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Document 32005D0728

    Decisione 2005/728/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo

    GU L 273 del 19.10.2005, p. 26–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 173M del 27.6.2006, p. 25–25 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/728/oj

    19.10.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 273/26


    DECISIONE 2005/728/GAI DEL CONSIGLIO

    del 12 ottobre 2005

    che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 871/2004 precisa che le disposizioni di cui al suo articolo 1 si applicano a decorrere da una data fissata dal Consiglio, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l’applicazione di disposizioni differenti. Tali condizioni preliminari sono state adempiute ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 871/2004.

    (2)

    È opportuno che l’articolo 1, paragrafo 10 della decisione 2005/211/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (2), identico all’articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 871/2004, prenda effetto alla stessa data.

    (3)

    Una distinta decisione del Consiglio stabilisce l’entrata in vigore dell’articolo 1, paragrafo 10, della decisione 2005/211/GAI.

    (4)

    Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione rappresenta uno sviluppo nelle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Confederazione Svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientra nell’ambito dell’articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE (4), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1 delle decisioni 2004/849/CE (5) e 2004/860/CE (6) del Consiglio, relative alla firma a nome dell’Unione europea, e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 871/2004 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    Articolo 2

    La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. CLARKE


    (1)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29.

    (2)  GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.

    (3)  Doc. del Consiglio 13054/04 accessibile sul sito http://register.consilium.eu.int

    (4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

    (5)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

    (6)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.


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