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Document 32013D1313

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , su un meccanismo unionale di protezione civile Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 347 del 20.12.2013, p. 924–947 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/924


DECISIONE N. 1313/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

su un meccanismo unionale di protezione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

In considerazione dell'aumento significativo negli ultimi anni del numero e della gravità delle catastrofi naturali e in una situazione nella quale eventi calamitosi futuri più estremi e complessi, con conseguenze di ampia portata e a più lungo termine, saranno dovuti in particolare ai cambiamenti climatici e alla potenziale interazione tra diversi rischi naturali e tecnologici, diventa sempre più importante un approccio integrato alla gestione delle catastrofi. È opportuno che l'Unione europea promuova la solidarietà e sostenga, integri e faciliti il coordinamento delle azioni degli Stati membri nel settore della protezione civile al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e antropiche.

(2)

Un meccanismo comunitario di protezione civile è stato istituito dalla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio (2), rifusa nella decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio (3). Il finanziamento di tale meccanismo è stato assicurato dalla decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio (4), che ha istituito uno strumento finanziario per la protezione civile (lo "strumento finanziario"). Esso mira a fornire sostegno finanziario dell'Unione per contribuire sia ad aumentare l'efficacia della risposta alle emergenze gravi, sia a potenziare le misure di prevenzione e preparazione a emergenze di ogni tipo, tra cui il mantenimento delle misure adottate in precedenza a norma della decisione 1999/847/CE del Consiglio (5). Lo strumento finanziario cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2013.

(3)

La tutela che deve essere garantita nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo unionale") dovrebbe riguardare, in primo luogo, le persone, ma anche l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, nei confronti di ogni tipo di catastrofe naturale e provocata dall'uomo, tra cui le catastrofi ambientali, l'inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano all'interno o al di fuori dell'Unione. In tutti questi tipi di catastrofe assistenza di protezione civile e altre forme di assistenza emergenziale possono essere richieste nell'ambito del meccanismo unionale a complemento dei mezzi di risposta del paese colpito. In caso di catastrofi causate da atti di terrorismo, incidenti nucleari o radiologici, il meccanismo unionale dovrebbe coprire unicamente le azioni di preparazione e risposta nel settore della protezione civile.

(4)

Il meccanismo unionale dovrebbe anche contribuire all'attuazione dell'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mettendo a disposizione, ove necessario, le sue risorse e capacità.

(5)

Il meccanismo unionale rappresenta un'espressione tangibile della solidarietà europea in quanto garantisce un contributo pratico e tempestivo alla prevenzione e alla preparazione alle catastrofi e alla risposta in caso di catastrofe in atto o imminente, fatti salvi i principi guida e gli accordi pertinenti nel settore della protezione civile. È quindi opportuno che la presente decisione non incida sui diritti e sugli obblighi reciproci degli Stati membri derivanti da trattati bilaterali o multilaterali riguardanti le questioni contemplate dalla presente decisione, e lasci impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di proteggere le persone, l'ambiente e i beni sul proprio territorio.

(6)

È opportuno che il meccanismo unionale tenga in debito conto il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali di quest'ultima in questo settore e sfrutti le sinergie con le iniziative dell'Unione a esso connesse, quali il programma europeo di osservazione della terra (Copernicus), il programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP) e il sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE).

(7)

Il ruolo delle autorità regionali e locali nella gestione delle catastrofi è di grande importanza. Le autorità regionali e locali devono pertanto essere opportunamente coinvolte nelle attività svolte nell'ambito della presente decisione conformemente alle strutture nazionali degli Stati membri.

(8)

La prevenzione svolge un ruolo fondamentale per la protezione dalle catastrofi e rende necessarie ulteriori azioni, come auspicato dalle conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2009 e dalla risoluzione del Parlamento europeo, del 21 settembre 2010, sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana". È opportuno che il meccanismo unionale definisca un quadro politico generale per gli interventi dell'Unione di prevenzione del rischio di catastrofi che miri a conseguire livelli più elevati di protezione e resilienza alle catastrofi prevenendone e riducendone gli effetti e promuovendo una cultura di prevenzione, tenendo anche debitamente conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici e della necessità di azioni di adattamento appropriate. Da tale prospettiva, le valutazioni del rischio, la pianificazione della gestione del rischio, la valutazione delle capacità di gestione dei rischi condotte da ciascuno Stato membro a livello nazionale o a livello subnazionale appropriato, se del caso con il coinvolgimento di altri servizi competenti, una panoramica dei rischi elaborata a livello dell'Unione e valutazioni inter pares sono essenziali per garantire un approccio integrato alla gestione delle catastrofi che colleghi le attività di prevenzione, preparazione e risposta. È quindi opportuno che il meccanismo unionale preveda un quadro generale per lo scambio di informazioni sui rischi e sulle capacità di gestione dei rischi fatto salvo l'articolo 346 TFUE, il quale garantisce che nessuno Stato membro sia tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.

(9)

L'Unione, contribuendo all'ulteriore sviluppo e a una migliore integrazione di sistemi transnazionali di rilevamento, allarme rapido e allerta di interesse europeo, dovrebbe aiutare gli Stati membri a ridurre al minimo il tempo necessario per reagire alle catastrofi e allertare i cittadini dell'Unione. È opportuno che tali sistemi tengano conto delle fonti d'informazione e dei dispositivi esistenti e futuri e si fondino su di essi, promuovendo nel contempo nuove tecnologie appropriate.

(10)

È opportuno che il meccanismo unionale comprenda un quadro politico generale che consenta di migliorare costantemente il livello di preparazione dei sistemi e dei servizi di protezione civile, del loro personale e della popolazione all'interno dell'Unione. A tal fine è opportuno prevedere un programma di esercitazioni, un programma dedicato alle lezioni apprese, nonché dei programmi formativi e una rete per la formazione, a livello dell'Unione e degli Stati membri, per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi, come auspicato dalle conclusioni del Consiglio del 27 novembre 2008 su una formazione europea per la gestione delle catastrofi.

(11)

Per rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile e sviluppare ulteriormente la risposta rapida, congiunta e coordinata degli Stati membri, si dovrebbe procedere allo sviluppo di moduli di intervento di assistenza per la protezione civile, composti dalle risorse provenienti da uno o più Stati membri e atti a essere pienamente interoperabili. I moduli dovrebbero essere organizzati a livello degli Stati membri e posti sotto il loro comando e controllo.

(12)

È opportuno che il meccanismo unionale faciliti la mobilitazione e il coordinamento degli interventi di assistenza. Il meccanismo unionale dovrebbe essere fondato su una struttura a livello dell'Unione formata da un Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), da una capacità europea di risposta emergenziale (EERC) sotto forma di un pool volontario di mezzi preimpegnati dagli Stati membri, da esperti formati, da un sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS) gestito dalla Commissione e da punti di contatto negli Stati membri. Questo sistema dovrebbe definire un quadro per la raccolta, e la diffusione agli Stati membri, di informazioni validate sulla situazione in atto e per la condivisione delle lezioni apprese dagli interventi realizzati.

(13)

Per pianificare meglio le operazioni di risposta alle catastrofi nell'ambito del meccanismo unionale e rafforzare la disponibilità dei mezzi essenziali, è necessario sviluppare l'EERC sotto forma di un pool volontario di mezzi preimpegnati dagli Stati membri, nonché un processo strutturato per l'individuazione di eventuali carenze in termini di mezzi.

(14)

Quanto agli interventi di assistenza in risposta alle catastrofi al di fuori dell'Unione, per favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile è opportuno che il meccanismo unionale faciliti e sostenga le azioni intraprese dagli Stati membri e dall'Unione nel suo insieme. Nei casi in cui siano presenti, le Nazioni Unite svolgono un ruolo di coordinamento generale delle operazioni di soccorso nei paesi terzi. Per ottimizzare l'uso delle risorse disponibili ed evitare duplicazioni, l'assistenza fornita nell'ambito del meccanismo unionale dovrebbe essere coordinata con le Nazioni Unite e con altri attori internazionali coinvolti. Coordinare meglio l'assistenza di protezione civile nell'ambito del meccanismo unionale è un prerequisito per sostenere lo sforzo di coordinamento generale e assicurare un contributo globale dell'Unione all'insieme delle operazioni di soccorso. Nei casi di catastrofi, in cui l'assistenza è fornita in forza sia del meccanismo unionale, sia del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (6), è opportuno che la Commissione assicuri l'efficacia, la coerenza e la complementarità della risposta generale dell'Unione, nel rispetto del consenso europeo sull'aiuto umanitario (7).

(15)

Per sostenere lo sviluppo di una capacità di risposta rapida a livello dell'Unione, è necessario garantire maggiore disponibilità e accessibilità di adeguati mezzi di trasporto. È opportuno che l'Unione sostenga e integri lo sforzo degli Stati membri facilitando il coordinamento e la messa in comune delle risorse di trasporto e contribuendo, se necessario, al finanziamento di ulteriori mezzi di trasporto, nel rispetto di determinati criteri e tenendo conto dei meccanismi esistenti.

(16)

Gli interventi di assistenza dovrebbero essere orientati alla domanda e pienamente coordinati sul posto per ottimizzarne l'efficacia e garantire che raggiungano le popolazioni colpite. La Commissione dovrebbe fornire un supporto logistico adeguato alle squadre di esperti inviate sul posto.

(17)

È inoltre possibile ricorrere al meccanismo unionale per fornire il supporto della protezione civile all'assistenza consolare ai cittadini dell'Unione che si trovano in paesi terzi colpiti da catastrofi, se richiesto dalle autorità consolari degli Stati membri interessati. Questi ultimi dovrebbero, ogniqualvolta possibile, coordinare tali richieste tra loro e con ogni altro attore interessato per assicurare l'utilizzo ottimale del meccanismo unionale ed evitare difficoltà pratiche sul campo. Tale sostegno potrebbe essere richiesto a esempio dallo "Stato guida" o dallo Stato membro che coordina l'assistenza a tutti i cittadini dell'Unione. Il concetto di "Stato guida" dovrebbe essere conforme alle linee guida dell'Unione europea relative all'attuazione del concetto di "Stato guida in materia consolare" (8). La presente decisione si applica fatte salve le norme dell'Unione sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione all'estero.

(18)

Nel pianificare operazioni di risposta, è altresì utile mantenere contatti con rilevanti organizzazioni non governative e altre rilevanti entità per individuare ulteriori mezzi di risposta che, in caso di catastrofi, potrebbero mettere a disposizione attraverso le autorità competenti degli Stati membri.

(19)

L'uso, in ultima istanza, di mezzi militari a guida civile può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nei casi in cui si ritenga appropriato il ricorso alle risorse militari per sostenere operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrebbe seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti affinché il meccanismo unionale possa disporre delle risorse militari rilevanti per la protezione civile e dovrebbe essere in linea con le linee guida internazionali rilevanti.

(20)

Nel caso in cui l'assistenza nell'ambito del meccanismo unionale concorra a una risposta umanitaria da parte dell'Unione, in particolare in situazioni emergenziali complesse, le azioni finanziate a norma della presente decisione dovrebbero essere coerenti con i principi umanitari e con i principi che regolano il ricorso alla protezione civile e alle risorse militari stabiliti nel consenso europeo sull'aiuto umanitario.

(21)

È opportuno poter ammettere alla partecipazione i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), i paesi aderenti e i paesi candidati e candidati potenziali. I paesi candidati e i candidati potenziali che non partecipano al meccanismo unionale, nonché i paesi che sono parti della politica europea di vicinato (PEV), dovrebbero anch'essi beneficiare di talune azioni finanziate a norma della presente decisione.

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riferimento all'interazione del ERCC con i punti di contatto degli Stati membri e le procedure operative per la risposta alle catastrofi all'interno e al di fuori dell'Unione; alle componenti del CECIS e all'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS; al processo di mobilitazione di squadre di esperti; all'individuazione di moduli, altri mezzi di risposta ed esperti; ai requisiti operativi per il funzionamento e l'interoperabilità dei moduli; agli obiettivi in termini di capacità, ai requisiti di qualità e di interoperabilità e alla procedura di certificazione e registrazione necessari al funzionamento dell'EERC; nonché alle disposizioni finanziarie; all'individuazione e alla risoluzione di carenze dell'EERC; all'organizzazione del programma di formazione, del quadro di esercitazioni e del programma dedicato alle lezioni apprese; e all'organizzazione del sostegno per il trasporto dell'assistenza. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(23)

Per l'adozione degli atti di esecuzione previsti nella presente decisione si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame.

(24)

La presente decisione rafforza la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile, consentendo azioni più efficaci a motivo della portata e della complementarità. Se un evento calamitoso rende insufficienti i mezzi di risposta di uno Stato membro, lo stesso può decidere di fare appello al meccanismo unionale per integrare le proprie risorse di protezione civile e di risposta alle catastrofi.

(25)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)

La presente decisione non incide sulle azioni che rientrano in un futuro atto legislativo dell'Unione relativo all'istituzione di uno strumento per la stabilità, sulle misure in materia di salute pubblica adottate conformemente agli atti giuridici dell'Unione in materia di programmi di azione dell'Unione per la salute, né sulle misure per la sicurezza dei consumatori adottate a norma di un futuro atto legislativo dell'Unione su un programma dei consumatori per il periodo 2014-2020.

(27)

Per coerenza, la presente decisione non disciplina le azioni rientranti nell'ambito della decisione 2007/124/CE, Euratom (10) e di un futuro atto legislativo dell'Unione relativo all'istituzione, nell'ambito del Fondo di sicurezza interna, dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, o relative al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna. La presente decisione non si applica alle attività nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/96.

(28)

Le disposizioni della presente decisione non pregiudicano l'adozione di atti giuridicamente vincolanti in forza del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, che definiscono misure d'emergenza specifiche in caso di catastrofi nucleari o radiologiche.

(29)

Nella presente decisione rientrano le azioni di prevenzione, preparazione e risposta in materia di inquinamento marino, a eccezione di quelle che ricadono nell'ambito del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(30)

Per garantire l'esecuzione della presente decisione, la Commissione può finanziare le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire il meccanismo unionale e realizzarne gli obiettivi.

(31)

Il rimborso delle spese, l'aggiudicazione di contratti di appalto pubblico e la concessione di sovvenzioni a norma della presente decisione dovrebbero essere conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Vista la specificità degli interventi di protezione civile è opportuno prevedere che siano concesse sovvenzioni alle persone giuridiche, disciplinate dal diritto privato o pubblico. È altresì importante rispettare le norme del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012, in particolare per quanto riguarda i principi di economia, efficienza ed efficacia in esso previsti.

(32)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati per tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) No 966/2012.

(33)

La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del meccanismo unionale, che deve costituire per il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso della procedura di bilancio annuale, l'importo di riferimento principale ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (13). Tale importo di riferimento è finanziato in parte dalla rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" e in parte dalla rubrica 4 "Ruolo mondiale dell'Europa" del quadro finanziario pluriennale2014-2020.

(34)

La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione dovrebbe essere assegnata conformemente alle percentuali di cui all'allegato I.

(35)

Riguardo al riesame della ripartizione della dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione entro il 30 giugno 2017, alla luce dei risultati della valutazione intermedia, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Dovrebbe essere applicata la procedura d'urgenza se in qualsiasi momento si rendesse necessaria una modifica immediata delle risorse disponibili per le operazioni di risposta. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(36)

La presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2014 in quanto fa riferimento al quadro finanziario pluriennale 2014-2020,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI, OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo generale e oggetto

1.   Il meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo unionale") è destinato a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e a facilitare il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

2.   Il meccanismo unionale mira a garantire in primo luogo la protezione delle persone, ma anche dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, da ogni tipo di catastrofi naturali e provocate dall'uomo, tra cui le conseguenze del terrorismo, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, l'inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano all'interno e al di fuori dell'Unione. Nel caso delle conseguenze di atti di terrorismo o di catastrofi radiologiche, il meccanismo unionale può coprire soltanto le azioni di preparazione e di risposta.

3.   Il meccanismo unionale promuove la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere dalle catastrofi le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati.

4.   La presente decisione stabilisce le norme generali per il meccanismo unionale e le norme per la concessione dell'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo unionale.

5.   Il meccanismo unionale non ha effetti sugli obblighi derivanti dai pertinenti atti giuridici dell'Unione, derivanti dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o dagli accordi internazionali esistenti.

6.   La presente decisione non si applica alle azioni condotte ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96, del regolamento (CE) n. 1406/2002, del regolamento (CE) n. 1717/2006, della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) o della normativa dell'Unione sui programmi d'azione in materia di salute, affari interni e giustizia.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.   La presente decisione si applica alla cooperazione nel settore della protezione civile. Tale cooperazione comprende:

a)

le azioni di prevenzione e preparazione all'interno dell'Unione e, per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 28, anche al di fuori dell'Unione; e

b)

le azioni di assistenza in risposta alle conseguenze negative immediate di una catastrofe, all'interno e al di fuori dell'Unione, comprese nei paesi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, a seguito di una richiesta di assistenza presentata mediante il meccanismo.

2.   La presente decisione tiene conto delle esigenze specifiche delle regioni isolate, ultraperiferiche o di altre regioni o isole dell'Unione in termini di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e delle esigenze specifiche dei paesi e territori d'Oltremare nella risposta alle catastrofi.

Articolo 3

Obiettivi specifici

1.   Il meccanismo unionale sostiene, integra e facilita il coordinamento dell'azione degli Stati membri per perseguire i seguenti obiettivi specifici comuni:

a)

conseguire un livello elevato di protezione contro le catastrofi prevenendone o riducendone gli effetti potenziali, promuovendo una cultura di prevenzione e migliorando la cooperazione tra la protezione civile e gli altri servizi competenti;

b)

migliorare la preparazione a livello di Stato membro e dell'Unione in risposta alle catastrofi;

c)

facilitare una risposta rapida e efficace in caso di catastrofi in atto o imminenti; e

d)

rafforzare la consapevolezza e la preparazione dei cittadini nei confronti delle catastrofi.

2.   Gli indicatori sono utilizzati, secondo le necessità, per monitorare, valutare e rivedere l'applicazione della presente decisione. Tali indicatori sono i seguenti:

a)

progressi nell'attuazione del quadro di prevenzione delle catastrofi misurati in funzione del numero di Stati membri che hanno reso disponibile alla Commissione una sintesi delle rispettive valutazioni del rischio e una valutazione della rispettiva capacità di gestione dei rischi di cui all'articolo 6;

b)

progressi nell'innalzamento del livello di preparazione alle catastrofi misurati in funzione della quantità dei mezzi di risposta compresi nel pool volontario in relazione agli obiettivi della capacità di cui all'articolo 11 e al numero dei moduli registrati nel CECIS;

c)

progressi nel miglioramento della risposta alle catastrofi misurati in funzione della velocità degli interventi nell'ambito del meccanismo unionale e della misura in cui l'assistenza contribuisce al soddisfacimento delle esigenze sul campo; e

d)

progressi nel rafforzamento della consapevolezza e della preparazione dei cittadini nei confronti delle catastrofi: misurati in funzione del livello di consapevolezza dei cittadini dell'Unione rispetto ai rischi nelle rispettive regioni.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1.   "catastrofe": qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze gravi sulle persone, l'ambiente o i beni, compreso il patrimonio culturale;

2.   "risposta": qualsiasi azione intrapresa previa richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale nel caso di un imminente catastrofe, oppure durante o dopo la stessa per affrontarne gli effetti negativi immediati;

3.   "preparazione": stato di prontezza e capacità di mezzi umani e materiali, strutture, comunità e organizzazioni ottenuto da un'attività condotta in anticipo, in virtù del quale è possibile garantire una risposta rapida ed efficace a una catastrofe;

4.   "prevenzione": qualsiasi azione intesa a ridurre i rischi o a mitigare gli effetti negativi di una catastrofe per le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale;

5.   "allerta rapida": fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che mettano in condizione di agire per evitare o ridurre i rischi e gli effetti negativi di una catastrofe e di facilitare la preparazione di una risposta efficace;

6.   "modulo": un insieme autosufficiente e autonomo di mezzi degli Stati membri predefinito in base ai compiti e alle necessità o una squadra mobile operativa degli Stati membri costituita da un insieme di mezzi umani e materiali, che si può descrivere in termini di capacità di intervento o di compiti che è in grado di svolgere;

7.   "valutazione del rischio": l'intero processo intersettoriale di individuazione, analisi e stima dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;

8.   "capacità di gestione dei rischi": la capacità di uno Stato membro o delle sue regioni di ridurre, adeguarsi ai o mitigare i rischi (impatti e probabilità di un disastro), individuati nelle sue valutazioni dei rischi fino a livelli accettabili in detto Stato membro. La capacità di gestione dei rischi è valutata in termini di capacità tecnica, finanziaria e amministrativa di condurre adeguatamente:

a)

valutazioni dei rischi;

b)

pianificazione della gestione del rischio per la prevenzione e la preparazione; e

c)

misure di prevenzione e preparazione ai rischi;

9.   "supporto della nazione ospitante": qualsiasi azione intrapresa nelle fasi di preparazione e risposta dal paese che riceve o invia assistenza, o dalla Commissione, per rimuovere gli ostacoli prevedibili all'assistenza internazionale offerta nell'ambito del meccanismo unionale. Esso comprende il sostegno prestato dagli Stati membri per facilitare il transito di tale assistenza attraverso il loro territorio;

10.   "mezzo di risposta": l'assistenza che può essere fornita su richiesta tramite il meccanismo unionale;

11.   "supporto logistico": attrezzature o servizi essenziali atti a consentire alle squadre di esperti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, di svolgere i loro compiti, in particolare con riguardo a comunicazione, alloggio temporaneo, vitto o trasporto all'interno del paese.

CAPO II

PREVENZIONE

Articolo 5

Azioni di prevenzione

1.   Per conseguire gli obiettivi e condurre le azioni di prevenzione, la Commissione:

a)

agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe e facilita la condivisione di conoscenze, migliori prassi e informazioni, anche tra gli Stati membri che condividono rischi comuni;

b)

sostiene e promuove l'attività di valutazione e mappatura del rischio da parte degli Stati membri attraverso la condivisione di migliori prassi, e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di comune interesse;

c)

elabora e aggiorna periodicamente una panoramica e una mappatura intersettoriali dei rischi di catastrofi naturali e antropiche cui l'Unione può essere esposta, assumendo un approccio coerente in diversi settori d'intervento che possono riguardare o influire sulla prevenzione delle catastrofi e tenendo debitamente conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici;

d)

incoraggia uno scambio di buone prassi sulla preparazione dei sistemi nazionali di protezione civile a far fronte all'impatto dei cambiamenti climatici;

e)

promuove e sostiene lo sviluppo e l'attuazione dell'attività di gestione dei rischi da parte degli Stati membri attraverso la condivisione di buone prassi e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di comune interesse;

f)

raccoglie e diffonde le informazioni messe a disposizione dagli Stati membri; organizza uno scambio di esperienze sulla valutazione della capacità di gestione del rischio; elabora, di concerto con gli Stati membri ed entro 22 dicembre 2014, linee guida sul contenuto, sulla metodologia e sulla struttura di tali valutazioni; e facilita la condivisione di migliori prassi nella pianificazione della prevenzione e della preparazione, anche attraverso valutazioni inter pares volontarie;

g)

riferisce periodicamente, secondo le scadenze di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione dell'articolo 6;

h)

promuove l'uso di vari fondi dell'Unione che possono sostenere la prevenzione sostenibile delle catastrofi e incoraggia gli Stati membri e le regioni a sfruttare tali possibilità di finanziamento;

i)

mette in luce l'importanza della prevenzione dei rischi e sostiene gli Stati membri nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché nelle campagne pubbliche di informazione e educazione;

j)

promuove misure di prevenzione negli Stati membri e nei paesi terzi di cui all'articolo 28 attraverso la condivisione di buone prassi, e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di interesse comune; e

k)

in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di prevenzione complementari e di supporto al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

2.   Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo o delle Nazioni Unite o relative agenzie, la Commissione può inviare sul posto una squadra di esperti al fine di fornire consulenza in merito alle misure di prevenzione.

Articolo 6

Gestione dei rischi

Per favorire un approccio coerente ed efficace in materia di prevenzione e preparazione alle catastrofi mediante la condivisione di informazioni non sensibili, vale a dire informazioni la cui divulgazione non sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, e di buone prassi nell'ambito del meccanismo unionale, gli Stati membri:

a)

effettuano valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato e mettono a disposizione della Commissione una sintesi degli elementi di rilievo in esse contenuti entro 22 dicembre 2015 e successivamente ogni tre anni;

b)

elaborano e perfezionano le rispettive pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;

c)

mettono a disposizione della Commissione la valutazione delle rispettive capacità di gestione dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato ogni tre anni dopo la messa a punto delle pertinenti linee guida di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e ogni volta che vi siano modifiche di rilievo; e

d)

partecipano, su base volontaria, a un esame inter pares della valutazione della capacità di gestione dei rischi.

CAPO III

PREPARAZIONE

Articolo 7

Centro di coordinamento della risposta alle emergenze

È istituito il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC). L'ERCC garantisce la capacità operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette ed è al servizio degli Stati membri e della Commissione nel perseguimento degli obiettivi del meccanismo unionale.

Articolo 8

Azioni di preparazione generali della Commissione

La Commissione svolge le seguenti azioni di preparazione:

a)

gestisce l'ERCC;

b)

gestisce un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS) che assicura la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri;

c)

contribuisce allo sviluppo e alla migliore integrazione di sistemi transnazionali di rilevamento, allerta rapida e allarme di interesse europeo per consentire una risposta rapida, nonché per promuovere l'interconnessione tra sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e il loro collegamento con l'ERCC e il CECIS. Tali sistemi tengono conto e si basano sulle fonti e sui sistemi di informazione, monitoraggio e rilevamento esistenti e futuri;

d)

predispone e gestisce la capacità di mobilitare e inviare squadre di esperti incaricate di:

i)

valutare le necessità che possono eventualmente essere soddisfatte nell'ambito del meccanismo unionale nello Stato che chiede assistenza;

ii)

facilitare, se necessario, il coordinamento sul posto dell'assistenza fornita in risposta alle catastrofi e relazionarsi con le competenti autorità dello Stato che chiede assistenza;

iii)

fornire consulenza allo Stato richiedente sulle azioni di prevenzione, preparazione o risposta;

e)

predispone e mantiene la capacità di fornire supporto logistico alle suddette squadre di esperti;

f)

sviluppa e mantiene una rete di esperti formati provenienti dagli Stati membri che, con breve preavviso, possano rendersi disponibili per assistere l'ERCC nel monitoraggio, nelle azioni di informazione e nella facilitazione del coordinamento;

g)

facilita il coordinamento del preposizionamento da parte degli Stati membri dei mezzi di risposta alle catastrofi all'interno dell'Unione;

h)

sostiene gli sforzi intesi a migliorare l'interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, tenendo conto delle migliori prassi a livello degli Stati membri e a livello internazionale;

i)

adotta, nei limiti delle sue competenze, le misure necessarie per facilitare il supporto della nazione ospitante, anche tramite l'elaborazione e l'aggiornamento, in cooperazione con gli Stati membri, di linee guida sul supporto della nazione ospitante basati sull'esperienza operativa;

j)

sostiene l'istituzione di programmi di valutazione volontaria inter pares delle strategie di preparazione degli Stati membri, sulla base di criteri predefiniti che consentano di formulare raccomandazioni per rafforzare il livello di preparazione dell'Unione; e

k)

in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di preparazione complementari e di supporto al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 9

Azioni generali di preparazione degli Stati membri

1.   Gli Stati membri si adoperano, su base volontaria, per costituire moduli, in particolare al fine di rispondere alle necessità prioritarie di intervento o di supporto nell'ambito del meccanismo unionale.

Nell'ambito dei rispettivi servizi competenti e, in particolare, dei servizi di protezione civile o di altri servizi di emergenza, gli Stati membri individuano in anticipo i moduli, altri mezzi di risposta e esperti che potrebbero essere messi a disposizione per interventi su richiesta tramite il meccanismo unionale. Essi tengono conto del fatto che la composizione dei moduli o degli altri mezzi di risposta può dipendere dal tipo di catastrofe e dalle particolari necessità che derivano dalla catastrofe.

2.   I moduli sono costituiti dalle risorse di uno o più Stati membri e:

a)

sono in grado di svolgere compiti predefiniti nei settori d'intervento conformemente alle linee guida internazionalmente riconosciute e sono pertanto atti a:

i)

essere inviati in tempi molto brevi in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC; e

ii)

operare in modo autosufficiente e autonomo per un periodo di tempo determinato;

b)

sono interoperabili con altri moduli;

c)

svolgono formazioni e esercitazioni per garantire il requisito di interoperabilità;

d)

sono posti sotto l'autorità di una persona responsabile del funzionamento di moduli; e

e)

sono in grado di cooperare con altri organi dell'Unione e/o istituzioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, se del caso.

3.   Gli Stati membri individuano in anticipo, su base volontaria, gli esperti che potrebbero essere inviati quali membri delle squadre di esperti di cui all'articolo 8, lettera d).

4.   Gli Stati membri considerano la possibilità di fornire, se necessario, altri mezzi di risposta, che potrebbero essere messi a disposizione dai servizi competenti o che possono essere forniti da organizzazioni non governative e altri organismi competenti.

Altri mezzi di risposta possono includere risorse di uno o più Stati membri e, se del caso, sono in grado di:

a)

svolgere compiti predefiniti nel settore della risposta conformemente alle linee guida internazionalmente riconosciute e sono pertanto atti a:

i)

essere inviati in tempi molto brevi in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC; e

ii)

operare, se necessario, in modo autosufficiente e autonomo per un periodo di tempo determinato;

b)

cooperare, a seconda dei casi, con altri organi dell'Unione e/o istituzioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite.

5.   Nel rispetto di adeguati vincoli di sicurezza, gli Stati membri possono fornire informazioni sulle capacità militari pertinenti da utilizzare in ultima istanza nel quadro dell'assistenza prestata tramite il meccanismo unionale, come il supporto sul piano dei trasporti, logistico e medico.

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni utili su esperti, moduli e altri mezzi di risposta che essi mettono a disposizione per l'assistenza tramite il meccanismo unionale a norma dei paragrafi da 1 a 5 e provvedono ad aggiornare queste informazioni se necessario.

7.   Gli Stati membri designano i punti di contatto di cui all'articolo 8, lettera b), e ne informano la Commissione.

8.   Gli Stati membri intraprendono le azioni di preparazione appropriate per facilitare il supporto della nazione ospitante.

9.   Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, a norma dell'articolo 23, adottano le misure appropriate per assicurare il trasporto tempestivo dell'assistenza da essi offerta.

Articolo 10

Pianificazione delle operazioni

1.   La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione delle operazioni di risposta alle catastrofi nell'ambito del meccanismo unionale, anche tramite l'elaborazione di scenari di risposta alle catastrofi, la mappatura delle risorse e l'elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta.

2.   Nel pianificare le operazioni di risposta a crisi umanitarie al di fuori dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri individuano e favoriscono le sinergie tra l'assistenza di protezione civile e i finanziamenti destinati agli aiuti umanitari erogati dall'Unione e dagli Stati membri.

Articolo 11

Capacità europea di risposta emergenziale

1.   È istituita una capacità europea di risposta emergenziale (EERC). È costituito da un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati degli Stati membri e comprende moduli, altri mezzi di risposta ed esperti.

2.   La Commissione definisce, sulla scorta dei rischi individuati, le tipologie e la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per l'EERC ("obiettivi del dispositivo").

3.   La Commissione determina i requisiti di qualità dei mezzi di risposta che gli Stati membri impegnano nell'ambito dell'EERC. I requisiti di qualità si basano su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano. Gli Stati membri sono responsabili della qualità dei rispettivi mezzi di risposta.

4.   La Commissione definisce e gestisce un processo di certificazione e registrazione dei mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione dell'EERC.

5.   Gli Stati membri identificano e registrano, su base volontaria, i mezzi di risposta che impegnano nell'ambito dell'EERC. I moduli multinazionali creati da due o più Stati membri sono registrati congiuntamente da tutti gli Stati membri interessati.

6.   I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione dell'EERC rimangono sempre a disposizione a fini nazionali.

7.   I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione dell'EERC sono a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC. La decisione finale sulla loro mobilitazione è presa dagli Stati membri che hanno registrato i mezzi di risposta interessati. Qualora emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mettere a disposizione tali mezzi di risposta per una specifica catastrofe, tale Stato membro ne informa quanto prima la Commissione con riferimento al presente articolo.

8.   Ove siano mobilitati, i mezzi di risposta degli Stati membri rimangono sotto il loro comando e il loro controllo e possono essere ritirati qualora emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mantenere a disposizione i propri mezzi di risposta, previa consultazione con la Commissione. La Commissione facilita, ove necessario, il coordinamento tra i diversi mezzi di risposta tramite l'ERCC a norma degli articoli 15 e 16.

9.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono una conoscenza pubblica adeguata agli interventi cui partecipa l'EERC.

Articolo 12

Colmare le carenze in termini di mezzi di risposta

1.   La Commissione segue i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi del dispositivo fissati a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e individua carenze dell'EERC potenzialmente significative in termini di mezzi di risposta.

2.   Ove siano state individuate carenze potenzialmente significative, la Commissione esamina se gli Stati membri dispongano dei mezzi necessari al di fuori dell'EERC.

3.   La Commissione incoraggia gli Stati membri a colmare, a titolo individuale o tramite un consorzio di Stati membri che lavorino assieme su rischi comuni, le eventuali carenze strategiche in termini di mezzi individuate a norma del paragrafo 2. La Commissione può sostenere gli Stati membri in tali attività secondo quanto previsto dall'articolo 20, dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere i) e j), e dall'articolo 21, paragrafo 2.

4.   Ogni due anni la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio circa i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del dispositivo e circa le carenze dell'EERC ancora esistenti.

Articolo 13

Formazione, esercitazioni, lezioni apprese e divulgazione delle conoscenze

1.   Nell'ambito del meccanismo unionale la Commissione svolge le seguenti attività attinenti alla formazione, alle esercitazioni, alle lezioni apprese e alla divulgazione delle conoscenze:

a)

mette a punto e gestisce un programma di formazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi per il personale della protezione civile e per gli addetti alla gestione delle emergenze. Il programma comprende corsi comuni e un sistema di scambio di esperti in virtù del quale singoli addetti possono essere distaccati presso altri Stati membri.

Il programma di formazione mira a potenziare il coordinamento, la compatibilità e la complementarietà tra i mezzi di cui agli articoli 9 e 11, e a migliorare le competenze degli esperti di cui all'articolo 8, lettere d) e f);

b)

istituisce e gestisce una rete di formazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi aperta a centri di formazione per il personale della protezione civile e gli addetti alla gestione delle emergenze e ad altri attori e organizzazioni interessati.

La rete di formazione mira a:

i)

rinforzare tutte le fasi della gestione delle catastrofi, tenendo conto dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della mitigazione degli stessi;

ii)

creare sinergie fra i suoi membri attraverso lo scambio di esperienze e migliori prassi, pertinenti attività di ricerca, lezioni apprese, corsi e workshop, esercitazioni e progetti pilota; e

iii)

elaborare linee guida per le azioni di formazione a livello internazionale e dell'Unione in materia di protezione civile, anche su prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi;

c)

elabora un quadro strategico che definisce gli obiettivi e il ruolo delle esercitazioni, un piano di lavoro globale a lungo termine che delinea le priorità delle esercitazioni, nonché mette a punto e gestisce un programma di esercitazione;

d)

mette a punto e gestisce un programma dedicato alle lezioni apprese da azioni di protezione civile svolte nell'ambito del meccanismo unionale comprendente aspetti provenienti dall'intero ciclo di gestione delle catastrofi, al fine di fornire un'ampia base per i processi di apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze. Il programma include:

i)

il monitoraggio, l'analisi e la valutazione di tutte le azioni di protezione civile pertinenti all'interno del meccanismo unionale;

ii)

la promozione dell'attuazione delle lezioni apprese al fine di ottenere una base fondata sulle esperienze per lo sviluppo di attività all'interno del ciclo di gestione delle catastrofi; e

iii)

lo sviluppo di metodi e di strumenti per la raccolta, l'analisi, la promozione e l'attuazione delle lezioni apprese.

Tale programma include inoltre, ove opportuno, le lezioni apprese dagli interventi realizzati al di fuori dell'Unione riguardo allo sfruttamento dei collegamenti e delle sinergie tra l'assistenza fornita nell'ambito del meccanismo unionale e la risposta umanitaria;

e)

elabora linee guida per la divulgazione delle conoscenze e l'attuazione delle diverse attività di cui alle lettere da a) a d) a livello di Stati membri; e

f)

promuove e incoraggia l'introduzione e l'impiego di nuove tecnologie pertinenti ai fini del meccanismo unionale.

2.   Nello svolgere le attività elencate nel paragrafo 1, la Commissione tiene conto, in particolare, delle esigenze e degli interessi degli Stati membri che sono esposti al rischio di catastrofi di natura simile.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo o delle Nazioni Unite o relative agenzie, la Commissione può garantire un'attività di consulenza in merito alle misure di preparazione inviando sul posto una squadra di esperti.

CAPO IV

RISPOSTA

Articolo 14

Notifica di una catastrofe all'interno dell'Unione

1.   In caso di una catastrofe in atto o di una imminente all'interno dell'Unione che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri o che colpisca o sia in grado di colpire altri Stati membri, lo Stato membro in cui la catastrofe si verifica o può verificarsi ne dà immediatamente notifica agli Stati membri che rischiano di esserne colpiti e, qualora gli effetti siano potenzialmente significativi, alla Commissione.

Il primo comma non si applica se l'obbligo di notifica è già stato assolto ai sensi di un'altra normativa dell'Unione, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o ai sensi di accordi internazionali esistenti.

2.   In caso di una catastrofe in atto o imminente all'interno dell'Unione che possa comportare una richiesta di assistenza da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro in cui la catastrofe si verifica o può verificarsi dà immediatamente notifica alla Commissione che è possibile attendersi un'eventuale richiesta di assistenza tramite l'ERCC, in modo che la Commissione possa, se del caso, informare gli altri Stati membri e attivare i servizi competenti.

3.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate, se opportuno, mediante il CECIS.

Articolo 15

Risposta a catastrofi all'interno dell'Unione

1.   Quando si verifica o è imminente una catastrofe all'interno dell'Unione, lo Stato membro colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. La richiesta è quanto più specifica possibile.

2.   In situazioni eccezionali di maggiore rischio, gli Stati membri possono anche sollecitare assistenza chiedendo il preposizionamento temporaneo dei mezzi di risposta.

3.   Al ricevimento di una richiesta di assistenza, la Commissione ove opportuno e quanto prima:

a)

inoltra la richiesta ai punti di contatto degli altri Stati membri;

b)

raccoglie informazioni validate sulla situazione, in collaborazione con lo Stato membro colpito, e le comunica agli altri Stati membri;

c)

effettua raccomandazioni, previa consultazione dello Stato membro richiedente, per la prestazione di assistenza tramite il meccanismo unionale, in funzione delle necessità sul campo e di eventuali piani prestabiliti rilevanti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, invita gli Stati membri a inviare mezzi specifici e facilita il coordinamento dell'assistenza richiesta; e

d)

adotta altre misure al fine di facilitare il coordinamento della risposta.

4.   Lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di assistenza tramite il meccanismo unionale decide in tempi rapidi se è in grado di soddisfare la richiesta e informa lo Stato membro richiedente della sua decisione tramite il CECIS, precisando la portata, i termini e, se del caso, i costi dell'assistenza che potrebbe prestare. L'ERCC tiene informati gli Stati membri.

5.   La direzione degli interventi di assistenza è di competenza dello Stato membro richiedente. Le autorità dello Stato membro richiedente definiscono direttive e delimitano eventualmente i compiti affidati ai moduli o a altri mezzi di risposta. I dettagli dell'esecuzione di questi compiti sono lasciati al responsabile designato dallo Stato membro che presta assistenza. Lo Stato membro richiedente può sollecitare inoltre l'invio di una squadra di esperti che lo coadiuvi nelle operazioni di valutazione, che faciliti il coordinamento sul posto delle squadre inviate dagli Stati membri o che fornisca consulenza tecnica.

6.   Lo Stato membro richiedente adotta le misure appropriate per facilitare il supporto della nazione ospitante all'assistenza che sta per ricevere.

7.   Il ruolo della Commissione di cui al presente articolo non pregiudica le competenze e le responsabilità degli Stati membri riguardo alle loro squadre, moduli e altri tipi di supporto, comprese le capacità militari. In particolare, il supporto della Commissione non implica un comando e controllo delle squadre, dei moduli e di altri tipi di supporto degli Stati membri, che sono mobilitati su base volontaria mediante il coordinamento a livello centrale e sul posto.

Articolo 16

Promozione della coerenza nella risposta a catastrofi al di fuori dell'Unione

1.   Quando si verifica o è imminente una catastrofe al di fuori dell'Unione, il paese colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. L'assistenza può altresì essere richiesta tramite le o dalle Nazioni Unite e relative agenzie o altre organizzazioni internazionali rilevanti.

2.   Gli interventi ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida.

3.   La Commissione provvede a garantire che l'assistenza sia fornita in modo coerente:

a)

mantenendo un dialogo con i punti di contatto degli Stati membri al fine di assicurare un contributo efficace e coerente all'insieme delle operazioni di soccorso da parte della risposta dell'Unione alle catastrofi attraverso il meccanismo unionale, in particolare:

i)

informando senza indugio gli Stati membri circa l'insieme delle richieste di assistenza;

ii)

prestando sostegno a una valutazione comune della situazione e delle necessità, dispensando consulenza tecnica e/o facilitando il coordinamento in loco dell'assistenza con squadre di esperti della protezione civile inviate sul posto;

iii)

condividendo con tutti gli attori interessati le pertinenti valutazioni e analisi;

iv)

fornendo una panoramica dell'assistenza offerta dagli Stati membri e da altri attori;

v)

fornendo consulenza sul tipo di interventi necessari per garantire che l'assistenza fornita risponda alle necessità individuate;

vi)

aiutando a superare eventuali difficoltà pratiche nella distribuzione dell'assistenza sotto l'aspetto a esempio del transito e delle dogane;

b)

effettuando immediatamente raccomandazioni, se possibile in cooperazione con il paese colpito, in funzione delle necessità sul campo ed eventuali piani prestabiliti pertinenti, invitando gli Stati membri a inviare mezzi specifici e facilitando il coordinamento dell'assistenza richiesta;

c)

mantenendo i contatti con il paese colpito su dettagli tecnici quali le specifiche necessità di assistenza, l'accettazione di offerte e le modalità pratiche per il ricevimento e la distribuzione dell'assistenza a livello locale;

d)

mantenendo i contatti con l'OCHA o sostenendolo e collaborando con gli altri attori interessati che contribuiscono alle operazioni di soccorso generali, al fine di ottimizzare le sinergie, individuare le complementarità ed evitare duplicazioni e carenze;

e)

mantenendo i contatti con tutti gli attori interessati, in particolare nella fase finale dell'intervento di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale, onde facilitare un ordinato passaggio delle consegne.

4.   Fatto salvo il ruolo della Commissione definito al paragrafo 3, e ferma restando la necessità imperativa di una risposta operativa immediata tramite il meccanismo unionale, la Commissione ad avvenuta attivazione dello stesso informa il Servizio europeo per l'azione esterna onde garantire coerenza tra le operazioni di protezione civile e l'insieme delle relazioni tra l'Unione e il paese colpito. La Commissione tiene gli Stati membri costantemente informati conformemente al paragrafo 3.

5.   Sul posto è opportunamente garantito il collegamento con la delegazione dell'Unione affinché questa possa facilitare i contatti con il governo del paese colpito. Se necessario, la delegazione dell'Unione presta supporto logistico alle squadre di esperti della protezione civile di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii).

6.   Lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di assistenza tramite il meccanismo unionale decide in tempi rapidi se è in grado di soddisfare la richiesta e informa della sua decisione l'ERCC tramite il CECIS, precisando la portata e i termini dell'assistenza che potrebbe prestare. L'ERCC tiene informati gli Stati membri.

7.   Si può altresì ricorrere al meccanismo unionale per fornire sostegno di protezione civile all'assistenza consolare ai cittadini dell'Unione che si trovano in paesi terzi colpiti da catastrofi se richiesto dalle autorità consolari degli Stati membri interessati.

8.   Conformemente a una richiesta di assistenza, la Commissione può intraprendere altre necessarie azioni complementari e di supporto per garantire la coerenza nell'invio dell'assistenza.

9.   Il coordinamento tramite il meccanismo unionale non incide né sui contatti bilaterali tra gli Stati membri e il paese colpito né sulla cooperazione tra gli Stati membri e le Nazioni Unite e altre rilevanti organizzazioni internazionali. Tali contatti bilaterali possono essere anche utilizzati per contribuire al coordinamento mediante il meccanismo unionale.

10.   Il ruolo della Commissione di cui al presente articolo non pregiudica le competenze e le responsabilità degli Stati membri riguardo alle loro squadre, moduli e altri tipi di supporto, comprese le capacità militari. In particolare, il supporto della Commissione non implica un comando e controllo delle squadre, dei moduli e di altri tipi di supporto degli Stati membri, che sono mobilitati su base volontaria mediante il coordinamento a livello centrale e sul posto.

11.   Sono perseguite sinergie con altri strumenti dell'Unione, in particolare con le azioni finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96. La Commissione assicura il coordinamento tra gli strumenti e, ove opportuno, assicura che le azioni di protezione civile degli Stati membri che concorrono a una più ampia risposta umanitaria siano per quanto possibile finanziate a norma della presente decisione.

12.   Ogniqualvolta sia attivato il meccanismo unionale, gli Stati membri che forniscono l'assistenza in caso di catastrofi tengono l'ERCC costantemente informato sulle attività da essi svolte.

13.   Le squadre e i moduli degli Stati membri che partecipano sul posto all'intervento tramite il meccanismo unionale rimangono in stretto contatto con l'ERCC e con le squadre di esperti sul posto di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii).

Articolo 17

Supporto sul posto

1.   La Commissione può selezionare, nominare e inviare una squadra di esperti provenienti dagli Stati membri:

a)

in caso di catastrofe al di fuori dell'Unione di cui all'articolo 16, paragrafo 3,

b)

in caso di catastrofe all'interno dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 5;

c)

in caso di richiesta di consulenza in materia di prevenzione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2; o

d)

in caso di richiesta di consulenza in materia di preparazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

Esperti della Commissione e di altri servizi dell'Unione possono essere inseriti nella squadra per coadiuvarla e facilitarne i contatti con l'ERCC. Esperti inviati dall'OCHA o da altre organizzazioni internazionali possono essere inseriti nella squadra per rafforzare la cooperazione e facilitare le valutazioni comuni.

2.   Gli esperti sono selezionati e nominati secondo la seguente procedura:

a)

gli Stati membri nominano, sotto la propria responsabilità, gli esperti da mobilitare quali membri per le squadre di esperti;

b)

la Commissione seleziona gli esperti e il caposquadra sulla base di qualifiche e esperienze, tra cui il livello di formazione conseguito nell'ambito del meccanismo unionale, esperienze precedenti in missioni svoltesi nell'ambito del meccanismo unionale e altre operazioni di soccorso internazionali. La selezione si basa anche su altri criteri, tra cui la conoscenza delle lingue, in modo da assicurare che la squadra nel suo insieme possieda le competenze adeguate alla situazione specifica; e

c)

la Commissione designa gli esperti/i capisquadra per la missione, d'intesa con gli Stati membri che hanno proceduto alla loro nomina.

3.   Le squadre di esperti inviate facilitano il coordinamento fra le squadre di intervento degli Stati membri e provvedono a relazionarsi con le autorità competenti dello Stato richiedente come previsto all'articolo 8, lettera d). L'ERCC resta in stretto contatto con le squadre di esperti e fornisce loro guida e supporto logistico.

Articolo 18

Trasporto e attrezzature

1.   In caso di catastrofe all'interno o al di fuori dell'Unione la Commissione può supportare gli Stati membri ai fini dell'accesso alle attrezzature o alle risorse di trasporto:

a)

fornendo e scambiando informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto che gli Stati membri possono mettere a disposizione, al fine di facilitarne la messa in comune;

b)

assistendo gli Stati membri nell'individuazione delle risorse di trasporto che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitando il loro accesso a tali risorse; o

c)

assistendo gli Stati membri nell'individuazione delle attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale.

2.   La Commissione può integrare le risorse di trasporto fornite dagli Stati membri mettendo a disposizione ulteriori risorse di trasporto necessarie per garantire una risposta rapida alle catastrofi.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 19

Risorse di bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale nel periodo 2014-2020 è fissata a 368 428 000 EUR a prezzi correnti.

223 776 000 EUR a prezzi correnti sono attinti dalla rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" del quadro finanziario pluriennale e 144 652 000 EUR a prezzi correnti dalla rubrica 4 "Europa globale".

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

2.   Le assegnazioni derivanti da rimborsi da parte dei beneficiari per le azioni di risposta alle catastrofi costituiscono entrate destinate a spese specifiche ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012.

3.   L'assegnazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire il meccanismo unionale e realizzarne gli obiettivi.

Queste spese possono coprire in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, purché riguardino gli obiettivi generali del meccanismo unionale, le spese connesse alle reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio di informazioni e relativa interconnessione con i sistemi attuali e futuri intesi a promuovere lo scambio di dati intersettoriale e relative attrezzature, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

4.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è assegnata, nel periodo 2014-2020, in base alle percentuali e ai principi di cui all'allegato I.

5.   La Commissione esamina la ripartizione di cui all'allegato I alla luce dei risultati della valutazione intermedia di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettera a). Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove necessario, alla luce degli esiti di tale valutazione, atti delegati conformemente all'articolo 30, per adeguare di oltre 8 punti percentuali e fino a un massimo di 16 ciascuna delle cifre riportate nell'allegato I. Tali atti delegati sono adottati entro il 30 giugno 2017.

6.   Qualora, in caso di una necessaria revisione delle risorse finanziarie disponibili per le azioni di risposta, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare di oltre 8 punti percentuali e fino a un massimo di 16 ciascuna delle cifre riportate nell'allegato I, nell'ambito delle dotazioni di bilancio disponibili e secondo la procedura di cui all'articolo 31.

Articolo 20

Azioni generali ammissibili

Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni generali volte a potenziare la prevenzione, la preparazione e l'efficacia della risposta alle catastrofi:

a)

studi, indagini, modelli e sviluppo di scenari intesi a facilitare la condivisione di conoscenze, migliori prassi e informazioni;

b)

formazione, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti, creazione di reti, progetti di dimostrazione e trasferimento di tecnologie;

c)

attività di monitoraggio, stima e valutazione;

d)

informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e connesse attività di divulgazione intese a coinvolgere i cittadini nella prevenzione e nella riduzione al minimo degli effetti delle catastrofi nell'Unione e mettere i cittadini dell'Unione in condizione di tutelarsi più efficacemente e in maniera sostenibile;

e)

elaborazione e svolgimento di un programma dedicato alle lezioni apprese da interventi ed esercitazioni nell'ambito del meccanismo unionale, anche in settori rilevanti per la prevenzione e la preparazione; e

f)

attività e misure di comunicazione volte ad accrescere la consapevolezza dell'operato della protezione civile degli Stati membri e dell'Unione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi.

Articolo 21

Azioni di prevenzione e preparazione ammissibili

1.   Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni di prevenzione e preparazione volte a:

a)

cofinanziare progetti, studi, workshop, sondaggi e azioni e attività analoghe di cui all'articolo 5;

b)

cofinanziare le valutazioni inter pares di cui all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 8, lettera j);

c)

mantenere le funzioni dell'ERCC, conformemente all'articolo 8, lettera a);

d)

preparare la mobilitazione e l'invio di squadre di esperti di cui all'articolo 8, lettera d), e all'articolo 17 e sviluppare e mantenere una capacità di intervento tramite una rete di esperti formati a tale scopo provenienti dagli Stati membri di cui all'articolo 8, lettera f);

e)

creare e mantenere il CECIS e gli strumenti che consentono la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri e di altri partecipanti nell'ambito del meccanismo unionale;

f)

contribuire allo sviluppo di sistemi transnazionalidi rilevamento, allerta rapida e allarme di interesse europeo per consentire una risposta rapida nonché promuovere l'interconnessione tra sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e la loro connessione con l'ERCC e il CECIS. Questi sistemi tengono conto di e si basano sulle fonti e sui sistemi di informazione, monitoraggio o rilevamento esistenti e futuri;

g)

pianificare operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale, a norma dell'articolo 10;

h)

supportare le attività di preparazione di cui all'articolo 13;

i)

sviluppare l'EERC di cui all'articolo 11, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

j)

individuare le carenze dell'EERC conformemente all'articolo 12 e sostenere gli Stati membri nel far fronte a tali carenze cofinanziando nuovi mezzi di risposta, fino a un massimo del 20 % dei costi ammissibili, a condizione che:

i)

la necessità di nuovi mezzi sia confermata da valutazioni dei rischi;

ii)

il processo di individuazione delle carenze di cui all'articolo 12 dimostri che gli Stati membri non dispongono di tali mezzi;

iii)

tali mezzi siano sviluppati dagli Stati membri o singolarmente o in consorzio;

iv)

tali mezzi siano impegnati nel pool volontario per un periodo minimo di due anni; e

v)

tale cofinanziamento di siffatti mezzi sia economicamente vantaggioso.

Ove opportuno, la preferenza è accordata ai consorzi di Stati membri che cooperano per un rischio comune;

k)

garantire la disponibilità del supporto logistico per le squadre di esperti di cui all'articolo 17, paragrafo 1;

l)

facilitare il coordinamento del preposizionamento, da parte degli Stati membri, dei mezzi di risposta alle catastrofi all'interno dell'Unione a norma dell'articolo 8, lettera g); e

m)

supportare la prestazione di consulenza su misure di prevenzione e preparazione attraverso l'invio di una squadra di esperti sul posto, su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo, delle Nazione Unite o relative agenzie, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 3.

2.   L'ammissibilità a beneficiare dell'assistenza finanziaria per l'azione di cui al paragrafo 1, lettera i), è limitata:

a)

ai costi a livello dell'Unione per l'istituzione e la gestione dell'EERC e i processi associati di cui all'articolo 11;

b)

ai costi relativi a corsi di formazione, esercitazioni e workshop obbligatori necessari alla certificazione dei mezzi di risposta degli Stati membri ai fini dell'EERC ("costi di certificazione"). I costi di certificazione possono comprendere costi unitari o importi forfettari determinati per tipo di mezzi e coprire fino al 100 % dei costi ammissibili;

c)

ai costi non ricorrenti necessari all'adeguamento dei mezzi di risposta degli Stati membri dal loro utilizzo meramente nazionale allo stato di prontezza e disponibilità che li rende atti a essere impiegati nell'ambito dell'EERC, conformemente ai requisiti di qualità del pool volontario e alle raccomandazioni formulate nel processo di certificazione ("costi di adattamento"). I costi di adattamento possono comprendere i costi collegati all'interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, all'autonomia, autosufficienza e trasportabilità, i costi di imballaggio e costi analoghi, nonché i costi di formazione dei mezzi di risposta multinazionali (a esempio workshop, formazioni, sviluppo di metodologie comuni, norme, procedure e attività analoghe), a condizione che tali costi siano specificamente collegati alla partecipazione dei mezzi al pool volontario. Essi non coprono i costi legati alle attrezzature o alle risorse umane necessarie per la messa a punto iniziale dei mezzi di risposta o i costi correnti di manutenzione e funzionamento. I suddetti costi di adattamento possono comprendere costi unitari o importi forfettari determinati per tipo di mezzi e coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione di non superare il 30 % del costo medio di sviluppo del mezzo;

d)

ai costi di elaborazione e gestione di contratti quadro, contratti quadro di partenariato o accordi simili intesi a far fronte a carenze temporanee di risorse in caso di catastrofi eccezionali, tenendo conto di un approccio multirischio.

I finanziamenti a titolo della lettera d) del presente paragrafo:

i)

possono coprire i costi o i contributi necessari a elaborare, preparare, negoziare, concludere e gestire i contratti o gli accordi, nonché i costi di sviluppo di procedure operative standard ed esercitazioni per garantire un uso efficace di risorse. Questi finanziamenti possono inoltre coprire il 40 % al massimo dei costi sostenuti per garantire un rapido accesso a dette risorse;

ii)

non coprono i costi collegati all'acquisto o allo sviluppo di nuovi mezzi di risposta, né quelli del funzionamento di tali mezzi supplementari in una situazione di catastrofe. I costi collegati al funzionamento di tali mezzi supplementari in una situazione di catastrofe sono a carico degli Stati membri che chiedono assistenza;

iii)

non superano il 10 % della dotazione finanziaria di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Qualora il massimale del 10 % sia raggiunto prima della fine del periodo di programmazione, e se necessario ai fini del corretto funzionamento del meccanismo unionale, tale massimale del 10 % può, mediante atti di esecuzione, essere innalzato fino a ulteriori 5 punti percentuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

Articolo 22

Azioni di risposta ammissibili

Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni di risposta:

a)

invio di squadre di esperti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e supporto logistico e invio di esperti di cui all'articolo 8, lettere d) ed e);

b)

in caso di catastrofe, sostegno agli Stati membri per l'accesso alle attrezzature e alle risorse di trasporto, come previsto all'articolo 23; e

c)

in seguito a una richiesta di assistenza, adozione di altre necessarie azioni complementari e di supporto al fine di facilitare il coordinamento della risposta nel modo più efficace possibile.

Articolo 23

Azioni ammissibili connesse a attrezzature e risorse di trasporto

1.   Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni che consentono l'accesso ad attrezzature e risorse di trasporto nell'ambito del meccanismo unionale:

a)

fornire e scambiare informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto che gli Stati membri decidono di mettere a disposizione, al fine di facilitarne la messa in comune;

b)

assistere gli Stati membri a individuare le risorse di trasporto che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitandone loro l'accesso;

c)

assistere gli Stati membri per individuare le attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale; e

d)

finanziare le risorse di trasporto necessarie per assicurare una risposta rapida in caso di catastrofi. Queste azioni sono ammissibili al sostegno finanziario solo se sussistono i seguenti criteri:

i)

una richiesta di assistenza è stata inoltrata nell'ambito del meccanismo unionale conformemente agli articoli 15 e 16;

ii)

le risorse di trasporto supplementari sono necessarie per garantire l'efficacia della reazione alle catastrofi nell'ambito del meccanismo unionale;

iii)

l'assistenza corrisponde alle necessità individuate dall'ERCC ed è erogata conformemente alle sue raccomandazioni in termini di specifiche tecniche, qualità, tempistica e modalità di erogazione;

iv)

l'assistenza è stata accettata dal paese richiedente, direttamente o tramite le Nazioni Unite o relative agenzie, o da un'organizzazione internazionale competente, come previsto dal meccanismo unionale; e

v)

l'assistenza integra, per le catastrofi in paesi terzi, la risposta umanitaria globale dell'Unione.

2.   L'importo del sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di trasporto non supera il 55 % dei costi ammissibili totali.

3.   Il sostegno finanziario dell'Unione per i trasporti può inoltre coprire l'85 % al massimo dei costi ammissibili totali nei seguenti casi:

a)

i costi sono connessi al trasporto dei mezzi preimpegnati nel pool volontario conformemente all'articolo 11; o

b)

l'assistenza è necessaria per far fronte a una criticità e non è disponibile, o non sufficientemente, nel pool volontario.

4.   Il sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di trasporto può inoltre coprire un massimo del 100 % dei costi ammissibili totali di cui ai punti i), ii) e iii) se necessario al fine di rendere operativamente efficace la messa in comune dell'assistenza degli Stati membri e qualora i costi siano connessi:

i)

alla locazione a breve termine di capacità di deposito per conservare temporaneamente l'assistenza fornita dagli Stati membri al fine di facilitarne il trasporto coordinato;

ii)

al riconfezionamento dell'assistenza fornita dagli Stati membri per sfruttare al massimo le capacità di trasporto disponibili o per soddisfare particolari requisiti operativi; o

iii)

al trasporto locale dell'assistenza messa in comune al fine di garantire una distribuzione coordinata nel luogo di destinazione finale del paese richiedente.

Il sostegno finanziario dell'Unione a titolo del presente paragrafo non supera i 75 000 EUR a prezzi correnti per ciascuna attivazione del meccanismo unionale. In casi eccezionali tale massimale può, mediante atti di esecuzione, essere innalzato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

5.   Nel caso di operazioni congiunte di trasporto che vedano coinvolti più Stati membri, un unico Stato membro può proporsi come guida per richiedere il sostegno finanziario dell'Unione per l'intera operazione.

6.   Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di stipulare contratti di servizi di trasporto, essa sollecita il rimborso parziale dei costi applicando i tassi di finanziamento di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

7.   I seguenti costi sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di trasporto a norma del presente articolo: tutti i costi connessi allo spostamento di risorse di trasporto, compresi i costi di tutti i servizi, i compensi, i costi di logistica e movimentazione, i costi del carburante e l'eventuale alloggio nonché altri costi indiretti come imposte, diritti in generale e costi di transito.

Articolo 24

Beneficiari

Le sovvenzioni di cui alla presente decisione possono essere concesse a persone giuridiche, di diritto pubblico o privato.

Articolo 25

Tipologie di intervento finanziario e modalità di attuazione

1.   La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   L'assistenza finanziaria di cui alla presente decisione può assumere le forme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare sovvenzioni, rimborsi spese, contratti di appalto pubblico o contributi a fondi fiduciari.

3.   Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione, tranne per le azioni di risposta alle catastrofi di cui al capo IV, che non è possibile prevedere in anticipo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo totale e forniscono una descrizione delle azioni da finanziare, indicando l'importo assegnato a ciascuna azione e uno scadenzario indicativo per la loro attuazione. Per quanto riguarda l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 28, paragrafo 2, i programmi di lavoro annuali descrivono le azioni previste per i paesi di cui sopra.

Articolo 26

Complementarità e coerenza dell'azione dell'Unione

1.   Le azioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione.

La Commissione assicura che i richiedenti l'assistenza finanziaria a norma della presente decisione e i beneficiari di tale assistenza le forniscano informazioni sui finanziamenti ottenuti da altre fonti, tra cui il bilancio generale dell'Unione, e sulle richieste di finanziamento in corso.

2.   Vanno cercate sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione. Nel caso di risposta a crisi umanitarie in paesi terzi la Commissione garantisce complementarità e coerenza tra le azioni finanziate a norma della presente decisione e quelle finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96.

3.   Se l'assistenza nell'ambito del meccanismo unionale concorre a una risposta umanitaria da parte dell'Unione, in particolare in situazioni emergenziali complesse, le azioni finanziate a norma della presente decisione sono basate sul fabbisogno individuato e sono coerenti con i principi umanitari nonché con i principi che regolano il ricorso alla protezione civile e l'utilizzo delle risorse militari illustrati dal consenso europeo sull'aiuto umanitario.

Articolo 27

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a norma della presente decisione.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, secondo le disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consigli (15) o e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (16), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a norma della presente decisione.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione, conclusi in applicazione della presente decisione, contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   Il meccanismo unionale è aperto alla partecipazione:

a)

dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo SEE, e di altri paesi europei se previsto da accordi e procedure;

b)

dei paesi aderenti, dei paesi candidati e candidati potenziali conformemente ai principi, alle modalità e alle condizioni generali che regolano la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle pertinenti decisioni dei consigli di associazione, o in accordi simili.

2.   Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria di cui all'articolo 20 e all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), f) e h) anche i paesi candidati e i candidati potenziali che non partecipano al meccanismo unionale, nonché i paesi che sono parte della PEV, nella misura in cui tale assistenza finanziaria è complementare ai finanziamenti disponibili conformemente a un futuro atto legislativo dell'Unione relativo all'istituzione dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) e conformemente a un futuro atto legislativo dell'Unione relativo all'istituzione di uno strumento europeo di vicinato.

3.   Le organizzazioni internazionali o regionali possono cooperare alle attività nell'ambito del meccanismo unionale se previsto da pertinenti accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti con l'Unione.

Articolo 29

Autorità competenti

Ai fini dell'applicazione della presente decisione, gli Stati membri designano le autorità competenti e ne danno comunicazione alla Commissione.

Articolo 30

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafi 5 e 6, è conferito alla Commissione sino al 31 dicembre 2020.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafi 5 e 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 32

Atti di esecuzione

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione sulle seguenti materie:

a)

l'interazione dell'ERCC con i punti di contatto degli Stati membri, prevista all'articolo 8, lettera b), all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), e le procedure operative per la risposta a catastrofi all'interno dell'Unione, di cui all'articolo 15, e al di fuori dell'Unione, di cui all'articolo 16, tra cui l'identificazione delle organizzazioni internazionali competenti;

b)

i componenti del CECIS nonché l'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS di cui all'articolo 8, lettera b);

c)

il processo riguardante l'invio di squadre di esperti di cui all'articolo 17;

d)

l'individuazione dei moduli, degli altri mezzi di risposta e degli esperti di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

e)

i requisiti operativi per il funzionamento e l'interoperabilità dei moduli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, tra cui compiti, mezzi, componenti principali, autosufficienza e mobilitazione;

f)

gli obiettivi del dispositivo, i requisiti di qualità e di interoperabilità e la procedura di certificazione e registrazione necessari al funzionamento dell'EERC di cui all'articolo 11, nonché le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

g)

individuare e colmare le carenze dell'EERC di cui all'articolo 12;

h)

l'organizzazione del programma di formazione, il quadro di esercitazioni e il programma dedicato alle lezioni apprese, di cui all'articolo 13; e

i)

l'organizzazione del sostegno al trasporto dell'assistenza di cui agli articoli 18 e 23.

2.   Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 33

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando il comitato non emette parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 34

Valutazione

1.   Le azioni che ricevono assistenza finanziaria sono oggetto di un monitoraggio periodico che ne segue l'attuazione.

2.   La Commissione valuta l'applicazione della presente decisione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione della presente decisione, entro il 30 giugno 2017;

b)

una comunicazione sul seguito dell'attuazione della presente decisione, entro il 31 dicembre 2018; e

c)

una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2021.

La relazione di valutazione intermedia e la comunicazione di cui rispettivamente alle lettere a) e b) sono corredate, ove opportuno, di proposte di modifica della presente decisione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Disposizioni transitorie

1.   Le azioni avviate prima del 1o gennaio 2014 in base alla decisione 2007/162/CE, Euratom continuano a essere gestite, se del caso, conformemente a tale decisione.

2.   Gli Stati membri assicurano una transizione facile a livello nazionale tra le azioni svolte nel contesto dello strumento finanziario e quelle attuate in forza delle disposizioni di cui alla presente decisione.

Articolo 36

Abrogazione

La decisione 2007/162/CE, Euratom e la decisione 2007/779/CE, Euratom sono abrogate. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 37

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 38

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 164.

(2)  Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7).

(3)  Decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (GU L 314 del 1.12.2007, pag. 9).

(4)  Decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9).

(5)  Decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53).

(6)  Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

(7)  Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea (GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1).

(8)  GU C 317 del 12.12.2008, pag. 6.

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)  Decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza", quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione eruopea e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(13)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1

(14)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5 novembre 2013, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(16)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO I

Percentuali di ripartizione della dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1

Prevenzione

:

20 % +/- 8 punti percentuali

Preparazione

:

50 % +/- 8 punti percentuali

Risposta

:

30 % +/- 8 punti percentuali

Principi

Nel dare attuazione alla presente decisione, la Commissione privilegia le azioni per cui la presente decisione fissa un termine entro il periodo di validità di tale termine, allo scopo di rispettare tale termine.


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione 2007/162 CE, Euratom del Consiglio

Decisione 2007/779 CE, Euratom del Consiglio

Presente decisione

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 3

 

Articolo 1, paragrafo 4

 

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3

 

Articolo 1, paragrafo 6

 

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 20, lettera c)

 

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 8, lettera d)

 

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 8, lettera a)

 

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 8, lettera b)

 

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 8, lettera c)

 

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 18, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 18, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 10

Articolo 16, paragrafo 7

 

Articolo 2, paragrafo 11

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articoli 20 e 21

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

 

Articolo 22, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

 

Articolo 22, lettera b), e articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

 

Articolo 23, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3

 

Articolo 23, paragrafi 2 e 4

Articolo 4, paragrafo 4

 

Articolo 32, paragrafo 1, punto i)

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4

 

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 5

 

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 6

 

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 9, paragrafo 9

 

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 9, paragrafo 7

Articolo 5

 

Articolo 24

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 8, lettera a)

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 8, lettera b)

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8, lettera c)

 

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 8, lettera d)

 

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 5, paragrafo 6

 

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 5, paragrafo 8

Articolo 13, paragrafo 1, lettera f)

 

Articolo 5, paragrafo 9

Articolo 18

 

Articolo 5, paragrafo 10

Articolo 8, lettera e)

 

Articolo 5, paragrafo 11

Articolo 8, lettera g)

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

 

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

 

Articolo 25, paragrafo 3, terza e quarta frase

Articolo 6, paragrafo 4

 

Articolo 6, paragrafo 5

 

Articolo 25, paragrafo 3, seconda e terza frase

Articolo 6, paragrafo 6

 

 

Articolo 6

Articolo 14

Articolo 7

 

Articolo 28, paragrafo 1

 

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 3, lettere c) e d)

 

Articolo 7, paragrafo 3, prima e terza frase

Articolo 15, paragrafo 4, e articolo 16, paragrafo 6

 

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 5

 

Articolo 7, paragrafo 5

 

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 3, prima frase

Articolo 8

 

Articolo 26

 

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 16, paragrafo 1

 

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 2, prima frase

 

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, quarto comma

 

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 4

 

Articolo 8, paragrafo 3

 

Articolo 8, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera a)

 

Articolo 8, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera c)

 

Articolo 8, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera d)

 

Articolo 8, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera e)

 

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 8

 

Articolo 8, paragrafo 6, primo comma

Articolo 17, paragrafi 1 e 2, lettera b)

 

Articolo 8, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 3, seconda frase

 

Articolo 8, paragrafo 7, primo comma

 

Articolo 8, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 2, seconda frase

 

Articolo 8, paragrafo 7, terzo comma

Articolo 16, paragrafo 9

 

Articolo 8, paragrafo 7, quarto comma

Articolo 16, paragrafo 11

 

Articolo 8, paragrafo 7, quinto comma

 

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 16, paragrafo 10

 

Articolo 8, paragrafo 9, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 12

 

Articolo 8, paragrafo 9, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 13

Articolo 9

 

Articolo 16, paragrafo 2

 

Articolo 9

Articolo 18

Articolo 10

 

Articolo 19, paragrafo 3

 

Articolo 10

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Articolo 11

Articolo 29

Articolo 12, paragrafo 1

 

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

 

Articolo 12, paragrafo 3

 

Articolo 12, paragrafo 4

 

Articolo 12, paragrafo 5

 

 

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 1, lettera e)

 

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 1, lettera c)

 

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 32, paragrafo 1, lettera h)

 

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 32, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 12, paragrafo 7

 

Articolo 12, paragrafo 8

 

Articolo 12, paragrafo 9

Articolo 32, paragrafo 1, lettera a), prima frase

Articolo 13

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