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Garantire un commercio di flora e fauna selvatiche che non ne minaccia la sopravvivenza

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Controlli sul commercio

  • L’importazione di esemplari di specie minacciate di estinzione all’interno dell’Unione richiede un permesso rilasciato da un’autorità dello Stato membro di destinazione o una notifica di importazione.
  • L’esportazione dall’Unione richiede un permesso di esportazione o un certificato di riesportazione rilasciato da un’autorità dello Stato membro nel quale si trovano gli esemplari.
  • Le categorie di specie sono definite negli allegati da A a D del regolamento, che prevedono diversi gradi di protezione a seconda del numero di specie minacciate di estinzione.
  • Il commercio delle specie elencate nell’allegato A come, ad esempio, il ghepardo o determinate specie di cactus, è vietato, mentre lo spostamento di animali vivi di questa categoria all’interno dell’Unione richiede un’autorizzazione preventiva.
  • Gli esemplari di una specie elencata negli allegati B e C, quali il cobra o la gran parte delle specie di orchidee, possono essere oggetto di commercio qualora siano stati ottenuti legalmente e il volume del commercio non ne condizioni negativamente le popolazioni selvatiche. Lo spostamento di animali vivi appartenenti a tali categorie è subordinato alle norme in materia di certificazione e alloggio e cura adeguati.
  • In determinate circostanze possono essere imposte ulteriori restrizioni ed è possibile che in uno Stato membro vigano norme più severe.
  • Si applicano norme speciali a esemplari nati e allevati in cattività o che siano il risultato di riproduzione artificiale, parte di effetti personali o destinati a istituzioni scientifiche.

Organizzazione e comunicazione

  • Gli Stati membri devono:
    • designare uffici doganali al fine di eseguire i controlli;
    • designare autorità gestionali e scientifiche incaricate dell’attuazione;
    • controllare l’ottemperanza alle norme e punire le infrazioni;
    • redigere relazioni e scambiare informazioni sull’attuazione e su ogni rifiuto di richieste di permesso.
  • A febbraio 2016, la Commissione europea ha adottato un piano d’azione contro il traffico di fauna e flora selvatiche, al fine di integrare e favorire l’attuazione delle normative sul commercio delle specie di flora e fauna selvatiche. Il piano d’azione dovrà essere revisionato nel 2022.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del , relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 338/97 sono state inserite nel testo di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

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