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Document 62011CB0572

Causa C-572/11: Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 4 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — Menidzherski biznes reshenia OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Direttiva 2006/112/CE — IVA — Diritto a detrazione — Diniego — Imposta menzionata su una fattura — Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile — Insussistenza — Prova — Principi di neutralità fiscale e di tutela del legittimo affidamento)

GU C 304 del 19.10.2013, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/2


Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 4 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — Menidzherski biznes reshenia OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-572/11) (1)

(Direttiva 2006/112/CE - IVA - Diritto a detrazione - Diniego - Imposta menzionata su una fattura - Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile - Insussistenza - Prova - Principi di neutralità fiscale e di tutela del legittimo affidamento)

2013/C 304/02

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parti

Ricorrente: Menidzherski biznes reshenia OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Veliko Tarnovo — Interpretazione dell’articolo 203, in combinato disposto con l'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Diniego del diritto di detrarre l’IVA opposto al destinatario di prestazioni di servizi per mancanza di prove di effettive esecuzioni in base alle fatture — Esame delle stesse fatture nell’ambito di un controllo fiscale, nei confronti del fornitore, che non aveva comportato alcuna rettifica dell’IVA dovuta — Principio di neutralità fiscale

Dispositivo

Gli articoli 168, lettera a), e 203, della direttiva 2006/112/CE, del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi della neutralità fiscale e della tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che al destinatario di una fattura venga negato il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto menzionata in suddetta fattura qualora le operazioni che formano oggetto di quest’ultima non siano state realizzate effettivamente e ciò anche ove il rischio di perdita di gettito fiscale sia eliminato in quanto l’emittente della fattura di cui trattasi ha assolto l’imposta sul valore aggiunto ivi indicata. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali relative all’acquisizione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto della controversia di cui è investito al fine di determinare se questo caso ricorra relativamente alle operazioni che formano oggetto delle fatture in esame nel procedimento principale.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


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