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Document 32009R0508

Regolamento (CE) n. 508/2009 della Commissione, del 15 giugno 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

GU L 151 del 16.6.2009, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/508/oj

16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/28


REGOLAMENTO (CE) N. 508/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione (2) anteriormente al 1o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono al comitato di esperti i risultati dei controlli del tenore d’acqua nelle carni di pollame fissato in tale regolamento.

(2)

A fini di armonizzazione è auspicabile che i laboratori nazionali di riferimento usino tutti gli stessi moduli e gli stessi indirizzi per la trasmissione dai dati al comitato di esperti.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 543/2008.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 543/2008 è modificato come segue:

a)

all’articolo 18, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Anteriormente al 1o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1 avvalendosi dei moduli figuranti nell’allegato XII bis del presente regolamento. I risultati sono presentati al comitato di gestione per esame secondo la procedura prevista dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.»;

b)

è inserito l’allegato XII bis il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.


ALLEGATO

«ALLEGATO XII bis

Moduli di cui all’articolo 18, paragrafo 1

Dati di controllo per le carcasse di pollo intere dal 1o.1.2… al 31.12.2…

Nome dello Stato membro


N. di identificazione del campione

N. di identificazione del produttore

Metodo di raffreddamento

Acqua di sgocciolamento (1)

Allegato VI (3)

%

Limite acqua di sgocciolamento (1)

Allegato VI

Peso (1)

Allegato VII

[g] (2)

Tenore d’acqua (1)

Allegato VII

(WA) [g]

Tenore di proteine (1)

Allegato VII

(RPA) [g]

Valore limite per l’acqua (1)

Allegato VII

(Wg) [g]

Superamento limite

X

Azione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da inviare a: AGRI-C4-ANIMAL-PRODUCTS@ec.europa.eu

Dati di controllo per le parti di pollame dal 1o.1.2… al 31.12.2…

Nome dello Stato membro


N. di identificazione del campione

Specie (4)

Tipo di taglio

N. di identificazione del produttore

Metodo di raffreddamento (5)

Tenore d’acqua

(WA) %

Tenore di proteine

(RPA) %

Rapporto acqua/proteine

Limite fissato del regolamento

Superamento limite

X

Azione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da inviare a: AGRI-C4-ANIMAL-PRODUCTS@ec.europa.eu»


(1)  Allegati del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione

(2)  Peso: peso medio di 7 carcasse [g]

(3)  Acqua di sgocciolamento: perdita media d’acqua in percentuale su 20 carcasse

(4)  T = Tacchino, C = Pollo

(5)  A = Raffreddamento a aria, AS = Raffreddamento per aspersione e ventilazione, IM = Raffreddamento per immersione


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