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Decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile
Obiettivi
Il principale obiettivo del meccanismo è migliorare l’efficacia dei sistemi per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo di qualsiasi tipo all’interno e al di fuori dell’Unione. Anche se il suo obiettivo è quello di proteggere le persone, si occupa anche delle questioni ambientali e dei beni, compreso il patrimonio naturale.
Gli obiettivi specifici del meccanismo sono:
Prevenzione e gestione dei rischi
La prevenzione delle catastrofi è un obiettivo fondamentale del meccanismo, che si concentra in particolare sulla valutazione del rischio e sulla pianificazione della gestione del rischio. La decisione n. 1313/2013/UE come modificata dalla decisione (UE) 2019/420 impone agli Stati membri di:
Come stabilito nel regolamento di modifica (UE) 2021/836, la Commissione, insieme agli Stati membri, definirà e svilupperà gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi non vincolanti saranno stabiliti nelle raccomandazioni della Commissione e si baseranno su scenari derivanti da situazioni attuali e prospettiche, tenendo in considerazione dati relativi a eventi passati e gli effetti dei cambiamenti climatici sui rischi di catastrofi.
Rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile
Per migliorare la formazione e la condivisione delle conoscenze, la decisione di modifica (UE) 2019/420 richiede alla Commissione di istituire una rete di ricercatori, enti e istituzioni coinvolti nella protezione civile e nella gestione delle catastrofi, compresi centri di eccellenza e università. Questi formeranno, insieme alla Commissione, una rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile.
Il 10 novembre 2021, la Commissione ha formalmente istituito la rete della conoscenza (decisione di esecuzione 2021/1956). La decisione di esecuzione stabilisce la struttura di governance della rete della conoscenza e la sua modalità operativa. La struttura di governance della rete della conoscenza è costituita da un consiglio e da gruppi di lavoro dei due pilastri (sviluppo delle capacità e scienza). Il segretariato è in capo alla Commissione.
La Commissione è tenuta inoltre a:
Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC)
Al fine di migliorare la preparazione e la capacità di risposta alle catastrofi a livello dell’Unione, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), gestito dalla Commissione europea a Bruxelles, è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’ERCC è un centro nevralgico di coordinamento nonché braccio operativo del meccanismo.
Ulteriori strumenti del meccanismo comprendono:
Il regolamento di modifica (UE) 2021/836 conferisce all’ERCC capacità operative, analitiche, di monitoraggio, di gestione delle informazioni e di comunicazione rafforzate.
rescEU
La decisione di modifica (UE) 2019/420 istituisce inoltre rescEU, un pool aggiuntivo di risorse per fornire assistenza in situazioni in cui le risorse globali esistenti a livello nazionale e le risorse precedentemente assegnate dagli Stati membri al pool europeo di protezione civile non siano sufficienti per garantire una risposta efficace.
La composizione iniziale di rescEU in termini di risorse e requisiti di qualità è stata stabilita dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/570. rescEU comprendeva inizialmente:
Il suo ambito di applicazione è stato successivamente ampliato per coprire la costituzione di scorte e la decontaminazione nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) e le risorse di trasporto e logistiche (si veda di seguito).
Il regolamento di modifica (UE) 2021/836 ha introdotto la possibilità per la Commissione di ottenere direttamente le risorse di rescEU nel settore dei trasporti e della logistica e altre risorse (solo in casi di emergenza debitamente giustificati). Le risorse di rescEU sono interamente finanziate dalla Commissione europea.
La Commissione definisce le risorse di rescEU mediante atti di esecuzione, tenendo conto:
La Commissione ha modificato la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 in otto occasioni:
Ulteriori disposizioni di esecuzione per rescEU sono definite nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1310. Tale atto di esecuzione definisce le norme necessarie per le operazioni di rescEU quali ad esempio i criteri per le richieste di mobilitazione delle risorse e le richieste contrastanti, le norme per la smobilitazione e per l’utilizzo nazionale.
Bilancio
Partecipazione
La partecipazione al meccanismo e i vari strumenti sopra elencati sono aperti a tutti i paesi dello Spazio economico europeo, ai paesi aderenti, candidati e potenziali candidati. Oltre agli Stati membri, partecipano al meccanismo la Bosnia-Erzegovina, l’Islanda, il Montenegro, la Macedonia del Nord, la Norvegia, la Serbia e la Turchia.
Altro
Il 5 maggio 2022, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/706, che definisce i criteri e le procedure per il conferimento di medaglie per riconoscere l’impegno di lunga data e il contributo straordinario a favore del meccanismo. L’atto di esecuzione prevede due tipi di medaglie: una per impegno di lunga data e una per contributo straordinario, mentre l’ambito di applicazione considera le attività dell’intero ciclo di gestione delle catastrofi. La consegna delle medaglie avverrà in occasione del Forum europeo della protezione civile o durante altre cerimonie ufficiali ad hoc.
La decisione è in vigore dal 1o gennaio 2014.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
Le successive modifiche alla decisione n. 1313/2013/UE sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione di esecuzione (UE) 2022/706 della Commissione, del 5 maggio 2022, recante modalità di applicazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri e le procedure per riconoscere l’impegno di lunga data e il contributo straordinario a favore del meccanismo unionale di protezione civile (GU L 132 del 6.5.2022, pag. 102).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione, del 10 novembre 2021, relativa all’istituzione e all’organizzazione della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile (GU L 399 dell’11.11.2021, pag. 1).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1310 della Commissione, del 31 luglio 2019, recante modalità di impiego del pool europeo di protezione civile e di rescEU (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 94).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell’8 aprile 2019, recante modalità d’esecuzione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).
Si veda la versione consolidata.
Decisione di esecuzione (UE) 2018/142 della Commissione, del 15 gennaio 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE recante modalità d’esecuzione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 40).
Decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione, del 16 ottobre 2014, recante modalità d’esecuzione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom (GU L 320 del 6.11.2014, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Revisione intermedia del meccanismo unionale di protezione civile (2014-2016) che accompagna il documento Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo alla Revisione intermedia del meccanismo unionale di protezione civile per il periodo 2014-2016 (SWD(2017) 287 final del 30.8.2017).
Ultimo aggiornamento: 19.05.2022