mesi decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Le domande vengono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi compreso in un anno civile, che verrà stabilito dallo Stato membro.

All'interno di detto periodo globale, lo Stato membro può prevedere periodi di presentazione distinti.

8. Il numero di vacche da latte per le quali un produttore riceve il pagamento per l'estensivizzazione non può risultare superiore a nessuno dei due valori seguenti:

a) numero di vacche da latte necessario per produrre il quantitativo di riferimento individuale di latte assegnato al produttore il 31 marzo precedente l'inizio del periodo di dodici mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nel corso dell'anno civile in questione, tenendo conto del fatto che tale numero di vacche è calcolato mediante la resa lattiera media definita all'allegato II;

b) numero totale di vacche dell'azienda, determinato conformemente al paragrafo 3, diminuito del numero di vacche nutrici corrispondente al massimale individuale.

9. Qualora lo Stato membro decida di avvalersi o di cessare di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1254/1999, ne dà comunicazione alla Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno civile in oggetto.

10. Per il calcolo del coefficiente di densità ai fini dell'applicazione del presente articolo, si tiene conto soltanto dei due primi decimali.

Articolo 33

Determinazione dei periodi di detenzione

L'ultimo giorno dei periodi di detenzione di cui all'articolo 5, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 16, all'articolo 32, paragrafo 7 e all'articolo 37 è il giorno, feriale o festivo, che precede il giorno che reca la stessa cifra del giorno di decorrenza del periodo.

CAPO V

PREMIO ALLA MACELLAZIONE

(Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999)

Articolo 34

Dichiarazione di partecipazione

Lo Stato membro può prevedere che, per poter fruire del premio per un determinato anno civile, ogni produttore presenti, anteriormente o contemporaneamente all'inoltro della prima domanda per lo stesso anno civile, una dichiarazione di partecipazione.

Lo Stato membro può tuttavia ammettere che, se il produttore non vi apporta modifiche, resti valida la dichiarazione di partecipazione presentata in precedenza.

Articolo 35

Domanda

1. La domanda di aiuto "animali" contiene gli elementi necessari per il pagamento del premio alla macellazione, in particolare la data di nascita dell'animale per gli animali nati dopo il 1o gennaio 1998.

La domanda di aiuto "animali" è presentata entro un termine stabilito dallo Stato membro, che non potrà eccedere un periodo di sei mesi dalla macellazione dell'animale o, in caso di esportazione, dalla data di uscita dal territorio doganale della Comunità, né concludersi dopo la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, tranne in casi eccezionali che verranno decisi dallo Stato membro interessato in caso di esportazione o spedizione.

Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione della domanda tramite una persona diversa dal produttore. In questo caso, la domanda reca nome e indirizzo del produttore che può beneficiare del premio.

A complemento di quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, ogni domanda contiene quanto segue:

a) nel caso di concessione al momento della macellazione, un attestato del macello o un altro documento compilato o vistato dal macello e contenente almeno le stesse informazioni, con il quale si certifichino:

i) il nome e l'indirizzo del macello (o un codice equivalente),

ii) la data di macellazione, nonché i numeri d'identificazione e i numeri di macellazione degli animali,

iii) ove si tratti di vitelli, il peso carcassa (salvo in caso di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 4);

b) nel caso di esportazione dell'animale verso un paese terzo:

i) il nome e (indirizzo del macello (o un codice equivalente),

ii) i numeri di identificazione degli animali,

iii) la dichiarazione di esportazione, nella quale si precisi (età per gli animali nati dopo il 1o gennaio 1998 e, per i vitelli, (salvo in caso di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 4), il peso vivo, che non può superare i 290 kg,

iv) la prova dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, fornita analogamente a quanto previsto per le restituzioni all'esportazione.

Tuttavia, lo Stato membro può prevedere che la trasmissione delle informazioni di cui alle lettere a) e b) venga effettuata per il tramite di uno o più organismi riconosciuti dallo Stato membro; tale trasmissione può aver luogo, segnatamente, per via elettronica.

Lo Stato membro accerta l'esattezza degli attestati o dei documenti rilasciati e, se del caso, delle informazioni di cui al quinto comma, procedendo a controlli regolari e non preannunciati.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che dispongono di una base di dati di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 820/97 possono prevedere che le informazioni relative alla macellazione degli animali, trasmesse dai macelli ai servizi competenti, equivalgano ad una domanda di premio alla macellazione presentata a nome del produttore, sempreché lo Stato membro interessato ritenga che tale base offra sufficienti garanzie di esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini dell'applicazione del regime del premio per la macellazione e, ove del caso, del versamento al momento della macellazione del premio speciale, dei pagamenti supplementari se sono effettuati alla macellazione e/o del premio di destagionalizzazione.

Lo Stato membro può tuttavia stabilire che una domanda sia necessaria. In tale ipotesi, può determinare il tipo di informazioni che devono corredare la domanda.

Gli Stati membri che decidono di applicare il presente paragrafo ne danno comunicazione alla Commissione anteriormente al 1o gennaio 2000. Qualsiasi successiva modificazione è comunicata alla Commissione prima di essere applicata.

Essi provvedono affinché i dati messi a disposizione dell'organismo pagatore contengano tutte le informazioni necessarie per il pagamento, in particolare quanto segue:

a) il tipo e la quantità di animali di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, macellati durante l'anno in oggetto;

b) i dati relativi al rispetto delle condizioni di età e peso carcassa degli animali di cui al medesimo articolo e del periodo di detenzione di cui all'articolo 37 del presente regolamento;

c) ove del caso, i dati necessari per il versamento alla macellazione del premio speciale, dei pagamenti supplementari, qualora siano corrisposti alla macellazione, e/o del premio di destagionalizzazione.

3. Nel caso di animali che siano stati oggetto di uno scambio intracomunitario dopo il periodo di detenzione di cui all'articolo 37, il macello deve compilare il documento di cui al paragrafo 1, quinto comma, lettera a), anche se lo Stato membro nel quale ha luogo la macellazione ha deciso di applicare la deroga di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, se i loro sistemi informatici di scambio di dati sono compatibili, due Stati membri possono concordare l'applicazione reciproca del sistema di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri collaborano per controllare nel modo più efficace (autenticità dei documenti trasmessi e/o l'esattezza dei dati scambiati. A tal fine lo Stato membro nel quale è effettuato il pagamento trasmette regolarmente allo Stato membro di macellazione un riepilogo, ripartito per macello, degli attestati di macellazione (o informazioni equivalenti) pervenuti da quest'ultimo Stato membro.

Articolo 36

Peso e presentazione della carcassa

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo I1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1254/1999, la carcassa di vitello è presentata dopo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi, con il fegato, i rognoni e il relativo grasso.

2. Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa dopo il raffreddamento, oppure il peso della carcassa determinato a caldo appena possibile dopo la macellazione, diminuito del 2 %.

3. Se la carcassa è presentata senza il fegato, i rognoni e/o il relativo grasso, il peso della stessa è aumentato delle seguenti quantità:

a) 3,5 kg per il fegato,

b) 0,5 kg per i rognoni,

c) 3,5 kg per il grasso dei rognoni.

4. Lo Stato membro può prevedere che, se il vitello ha un'età inferiore a cinque mesi al momento della macellazione o dell'esportazione, la condizione relativa al peso di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999 sia considerata rispettata.

Nel caso in cui il peso carcassa non possa essere determinato presso il macello, la suddetta condizione di peso è considerata rispettata se il peso vivo non supera i 290 kg.

Articolo 37

Beneficiario del premio

1. Il premio è versato al produttore che abbia tenuto l'animale per un periodo di detenzione minimo di due mesi, concluso meno di un mese prima della macellazione o dell'esportazione.

2. Per i vitelli macellati prima dell'età di tre mesi, il periodo di detenzione è di un mese.

Articolo 38

Massimali nazionali

1. I massimali nazionali di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999 sono riportati nell'allegato III del presente regolamento.

2. Se applicando la riduzione proporzionale per determinare il numero di animali aventi diritto al premio si ottiene come risultato un numero non intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

CAPO VI

PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

[Articoli da 14 a 20 del regolamento (CE) n. 1254/1999]

Articolo 39

Modalità nazionali

Le informazioni particolareggiate da trasmettere alla Commissione in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1254/1999 comprendono gli elementi seguenti:

1) pagamenti per capo (se del caso):

a) importi indicativi per capo, a seconda delle categorie di animali, e modalità di concessione,

b) previsione indicativa delle spese totali per ogni categoria di animali (precisando se i pagamenti saranno erogati sotto forma di integrazione del premio alla macellazione) e del numero di animali interessati,

c) requisiti specifici relativi al coefficiente di densità (salvo in caso di pagamento sotto forma di integrazione del premio alla macellazione),

d) limite di capi di bovini maschi per azienda (se del caso),

e) altre informazioni circa le modalità di applicazione;

le categorie di animali di cui alle lettere a) e b) sono: tori, manzi, vacche nutrici, vacche da latte, giovenche ammesse a beneficiare del premio per vacca nutrice, altre giovenche, o qualsiasi altro gruppo di animali determinato dallo Stato membro e compreso nelle categorie precedenti;

2) pagamenti per superficie (se del caso):

a) calcolo delle superfici di base regionali,

b) importi indicativi per ettaro,

c) previsione indicativa circa le spese totali e il numero di ettari in questione,

d) altre informazioni circa le modalità di applicazione.

Articolo 40

Relazione dettagliata

La relazione dettagliata da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1254/1999 fornisce gli stessi elementi precisati all'articolo 39 del presente regolamento, aggiornati e completati.

Essa comprende inoltre quanto segue:

a) un compendio delle difficoltà incontrate nell'applicazione del regime dei premi supplementari,

b) una valutazione dell'efficacia di detto regime,

c) eventualmente, proposte per l'evoluzione futura del regime stesso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 41

Versamento di anticipi

1. In base ai risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, l'autorità competente versa al produttore, per il numero di capi giudicato ammissibile, un anticipo pari al 60 % del premio speciale, del premio per vacca nutrice e del premio alla macellazione.

Nel caso del premio speciale, del regime specifico per le giovenche di cui all'articolo 29 e/o del premio alla macellazione, lo Stato membro può ridurre la percentuale dell'anticipo, senza che scenda tuttavia al di sotto del 40 %.

L'anticipo può essere versato soltanto a decorrere dal 16 ottobre dell'anno civile per il quale è chiesto il premio.

2. Il pagamento definitivo del premio verte su un ammontare pari alla differenza tra l'anticipo versato ed il premio cui il produttore ha diritto.

Articolo 42

Anno d'imputazione

La data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina sia l'anno d'imputazione degli animali oggetto dei regimi di premio speciale, di premio per vacca nutrice, di premio di destagionalizzazione e di pagamento per l'estensivizzazione, sia il numero di UBA da prendere in considerazione per calcolare il coefficiente di densità.

Tuttavia, in caso di concessione del premio speciale in base ad una delle facoltà previste all'articolo 8,

- se l'animale è stato macellato entro il 31 dicembre

e

- se la domanda di premio per detto animale viene presentata dopo tale data,

l'importo del premio applicabile è quello in vigore il 31 dicembre dell'anno in cui si è proceduto alla macellazione.

Per quanto concerne il premio alla macellazione, per l'applicazione dell'aliquota dell'aiuto e per il calcolo della riduzione proporzionale ai sensi dell'articolo 38, l'anno d'imputazione è l'anno di macellazione o di esportazione.

Articolo 43

Conversione in moneta nazionale

La conversione in moneta nazionale degli importi dei premi e del pagamento per l'estensivizzazione è effettuata in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l'anno d'imputazione determinato conformemente all'articolo 42.

Articolo 44

Sanzioni per l'uso o la detenzione illecita di talune sostanze o prodotti

In caso di recidiva nell'uso o nella detenzione illecita di sostanze o prodotti non autorizzati dalla pertinente normativa comunitaria nel settore veterinario, gli Stati membri determinano, in base alla gravità dell'infrazione, la durata del periodo di esclusione dal beneficio dei regimi di aiuti, previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Articolo 45

Misure nazionali d'esecuzione

Gli Stati membri adottano tutte le misure utili per la corretta esecuzione del presente regolamento e ne informano la Commissione.

Articolo 46

Comunicazioni

1. A decorrere dal 1o luglio 2000 gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, entro il 15 settembre (per i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso) ed entro il 1o marzo (per i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente),

a) il numero di bovini maschi oggetto di una domanda di premio speciale, ripartendo tale numero:

- per fascia d'età,

- per tipo di animale (toro o manzo),

b) il numero di vacche oggetto di una domanda di premio per vacca nutrice, ripartendo tale numero secondo i regimi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1254/1999;

c) il numero di animali oggetto di una domanda di premio per la macellazione, ripartendo tale numero per tipo di animale (bovino adulto o vitello) e precisando se si tratta di animali macellati o esportati;

d) il numero di animali per i quali sono state accolte le domande di premio di destagionalizzazione, ripartendo tale numero a seconda che gli animali abbiano beneficiato del premio speciale per la prima o per la seconda fascia di età, e il numero di produttori di animali corrispondente a ciascuna fascia di età.

2. A decorrere dal 2001, entro il 31 luglio gli Stati membri comunicano alla Commissione, per l'anno civile precedente:

a) il numero di bovini maschi per i quali sono state accolte domande di premio speciale, ripartendo tale numero:

- per fascia d'età,

- per tipo di animale (toro o manzo),

e precisando inoltre:

- se sia stato concesso il pagamento per l'estensivizzazione [ripartito in base ai limiti di cui alarticolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999] nonché il numero di produttori interessati, suddiviso secondo detti limiti,

- il numero di animali, ripartiti per fascia di età, per i quali, a seguito dell'applicazione del massimale regionale, non è stato concesso il premio speciale per l'anno civile precedente;

b) il numero di vacche e giovenche per le quali sono state accolte domande di premio per vacca nutrice, ripartendo tale numero secondo i regimi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1254/1999, precisando l'eventuale concessione del pagamento per l'estensivizzazione (ripartito in base ai limiti di cui alarticolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento) nonché, per ciascuno di detti regimi, il numero di produttori interessati;

c) il numero di vacche da latte per le quali sono state accolte domande di pagamento per l'estensivizzazione;

d) il numero di animali per i quali, a seguito dell'applicazione del massimale nazionale specifico per le giovenche, non è stato concesso il premio per l'anno civile precedente;

e) l'eventuale concessione del premio nazionale complementare al premio per vacca nutrice, indicando:

- le condizioni di concessione

e

- l'importo concesso per capo;

f) il numero di animali per i quali sono state accolte domande di premi esenti dal coefficiente di densità, nonché il numero di produttori interessati;

g) il numero di animali per i quali sono state accolte domande di premio per la macellazione, ripartendo tale numero per tipo di animale (bovino adulto o vitello) e precisando se l'aiuto è stato concesso per la macellazione o per l'esportazione nonché, per ciascuno di tali dati, il numero di produttori interessati.

3. A decorrere dal 2001, entro il 31 luglio di ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di capi, ripartito per tipo di animali, per i quali, a seguito dell'applicazione dei massimali nazionali, non è stato concesso il premio speciale per l'anno civile precedente.

4. Gli Stati membri comunicano i dati specificati al presente articolo utilizzando le tabelle di cui alallegato IV.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47

Disposizioni transitorie

1. Conformemente all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 805/68 a quella del regolamento (CE) n. 1254/1999, le comunicazioni alla Commissione relative all'anno 1999 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 3886/92.

2. L'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999 si applica, per gli animali nati anteriormente al 1o gennaio 1998, secondo le modalità della direttiva 92/102/CEE del Consiglio(15), salvo nel caso di animali oggetto di uno scambio intracomunitario.

Articolo 48

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è abrogato con decorrenza degli effetti dal 1o gennaio 2000.

Esso continua ad applicarsi alle domande presentate fino al 31 dicembre 1999.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 49

Entrata in vigore

II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000, salvo per quanto concerne le disposizioni relative a comunicazioni o a decisioni di cui agli articoli 10, 11 e 15, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, all'articolo 32, paragrafi 5, 6 e 9, all'articolo 35, paragrafo 2 e all'articolo 39, le quali si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

(3) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 20.

(4) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

(5) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

(6) GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4.

(7) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

(8) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

(10) GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

(11) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(12) GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3.

(13) GU L 67 dell'11.3.1982, pag. 23.

(14) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(15) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DI CUI ALL'ARTICOLO 14

- Angler Rotvieh (Angeln) - Rød dansk mælkerace (RMD)

- Ayrshire

- Armoricaine

- Bretonne Pie-noire

- Fries-Holland (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR)

- Groninger Blaarkop

- Guernsey

- Jersey

- Malkeborthorn

- Reggiana

- Valdostana Nera

- Itäsuomenkarja

- Länsisuomenkarja

- Pohjoissuomenkarja.

ALLEGATO II

RESA LATTIERA MEDIA DI CUI ALL'ARTICOLO 18

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

MASSIMALI NAZIONALI RELATIVI AL PREMIO ALLA MACELLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38, PARAGRAFO 1

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

Tabella di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 46

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