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Document 52013PC0627
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down measures concerning the European single market for electronic communications and to achieve a Connected Continent, and amending Directives 2002/20/EC, 2002/21/EC and 2002/22/EC and Regulations (EC) No 1211/2009 and (EU) No 531/2012
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012
/* COM/2013/0627 final - 2013/0309 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 /* COM/2013/0627 final - 2013/0309 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO
DELLA PROPOSTA 1.1. Obiettivi della
proposta L'Europa
deve sfruttare nuove fonti di crescita per ripristinare la competitività,
stimolare l'innovazione e creare nuovi posti di lavoro. L'economia mondiale si
sta trasformando in un'economia basata su internet e occorre riconoscere il
ruolo delle TIC come elemento decisivo per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. L'Europa non può permettersi di rinunciare ai vantaggi
offerti da queste tecnologie che sono responsabili del 50% dell'incremento di
produttività negli ultimi anni in tutti i settori, nonché della creazione di
cinque posti di lavoro per ogni due persi e di nuovi servizi innovativi in
grado di espandersi rapidamente su scala mondiale se trovano le condizioni
propizie. Esse rappresentano la chiave di volta che permetterà all'Europa di
uscire più forte dalla crisi se riusciremo ad eliminare gli ostacoli alla
crescita dovuti all'attuale frammentazione dei mercati. La loro importanza è
stata pienamente riconosciuta dal Consiglio europeo di primavera del 2013,
nelle cui conclusioni invitava la Commissione a riferire entro ottobre 2013
sugli ostacoli residui al completamento di un mercato unico digitale pienamente
funzionante e a presentare misure concrete per realizzare quanto prima il
mercato unico nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni. L'obiettivo
generale della proposta è compiere i passi necessari per arrivare a un mercato
unico delle comunicazioni elettroniche in cui: — i
cittadini e le imprese hanno accesso a servizi di comunicazione elettronica
ovunque essi siano erogati nell'Unione, senza restrizioni transfrontaliere o
costi aggiuntivi ingiustificati; —
le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica possono
operare e fornire i loro prodotti e servizi, a prescindere dal loro luogo di
stabilimento o da quello dei loro clienti nell'UE. Dopo oltre un decennio di interventi
legislativi dell'Unione volti a liberalizzare e integrare tali mercati, questo
ambizioso obiettivo è di per sé rimarchevole. Per raggiungerlo, sono necessari
provvedimenti urgenti e decisi, quali quelli inclusi nella presente proposta,
tanto più che alcuni di essi, una volta adottati, richiederanno tempo prima di
produrre i loro frutti. Un mercato unico delle
comunicazioni elettroniche può stimolare la concorrenza, gli investimenti e
l'innovazione in reti e servizi favorendo l'integrazione del mercato e gli
investimenti transfrontalieri nelle reti e nella fornitura di servizi. Le
misure specifiche proposte dovrebbero accrescere la competitività a livello
della qualità dell'infrastruttura e dei prezzi, favorendo l'innovazione e la
differenziazione, anche nei modelli di impresa, una pianificazione più snella
dei fattori commerciali e tecnici che entrano in gioco nelle decisioni di
investimento riguardanti l'ingresso o l'espansione sui mercati delle
comunicazioni senza fili o su reti fisse. La presente proposta si affianca
quindi ad altre misure adottate per raggiungere gli ambiziosi obiettivi in
materia di banda larga fissati nell'agenda digitale per l'Europa e per creare
un vero mercato unico del digitale in cui i contenuti, le applicazioni e altri
servizi digitali possono circolare liberamente. Livelli di concorrenza
infrastrutturale più elevati e una maggiore integrazione in tutta l'Unione
dovrebbero inoltre contribuire a ridurre le strozzature e quindi la necessità
di una regolamentazione ex ante dei mercati delle comunicazioni
elettroniche, rendendo nel tempo questo settore simile a qualunque altro settore
economico soggetto a una regolamentazione orizzontale e alle regole di
concorrenza. La crescente disponibilità
di infrastrutture e servizi digitali permetterebbe a sua volta di ampliare la
scelta dei consumatori e aumentare la qualità del servizio, contribuendo alla
coesione territoriale e sociale, nonché a una maggiore mobilità all'interno
dell'UE; per l'economia digitale in generale, un migliore funzionamento del
settore delle comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione dovrebbe tradursi in
più scelta e qualità degli input per le imprese, permettendo di realizzare gli
incrementi di produttività associati all'uso delle TIC e alla modernizzazione
dei servizi pubblici. L'obiettivo finale è quello di sostenere la competitività
europea in un mondo che per funzionare e crescere è sempre più dipendente
dall'economia digitale. Le principali sfide per l'integrazione del
mercato unico sono di seguito descritte. In primo luogo, occorre eliminare gli
ostacoli inutili nel regime di autorizzazione e nelle norme relative alla
fornitura di servizi, in modo tale che l'autorizzazione ottenuta in uno Stato
membro sia valida in tutti gli Stati membri e che gli operatori possano fornire
servizi sulla base di un'applicazione coerente e stabile degli obblighi di
regolamentazione. In secondo luogo, bisogna garantire una maggiore
armonizzazione nell'accesso agli input essenziali, garantendo agli operatori di
telefonia mobile condizioni di assegnazione prevedibili e tempistiche
coordinate per l'accesso allo spettro radio per la banda larga senza fili in
tutta l'UE, armonizzando le modalità di accesso alle reti fisse europee per
permettere ai fornitori di offrire più facilmente i propri servizi in tutto il
mercato unico. In terzo luogo, è necessario garantire un elevato livello di tutela
dei consumatori in tutta l'Unione e condizioni commerciali comuni in questo
ambito, anche attraverso misure volte a porre gradualmente fine ai sovrapprezzi
del roaming mobile e a salvaguardare l'accesso a un'internet aperta. Anche se
si tratta di sfide distinte, per le quali la presente proposta prevede
soluzioni distinte, tutte loro hanno un ruolo essenziale nella presa di
decisioni commerciali e di investimenti nel settore e nell'interesse dei
consumatori, e vanno quindi affrontate subito nel loro insieme per realizzare
il mercato unico. Esse si accompagnano alle sfide più generali relative alla
costruzione del mercato digitale, come ad esempio le norme applicabili ai
contenuti online. Per permettere agli
europei di beneficiare di nuovi servizi innovativi e di alta qualità occorre
accelerare gli investimenti nelle infrastrutture di nuova generazione. Un contesto normativo adeguato, che individui il giusto equilibrio tra
rischi e benefici per chi è pronto a investire, contribuisce in maniera
essenziale a un mercato dinamico e competitivo,
eliminando inoltre la frammentazione nell'erogazione dei servizi offerti, a
vantaggio di tutti i comparti industriali e di tutti gli utenti nell'UE. Per
sostenere questi obiettivi, la Commissione si accinge ad adottare, unitamente
alla presente proposta, una raccomandazione relativa all'applicazione di
obblighi di non discriminazione e metodologie di determinazione dei costi
uniformi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli
investimenti nella banda larga[1].
Tale raccomandazione intende promuovere la concorrenza e incoraggiare gli
investimenti nelle reti ad alta velocità, garantendo la stabilità a lungo
termine dei prezzi di accesso alle reti in rame, assicurando condizioni di
parità ai richiedenti l'accesso alle reti degli operatori storici e garantendo
loro in tal modo pari opportunità. Al contempo la raccomandazione stabilisce le
condizioni alle quali la regolamentazione dei prezzi delle reti NGA non è più
giustificata, per dare agli investitori in tali reti maggiore libertà nel
determinare strategie di prezzo adeguate a garantire un guadagno in presenza di
infrastrutture concorrenti, come le reti in rame regolamentate, le
infrastrutture cablate in alcune zone e, in misura crescente, le reti mobili di
quarta generazione. La presente proposta va
inoltre considerata nel contesto di altre iniziative recenti o imminenti in
questo campo. La proposta integra e porta avanti le principali direttive del 2002,
quali modificate nel 2009, che disciplinano la fornitura di comunicazioni
elettroniche, introducendo disposizioni legislative direttamente applicabili e
che andranno attuate in combinato disposto con le disposizioni delle direttive
in ambiti quali l'autorizzazione, l'assegnazione dello spettro e l'accesso alle
reti. La proposta è adottata nel quadro della proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità[2], che ha già
adottato l'approccio di affrontare con un unico strumento normativo una serie
di elementi distinti legati ai costi di regolamentazione nelle diverse fasi del
processo di investimento nelle reti che, insieme, consentono di ridurre fino al
30% i costi di installazione della banda larga. La presente proposta è altresì
adottata nella consapevolezza che la raccomandazione della Commissione sui
mercati rilevanti[3]
sarà riesaminata nel 2014 e che i lavori preparatori sono già a buon punto. La rapida adozione e attuazione della presente proposta potrebbe
ridurre il numero o l'ambito dei mercati soggetti a regolamentazione
ex ante come parte dell'analisi prospettica dello sviluppo della
concorrenza in un mercato unico. 1.2. Contesto generale Nel mondo odierno molti
nuovi servizi e applicazioni digitali nascono e si sviluppano online
all'interno del mercato unico UE. Al giorno d'oggi, l'innovazione e le
opportunità di crescita sono spesso digitali in praticamente tutti i settori
dell'economia, dall'industria automobilistica (le automobili connesse) al
settore energetico (le reti intelligenti), dalla pubblica amministrazione (l'e-government)
ai servizi generali (la sanità online). L'accesso a servizi e infrastrutture
all'avanguardia è divenuto indispensabile per svolgere praticamente qualsiasi
tipo di attività, che si tratti di piccole start-up o di grandi imprese.
L'intero ecosistema dipende dalla connettività fornita dalle reti di
comunicazione elettronica. L'Europa
si trova oggi in una situazione di frammentarietà, con 28 mercati nazionali
diversi delle comunicazioni, ciascuno con un numero limitato di operatori. Di
conseguenza, mentre nessun operatore è presente in più della metà degli Stati
membri (anzi la maggior parte opera in un numero molto inferiore di Stati
membri), complessivamente sono presenti oltre 200 operatori su un mercato di 510
milioni di clienti. Le norme UE sono attuate secondo modalità divergenti, ad
esempio in materia di autorizzazioni, condizioni regolamentari, assegnazione
dello spettro e tutela dei consumatori. Questo scenario così eterogeneo crea
barriere all'ingresso nel mercato e fa lievitare i costi per gli operatori che
intendono fornire servizi transfrontalieri, impedendone così 'espansione. Tale
situazione è in netto contrasto con quella di Stati Uniti o Cina che hanno
un mercato unico rispettivamente di 330 e 1 400 milioni di clienti,
serviti da quattro a cinque grandi operatori, con una sola legislazione
applicabile, un solo sistema di licenze e una sola politica in materia di
spettro radio. La creazione di economie
di scala e di nuove opportunità di crescita può migliorare i rendimenti degli
investimenti nelle reti ad alta velocità e al tempo stesso stimolare la
concorrenza e la competitività a livello globale. Tuttavia, all'interno
dell'UE, gli operatori non riescono a beneficiare di questi vantaggi in misura
sufficiente. Mentre in altre parti del mondo si compiono sforzi e investimenti
ingenti nel digitale, redditizi e vantaggiosi sia per gli investitori che per i
consumatori, in Europa non si progredisce abbastanza rapidamente. Parallelamente, a causa
della frammentazione dei mercati nazionali, i consumatori hanno possibilità di
scelta più limitate, servizi meno innovativi e di qualità inferiore e
continuano a pagare un prezzo elevato per effettuare chiamate in roaming tra un
paese e l'altro all'interno dell'UE. Ciò significa che non sono in grado di
cogliere pienamente i vantaggi offerti dai servizi digitali oggi potenzialmente
a loro disposizione. L'Europa
sta dunque perdendo terreno in un ambito che rappresenta un'importante fonte
potenziale di crescita. In un mondo in cui le TIC sono ovunque, la
frammentazione del mercato delle comunicazioni elettroniche mina l'efficienza e
la produttività di tutti i settori dell'economia. Si stima che le
potenzialità non ancora sfruttate di un mercato unico dell'UE nel settore delle
comunicazioni elettroniche corrispondano a circa lo 0,9% del PIL, pari a 110
miliardi di euro all'anno[4].
Un mercato unico dei servizi di comunicazione per le imprese potrebbe da solo
generare circa 90 miliardi di euro all'anno[5]. Un mercato delle
telecomunicazioni correttamente funzionante è alla base di una più ampia
economia digitale in cui il dinamismo digitale si traduce nella forte crescita
dell'occupazione in questo settore. Per avere un'idea della portata e della
solidità di questo settore economico nel suo insieme, si pensi che nell'UE
lavorano oltre 4 milioni di specialisti delle TIC, un numero in costante
crescita nonostante la recessione. A livello
dell'economia in generale, maggiori investimenti nelle TIC, migliori
competenze informatiche della forza lavoro e una riforma delle condizioni alla
base dell'economia di internet potrebbero dar luogo a una crescita del PIL di
un ulteriore 5% fino al 2020[6] e creare 3,8
milioni di posti di lavoro[7]. Le barriere nel mercato delle comunicazioni elettroniche
rendono difficile usufruire dei vantaggi offerti da servizi su scala
transeuropea: migliore qualità, economie di scala, maggiori investimenti,
maggiore efficienza e posizioni di maggiore forza di contrattazione. Ciò ha un
impatto negativo sul più ampio ecosistema digitale dell'UE di cui fanno parte,
tra l'altro, i fabbricanti di apparecchiature e i fornitori di contenuti e
applicazioni, coinvolgendo dalle start-up ai governi, con
ripercussioni anche su settori economici quali quello bancario,
automobilistico, della logistica, del commercio al dettaglio, della sanità,
dell'energia o dei trasporti, i quali grazie alla connettività migliorano la
propria produttività, ad esempio attraverso il cloud computing, gli
oggetti connessi e la fornitura integrata di servizi. 1.3. Contesto politico L'Agenda
digitale europea, iniziativa faro della strategia Europa 2020 dell'UE, ha già
sottolineato l'importanza fondamentale delle TIC e della connettività di rete. Essa
ha previsto numerose iniziative per stimolare gli investimenti e la
concorrenza, ridurre i costi di installazione delle reti ad alta velocità e
garantire a tutti i cittadini europei l'accesso alla banda larga veloce. La
Commissione ha inoltre avviato una grande coalizione per l'occupazione nel
digitale, proprio per sfruttare il potenziale occupazionale presente in questo
settore. La
Commissione è inoltre impegnata ad attuare iniziative, per esempio nel
commercio elettronico e nell'e-government, volte a promuovere un
"mercato unico digitale" e i contenuti online. La Commissione ha
inoltre proposto una riforma del regolamento UE sulla protezione dei dati, al
fine di tutelare la vita privata dei cittadini e favorire l'innovazione e le
attività economiche all'interno del mercato unico, nonché una strategia volta a
promuovere la sicurezza informatica e a difendere le infrastrutture e le reti
critiche dell'UE, che comprende una proposta di direttiva sulla sicurezza delle
reti e dell'informazione[8],
di vitale importanza per sostenere la fiducia dei cittadini e dei consumatori
nel mondo digitale. Il
passaggio a un mercato unico delle comunicazioni elettroniche rafforzerebbe
l'ecosistema del mercato unico digitale. Un mercato di questo tipo implica non
solo la presenza di infrastrutture moderne, ma anche di servizi digitali
innovativi e sicuri. Con
questa consapevolezza, il Consiglio europeo di primavera del 2013 ha
sottolineato l'importanza del mercato unico digitale per la crescita e ha
invitato la Commissione a presentare (in tempo per il Consiglio europeo di
ottobre), misure concrete per istituire al più presto un mercato unico nel
settore delle TIC. La presente proposta, unitamente alla raccomandazione della
Commissione relativa all'applicazione di obblighi di non discriminazione e
metodologie di determinazione dei costi uniformi per promuovere la concorrenza
e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga, costituisce un
insieme equilibrato di misure intese a realizzare il passaggio a un mercato unico
nel settore delle telecomunicazioni e a promuovere gli investimenti. 2. RISULTATI
DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO 2.1. Opinioni delle
parti interessate Poiché il Consiglio
europeo di primavera nelle sue conclusioni ha sottolineato la necessità di
avanzare proposte concrete da presentare prima del Consiglio europeo di
ottobre, è stato necessario effettuare le consultazioni pubbliche in tempi
molto stretti. Oltre alle specifiche consultazioni formali e ad appositi
eventi, la Commissione ha ampiamente consultato una vasta gamma di
organizzazioni di parti interessate al fine di valutare la situazione generale
del mercato delle comunicazioni elettroniche e su come realizzare un mercato
unico. La Commissione ha incontrato le parti interessate in rappresentanza
di tutti i segmenti dell'industria, delle organizzazioni dei consumatori, della
società civile, delle autorità nazionali di regolamentazione e dei governi e ha
ricevuto i loro contributi. La Commissione ha
inoltre organizzato vari eventi di consultazione, a cui hanno partecipato le
parti interessate che rappresentano tutti i settori dell'industria, i
consumatori e la società civile[9].
Da queste consultazioni emerge la condivisione dell'analisi della situazione
svolta dalla Commissione da parte di un'ampia maggioranza delle parti
interessate che riconosce la necessità di intervenire con urgenza. Si sono tenute anche discussioni in seno al
Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri (Consiglio TTE). In sede di Consiglio,
la maggior parte delle delegazioni si è trovata d'accordo sull'analisi del
problema e sulla necessità di adottare le misure necessarie per convergere
verso un mercato unico, al fine di salvaguardare o migliorare la concorrenza e
la scelta dei consumatori, per affrontare le questioni legate alla neutralità
della rete e al roaming ed evitare l'arbitraggio regolamentare, garantendo al
tempo stesso una maggiore coerenza della regolamentazione, anche nella gestione
dello spettro radio, ed evitando un eccessivo accentramento delle competenze.
Le discussioni in seno al Parlamento europeo hanno evidenziato un forte
sostegno all'approccio delle proposte della Commissione e sottolineato in modo
particolare l'urgenza di eliminare il roaming nell'ambito di un mercato unico
delle comunicazioni elettroniche e di introdurre un elevato livello di tutela
del consumatore e regole chiare sulla neutralità della rete. 2.2. Consulenze Nel 2012 è stato
completato un importante studio dal titolo "Steps towards a truly
internal market for e-communications" (Verso un vero mercato interno
per le comunicazioni elettroniche), noto anche come "Il costo della non
Europa nel settore delle telecomunicazioni"[10]. Lo studio valuta la
situazione del mercato unico dell'UE delle comunicazioni elettroniche e stima
il potenziale economico di un tale mercato unico. La Commissione ha
utilizzato anche molte altre fonti di dati, quali la valutazione dell'Agenda
digitale e gli studi economici effettuati dalla DG ECFIN, ad esempio sulla
frammentazione del mercato delle telecomunicazioni in Europa[11]. Il meccanismo UE di
consultazione istituito ai sensi del quadro normativo ha inoltre evidenziato
l'incoerenza delle pratiche seguite dalle autorità nazionali di
regolamentazione (ANR) nel disciplinare i mercati rilevanti. Nell'ambito del
programma relativo alla politica in materia di spettro radio, la Commissione ha
poi rilevato una considerevole mancanza di coerenza tra gli Stati membri nelle
procedure di autorizzazione e nell'apertura delle bande di frequenze per usi
tecnologicamente neutrali, in particolare in relazione alle condizioni e ai
tempi previsti. 2.3. Valutazione
dell'impatto del regolamento proposto Conformemente
all'iniziativa "Legiferare meglio", i servizi della Commissione hanno
condotto una valutazione dell'impatto delle diverse alternative strategiche. Le
principali cause della frammentazione della regolamentazione sono legate ai
principali requisiti settoriali cui è subordinata la fornitura di servizi di
comunicazioni elettroniche, soggetti alla normativa dell'UE (autorizzazione,
accesso agli input fissi e senza fili, rispetto delle norme per la tutela gli
utenti finali). Sebbene ognuno di questi elementi possegga caratteristiche
molto diverse, il che necessariamente richiede risposte altrettanto variegate
alla loro frammentazione, essi vanno comunque presi tutti quanti in
considerazione se si desidera eliminare i principali ostacoli a una
fornitura integrata di reti e servizi di comunicazione elettronica nell'Unione.
In particolare, le soluzioni sono state valutate in riferimento a: a) gli
ostacoli determinati dai regimi nazionali di autorizzazione, dovuti alla
mancanza di coerenza negli approcci regolamentari applicati dalle ANR;
b) la mancanza di coordinamento nell'assegnazione e nelle condizioni dello
spettro radio, nonché l'incertezza nella regolamentazione circa la
disponibilità delle frequenze; c) la mancanza di prodotti all'ingrosso che
consentono la fornitura di servizi utilizzando la rete di un altro operatore
con adeguati livelli di interoperabilità, nel quadro di misure correttive
o accordi reciproci; d) la frammentazione delle norme a tutela dei
consumatori che ha determinato un livello di protezione eterogeneo e condizioni
commerciali divergenti, compresi i costi elevati per il roaming e le chiamate
internazionali e i blocchi o le strozzature dei servizi. Per
affrontare le cause di tale frammentazione, sono state selezionate tre opzioni
da analizzare più approfonditamente. La prima consiste nel mantenimento
dell'attuale quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. La seconda
prevede un unico strumento legislativo (un regolamento) che adegui il
quadro normativo solo ove necessario ai fini del mercato unico delle
comunicazioni elettroniche, sulla base di un coordinamento rafforzato a livello
UE. La terza opzione riprende nella sostanza la seconda opzione, ma al
posto dell'attuale struttura di governance prevede un singolo regolatore
UE che assicuri il pieno coordinamento della regolamentazione. Ciascuna opzione è
stata valutata in funzione della sua efficacia nel raggiungimento degli
obiettivi strategici, con un'attenzione particolare ai costi e ai benefici sul
versante della domanda e dell'offerta, considerando che l'impatto sulla
struttura del comparto delle comunicazioni elettroniche dell'UE, sull'economia
e sull'occupazione, nonché i benefici per i consumatori e l'ambiente. Dalla
relazione sulla valutazione d'impatto la seconda opzione risulta essere la più
consona. In primo luogo, con l'autorizzazione unica europea si punta a ridurre
gli oneri amministrativi per gli operatori europei, garantendo la coerenza del
loro trattamento regolamentare. L'uso
coordinato dello spettro radio all'interno del mercato unico assicurerà la
disponibilità in maniera sincronizzata degli input per lo spettro radio e
l'applicazione uniforme delle condizioni relative al suo uso in tutta Europa,
garantendo così un uso efficiente di tale risorsa. Allo stesso tempo, ciò
dovrebbe favorire condizioni di investimento prevedibili nelle reti ad alta
velocità dotate di ampia copertura geografica, portando nel lungo termine
vantaggi anche per gli utenti finali. La
disponibilità di prodotti di accesso all'ingrosso standardizzati a livello UE
come potenziali misure correttive in presenza di un significativo potere di
mercato permetterà agli operatori di reti fisse di fornire servizi di
connettività di elevata qualità ai propri clienti in tutta l'Unione. Tale
disponibilità dovrebbe avere un effetto positivo sugli investimenti,
specialmente tra Stati membri diversi, rendendo più semplice per le
imprese entrare in nuovi mercati e soddisfare la domanda dei clienti grazie a
prodotti di accesso di elevato livello qualitativo; ciò rafforzerebbe la
concorrenza e obbligherebbe gli operatori a migliorare la propria offerta
investendo nelle infrastrutture e nei servizi. Norme
comuni in materia di qualità dei servizi garantiranno la libertà degli utenti
di accedere in tutta l'Unione europea a servizi e applicazioni di loro scelta
sulla base di condizioni contrattuali chiare, senza indebiti blocchi o
strozzature nell'accesso a internet. Tali norme dovranno al tempo stesso
garantire la possibilità di acquistare servizi specializzati per la fornitura
di contenuti, applicazioni e servizi specifici con un'elevata qualità del servizio.
Una maggiore trasparenza e diritti contrattuali rafforzati garantirebbero
l'interesse dei consumatori in servizi affidabili di elevata qualità e
rafforzerebbero la dinamica competitiva del mercato. Infine,
le misure incentrate sulle differenze di prezzo ingiustificate tra le chiamate
nazionali e all'interno dell'UE e le misure per agevolare l'offerta di servizi
di roaming alle tariffe nazionali (Roaming Like At Home) tramite accordi
di roaming sono intese a sopprimere costi aggiuntivi ingiustificati dei servizi
di comunicazione elettronica forniti a livello transfrontaliero. In conclusione, questa opzione aumenterebbe la
prevedibilità giuridica e la trasparenza nel modo più efficiente e tempestivo.
In particolare, la maggiore contendibilità dei mercati, più condizioni
operative comuni (accesso agli input, norme specifiche per i consumatori)
nonché il trasferimento dei vantaggi di scala, grazie all'elasticità dei prezzi
al cliente o alla pressione competitiva, dovrebbero portare a una maggiore
convergenza. Una più forte pressione competitiva, che incentiva la
differenziazione, maggiori vantaggi di scala, una migliore prevedibilità nella
regolamentazione ed un contesto più favorevole per la distribuzione di massa di
servizi innovativi, sono tutti sviluppi che nel tempo produrranno un ambiente
più propizio agli investimenti. Se è vero che le presenti proposte dovrebbero
avere un impatto positivo sulla creazione di occupazione, in questa fase resta
difficile valutare le incidenze precise sul piano sociale e occupazionale. La
Commissione riserverà a questo aspetto un'attenzione particolare nella sua
azione di monitoraggio e valutazione della legislazione. Rispetto all'opzione preferita, occorrerebbero
da tre a cinque anni in più per raggiungere il risultato auspicato con
l'opzione 1 (mantenendo il quadro attuale) e 3 (cambiamento completo del
sistema di regolamentazione dei servizi paneuropei), con un'ulteriore
potenziale perdita di PIL fino a 3,7% nel periodo 2015 – 2020. Questa
opzione è quella che richiederebbe inoltre il minor tempo per sortire i suoi
effetti e conseguire tutti gli obiettivi specifici, producendo pertanto
maggiori benefici in termini economici e sociali rispetto alle opzioni
esaminate. Il 6
settembre 2013 il comitato per la valutazione d'impatto ha espresso il suo
parere sul progetto di valutazione d'impatto. La relazione e una sua
sintesi sono pubblicate insieme alla presente proposta. 3. ELEMENTI
GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica La proposta si basa sull'articolo 114 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto essa riguarda il
mercato interno delle comunicazioni elettroniche e il suo funzionamento. 3.2. Sussidiarietà L'attuale quadro normativo non è stato in
grado di raggiungere pienamente il suo obiettivo di istituire un mercato unico
delle comunicazioni elettroniche. Le differenze tra le norme nazionali, pur
compatibili con il quadro normativo dell'UE in vigore, creano ostacoli
nell'offerta e nella fruizione di servizi tra un paese e l'altro, limitando la libertà
di fornire comunicazioni elettroniche, come previsto dal diritto unionale, con
conseguenze dirette sul funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri non
possiedono né le competenze né gli incentivi per modificare l'attuale quadro
normativo. Sono necessarie misure a livello dell'UE per
affrontare le cause sottostanti al problema. In primo luogo, con l'introduzione
dell'autorizzazione unica UE si affronta l'attuale frammentazione
derivante dalla dimensione nazionale dei sistemi di autorizzazione generale. Il
meccanismo dell'autorizzazione unica UE, allineato al controllo esercitato dal
paese d'origine sulla revoca e/o sulla sospensione dell'autorizzazione,
faciliterebbe la registrazione degli operatori dell'UE e il coordinamento delle
misure di esecuzione più gravi ad essi applicabili. La proposta garantisce a
tali imprese una maggiore coerenza e prevedibilità, attribuendo alla
Commissione il potere di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione la
revoca delle misure correttive proposte che potrebbero essere incompatibili con
il diritto dell'UE. La proposta garantisce una maggiore convergenza nelle
condizioni regolamentate di accesso agli input per le reti fisse e senza fili,
rendendo più agevole l'erogazione di servizi paneuropei. La piena
armonizzazione dei diritti degli utenti finali garantisce che cittadini e
fornitori abbiano simili diritti e doveri in tutta l'UE, in particolare la
possibilità di vendere ed acquistare servizi al di là delle frontiere alle
stesse condizioni. Il principio di sussidiarietà è rispettato
poiché l'intervento dell'UE sarà limitato a quanto necessario per rimuovere
determinate barriere dal mercato interno. In primo luogo, l'autorizzazione unica UE è a
disposizione degli operatori che intendono svolgere le loro attività su scala
paneuropea, mentre spetta come ora al regolatore nazionale dello Stato membro
interessato continua il compito di stabilire gli obblighi regolamentari
intrinsecamente legati al luogo in cui si trova una rete o è fornito un
servizio. Le entrate generate dall'assegnazione delle frequenze rimarranno allo
Stato membro in questione, mentre i principi di regolamentazione più
dettagliati sull'uso dello spettro radio, a complemento degli obiettivi di alto
livello stabiliti dal quadro normativo dell'UE, lasciano ancora un ampio
margine discrezionale agli Stati membri su vari aspetti. Nella stessa ottica,
la procedura di notifica alla Commissione in materia di spettro è basata su un
controllo di compatibilità giuridica, piuttosto che sull'idea di sostituire la
discrezionalità della Commissione a quella degli Stati membri, ed è soggetta ad
ulteriori misure di salvaguardia quali la procedura di esame nel quadro della
procedura di comitato. Il vantaggio di usare l'autorizzazione generale per i
punti di accesso senza fili di portata limitata si limita alle installazioni a
bassa potenza, non intrusive, rigorosamente definite da misure di esecuzione.
Infine, l'imposizione di prodotti europei di accesso virtuale spetta sempre
all'autorità di regolamentazione nazionale dello Stato membro in cui si trova
la rete, a seguito di un'analisi di mercato in base al quadro esistente; allo
stesso tempo, l'armonizzazione dei prodotti di accesso virtuale utilizza un
meccanismo analogo a quello istituito per i prodotti di accesso fisico
all'ingrosso, già previsto nell'ambito del quadro esistente. 3.3. Proporzionalità L'azione dell'UE si limita a quanto necessario
per il conseguimento degli obiettivi individuati. Le misure puntano a eliminare
le evidenti strozzature nel mercato unico, modificando l'attuale quadro
normativo nella misura strettamente necessaria per creare le condizioni
favorevoli allo sviluppo di nuovi mercati delle comunicazioni elettroniche
transfrontaliere a livello dell'UE. Così facendo, si conseguirebbe il duplice
obiettivo della libertà di fornire e di consumare servizi di comunicazione
elettronica nel mercato unico. Parallelamente, poiché non si apportano grandi
modifiche al quadro normativo in vigore, anche in relazione alle modalità di
sorveglianza dei mercati da parte delle autorità di regolamentazione nazionali,
le misure non incideranno sulle attività di quei fornitori che sceglieranno di
mantenere un'impronta nazionale (o regionale). I nuovi mercati transfrontalieri dovrebbero
inoltre svilupparsi conformemente al principio "legiferare meglio",
vale a dire riducendo progressivamente la pressione sul piano regolamentare,
man mano che i mercati dimostrano di essere competitivi in un contesto europeo
più integrato ma nel rispetto delle competenze di vigilanza delle autorità
nazionali di regolamentazione e fatto salvo il controllo ex post della
concorrenza. Un aspetto positivo è rappresentato dal fatto che le autorità
nazionali di regolamentazione continuerebbero ad essere nella posizione
migliore per tener conto delle specificità nazionali: i) sia al momento di
regolamentare l'accesso alle infrastrutture fisiche, che per loro natura sono
geograficamente confinate a livello nazionale o regionale; ii) sia al
momento di trattare questioni relative ai consumatori in un contesto nazionale
(in particolare nella loro lingua). Di conseguenza, le misure proposte non
comportano modifiche significative della governance o il trasferimento
di competenze a livello europeo, ad esempio attraverso un regolatore dell'UE o
un meccanismo paneuropeo per la concessione delle licenze per lo spettro radio.
Le soluzioni proposte consentiranno alle parti
interessate di sfruttare le sinergie di un grande mercato unico e ridurre le
inefficienze nelle loro attività e nei loro investimenti, nel modo più rapido
ed efficace. Al contempo, la proposta garantisce agli operatori che decidono di
fornire servizi in un unico Stato membro la continuità dell'attuale normativa,
pur beneficiando di norme migliori e più chiare in materia di diritti degli
utenti finali, nonché di un contesto più prevedibile per l'accesso agli input
dello spettro e per i prodotti di accesso alla rete fissa di elevata qualità. 3.4. Diritti fondamentali È stata analizzata l'incidenza dalla presente
proposta sui diritti fondamentali come la libertà di espressione e
d'informazione, la libertà d'impresa, la non discriminazione, la tutela dei
consumatori e la protezione dei dati personali. In particolare, il regolamento
garantisce l'accesso a un'internet aperta, istituisce
uno standard elevato per i diritti degli utenti finali che verranno pienamente
armonizzati, accresce la libertà delle imprese su scala europea e, nel tempo,
dovrebbe contribuire a una riduzione della regolamentazione del settore. 3.5. Scelta dello strumento Lo strumento proposto dalla Commissione è un
regolamento, in quanto in grado di garantire la rimozione delle barriere del
mercato unico integrando l'attuale quadro normativo per le comunicazioni
elettroniche. Esso prevede diritti e obblighi specifici direttamente
applicabili ai fornitori e agli utenti finali e comprende inoltre meccanismi di
coordinamento relativamente ad alcuni input a livello europeo per facilitare
l'erogazione di servizi di comunicazione elettronica da un paese all'altro. Un
regolamento è uno strumento importante in ambiti quali ad esempio l'internet
aperta e la gestione del traffico, ove è necessario un vero e proprio approccio
comune per evitare fin dall'inizio l'attuale tendenza ad adottare soluzioni
nazionali divergenti e per consentire la gestione di reti integrate e lo
sviluppo di contenuti, applicazioni e servizi online che possono essere resi
disponibili allo stesso modo in tutta l'Unione. 3.6. Struttura della proposta e principali
diritti e obblighi Disposizioni generali (capo I, articoli 1 e
2) Il capo I contiene le disposizioni generali,
comprese le definizioni pertinenti. Si stabiliscono i principi di
regolamentazione che gli organismi di regolamentazione interessati devono
seguire nell'applicazione del presente regolamento in combinato disposto con le
disposizioni del quadro normativo esistente. Autorizzazione unica UE (capo II, articoli
da 3 a 7) Attualmente, gli operatori che intendono
fornire servizi in diversi Stati membri devono essere autorizzati in ciascuno
di essi. Il presente regolamento introduce un'autorizzazione unica UE basata su
un unico sistema di notifica nello Stato membro di stabilimento principale del
fornitore europeo di comunicazioni elettroniche (paese d'origine) e stabilisce
le condizioni ad esso applicabili. La revoca e/o la sospensione
dell'autorizzazione unica UE sono soggetti al controllo del paese d'origine. I
titolari di un'autorizzazione unica UE hanno diritto a pari trattamento in
termini di regolamentazione in situazioni analoghe all'interno e tra gli
Stati membri; i nuovi entranti e i piccoli operatori transfrontalieri sono
esentati dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per il
finanziamento dei servizi universali in Stati membri che non sono il paese
d'origine (paesi ospitante). I titolari di un'autorizzazione unica UE
continueranno a fornire i loro servizi in tutta Europa sulla base di una
maggiore coerenza nell'applicazione degli obblighi regolamentari. In tal modo, l'autorizzazione unica UE ridurrà
inutili ostacoli amministrativi e garantirà ai fornitori europei diritti e
obblighi più coerenti per poter operare in tutta l'UE e raggiungere economie di
scala. Input europei (Capo III) Sezione 1 (articoli da 8 a 16) I fornitori di servizi di telefonia mobile in
Europa non godono al momento della necessaria prevedibilità per quanto riguarda
la disponibilità di spettro in tutta l'UE e si trovano pertanto a dover
rispettare condizioni di assegnazione divergenti. È quindi più difficile
pianificare a lungo termine, investire al di là dei propri confini e, dunque,
crescere. Tale frammentarietà porta i fabbricanti di dispositivi a progettare i
loro prodotti per altri mercati più vasti e con maggiori prospettive di
crescita. Per porre fine a tale insostenibile situazione occorre garantire l'armonizzazione
degli input dello spettro radio attraverso: ·
la definizione di principi di regolamentazione
comuni applicabili agli Stati membri nella definizione di condizioni d'uso
dello spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili. ·
il conferimento alla Commissione del potere di
adottare atti di esecuzione volti ad armonizzare la disponibilità di
radiofrequenze, i tempi di assegnazione e la durata dei diritti d'uso dello
spettro radio; ·
un meccanismo di consultazione che consente alla
Commissione di analizzare i progetti di misure nazionali relative
all'assegnazione e all'uso dello spettro radio; ·
la semplificazione delle condizioni per
l'installazione e l'accesso alla banda larga senza fili a bassa potenza
("Wi-Fi", piccole cellule) per stimolare la concorrenza e ridurre la
congestione delle reti. Sezione 2 (articoli da 17 a 20) L'accesso virtuale armonizzato e di elevata
qualità alle reti fisse faciliterebbe l'ingresso nel mercato e la fornitura di
servizi transfrontalieri agli utenti finali e alle imprese, contribuendo a
stimolare la concorrenza e gli investimenti. Oggi i prodotti di accesso
virtuale a reti fisse sono definiti secondo modalità molto diverse nell'UE.
L'accesso virtuale a reti fisse per offrire servizi transfrontalieri è
armonizzato attraverso: ·
la definizione di caratteristiche comuni per i
prodotti virtuali armonizzati a livello UE di accesso alla banda larga
(disaggregazione virtuale, IP bitstream e segmenti di terminazione delle
linee affittate) quando tali prodotti vengono imposti agli operatori con un
significativo potere di mercato; ·
i regolatori nazionali devono conseguentemente
tener conto dell'introduzione di tali prodotti di accesso armonizzati quando
impongono misure correttive di natura regolamentare, con la dovuta attenzione
alla concorrenza nelle infrastrutture esistenti, agli investimenti e ai
requisiti generali di proporzionalità. La proposta riflette inoltre la prassi
decisionale con una disposizione che mette in relazione la considerazione degli
obblighi di controllo dei prezzi all'ingrosso per le reti NGA con la pressione
concorrenziale derivante da infrastrutture alternative, con le garanzie
effettive di accesso non discriminatorio e con il livello di concorrenza al
dettaglio in termini di prezzo, scelta e qualità; ·
il diritto dei fornitori di comunicazioni
elettroniche di offrire e utilizzare a condizioni ragionevoli prodotti
armonizzati per la connettività con una qualità del servizio garantita per
rendere disponibili nuovi tipi di servizi online. Diritti degli utenti finali (capo IV,
articoli da 21 a 29) In Europa, sia i fornitori di comunicazioni
elettroniche che gli utenti finali si trovano a dover rispettare norme
eterogenee in materia di diritti degli utenti finali, con livelli di tutela non
uniformi e un mosaico di norme divergenti nei vari Stati membri. Questa
frammentarietà è onerosa per gli operatori, insoddisfacente per gli utenti
finali e, infine, ostacola la fornitura di servizi transfrontalieri,
ripercuotendosi negativamente sulla propensione degli utenti finali a usufruire
di tali servizi. Per garantire un livello adeguato di tutela dei consumatori
nell'UE, sono armonizzate le norme che definiscono i diritti degli utenti
finali, tra cui: –
la non discriminazione tra determinate
comunicazioni nazionali e intraunionali (internazionali), a meno che le
differenze siano oggettivamente giustificate; –
la divulgazione dell'informativa precontrattuale e
contrattuale obbligatoria; –
una maggiore trasparenza e strumenti per evitare
fatture esorbitanti; –
il diritto di risolvere il contratto dopo sei mesi
senza costi (esclusi il valore residuo delle apparecchiature sovvenzionate o
altre promozioni); –
l'obbligo per i fornitori di garantire una
connessione senza restrizioni a tutti i contenuti, applicazioni e servizi a cui
accede l'utente finale ("neutralità della rete"), pur disciplinando
il ricorso, da parte degli operatori, a misure di gestione del traffico
rispetto all'accesso generale a internet. Al contempo, viene chiarito il quadro
giuridico per i servizi specialistici di elevata qualità. Agevolare il cambiamento di fornitore (capo
V, articolo 30) Attraverso norme più adeguate per il passaggio
a un altro fornitore si promuove l'ingresso sul mercato e la concorrenza tra i
fornitori di comunicazioni elettroniche e si permette agli utenti finali di
scegliere il fornitore che più si adatta alle loro esigenze specifiche. Sono
quindi previsti principi armonizzati per le procedure di cambio di fornitore
quali l'orientamento ai costi, la gestione del processo di passaggio a cura del
fornitore ricevente e la risoluzione automatica del contratto con il fornitore
cedente. Disposizioni organizzative e finali (Capo
VI, articoli da 31 a 40) Questo capo contiene in primo luogo le
disposizioni generali in materia di poteri sanzionatori delle autorità
nazionali competenti e le norme sulla facoltà della Commissione di adottare
atti delegati o di esecuzione. Seguono poi le modifiche alle direttive
quadro, nonché ai regolamenti relativi al roaming e al BEREC. In particolare,
con riferimento alla regolamentazione ex ante del mercato e tenuto conto
del fatto che ogni ANR continua ad essere competente per i rispettivi mercati
(nazionali), le modifiche mirano a promuovere una maggiore coerenza e stabilità
in tutta l'UE per quanto riguarda la valutazione dei mercati e l'imposizione di
obblighi di regolamentazione da parte delle ANR ai titolari di
un'autorizzazione unica UE, al fine di evitare che questi ultimi si trovino a
dover rispettare obblighi diversi per lo stesso fallimento del mercato in
ciascuno Stato membro in cui sono presenti. A tale scopo, le disposizioni
prevedono il potere della Commissione di esigere la revoca di misure correttive
imposte alle imprese titolari di un'autorizzazione unica UE, nonché la certezza
giuridica per quanto riguarda i criteri per l'identificazione dei mercati
soggetti a tali misure correttive ex ante, tenuto conto anche della pressione
concorrenziale esercitata da servizi analoghi forniti dagli operatori "over-the-top"
(OTT). Anche se le misure strutturali previste dal
regolamento "roaming III" sfoceranno in una maggiore concorrenza sul
mercato, presumibilmente da sole non riusciranno a creare una situazione in cui
i clienti si fidino, quando viaggiano all'estero, ad assumere lo stesso comportamento
abituale di consumo che hanno nel loro Stato membro d'origine e quindi non
consentiranno di porre fine ai sovrapprezzi del roaming in tutta Europa.
L'articolo 37 si basa quindi sul regolamento sul roaming e incentiva gli
operatori a fornire il roaming a tariffe pari a quelle nazionali. La proposta
introduce un meccanismo volontario per gli operatori mobili per la stipula di
accordi di roaming bilaterali o multilaterali che consentono loro di
internalizzare i costi del roaming all'ingrosso e di introdurre progressivamente
i servizi di roaming a tariffe pari a quelle nazionali entro il luglio 2016,
limitando nel contempo il rischio di arbitraggio sui prezzi. Tali accordi di
roaming in quanto tali non sono una novità sul mercato. Esistono già accordi di
questo tipo che consentono ai loro partecipanti (nel rispetto delle regole di
concorrenza) di realizzare economie di scala per la fornitura di servizi di
roaming tra le parti contraenti. La proposta richiede tuttavia la notifica di
tali accordi, onde migliorarne la trasparenza. Il regime volontario proposto
punta a trasferire ai consumatori i vantaggi di queste legittime economie di
scala mediante la fornitura di servizi di roaming a tariffe pari a quelle
nazionali, in condizioni che garantiscano la copertura del roaming in tutta
l'Unione e la fruizione tempestiva di tali offerte da parte dei consumatori di
tutta l'Unione. Al tempo stesso, la proposta individua l'equilibrio
necessario per permettere agli operatori di adeguare le loro offerte al
dettaglio e garantire gradualmente che la loro clientela ne tragga vantaggio.
Non è realistico immaginare che, senza tali accordi di roaming bilaterali o
multilaterali, un operatore da solo sia in grado di fornire servizi di roaming
in tutta l'Unione a tariffe pari a quelle nazionali entro i tempi previsti. Infine, le modifiche del regolamento BEREC
sono necessarie per conferire maggiore stabilità a questo organismo e
consentirgli di assumere un ruolo maggiormente strategico, in particolare
attraverso la nomina di un presidente professionista con un mandato di tre
anni. 4.
INCIDENZA SUL BILANCIO Il regolamento proposto non ha alcuna
incidenza sul bilancio dell'Unione. In particolare, la proposta di modificare il
regolamento (CE) n. 1211/2009 non ha alcuna incidenza né in termini di
organico, né di contributo finanziario all'Ufficio del BEREC ed è in linea con
le cifre stabilite dalla Comunicazione al Parlamento europeo e al
Consiglio (COM(2013) 519 final). 2013/0309 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che stabilisce misure riguardanti il mercato
unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente
connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE
e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO
EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della
Commissione europea, previa trasmissione del
progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del
Comitato economico e sociale europeo[12], visto il parere del
Comitato delle regioni[13], deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) L'Europa deve cogliere tutte
le opportunità di crescita per uscire dalla crisi, creare occupazione e tornare
a essere competitiva. La ripresa della crescita e dell'occupazione nell'Unione
è l'obiettivo della strategia Europa 2020. Il Consiglio europeo della primavera
del 2013 ha sottolineato l'importanza del mercato unico digitale per la
crescita e l'urgenza di adottare misure concrete, al fine di realizzare quanto
prima un mercato unico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
(TIC). In linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e con tale
appello del Consiglio europeo, il presente regolamento mira a realizzare un
mercato unico delle comunicazioni elettroniche completando e adattando
l'attuale quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche. (2) L'Agenda digitale europea,
una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, ha già riconosciuto il
ruolo indispensabile delle TIC e della connettività di rete per lo sviluppo
della nostra economia e della nostra società. Affinché l'Europa possa cogliere
i benefici della trasformazione digitale, l'Unione necessita di un mercato
unico delle comunicazioni elettroniche dinamico per tutti i settori e
sull'intero territorio. Un autentico mercato unico delle comunicazioni
sarà la spina dorsale di un'economia digitale innovativa e
"intelligente", oltre a costituire la base del mercato unico
digitale, in cui i servizi online possono circolare liberamente attraverso le
frontiere. (3) Un mercato unico pienamente
integrato delle comunicazioni elettroniche deve garantire la libertà di fornire
reti e servizi di comunicazione elettronica a ogni cliente nell'Unione e il
diritto di ciascun utente finale di scegliere la migliore offerta disponibile
sul mercato, senza ostacoli dovuti alla frammentazione dei mercati lungo i
confini nazionali. L'attuale quadro normativo delle comunicazioni elettroniche
non risolve completamente il problema della frammentazione, che continua a
sussistere a causa di regimi di autorizzazione nazionali anziché unionali, sistemi
nazionali di assegnazione delle frequenze, differenze tra i prodotti di accesso
disponibili per i fornitori di comunicazioni elettroniche dei vari Stati membri
e diversi insiemi di norme a tutela dei consumatori, che variano da settore a
settore. La normativa dell'Unione in molti casi si limita a fissare i parametri
di base ed è spesso attuata secondo modalità divergenti nei singoli Stati
membri. (4) Un autentico mercato unico
delle comunicazioni elettroniche dovrebbe promuovere la concorrenza, gli investimenti
e l'innovazione in reti e servizi nuovi e potenziati favorendo l'integrazione
dei mercati e l'offerta di servizi transfrontalieri. In questo modo
contribuirebbe a conseguire gli ambiziosi obiettivi dell'Agenda digitale
europea in termini di banda larga ad alta velocità. La crescente disponibilità
di infrastrutture e servizi digitali dovrebbe a sua volta ampliare le
possibilità di scelta dei consumatori, migliorare la qualità del servizio,
favorire la diversificazione dei contenuti e contribuire alla coesione
territoriale e sociale, agevolando al contempo la mobilità in tutta l'Unione. (5) È necessario che i vantaggi
derivanti da un mercato unico delle comunicazioni elettroniche siano estesi al
più ampio ecosistema digitale dell'Unione che comprende i fabbricanti di
apparecchiature, i fornitori di contenuti e applicazioni e l'economia in
generale, abbracciando settori quali quello bancario, automobilistico, della
logistica, del commercio al dettaglio, dell'energia e dei trasporti, che fanno
affidamento sulla connettività per migliorare la produttività, ad esempio
attraverso le diffuse applicazioni dell'informatica nella nuvola (cloud
computing), gli oggetti connessi e la possibilità di fornire servizi integrati
per parti diverse di un'impresa. È opportuno che anche le amministrazioni
pubbliche e il settore sanitario usufruiscano di una più ampia disponibilità di
servizi online (e-government e e-health). Un mercato unico delle comunicazioni
elettroniche può anche migliorare l'offerta di contenuti e servizi culturali e
favorire la diversità culturale in generale. La fornitura di connettività
attraverso reti e servizi di comunicazione elettronica è estremamente
importante per l'intera economia e per la società al punto che occorre evitare
oneri settoriali ingiustificati, siano essi di tipo normativo o di altro
genere. (6) Il presente regolamento mira
a completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche agendo su tre
grandi assi interconnessi. In primo luogo, è necessario assicurare la libertà
di fornire servizi di comunicazione elettronica al di là dei confini e
attraverso le reti nei vari Stati membri, partendo dal concetto di
autorizzazione unica UE che crea i presupposti per garantire una maggiore
coerenza e prevedibilità, a livello di contenuto e di attuazione, della
regolamentazione settoriale in tutta l'Unione. In secondo luogo, occorre
consentire l'accesso a condizioni molto più omogenee agli input essenziali per
la fornitura transfrontaliera di servizi e reti di comunicazione elettronica, non
solo per le comunicazioni a banda larga senza fili, per le quali sono
fondamentali sia le frequenze soggette a licenza sia quelle esenti da licenza,
ma anche per la connettività su linea fissa. In terzo luogo, al fine di
allineare le condizioni del settore e rafforzare la fiducia dei cittadini nel
digitale, occorre che il presente regolamento armonizzi le norme sulla tutela
degli utenti finali, soprattutto dei consumatori. Tali norme includono la non
discriminazione, le informazioni contrattuali, la rescissione dei contratti e
il passaggio a un altro fornitore, oltre alle norme sull'accesso a contenuti,
applicazioni e servizi online e sulla gestione del traffico, che non solo
tutelano gli utenti finali ma garantiscono anche il funzionamento ininterrotto dell'ecosistema
di internet quale volano per l'innovazione. Inoltre, sono necessarie ulteriori
riforme nel settore del roaming che offrano agli utenti finali la sicurezza di
restare connessi quando viaggiano nell'Unione, favorendo con il tempo la
convergenza dei prezzi e di altre condizioni nell'Unione. (7) Il presente regolamento è
inteso pertanto a integrare il vigente quadro normativo dell'Unione (direttiva 2002/19/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio[14],
direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[15], direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[16],
direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[17], direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[18],
direttiva 2002/77/CE della Commissione[19],
regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[20], regolamento (UE) n. 531/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio[21]
e decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo[22]) e le vigenti normative
nazionali adottate in conformità del diritto dell'Unione, stabilendo precisi
diritti e obblighi sia per i fornitori di comunicazioni elettroniche sia per
gli utenti finali e modificando opportunamente le direttive esistenti e il
regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire una maggiore
convergenza e di introdurre modifiche di rilievo coerenti con un mercato unico
più competitivo. (8) Le misure di cui al presente
regolamento rispettano il principio della neutralità tecnologica, ossia non
impongono né favoriscono l'utilizzo di un determinato tipo di tecnologia. (9) La fornitura di comunicazioni
elettroniche transfrontaliere è tuttora soggetta a oneri maggiori rispetto ai
servizi erogati entro i confini nazionali. In particolare, i fornitori
transnazionali sono ancora tenuti a informare i singoli Stati membri ospitanti,
ai quali devono altresì pagare diritti. Al fine di ridurre gli oneri
amministrativi per gli operatori transfrontalieri, è opportuno che i titolari
di un'autorizzazione unica UE siano soggetti a un unico sistema di notifica
nello Stato membro della sede principale (Stato membro d'origine). È necessario
che l'autorizzazione unica UE si applichi a tutte le imprese che forniscono o
intendono fornire servizi e reti di comunicazione elettronica in più Stati
membri, consentendo loro di godere dei diritti connessi alla libertà di
fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, in conformità del
presente regolamento, in qualsiasi Stato Membro. L'autorizzazione unica UE, che
definisce il quadro giuridico applicabile agli operatori di comunicazioni
elettroniche che forniscono servizi transfrontalieri sulla base
dell'autorizzazione generale ottenuta nello Stato membro d'origine, è intesa a
dare efficacia alla libertà di fornitura di servizi e reti di comunicazione
elettronica in tutta l'Unione. (10) La fornitura di servizi o reti
di comunicazione elettronica a livello transfrontaliero può assumere diverse
forme, in funzione di diversi fattori quali il tipo di rete o di servizi
forniti, l'estensione dell'infrastruttura fisica necessaria o il numero di
abbonati nei diversi Stati membri. L'intenzione di prestare servizi di
comunicazione elettronica a livello transfrontaliero o di gestire una rete di
comunicazioni elettroniche in più Stati membri può essere dimostrata mediante
attività quali la negoziazione di accordi in materia di accesso alle reti in un
determinato Stato membro o la promozione commerciale su un sito internet nella
lingua dello Stato membro interessato. (11) Indipendentemente dalle
modalità secondo le quali il fornitore sceglie di gestire le reti o di fornire
i servizi di comunicazione elettronica a livello transfrontaliero, occorre che
il quadro normativo applicabile a un operatore europeo sia neutro rispetto alle
scelte commerciali che sottendono l'organizzazione delle funzioni e delle
attività negli Stati membri. Pertanto, indipendentemente dalla struttura
societaria dell'impresa, lo Stato membro d'origine di un fornitore europeo di
comunicazioni elettroniche è da considerarsi lo Stato membro in cui vengono
prese le decisioni strategiche concernenti la fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica. (12) È opportuno che
l'autorizzazione unica UE sia basata sull'autorizzazione generale ottenuta
nello Stato membro d'origine e che non sia soggetta a condizioni già
applicabili in virtù di altre norme nazionali vigenti non specifiche del
settore delle comunicazioni elettroniche. È inoltre opportuno che le
disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 531/2012
valgano anche per i fornitori europei di comunicazioni elettroniche. (13) Le condizioni settoriali, ad
esempio per quanto riguarda l'accesso alle reti o la sicurezza e l'integrità
delle stesse, oppure l'accesso ai servizi di emergenza, sono nella maggior
parte dei casi strettamente legate al luogo di ubicazione della rete o di
fornitura del servizio. Di conseguenza, un fornitore europeo di comunicazioni
elettroniche può essere soggetto alle condizioni applicabili negli Stati membri
in cui opera, se non diversamente specificato dal presente regolamento. (14) Quando gli Stati membri
richiedono un contributo del settore al finanziamento degli obblighi di
servizio universale e alle spese amministrative delle autorità nazionali di
regolamentazione, è opportuno che i criteri e le procedure per la ripartizione
dei contributi siano proporzionati e non discriminatori per i fornitori europei
di comunicazioni elettroniche, in modo da non ostacolare l'ingresso sul mercato
transfrontaliero, in particolare dei nuovi entranti e dei piccoli operatori;
occorre pertanto che i contributi richiesti alle singole imprese tengano conto
della quota di mercato del contribuente, in termini di fatturato realizzato nel
pertinente Stato membro, e siano soggetti all'applicazione di una soglia de
minimis. (15) È necessario assicurare che,
in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni di trattamento tra i
fornitori europei di comunicazioni elettroniche da parte dei diversi Stati
membri e che siano applicate pratiche normative coerenti nel mercato unico, in
particolare per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di
applicazione degli articoli 15 o 16 della direttiva 2002/21/CE o
degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE. I fornitori europei
di comunicazioni elettroniche hanno pertanto diritto alla parità di trattamento
da parte dei vari Stati membri in situazioni oggettivamente equivalenti, al
fine di consentire operazioni multiterritoriali più integrate. Inoltre, è
opportuno che esistano procedure specifiche a livello unionale per l'esame dei
progetti di decisione riguardanti le misure correttive ai sensi
dell'articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE in questi
casi, al fine di evitare divergenze ingiustificate in termini di obblighi
applicabili ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche nei diversi
Stati membri. (16) Occorre stabilire
l'attribuzione delle competenze in materia di regolamentazione e vigilanza tra
lo Stato membro di origine e gli eventuali Stati membri ospitanti dei fornitori
europei di comunicazioni elettroniche, allo scopo di ridurre le barriere all'ingresso,
garantendo al contempo che sia correttamente controllato il rispetto delle
condizioni applicabili alla fornitura di servizi e reti da parte di detti
operatori. Pertanto, sebbene ciascuna autorità nazionale di
regolamentazione debba controllare l'osservanza delle condizioni applicabili
nel suo territorio conformemente alla normativa dell'Unione, anche mediante
sanzioni e provvedimenti provvisori, solo l'autorità nazionale di
regolamentazione dello Stato membro d'origine è autorizzata a sospendere o revocare
il diritto di un fornitore europeo di fornire reti e servizi di comunicazione
elettronica in tutta l'Unione o in una sua parte. (17) Lo spettro radio è un bene
pubblico e una risorsa essenziale per il mercato interno delle comunicazioni
mobili, a banda larga senza fili e via satellite nell'Unione. Lo sviluppo
delle comunicazioni a banda larga senza fili contribuisce all'attuazione
dell'Agenda digitale europea, in particolare agli obiettivi di garantire
l'accesso alla banda larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020,
con una velocità di almeno 30 Mbps, e di consentire all'Unione di disporre di
una capacità e di una velocità di banda larga il più elevate possibile.
L'Unione tuttavia è rimasta indietro rispetto ad altre regioni del mondo, quali
il Nord America, l'Africa e alcune zone dell'Asia, in termini di diffusione e
penetrazione dell'ultima generazione di tecnologie a banda larga senza fili,
necessarie per il conseguimento di tali obiettivi strategici. Il processo
frammentario di autorizzazione e messa a disposizione della banda da 800 MHz
per le comunicazioni a banda larga senza fili, con oltre la metà degli Stati
membri che ha richiesto una deroga o che non è riuscita a realizzare
l'obiettivo prestabilito rispettando il termine fissato nella decisione
n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[23] sul programma strategico in
materia di spettro radio, testimonia l'urgenza di agire entro la scadenza del
programma attuale. Le misure dell'Unione volte a garantire condizioni
armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro
radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, ai sensi della decisione
n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[24], non sono state sufficienti
per ovviare a questo problema. (18) L'applicazione di politiche
nazionali diverse genera incongruenze e una frammentazione del mercato interno
tali da ostacolare la diffusione di servizi su scala unionale e il
completamento del mercato interno delle comunicazioni a banda larga senza fili.
Questo fattore può inoltre creare disparità di condizioni di accesso a tali
servizi, ostacolare la concorrenza tra imprese stabilite in Stati membri
diversi e frenare gli investimenti in reti e tecnologie più avanzate e la
nascita di servizi innovativi, privando così i cittadini e le imprese di
servizi integrati e di alta qualità capillari e impedendo agli operatori della
banda larga senza fili di usufruire della maggiore efficienza che operazioni su
vasta scala più integrate potrebbero offrire. Occorre pertanto che le
misure prese dall'Unione relative ad alcuni aspetti dell'assegnazione dello
spettro radio siano accompagnate dallo sviluppo nell'Unione di un'ampia
copertura integrata dei servizi avanzati di comunicazione a banda larga senza
fili in tutto il suo territorio. Allo stesso tempo, è opportuno che gli Stati
membri mantengano il diritto di adottare misure per organizzare il proprio
spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa. (19) Occorre che i fornitori di
servizi di comunicazione elettronica, compresi gli operatori di telefonia
mobile o i consorzi di gestori di rete mobile, siano in grado di organizzare
collettivamente la copertura efficiente e a prezzi accessibili di un'ampia
parte del territorio dell'Unione, per offrire agli utenti finali vantaggi a
lungo termine, e che possano pertanto utilizzare lo spettro radio in diversi
Stati membri secondo condizioni, procedure, costi, tempi e durata simili in
bande armonizzate e ricorrendo a pacchetti complementari di frequenze radio, ad
esempio una combinazione di frequenze più basse e più alte per la copertura di
aree più o meno densamente popolate. Le iniziative a favore di un maggiore
coordinamento e di una maggiore coerenza consentirebbero inoltre di migliorare
la prevedibilità delle condizioni di investimento nelle reti. Tale prevedibilità
sarebbe inoltre fortemente favorita da una chiara politica a favore di diritti
d'uso dello spettro radio di lunga durata, senza pregiudicare il carattere
indefinito di tali diritti in taluni Stati membri, e che sia altresì correlata
a condizioni precise per il trasferimento, l'affitto o la condivisione
dell'intero spettro radio, o di parte di esso, in base ai diritti d'uso
individuali. (20) È necessario migliorare il
coordinamento e l'uniformità dei diritti d'uso dello spettro radio, almeno per
le bande armonizzate per le comunicazioni a banda larga senza fili fisse,
portatili e mobili. Sono comprese le bande identificate a livello UIT per i
sistemi avanzati IMT (International Mobile Telecommunications) e quelle
utilizzate per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), ad esempio a 2,4 GHz e
a 5 GHz. È opportuno estendere tale operazione di migliore coordinamento e
maggiore uniformità anche alle bande che potrebbero essere armonizzate in
futuro per le comunicazioni a banda larga senza fili, come previsto
dall'articolo 3, lettera b), del programma strategico in materia di
spettro radio e dal parere del gruppo "Politica dello spettro radio"
(RSPG) adottato il 13 giugno 2013 sul tema delle sfide strategiche
che l'Europa deve affrontare per soddisfare la crescente domanda di spettro
radio per la banda larga senza fili, ad esempio, nell'immediato futuro, le
bande a 700 MHz, a 1,5 GHz e a 3,8-4,2 GHz. (21) La coerenza tra le diverse
procedure nazionali di assegnazione dello spettro radio potrebbe essere
favorita da disposizioni più esplicite sui criteri concernenti i tempi delle
procedure di autorizzazione, la durata dei diritti d'uso, le tariffe e le
modalità di pagamento, gli obblighi in materia di capacità e di copertura, la
definizione della gamma di frequenze radio e blocchi di frequenze soggetti a
procedura di concessione, i requisiti di soglia oggettivi per la promozione di
una concorrenza effettiva e le condizioni di trasferibilità dei diritti d'uso,
comprese le condizioni di condivisione. (22) La limitazione dell'onere
tariffario a quanto necessario per una gestione ottimale dello spettro radio,
con un equilibrio tra pagamenti immediati e tariffe periodiche, incoraggerebbe
gli investimenti nello sviluppo di infrastrutture e tecnologie e il
trasferimento dei relativi vantaggi in termini di costi agli utenti finali. (23) Una maggiore sincronizzazione
delle allocazioni dello spettro radio e la conseguente diffusione della banda
larga senza fili in tutta l'Unione dovrebbero favorire il conseguimento di
effetti di scala in settori correlati, ad esempio quelli delle apparecchiature
di rete e dei dispositivi terminali. Tali settori potrebbero a loro volta
prendere in considerazione le iniziative e le politiche unionali in materia di
utilizzo dello spettro radio in misura molto più estesa rispetto a quanto riscontrato
di recente. È necessario pertanto definire una procedura di armonizzazione
dei calendari di assegnazione e una durata minima o comune dei diritti d'uso
per queste bande. (24) Per quanto riguarda le altre
condizioni essenziali che possono accompagnare i diritti d'uso dello spettro
radio per la banda larga senza fili, l'applicazione convergente, da parte dei
singoli Stati membri, dei principi normativi e dei criteri definiti nel
presente regolamento sarebbe favorita da un meccanismo di coordinamento in
virtù del quale la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati
membri hanno la possibilità di formulare osservazioni prima della concessione
dei diritti d'uso da parte di un determinato Stato membro, mentre la
Commissione, tenendo conto dei pareri degli Stati membri, ha la possibilità di
impedire l'attuazione di eventuali proposte non conformi al diritto
dell'Unione. (25) Considerando la crescita
esponenziale della domanda di spettro radio per la banda larga senza fili, è
necessario promuovere soluzioni alternative per l'accesso a questa tecnologia
che garantiscano un uso più efficace dello spettro. Tali soluzioni comprendono
i sistemi di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata, ad esempio
i cosiddetti "hotspot" delle reti locali in radiofrequenza (RLAN),
altrimenti note come reti WiFi, e le reti dei punti di accesso cellulare di
piccole dimensioni e a bassa potenza (femtocelle, picocelle o metrocelle). (26) I sistemi di accesso senza
fili complementari come le reti RLAN, soprattutto i punti RLAN accessibili al
pubblico, sempre più spesso consentono l'accesso a internet da parte degli
utenti finali e l'offload del traffico mobile da parte degli operatori di
telefonia mobile, utilizzando risorse dello spettro radio armonizzate senza
richiedere un'autorizzazione aggiuntiva o il diritto d'uso dello spettro. (27) La maggior parte dei punti di
accesso RLAN è attualmente utilizzata da utenti privati come estensione senza
fili locale della propria connessione fissa a banda larga. Se gli utenti
finali, entro i limiti dell'abbonamento a internet sottoscritto, scelgono di
condividere l'accesso alla propria rete RLAN con altri utenti, la disponibilità
di un numero elevato di punti di accesso di questo tipo, soprattutto nelle aree
densamente popolate, dovrebbe massimizzare la capacità di trasmissione dei dati
wireless tramite il riutilizzo dello spettro radio e creare un'infrastruttura
complementare a banda larga senza fili, accessibile ad altri utenti finali ed
efficiente sotto il profilo dei costi. Occorre pertanto eliminare o prevenire
inutili restrizioni della possibilità degli utenti finali di condividere
l'accesso alla propria rete RLAN con altri utenti finali o di connettersi ai
punti di accesso RLAN. (28) È necessario inoltre eliminare
inutili restrizioni all'installazione e all'interconnessione dei punti di
accesso RLAN. Le autorità pubbliche o i fornitori di servizi pubblici
utilizzano sempre più spesso punti di accesso RLAN nelle loro sedi per le
proprie necessità, ad esempio per l'uso da parte del personale, per agevolare
l'accesso in loco e con poca spesa ai servizi di e-government da parte dei
cittadini o consentire la prestazione di servizi pubblici intelligenti con
informazioni in tempo reale, ad esempio per la gestione dei trasporti pubblici
o del traffico. Questi enti potrebbero anche rendere disponibili tali punti di
accesso RLAN ai cittadini in generale come servizio complementare ai servizi
offerti al pubblico in tali sedi ed è opportuno pertanto metterli in condizioni
di farlo nel rispetto delle disposizioni in materia di concorrenza e di appalti
pubblici. Non deve essere considerato un fornitore di comunicazioni elettroniche
il fornitore che rende disponibile l'accesso locale a reti di comunicazione
elettronica all'interno o in prossimità di una proprietà privata o di un'area
pubblica limitata come servizio complementare a un'altra attività che non
dipende da tale accesso, come nel caso degli hotspot RLAN resi disponibili ai
clienti di altre attività commerciali o al grande pubblico in tale area. (29) I punti di accesso senza fili
di portata limitata a bassa potenza sono apparecchiature molto piccole e poco
intrusive simili ai router WiFi domestici, di cui sarebbe opportuno specificare
le caratteristiche tecniche a livello dell'Unione ai fini della distribuzione e
dell'uso in contesti locali differenti soggetti ad autorizzazione generale,
senza indebite restrizioni connesse a licenze urbanistiche o di altro tipo.
Al fine di garantire la proporzionalità delle misure che specificano le
caratteristiche tecniche affinché tale utilizzo possa beneficiare
dell'autorizzazione generale, occorre definire caratteristiche molto più restrittive
delle soglie massime applicabili, previste da misure dell'Unione relative a
parametri come la potenza. (30) È necessario che gli Stati
membri assicurino che la gestione dello spettro radio a livello nazionale non
impedisca ad altri Stati membri di utilizzare lo spettro radio cui hanno
diritto, né di conformarsi agli obblighi previsti per le bande il cui utilizzo
è armonizzato a livello dell'Unione. Partendo dalle attività esistenti del
gruppo RSPG, è necessario istituire un meccanismo di coordinamento che
garantisca a ciascuno Stato membro un accesso equo allo spettro radio e che gli
esiti del coordinamento siano coerenti e applicabili. (31) L'esperienza acquisita
nell'attuazione del quadro normativo dell'Unione dimostra che le disposizioni
vigenti che richiedono l'applicazione coerente delle misure regolamentari e
l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del mercato interno non hanno creato
incentivi sufficienti alla progettazione di prodotti di accesso sulla base di
norme e processi armonizzati, in particolare in relazione alle reti fisse. Gli
operatori con attività in diversi Stati membri hanno difficoltà a trovare input
di accesso che abbiano la qualità richiesta e i livelli di interoperabilità di
rete e di servizio adeguati; inoltre, qualora disponibili, tali input
presentano caratteristiche tecniche differenti. Ciò comporta un aumento
dei costi e rappresenta un ostacolo alla prestazione dei servizi al di là delle
frontiere nazionali. (32) L'integrazione del mercato
interno delle comunicazioni elettroniche sarebbe accelerata dall'istituzione di
un quadro di riferimento per la definizione di alcuni prodotti virtuali europei
fondamentali, particolarmente importanti per consentire ai fornitori di servizi
di comunicazione elettronica di offrire servizi transfrontalieri e adottare una
strategia panunionale in un contesto che evolve sempre più in direzione di un
ambiente IP puro, sulla base di caratteristiche minime e parametri chiave. (33) Occorre far fronte alle
esigenze operative soddisfatte da vari prodotti virtuali. È necessario che
siano disponibili prodotti di accesso a banda larga virtuali europei nel caso
in cui a un operatore con significativo potere di mercato venga richiesto, in
conformità delle disposizioni della direttiva quadro e della direttiva accesso,
di fornire l'accesso, a condizioni regolamentate, a uno specifico punto di
accesso della sua rete. In primo luogo, occorre agevolare un accesso
transfrontaliero efficiente per mezzo di prodotti armonizzati che consentano
agli operatori transfrontalieri la fornitura iniziale dei servizi ai propri
clienti finali senza ritardi e con un livello di qualità prevedibile e
sufficiente, compresi i servizi ai clienti aziendali con più sedi in diversi
Stati membri, ove un'analisi di mercato evidenzi che ciò sia necessario e
proporzionato. È opportuno che questi prodotti armonizzati siano disponibili
per un periodo di tempo sufficiente a consentire ai soggetti che richiedono
l'accesso e ai fornitori di pianificare investimenti a medio e lungo termine. (34) In secondo luogo, i prodotti
di accesso virtuale sofisticati che richiedono un livello superiore di
investimenti da parte dei soggetti interessati all'accesso e offrono loro un
grado maggiore di controllo e differenziazione, in particolare fornendo accesso
a livello più locale, sono essenziali per creare le condizioni per una
concorrenza sostenibile in tutto il mercato interno. Pertanto, al fine di
favorire gli investimenti transfrontalieri, è necessario armonizzare anche
questi prodotti essenziali di accesso all'ingrosso alle reti NGA (Next
Generation Access). È opportuno che i prodotti di accesso virtuale a banda
larga siano progettati in modo da avere funzionalità equivalenti alla
disaggregazione fisica, allo scopo di ampliare la gamma delle possibili misure
correttive in materia di servizio all'ingrosso che le autorità nazionali di
regolamentazione possono prendere in considerazione nel quadro della
valutazione della proporzionalità, ai sensi della direttiva 2002/19/CE. (35) In terzo luogo, è necessario altresì
armonizzare i prodotti di accesso all'ingrosso per i segmenti terminali di
linee affittate con interfacce potenziate, al fine di consentire la fornitura
transfrontaliera di servizi di connettività di importanza critica per i clienti
aziendali più esigenti. (36) In un contesto di passaggio
progressivo alle "reti completamente IP", l'assenza di prodotti di
connettività basati sul protocollo IP per le diverse categorie di servizi che
garantiscano una qualità certa dei servizi e consentano percorsi di comunicazione
tra i domini di rete e tra i confini delle reti, sia all'interno dei singoli
Stati membri sia tra Stati membri diversi, ostacola lo sviluppo di applicazioni
che si basano sull'accesso ad altre reti, limitando così l'innovazione
tecnologica. Inoltre, questa situazione impedisce la diffusione su vasta scala
dei vantaggi in termini di efficienza associati alla gestione e alla fornitura
di reti e prodotti di connettività IP con un livello di qualità del servizio
certo, soprattutto in termini di maggiore sicurezza, affidabilità e
flessibilità, convenienza economica e tempi di fornitura più brevi, tutti
fattori di cui si gioverebbero gli operatori di rete, i fornitori di servizi e
gli utenti finali. È pertanto necessario un approccio armonizzato alla progettazione
e alla disponibilità di questi prodotti a condizioni ragionevoli, prevedendo,
se del caso, la possibilità di fornitura incrociata da parte delle imprese di
comunicazioni elettroniche interessate. (37) È opportuno che le autorità
nazionali di regolamentazione, quando valutano le misure correttive in materia
di accesso più appropriate per le reti degli operatori designati come detentori
di un significativo potere di mercato, tengano conto della creazione di
prodotti di accesso a banda larga virtuali europei ai sensi del presente
regolamento, evitando al contempo un'eccessiva regolamentazione attraverso
l'inutile moltiplicazione di prodotti di accesso all'ingrosso, siano essi
imposti in esito ad analisi di mercato o forniti ad altre condizioni. In
particolare, è necessario che l'introduzione dei prodotti di accesso virtuali
europei non conduca, di per sé, a un aumento del numero di prodotti di accesso
regolamentato imposti a un determinato operatore. Inoltre, la necessità da
parte delle autorità nazionali di regolamentazione, a seguito dell'adozione del
presente regolamento, di valutare se occorre imporre un prodotto europeo di
accesso a banda virtuale in sostituzione delle soluzioni di accesso
all'ingrosso esistenti, nonché di valutare l'adeguatezza dell'imposizione di un
tale prodotto nel contesto delle future analisi di mercato in caso di riscontro
di un significativo potere di mercato, non deve influire sulla loro
responsabilità di identificare la misura correttiva più appropriata e adeguata
per risolvere il problema di concorrenza individuato in conformità
dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE. (38) Ai fini della prevedibilità
regolamentare, occorre che la legislazione tenga conto anche degli elementi
essenziali delle modifiche della prassi decisionale nell'ambito dell'attuale
quadro giuridico che influiscono sulle condizioni alle quali i prodotti di
accesso all'ingrosso, compresi i prodotti di accesso a banda larga virtuali
europei, sono resi disponibili per le reti NGA. È opportuno prevedere anche
disposizioni che riflettano l'importanza, per l'analisi dei mercati
dell'accesso all'ingrosso e in particolare per individuare l'eventuale
necessità di un controllo dei prezzi per tale accesso alle reti NGA, del
rapporto tra la pressione concorrenziale esercitata dalle infrastrutture fisse
e senza fili alternative, la presenza di garanzie efficaci di accesso non
discriminatorio e il livello di concorrenza esistente in termini di prezzo,
scelta e qualità dei servizi al dettaglio. Quest'ultima considerazione è in
ultima analisi determinante in termini di vantaggi per gli utenti finali. Ad
esempio, nella valutazione caso per caso ai sensi dell'articolo 16 della
direttiva 2002/21/CE e fatta salva la valutazione di significativo potere
di mercato, le autorità nazionali di regolamentazione, in presenza di due reti
NGA fisse, possono ritenere le condizioni di mercato sufficientemente
competitive per promuovere il potenziamento delle reti e incoraggiare
l'evoluzione verso la fornitura di servizi ultraveloci, fattore che costituisce
un parametro importante della concorrenza nella fase al dettaglio. (39) L'intensificarsi della
concorrenza in un mercato unificato comporterà probabilmente la riduzione, con
il passare del tempo, della regolamentazione settoriale basata su analisi di
mercato. Uno dei risultati del completamento del mercato unico dovrebbe essere,
in effetti, una maggiore tendenza verso una reale concorrenza sui mercati
rilevanti e l'applicazione ex post della normativa in materia di
concorrenza è considerata sempre più una misura sufficiente a garantire il
funzionamento del mercato. Per ragioni di chiarezza giuridica e prevedibilità
degli approcci regolamentari a livello transfrontaliero, occorre stabilire
criteri chiari e vincolanti circa le modalità da utilizzare per valutare se per
un determinato mercato è ancora giustificata l'imposizione di obblighi
regolamentari ex ante, con riferimento alla durata delle strozzature e alle
prospettive di concorrenza, in particolare quella basata sulle infrastrutture,
e alle condizioni di concorrenza nella fase al dettaglio, in base a criteri
come ad esempio prezzo, scelta e qualità, che rappresentano in ultima analisi
ciò che realmente conta per gli utenti finali e per la competitività globale
dell'economia dell'Unione. Questi criteri dovrebbero essere alla base delle
ulteriori revisioni dell'elenco di mercati soggetti a regolamentazione
ex ante e aiutare le autorità nazionali di regolamentazione a concentrare
gli sforzi nei campi in cui la concorrenza non è ancora effettiva, adottando un
approccio convergente. La creazione di un vero mercato unico delle
comunicazioni elettroniche potrebbe inoltre influire sulla portata geografica
dei mercati, ai fini sia della normativa settoriale basata sui principi della concorrenza
sia dell'applicazione delle regole di concorrenza. (40) Le divergenze nell'attuazione
a livello nazionale delle norme settoriali in materia di tutela degli utenti
finali creano grandi ostacoli per la realizzazione del mercato unico digitale,
in particolare nella misura in cui determinano un aumento dei costi di
adeguamento a carico dei fornitori che desiderano offrire servizi di
comunicazione elettronica transfrontalieri al pubblico. Inoltre, la
frammentazione e l'incertezza circa il livello di tutela assicurato nei diversi
Stati membri mina la fiducia degli utenti finali e li dissuade dall'acquistare
servizi di comunicazione elettronica all'estero. Al fine di conseguire
l'obiettivo dell'Unione di rimuovere le barriere al mercato interno, è necessario
sostituire le disposizioni nazionali divergenti con un insieme unico di norme
settoriali completamente armonizzate, in grado di assicurare un livello comune
elevato di tutela degli utenti finali. È necessario che la piena armonizzazione
delle disposizioni giuridiche non impedisca ai fornitori di comunicazioni
elettroniche al pubblico di offrire agli utenti finali accordi contrattuali che
prevedano un livello di tutela maggiore. (41) Il presente regolamento
armonizza solo alcune norme settoriali e non deve pertanto pregiudicare le
disposizioni generali in materia di tutela dei consumatori stabilite dagli atti
dell'Unione e dalla pertinente legislazione nazionale di attuazione. (42) Quando le disposizioni dei
capitoli 4 e 5 del presente regolamento si riferiscono agli utenti finali, esse
devono applicarsi non soltanto ai consumatori, ma anche ad altre categorie di
utenti finali, in primo luogo le microimprese. È necessario che gli utenti
finali diversi dai consumatori, su richiesta individuale e per i singoli contratti,
possano convenire di derogare a talune disposizioni. (43) Il completamento del mercato
interno delle comunicazioni elettroniche richiede anche la rimozione degli
ostacoli che impediscono agli utenti finali di accedere ai servizi di
comunicazione elettronica in tutta l'Unione. È necessario pertanto che le
autorità pubbliche non frappongano o mantengano ostacoli all'acquisto
transfrontaliero di tali servizi. I fornitori di comunicazioni elettroniche al
pubblico non devono negare o limitare l'accesso né discriminare gli utenti
finali sulla base della nazionalità o dello Stato membro di residenza. Occorre
tuttavia prevedere la possibilità di differenziazione sulla base di differenze
obiettivamente giustificabili a livello di costi, rischi e condizioni di
mercato, ad esempio variazioni della domanda e prezzi praticati dai
concorrenti. (44) Continuano a persistere
notevoli differenze di prezzo, sia su rete fissa che mobile, tra le
comunicazioni vocali e via SMS nazionali e quelle terminate in un altro Stato
membro. Sebbene ci siano notevoli variazioni tra paesi, operatori e pacchetti
di tariffe, oltre che tra servizi mobili e fissi, le conseguenze di questa
situazione continuano a ripercuotersi negativamente soprattutto sui gruppi di
clienti più vulnerabili e a pregiudicare la comunicazione inostacolata
all'interno dell'Unione. Ciò avviene nonostante la significativa riduzione, e
la convergenza in termini assoluti, delle tariffe di terminazione nei diversi
Stati membri e i prezzi bassi sui mercati di transito. Inoltre, il
passaggio a un ambiente IP puro in questo settore dovrebbe a suo tempo
abbassare ulteriormente i costi. Occorre pertanto giustificare, in base a
criteri oggettivi, eventuali differenze nelle tariffe al dettaglio tra le
comunicazioni nazionali fisse a lunga distanza, diverse da quelle all'interno
di un'area locale identificata da un codice di area geografica nel piano di
numerazione nazionale, e le comunicazioni fisse terminate in un altro Stato
membro. A meno che criteri oggettivi non lo giustifichino, le tariffe al
dettaglio delle comunicazioni mobili internazionali non devono essere superiori
alle eurotariffe vocali e SMS, rispettivamente per le chiamate in roaming e i
messaggi SMS regolamentati, di cui al regolamento (UE) n. 531/2012. Tali
criteri possono includere costi aggiuntivi e un margine correlato ragionevole.
Altri fattori oggettivi possono includere le differenze nell'elasticità dei
prezzi e la facilità di accesso da parte di tutti gli utenti finali a tariffe
alternative dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico che offrono
servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione con un sovrapprezzo nullo o
minimo oppure a servizi informatici con funzionalità analoghe, a condizione che
gli utenti finali siano attivamente messi al corrente di tali alternative dai
loro fornitori. (45) Internet si è sviluppata negli
ultimi decenni come piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di
accesso per gli utenti finali, i fornitori di contenuti e applicazioni e i
fornitori di servizi internet. Il quadro normativo esistente mira a promuovere
la capacità degli utenti finali di accedere alle informazioni e distribuirle o
di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Di recente, tuttavia, la
relazione dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni
elettroniche (BEREC) sulle pratiche di gestione del traffico pubblicata a
maggio 2012 e uno studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e
i consumatori e pubblicato a dicembre 2012, sul funzionamento del mercato
dell'accesso a internet e della fornitura di servizi internet dalla prospettiva
dei consumatori, hanno evidenziato che un numero elevato di utenti finali
riscontra blocchi o rallentamenti di applicazioni specifiche dovuti alle
pratiche di gestione del traffico. Queste tendenze richiedono regole chiare a
livello dell'Unione per far sì che internet continui a essere una piattaforma
aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la
frammentazione del mercato unico. (46) La libertà degli utenti finali
di accedere a informazioni e contenuti legittimi e distribuirli, eseguire
applicazioni e utilizzare servizi di loro scelta è subordinata al rispetto del
diritto dell'Unione e della legislazione nazionale compatibile. Il presente
regolamento definisce i limiti applicabili alle eventuali restrizioni di tale
libertà da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, ma
non pregiudica altre norme dell'Unione, come le norme in materia di diritti
d'autore e la direttiva 2000/31/CE. (47) In una rete internet aperta è
necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, entro
limiti concordati a livello contrattuale sui volumi di dati e sulla velocità
dei servizi di accesso a internet, non blocchino, rallentino, deteriorino o
discriminino contenuti, applicazioni o servizi specifici o classi specifiche di
contenuti, applicazioni e servizi, tranne che per un numero limitato di misure
ragionevoli di gestione del traffico. Tali misure devono essere trasparenti,
proporzionate e non discriminatorie. Una gestione ragionevole del traffico
comprende la prevenzione o l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse le
azioni volontariamente attuate dai fornitori per prevenire l'accesso a immagini
pedopornografiche e la distribuzione delle stesse. Ridurre al minimo gli
effetti della congestione della rete è da considerarsi una misura ragionevole,
a condizione che la congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze
eccezionali. (48) Le tariffe basate sui volumi
sono da considerarsi compatibili con il principio di una rete internet aperta,
purché consentano agli utenti finali di scegliere la tariffa corrispondente al
loro normale consumo di dati sulla base di informazioni trasparenti sulle
condizioni e le implicazioni della scelta effettuata. Allo stesso tempo, è
essenziale che tali tariffe consentano ai fornitori di comunicazioni
elettroniche al pubblico di meglio adattare le capacità di rete ai volumi di
dati attesi. È fondamentale che gli utenti finali ricevano informazioni complete
prima di acconsentire a eventuali limitazioni del volume di dati o della
velocità, che conoscano le tariffe applicabili e che possano monitorare
costantemente il proprio consumo e acquisire facilmente estensioni dei volumi
di dati disponibili, se lo desiderano. (49) Gli utenti finali richiedono
inoltre servizi e applicazioni che necessitano di un livello avanzato di
qualità garantita offerta dai fornitori di comunicazioni elettroniche al
pubblico o dai fornitori di contenuti, applicazioni o servizi. Questi servizi
possono comprendere tra l'altro la radiodiffusione tramite protocollo IP-TV
(Internet Protocol Television), videoconferenze e alcune applicazioni
sanitarie. È necessario pertanto che gli utenti finali siano liberi di
concludere accordi per la fornitura di servizi specializzati di qualità
avanzata con fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o fornitori di
contenuti, applicazioni o servizi. (50) Inoltre, i fornitori di
contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su
parametri di qualità flessibili, compresi livelli di priorità più bassi per il
traffico in cui il fattore tempo è meno importante. La possibilità per i
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi di negoziare livelli di qualità
del servizio flessibili con i fornitori di comunicazioni elettroniche al
pubblico è essenziale per la fornitura di servizi specializzati e avrà con ogni
probabilità un ruolo importante nello sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le
comunicazioni da macchina a macchina (M2M). Allo stesso tempo, è
essenziale che tali accordi consentano ai fornitori di comunicazioni
elettroniche al pubblico di bilanciare meglio il traffico e prevenire la
congestione delle reti. È necessario pertanto che i fornitori di contenuti,
applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico
siano liberi di concludere accordi per servizi specializzati basati su livelli
definiti di qualità del servizio, purché tali accordi non compromettano in modo
significativo la qualità complessiva dei servizi di accesso a internet. (51) Le autorità nazionali di
regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti
finali possano effettivamente esercitare la facoltà di avvalersi dell'accesso
libero a internet. A tal fine, è opportuno imporre a tali autorità obblighi in
materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire
l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche
al pubblico e la disponibilità di servizi di accesso a internet non
discriminatori, di elevata qualità, che non siano compromessi dai servizi
specializzati. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi
di accesso a internet, le autorità nazionali di regolamentazione devono
considerare parametri di qualità quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter,
perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete,
differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, prestazioni dei
servizi di accesso a internet rispetto ai servizi specializzati e qualità
percepita dagli utenti finali. Occorre autorizzare le autorità nazionali
di regolamentazione a imporre requisiti minimi di qualità del servizio a tutti
i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, o ad alcuni di essi, qualora
ciò sia necessario per prevenire una generale compromissione o un complessivo
peggioramento della qualità dei servizi di accesso a internet. (52) È necessario che le misure
volte ad aumentare la trasparenza e la comparabilità di prezzi, tariffe, termini,
condizioni e parametri relativi alla qualità del servizio, compresi quelli
specifici della fornitura di servizi di accesso a internet, consentano agli
utenti finali di ottimizzare la scelta dei fornitori, usufruendo così
pienamente dei vantaggi offerti dalla concorrenza. (53) Occorre che gli utenti finali
siano adeguatamente informati sul prezzo e sul tipo di servizio offerto prima
di acquistarlo. È necessario inoltre fornire queste informazioni immediatamente
prima della connessione della chiamata se una chiamata a un numero o a un
servizio specifico è soggetta a particolari condizioni tariffarie, ad esempio
nel caso delle chiamate a servizi premium che sono spesso soggetti a una
tariffa speciale. Qualora tale obbligo dovesse risultare sproporzionato, tenuto
conto della durata e del costo delle informazioni tariffarie per il fornitore
di servizi rispetto alla durata media della chiamata e del rischio in termini
di costo cui l'utente finale è esposto, le autorità nazionali di
regolamentazione possono concedere una deroga. Occorre inoltre informare gli
utenti finali se un numero verde è soggetto a costi supplementari. (54) È opportuno che i fornitori di
comunicazioni elettroniche al pubblico informino gli utenti finali in modo
adeguato, tra l'altro, su servizi e tariffe, parametri relativi alla qualità
del servizio, accesso ai servizi di emergenza, eventuali limitazioni e gamma di
servizi e prodotti destinati ai consumatori disabili. È necessario che queste
informazioni siano fornite in modo chiaro e trasparente, riguardino
specificamente gli Stati membri in cui i servizi sono erogati e siano aggiornate
in caso di modifica. Tali obblighi di informazione non riguardano le
offerte che sono oggetto di negoziazione individuale. (55) La disponibilità di informazioni
comparabili su prodotti e servizi è essenziale affinché gli utenti finali
possano effettuare una valutazione indipendente delle offerte. L'esperienza
dimostra che la disponibilità di informazioni affidabili e comparabili aumenta
la fiducia degli utenti finali nell'uso dei servizi e rafforza la volontà di
esercitare la loro scelta. (56) I contratti sono uno strumento
importante per offrire agli utenti finali un livello elevato di trasparenza
delle informazioni e la certezza giuridica. È necessario che i fornitori di
comunicazioni elettroniche al pubblico forniscano agli utenti finali
informazioni chiare e comprensibili su tutti gli elementi essenziali del contratto
prima della sua stipula. Le informazioni sono obbligatorie e modificabili
solo mediante accordo successivo tra l'utente finale e il fornitore. La
Commissione e diverse autorità nazionali di regolamentazione hanno riscontrato
di recente notevoli discrepanze tra la velocità dichiarata dei servizi di
accesso a internet e quella effettivamente disponibile per gli utenti finali. I
fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono tenuti pertanto a
comunicare agli utenti finali, prima della conclusione del contratto, la
velocità e altri parametri relativi alla qualità del servizio che possono
realmente offrire presso la sede principale dell'utente finale. (57) Riguardo alle apparecchiature
terminali, i contratti devono specificare le eventuali restrizioni d'uso
imposte dal fornitore, come la pratica del "SIM locking" sui
dispositivi mobili (che impedisce di sostituire la scheda SIM con quella di un
altro operatore), ed eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione del
contratto prima della data di scadenza stipulata. Oltre tale data, non dovrà
essere addebitato alcun costo. (58) Per risparmiare agli utenti
finali la brutta sorpresa di bollette esorbitanti, è opportuno dare loro la
possibilità di definire limiti massimi di spesa per le chiamate e i servizi di
accesso a internet, proponendo tale possibilità gratuitamente, tramite apposita
notifica consultabile nuovamente in un secondo momento quando stanno per
raggiungere il limite impostato. Una volta raggiunto il tetto massimo, tali
servizi non saranno più forniti o addebitati agli utenti finali, a meno che
questi non ne richiedano espressamente la continuazione secondo quanto
concordato con il fornitore. (59) L'esperienza degli Stati
membri e un recente studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute
e i consumatori, hanno dimostrato che periodi contrattuali lunghi e la proroga
automatica o tacita dei contratti costituiscono ostacoli significativi al
cambio di fornitore. È auspicabile pertanto che gli utenti finali possano
risolvere un contratto dopo sei mesi dalla sua conclusione senza incorrere in
alcun costo. In tal caso, agli utenti finali può essere chiesto di risarcire al
fornitore il valore residuo delle apparecchiature terminali sovvenzionate o il
valore pro rata temporis di eventuali altre promozioni. È opportuno prevedere
la possibilità di risolvere i contratti prorogati tacitamente con preavviso di
un mese. (60) Occorre prevedere che
qualsiasi modifica significativa delle condizioni contrattuali imposte dai
fornitori di servizi di comunicazione elettronica al pubblico a detrimento
dell'utente finale, ad esempio in relazione ad addebiti, tariffe, restrizioni
del volume di dati, velocità dei dati, copertura o trattamento di dati
personali, conferisca all'utente finale il diritto di rescindere il contratto
senza incorrere in alcun costo. (61) I pacchetti che comprendono comunicazioni
elettroniche e altri servizi come la trasmissione lineare sono sempre più
diffusi e costituiscono un importante fattore di concorrenza. Se ai diversi
servizi che compongono il pacchetto si applicano norme contrattuali divergenti
sulla risoluzione del contratto o sul passaggio a un altro operatore, agli
utenti finali viene effettivamente impedito di passare a offerte competitive
per l'intero pacchetto o parti di esso. È necessario pertanto che le
disposizioni del presente regolamento relative alla risoluzione del contratto e
al passaggio a un altro operatore si applichino a tutti gli elementi del
pacchetto. (62) Per trarre pienamente
vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti finali
possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se è nel loro
interesse. Gli utenti finali devono poter cambiare fornitore senza incontrare
ostacoli di natura giuridica, tecnica o procedurale, compresi gli oneri e le
condizioni contrattuali. La portabilità del numero è un elemento chiave della
libertà di scelta dei consumatori e di una concorrenza effettiva. Essa deve
essere attuata nel minor tempo possibile, in modo che il numero sia
effettivamente attivato entro un giorno lavorativo dalla conclusione di un
accordo di trasferimento del numero. Il pagamento delle fatture non saldate non
deve essere una condizione per l'accoglimento di una richiesta di
trasferimento. (63) Al fine di supportare la
disponibilità di sportelli unici e rendere più agevole la transizione per gli
utenti finali, è opportuno che la procedura di passaggio sia gestita dal nuovo
fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico e che non sia ritardata o
ostacolata dal fornitore uscente. È necessario ricorrere nella misura più ampia
possibile a processi automatizzati e assicurare un livello elevato di
protezione dei dati personali. La disponibilità di informazioni trasparenti,
precise e tempestive sul cambio di operatore dovrebbe aumentare la fiducia
degli utenti finali in questa possibilità e spingerli a partecipare attivamente
al processo concorrenziale. (64) È necessario che i contratti
con i fornitori uscenti di comunicazioni elettroniche al pubblico vengano
annullati automaticamente dopo il passaggio senza richiedere ulteriori
interventi dell'utente finale. Nel caso dei servizi prepagati, l'eventuale
credito residuo deve essere rimborsato al consumatore. (65) È necessario garantire la
continuità agli utenti finali che cambiano identificatori importanti come gli
indirizzi di posta elettronica. A tal fine e per far sì che le comunicazioni
via e-mail non vengano perse, è opportuno dare agli utenti finali che
dispongono di un indirizzo e-mail fornito dal fornitore uscente del servizio di
accesso a internet la possibilità di optare, a titolo gratuito, per una
funzione di inoltro dei messaggi e-mail offerta dal fornitore uscente. (66) Le autorità nazionali
competenti possono adottare prescrizioni sui processi globali di trasferimento
del numero e di cambiamento di fornitore, tenendo conto dello sviluppo
tecnologico e della necessità di assicurare una procedura rapida, efficiente e
adeguata alle esigenze dei consumatori. Occorre che le autorità nazionali
competenti abbiano la possibilità di imporre misure proporzionate per
proteggere gli utenti finali in modo adeguato durante l'intero processo di
trasferimento, prevedendo anche sanzioni opportune, necessarie per ridurre al
minimo i rischi di abuso, i ritardi e la possibilità che il passaggio a un
altro fornitore avvenga senza il consenso degli utenti finali. È necessario
inoltre che tali autorità possano introdurre un sistema di indennizzo
automatico per gli utenti finali in questi casi. (67) È opportuno che le autorità
nazionali di regolamentazione possano adottare misure efficaci per monitorare e
garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, compresa
l'imposizione di sanzioni pecuniarie o amministrative in caso di violazione
delle suddette disposizioni. (68) Per tenere conto degli
sviluppi tecnici e del mercato è opportuno che sia delegato alla Commissione il
potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea per la modifica degli allegati del presente
regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la
Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. È
necessario che nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la
Commissione provveda alla simultanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei
documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (69) Al fine di garantire
condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, occorre conferire
alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la decisione che
impone agli Stati membri di adeguare i loro piani ai fini del rispetto di un
calendario comune di concessione dei diritti d'uso e di autorizzazione
dell'utilizzo effettivo degli stessi. (70) È necessario che le competenze
di esecuzione concernenti l'armonizzazione e il coordinamento delle
attribuzioni dello spettro radio, le caratteristiche dei punti di accesso senza
fili di portata limitata, il coordinamento tra gli Stati membri in relazione
all'allocazione dello spettro radio, regole tecniche e metodologiche più
dettagliate per i prodotti di accesso virtuali europei, la protezione
dell'accesso a internet e la salvaguardia di una gestione ragionevole del
traffico e della qualità del servizio siano esercitate in conformità del
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.[25] (71) Occorre modificare le
direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE e 2002/22/CE e il regolamento
n. 531/2012 al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi e le misure
necessarie per completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche in
applicazione del presente regolamento e talune disposizioni normative vigenti e
di riflettere gli elementi chiave dell'evoluzione della prassi decisionale. Ciò
comporta la messa in relazione della direttiva 2002/21/CE e delle
direttive correlate con le disposizioni del presente regolamento, il
rafforzamento dei poteri della Commissione per garantire la coerenza delle
misure correttive imposte ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche
designati come detentori di un significativo potere di mercato nel contesto del
meccanismo di consultazione europeo, l'armonizzazione dei criteri adottati per
valutare la definizione e la competitività dei mercati rilevanti, l'adeguamento
del sistema di notifica in base alla direttiva 2002/20/CE in vista
dell'autorizzazione unica UE e l'abrogazione delle disposizioni
sull'armonizzazione minima dei diritti degli utenti finali di cui alla
direttiva 2002/22/CE rese superflue dalla piena armonizzazione prevista
dal presente regolamento. (72) Il mercato delle comunicazioni
mobili resta frammentato nell'Unione e non esiste una rete mobile che copra
tutti gli Stati membri. Di conseguenza, per fornire servizi di comunicazioni
mobili ai propri clienti che viaggiano all'interno dell'Unione, i fornitori di
roaming devono acquistare servizi di roaming all'ingrosso dagli operatori dello
Stato membro visitato. Queste tariffe all'ingrosso costituiscono un importante
ostacolo alla fornitura di servizi di roaming a livelli di prezzo
corrispondenti a quelli dei servizi mobili nazionali. Occorre pertanto adottare
ulteriori misure per agevolare la riduzione di tali tariffe. Accordi
commerciali o tecnici tra fornitori di roaming che consentano un'estensione
virtuale della loro copertura di rete nell'Unione possono consentire di
internalizzare i costi all'ingrosso. Per fornire incentivi appropriati è
necessario adattare taluni obblighi regolamentari di cui al
regolamento (CE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[26]. In particolare, quando i
fornitori di roaming, per mezzo delle proprie reti o tramite accordi di roaming
bilaterali o multilaterali, garantiscono che a tutti i clienti nell'Unione
vengano offerte automaticamente tariffe di roaming pari a quelle nazionali,
l'obbligo che impone ai fornitori nazionali di consentire ai propri clienti di
accedere ai servizi di roaming vocale, SMS e dati di un fornitore di roaming
alternativo non si applica a tali fornitori, fatto salvo un periodo transitorio
in cui tale accesso sia già stato concesso. (73) Gli accordi di roaming
bilaterali o multilaterali possono consentire a un operatore di telefonia
mobile di considerare il roaming dei suoi clienti nazionali sulle reti dei
partner in modo pressoché equivalente alla fornitura di servizi a tali clienti
sulle proprie reti, con conseguenti ripercussioni sui suoi prezzi al dettaglio
per questa copertura on-net virtuale in tutta l'Unione. Un accordo di questo
tipo a livello del mercato all'ingrosso può consentire lo sviluppo di nuovi
prodotti di roaming, incrementando così la scelta e la concorrenza a livello
del marcato al dettaglio. (74) L'obiettivo strategico
dell'Agenda digitale europea e del regolamento n. 531/2012 è azzerare le
differenze tra tariffe di roaming e tariffe nazionali. In pratica, ciò richiede
che i consumatori che ricadono in una delle ampie categorie di consumo interno
individuate, identificate facendo riferimento ai vari pacchetti al dettaglio
nazionali di una parte, siano in grado di riprodurre con fiducia il tipico
modello di consumo interno associato ai rispettivi pacchetti al dettaglio
nazionali durante i loro viaggi periodici all'interno dell'Unione, senza costi
aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti nel contesto nazionale. Tali ampie
categorie possono essere identificate attraverso le pratiche commerciali
correnti con riferimento, ad esempio, alla differenziazione dei pacchetti al
dettaglio nazionali tra i clienti con abbonamento e i clienti con schede
ricaricabili, pacchetti solo GSM (voce, SMS), pacchetti adattati per volumi di
consumo differenti, pacchetti destinati alle imprese o ai consumatori, pacchetti
al dettaglio con prezzi per unità di consumo e pacchetti che forniscono gruppi
di unità (ad esempio, minuti vocali o megabyte di dati) a una tariffa standard,
a prescindere dal consumo effettivo. La diversità dei pacchetti e dei
piani tariffari al dettaglio disponibili per i consumatori sui mercati
nazionali della telefonia mobile di tutta l'Unione soddisfa le varie esigenze
degli utenti associate a un mercato concorrenziale. È opportuno che questa
flessibilità sui mercati nazionali si rifletta nell'ambiente di roaming
all'interno dell'Unione, tenendo presente che la necessità, da parte dei
fornitori di roaming, di input all'ingrosso forniti da operatori di rete
indipendenti nei diversi Stati membri potrebbe sempre giustificare
l'imposizione di limiti con riferimento a un uso ragionevole nel caso in cui a
tali consumi in roaming siano applicate tariffe nazionali. (75) Sebbene spetti in primo luogo
ai fornitori di roaming valutare il volume ragionevole di chiamate vocali, SMS
e dati in roaming cui applicare tariffe nazionali nell'ambito dei loro vari
pacchetti al dettaglio, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a
vigilare sull'applicazione, da parte dei fornitori di roaming, di tali limiti
di utilizzo e a garantire che vengano definiti con riferimento a informazioni
quantificate dettagliate, riportate nei contratti in modo chiaro e trasparente
per i clienti. A tale fine, è necessario che le autorità nazionali di
regolamentazione tengano nella massima considerazione gli orientamenti
pertinenti del BEREC. In essi il BEREC dovrebbe individuare i diversi modelli
d'uso in base alle tendenze di utilizzo soggiacenti relative ai servizi voce,
dati e SMS a livello di Unione e l'evoluzione prevista per quanto riguarda in
particolare il consumo di dati senza fili. (76) Inoltre, la recente riduzione
significativa delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili in tutta
l'Unione dovrebbe ora permettere di eliminare gli oneri di roaming aggiuntivi
per le chiamate in entrata. (77) Per assicurare la stabilità e
la leadership strategica delle attività del BEREC, è opportuno che il comitato
dei regolatori del BEREC sia rappresentato da un presidente a tempo pieno
nominato dal comitato stesso, in base al merito, alle competenze, alla
conoscenza dei mercati delle comunicazioni elettroniche e dei suoi operatori e
all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione, tramite una
procedura di selezione aperta organizzata e gestita dal comitato dei
regolatori, assistito dalla Commissione. Per la designazione del primo
presidente del comitato dei regolatori, è necessario che la Commissione, tra le
altre cose, stili un elenco ristretto dei candidati sulla base del merito,
delle competenze, della conoscenza dei mercati delle comunicazioni elettroniche
e dei suoi operatori e dell'esperienza in materia di vigilanza e
regolamentazione. Per le designazioni successive, la possibilità di avere un
elenco ristretto di candidati, preparato dalla Commissione, deve essere
riesaminata in una relazione elaborata ai sensi del presente regolamento.
L'ufficio del BEREC deve pertanto essere costituito dal presidente del comitato
dei regolatori, da un comitato di gestione e da un direttore amministrativo. (78) È necessario modificare di
conseguenza le direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e i
regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012. (79) La Commissione può sempre
chiedere il parere del BEREC a norma del regolamento (CE) n. 1211/2009,
qualora lo ritenga necessario per l'attuazione delle disposizioni del presente
regolamento. (80) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti e i principi sanciti dalla
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 8 (protezione dei dati di carattere personale),
l'articolo 11 (libertà di espressione e d'informazione), l'articolo 16
(libertà d'impresa), l'articolo 21 (non discriminazione) e
l'articolo 38 (protezione dei consumatori). (81) Poiché l'obiettivo del
presente regolamento, ossia definire i principi normativi e le norme dettagliate
necessari per il completamento del mercato unico europeo delle comunicazioni
elettroniche, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati
membri ma può, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione,
essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base
al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato
sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il
conseguimento di tale obiettivo, HANNO ADOTTATO IL
PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I
Disposizioni generali Articolo 1 —
Oggetto e campo di applicazione 1.
Il presente regolamento definisce i principi di regolamentazione e le norme
dettagliate necessarie per il completamento di un mercato unico europeo delle
comunicazioni elettroniche in cui: a)
i fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica hanno il diritto,
la capacità e lo stimolo di sviluppare, ampliare e gestire le loro reti e di
fornire servizi, a prescindere dal loro luogo di stabilimento o da quello dei
loro clienti nell'Unione; b)
i cittadini e le imprese hanno il diritto e la possibilità di accedere a
servizi di comunicazione elettronica concorrenziali, sicuri e affidabili, a
prescindere dal luogo di fornitura nell'Unione e senza essere ostacolati da
restrizioni di carattere transfrontaliero o da costi aggiuntivi ingiustificati. 2.
Il presente regolamento sancisce in particolare i principi
di regolamentazione in virtù dei quali la Commissione, l'organismo dei
regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e le autorità
nazionali competenti agiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
in combinato disposto con le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE,
2002/21/CE 2002/22/CE, al fine di: a)
garantire condizioni regolamentari semplificate, prevedibili e convergenti per
quanto riguarda importanti parametri amministrativi e commerciali, anche in
relazione alla proporzionalità degli obblighi individuali che possono essere
imposti in base alle analisi di mercato; b)
promuovere una concorrenza sostenibile nel mercato unico e la competitività
globale dell'Unione e ridurre di conseguenza la regolamentazione settoriale del
mercato nel momento e nella misura in cui siano raggiunti tali obiettivi; c)
favorire gli investimenti e l'innovazione in nuove infrastrutture avanzate ad
alta capacità che si estendono in tutta l'Unione e che sono in grado di
rispondere all'evoluzione della domanda da parte degli utenti finali; d)
agevolare la prestazione di servizi innovativi e di elevata qualità; e)
assicurare la disponibilità e l'uso altamente efficiente dello spettro radio,
soggetto ad autorizzazione generale o a diritti d'uso individuali, per i
servizi a banda larga senza fili a sostegno dell'innovazione, degli
investimenti, dell'occupazione e a vantaggio degli utenti finali; f)
servire gli interessi dei cittadini e degli utenti finali per quanto riguarda
la connettività, promuovendo un ambiente favorevole agli investimenti che
aumenti le possibilità di scelta e la qualità dell'accesso alla rete e dei
servizi, e stimolando la mobilità all'interno dell'Unione e l'inclusione
sociale e territoriale. 3.
Al fine di garantire l'applicazione dei principi generali di regolamentazione
di cui al paragrafo 2, il presente regolamento definisce inoltre le norme
dettagliate necessarie per: a)
l'autorizzazione unica UE per i fornitori europei di comunicazioni
elettroniche; b)
una maggiore convergenza delle condizioni regolamentari per quanto riguarda la
necessità e la proporzionalità delle misure correttive imposte dalle autorità
nazionali di regolamentazione ai fornitori europei di comunicazioni
elettroniche; c)
la fornitura armonizzata a livello dell'Unione di determinati prodotti
all'ingrosso per la banda larga nel quadro di condizioni regolamentari
convergenti; d)
un quadro coordinato a livello europeo per l'assegnazione dello spettro radio
armonizzato per i servizi di comunicazione a banda larga senza fili, in modo da
creare uno spazio europeo "senza fili"; e)
l'armonizzazione delle norme relative ai diritti degli utenti finali e alla
promozione di un'effettiva concorrenza sui mercati al dettaglio, tale da creare
un spazio europeo dei consumatori di comunicazioni elettroniche; f)
la progressiva eliminazione dei sovrapprezzi ingiustificati per le
comunicazioni intraunionali e il roaming all'interno dell'Unione. Articolo 2 —
Definizioni Ai
fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nelle
direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/77/CE. Si
applicano inoltre le seguenti definizioni: 1)
"fornitore europeo di comunicazioni elettroniche", un'impresa
stabilita nell'Unione che fornisce o intende fornire, direttamente o tramite
una o più controllate, reti o servizi di comunicazione elettronica rivolti a
più di uno Stato membro, e che non può essere considerata una controllata di un
altro fornitore di comunicazioni elettroniche; 2)
"fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico", un'impresa che
fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione
elettronica a disposizione del pubblico; 3)
"controllata", un'impresa in cui un'altra impresa abbia, direttamente
o indirettamente: i)
il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, oppure ii)
il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o
del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente
l'impresa, oppure iii)
il diritto di gestire gli affari dell'impresa; 4)
"autorizzazione unica UE", il quadro normativo applicabile a un
fornitore europeo di comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione sulla base
dell'autorizzazione generale nello Stato membro d'origine e in conformità al
presente regolamento; 5)
"Stato membro d'origine", lo Stato membro in cui è situato il luogo
di stabilimento principale del fornitore europeo di comunicazioni elettroniche
; 6)
"stabilimento principale", il luogo di stabilimento nello Stato
membro in cui vengono prese le decisioni principali in materia di investimenti
e gestione di servizi o reti di comunicazione elettronica nell'Unione; 7)
"Stato membro ospitante", uno Stato membro diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche fornisce
reti o di servizi di comunicazione elettronica; 8) "spettro radio armonizzato per
comunicazioni a banda larga senza fili", spettro radio le cui condizioni
di disponibilità e di uso efficiente sono armonizzate a livello dell'Unione, in
particolare a norma della decisione 676/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio[27],
che è riservato a servizi di comunicazione elettronica diversi dalla
radiodiffusione; 9)
"punto di accesso senza fili di portata limitata", apparecchiatura
senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni e a bassa potenza, di
portata limitata, che può far parte o meno di una rete pubblica terrestre di
comunicazioni mobili, ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto
visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di
comunicazione elettronica, indipendentemente dalla topologia di rete
sottostante; 10)
"rete locale in radiofrequenza" (RLAN), un sistema di accesso senza
fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze
con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che
utilizza su base non esclusiva lo spettro radio le cui condizioni di
disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello
dell'Unione; 11)
"accesso virtuale a banda larga", un tipo di accesso all'ingrosso
alle reti a banda larga che consiste in un link di accesso virtuale ai locali
del cliente tramite una qualsiasi architettura di rete di accesso, ad
esclusione della disaggregazione fisica, insieme ad un servizio di trasmissione
a un insieme definito di punti di trasferimento, comprendente specifici
elementi e funzionalità della rete e sistemi informatici accessori; 12)
"prodotto di connettività con qualità del servizio garantita", un
prodotto reso disponibile al punto di scambio su protocollo internet (IP), che
permette ai clienti di configurare un collegamento IP tra un punto di
interconnessione e uno o più punti di terminazione su rete fissa e che consente
di ottenere livelli definiti di prestazione della rete end-to-end per la
fornitura di determinati servizi agli utenti finali erogati con una specifica
qualità del servizio garantita in base a parametri definiti; 13)
"comunicazioni a lunga distanza", servizi vocali o di messaggistica
che terminano al di fuori dell'area locale di scambio e dell'area regionale di
tariffazione identificate da un codice di area geografica nel piano di
numerazione nazionale; 14)
"servizio di accesso a internet", un servizio di comunicazione
elettronica a disposizione del pubblico che fornisce connettività a internet,
ovvero tra praticamente tutti i punti finali collegati a internet, a
prescindere dalla tecnologia di rete utilizzata; 15)
"servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica o
un qualsiasi altro servizio che offre la capacità di accedere a
determinati contenuti, applicazioni o servizi, o a una combinazione di
essi, e le cui caratteristiche sono controllate da punto a punto (end-to-
end) o offre la capacità di inviare o ricevere dati da o verso un
determinato numero di parti o di punti finali, che non è commercializzato o
ampiamente utilizzato in sostituzione a un servizio di accesso a internet; 16)
"fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico", il
fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico al quale è trasferito il
numero di telefono o il servizio; 17)
"fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico", il
fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico a partire dal quale è
trasferito il numero di telefono o il servizio. Capo II
Autorizzazione unica UE Articolo 3 —
Libertà di fornire comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione 1.
Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ha il diritto di fornire
reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione e a esercitare i
diritti connessi alla fornitura di tali reti e servizi in tutti gli Stati
membri in cui opera ai sensi di un'autorizzazione unica UE, soggetta
esclusivamente agli obblighi di notifica di cui all'articolo 4. 2.
Il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche è
soggetto alle norme e alle condizioni applicate in ciascuno Stato membro
interessato, conformemente al diritto dell'Unione, salvo altrimenti disposto
dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 531/2012. 3.
In deroga all'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE, un fornitore europeo
di comunicazioni elettroniche può essere soggetto a diritti amministrativi
applicabili nello Stato membro ospitante solo se ha un fatturato annuo per i
servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro superiore allo 0,5%
del totale del fatturato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Nella
riscossione di tali diritti viene preso in considerazione solo il fatturato dei
servizi di comunicazione elettronica nello Stato membro interessato. 4.
In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/22/CE,
un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può essere soggetto ai
contributi imposti per la ripartizione del costo netto degli obblighi di
servizio universale nello Stato membro ospitante solo se ha un fatturato annuo
dei servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro superiore al 3%
del totale del fatturato nazionale delle comunicazioni elettroniche.
Nella riscossione di tali contributi viene preso in considerazione solo il
fatturato nello Stato membro interessato. 5.
Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ha diritto alla parità di
trattamento da parte delle autorità nazionali di regolamentazione di Stati
membri diversi in situazioni oggettivamente analoghe. 6.
In caso di controversie tra imprese in cui sia coinvolto
un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche, in relazione agli obblighi
applicabili ai sensi delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE,
del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 531/2012 in uno Stato
membro ospitante, il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può
consultare l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro
d'origine, la quale può emettere un parere al fine di garantire lo sviluppo di
pratiche regolamentari coerenti. L'autorità nazionale
di regolamentazione dello Stato membro ospitante tiene nella massima
considerazione il parere emesso dall'autorità nazionale di regolamentazione
dello Stato membro d'origine nel dirimere la controversia. 7.
I fornitori europei di comunicazioni elettroniche che, alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, hanno il diritto di fornire reti e servizi di
comunicazione elettronica in più di uno Stato membro sono tenuti a presentare
la notifica di cui all'articolo 4 entro il 1° luglio 2016. Articolo 4 —
Procedura di notifica applicabile ai fornitori europei di comunicazioni
elettroniche 1.
Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche presenta un'unica notifica
in conformità al presente regolamento all'autorità nazionale di
regolamentazione dello Stato membro d'origine, prima di avviare la sua attività
in almeno uno Stato membro. 2.
La notifica contiene una dichiarazione della fornitura o
dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica ed è corredata solamente delle seguenti informazioni: a) denominazione, status e
forma giuridica del fornitore, numero di registrazione, qualora il fornitore
sia iscritto al registro commerciale o ad altro registro pubblico analogo,
indirizzo geografico dello stabilimento principale, un referente, una breve
descrizione delle reti o dei servizi forniti o che si intende fornire e
l'identificazione dello Stato membro d'origine; b) lo(gli) Stato(i)
membro(i) in cui sono forniti o si intendono fornire i servizi e le reti,
direttamente o tramite imprese controllate e, in quest'ultimo caso,
denominazione, status e forma giuridica, indirizzo geografico, numero di
registrazione, qualora il fornitore sia iscritto al registro commerciale o ad
altro registro pubblico analogo nello Stato membro ospitante, e punto di
contatto delle eventuali controllate e le rispettive zone di attività. Qualora una controllata sia detenuta congiuntamente da due o più i
fornitori di comunicazioni elettroniche il cui luogo di stabilimento principale
si trovi in Stati membri diversi, la controllata indica lo Stato membro
d'origine pertinente tra quelli delle società madri ai fini del presente
regolamento ed è notificata dalla società madre di tale Stato membro d'origine. La
notifica è presentata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro d'origine
e di ogni altro Stato membro ospitante. 3.
Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2 sono messe
a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro
d'origine entro un mese dalla modifica. Nel caso in cui la modifica da
notificare riguardi l'intenzione di fornire reti o servizi di comunicazione
elettronica in uno Stato membro ospitante che non è coperto da una precedente
notifica, il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può iniziare la
propria attività in tale Stato membro ospitante dalla data della notifica. 4.
Il mancato rispetto dell'obbligo di notifica di cui al presente
articolo costituisce una violazione delle condizioni comuni applicabili al
fornitore europeo di comunicazioni elettroniche nello Stato membro d'origine. 5.
L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine trasmette
le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 2 e le eventuali modifiche di
tali informazioni ai sensi del paragrafo 3 alle autorità nazionali di
regolamentazione degli Stati membri ospitanti coinvolti e all'Ufficio del BEREC
entro una settimana dalla ricezione di tali informazioni o eventuali modifiche. L'Ufficio
del BEREC tiene un registro accessibile al pubblico delle notifiche effettuate
in conformità al presente regolamento. 6.
Su richiesta di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche, l'autorità
nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine rilascia una
dichiarazione a norma dell'articolo 9 della direttiva 2002/20/CE, che
specifica che l'impresa in questione è soggetta all'autorizzazione unica UE. 7.
Nel caso in cui una o più autorità nazionali di
regolamentazione in diversi Stati membri ritengano che l'indicazione dello
Stato membro d'origine in una notifica effettuata ai sensi del paragrafo 2, o
l'eventuale modifica delle informazioni messe a disposizione ai sensi del
paragrafo 3, non corrisponda o non corrisponda più allo stabilimento principale
dell'impresa ai sensi del presente regolamento, tali autorità deferiscono la
questione alla Commissione, adducendo i motivi della loro valutazione. Una copia della segnalazione è trasmessa per informazione
all'Ufficio del BEREC. La Commissione, dopo avere dato al fornitore europeo di
comunicazioni elettroniche in questione e all'autorità nazionale di
regolamentazione dello Stato membro d'origine contestato la possibilità di
esprimere il loro parere, adotta una decisione che determina lo Stato membro
d'origine dell'impresa ai sensi del presente regolamento, entro tre mesi dalla
data in cui è stata interpellata sulla questione. Articolo 5 —
Osservanza dell'autorizzazione unica UE 1.
L'autorità nazionale di regolamentazione di ciascuno Stato
membro interessato controlla e garantisce, conformemente alla legislazione
nazionale di attuazione delle procedure di cui all'articolo 10 della
direttiva 2002/20/CE, che i fornitori europei di comunicazioni elettroniche
rispettino le norme e le condizioni applicabili nel proprio territorio ai sensi
dell'articolo 3. 2.
L'autorità nazionale di regolamentazione di uno Stato membro ospitante
trasmette all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro
d'origine tutte le informazioni pertinenti riguardanti le misure individuali
adottate in relazione a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche al
fine di garantire l'osservanza delle norme e delle condizioni applicabili nel
suo territorio ai sensi dell'articolo 3. Articolo 6 — Sospensione e revoca dei
diritti dei fornitori europei di comunicazioni elettroniche a fornire
comunicazioni elettroniche 1.
Fatte salve le misure relative alla sospensione o alla revoca dei diritti d'uso
dello spettro radio o dei numeri concessi dagli Stati membri interessati e le
misure provvisorie adottate ai sensi del paragrafo 3, solo l'autorità nazionale
di regolamentazione dello Stato membro d'origine può sospendere o revocare i
diritti di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche a fornire reti e
servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione, o in una parte di essa,
conformemente alla legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 10,
paragrafo 5, della direttiva 2002/20/CE. 2.
In caso di violazioni gravi o ripetute delle norme e delle condizioni
applicabili in uno Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 3, se le
misure volte a garantirne l'osservanza adottate dall'autorità nazionale di
regolamentazione dello Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 5 non
abbiano avuto esito positivo, tale Stato membro informa l'autorità nazionale di
regolamentazione dello Stato membro d'origine e chiede l'adozione delle misure
di cui al paragrafo 1. 3.
Fino all'adozione di una decisione finale da parte dell'autorità nazionale di
regolamentazione dello Stato membro d'origine in merito a una richiesta
presentata a norma del paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione
dello Stato membro ospitante può adottare misure provvisorie urgenti, conformemente
alla legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 10, paragrafo 6,
della direttiva 2002/20/CE, qualora abbia prova della violazione delle norme e
delle condizioni applicabili nel proprio territorio ai sensi
dell'articolo 3. In deroga al termine di tre mesi di cui
all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE, tali misure
provvisorie possono essere valide fino all'adozione di una decisione definitiva
da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro
d'origine. La
Commissione, il BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato
membro d'origine e degli altri Stati membri ospitanti sono informati
tempestivamente della misura provvisoria adottata. 4.
Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine
intenda, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità nazionale di
regolamentazione dello Stato membro ospitante, adottare la decisione di
sospendere o revocare i diritti di un fornitore europeo di comunicazioni
elettroniche a norma del paragrafo 1, essa notifica tale intenzione alle
autorità nazionali di regolamentazione degli eventuali Stati membri ospitanti
interessati da tale decisione. L'autorità nazionale di regolamentazione di uno
Stato membro ospitante può emettere un parere entro un mese. 5.
Tenendo nella massima considerazione gli eventuali pareri delle autorità
nazionali di regolamentazione degli Stati membri ospitanti interessati,
l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine adotta
una decisione definitiva e la comunica alla Commissione, al BEREC e alle
autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri ospitanti interessati
entro una settimana dall'adozione. 6.
Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione dello
Stato membro d'origine abbia deciso di sospendere o revocare i diritti di un
fornitore europeo di comunicazioni elettroniche a norma del paragrafo 1, le
autorità nazionali di regolamentazione degli eventuali Stati membri ospitanti
adottano misure adeguate atte a impedire a tale fornitore di continuare a
fornire servizi o reti all'interno del proprio territorio. Articolo 7 — Coordinamento delle
misure di esecuzione 1.
Nell'applicazione dell'articolo 6, l'autorità nazionale di
regolamentazione dello Stato membro d'origine adotta le misure di controllo o
di esecuzione relative a un servizio o a una rete di comunicazione elettronica
forniti in un altro Stato membro, o che hanno provocato danni in un altro Stato
membro, con la stessa diligenza che adopererebbe se il servizio o la rete in
questione fossero stati forniti nello Stato membro d'origine. 2.
Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile
notificare gli atti giuridici necessari per l'esecuzione delle misure adottate
a norma degli articoli 5 e 6. Capo III
Input europei Sezione
1 — Coordinamento dell'uso dello spettro radio all'interno del mercato unico Articolo 8 — Campo
di applicazione e disposizioni generali 1.
La presente sezione si applica allo spettro radio
armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili. 2. La presente sezione non pregiudica il diritto degli Stati membri di
beneficiare dei contributi riscossi per garantire l'uso ottimale delle risorse
dello spettro radio in conformità all'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE
e di organizzare e utilizzare il proprio spettro radio a fini di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e difesa. 3.
Nell'esercitare i poteri attribuitile nella presente sezione, la Commissione
tiene nella massima considerazione tutti i pareri pertinenti emessi dal gruppo
"Politica dello spettro radio", istituito dalla decisione 2002/622/CE
della Commissione[28]. Articolo 9 — Uso
dello spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili: principi di
regolamentazione 1. Le autorità
nazionali competenti per lo spettro radio contribuiscono allo sviluppo di uno
spazio senza fili ove convergano investimenti e condizioni concorrenziali per
le comunicazioni a banda larga senza fili ad alta velocità e che consenta la
pianificazione e la fornitura di reti e servizi integrati e multiterritoriali e
la creazione di economie di scala, così da stimolare l'innovazione, la crescita
economica e i vantaggi a lungo termine per gli utenti finali. Le
autorità nazionali competenti si astengono dall'applicare procedure o imporre
condizioni per l'uso dello spettro radio che possano indebitamente ostacolare i
fornitori europei di comunicazioni elettroniche nell'erogazione di reti e
servizi integrati di comunicazione elettronica in più Stati membri o in tutta
l'Unione. 2. Le autorità
nazionali competenti applicano il sistema di autorizzazione meno oneroso
possibile per consentire l'uso dello spettro radio sulla base di criteri
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, in modo da
massimizzare la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio e
promuovere condizioni comparabili in tutta l'Unione per quanto riguarda
l'integrazione e la multiterritorialità degli investimenti e delle attività dei
fornitori europei di comunicazioni elettroniche. 3.
Nello stabilire condizioni e procedure di autorizzazione per l'uso dello
spettro radio, le autorità nazionali competenti tengono in particolare
considerazione la parità di trattamento tra gli operatori esistenti e
potenziali e tra i fornitori europei di comunicazioni elettroniche ed altre
imprese. 4.
Fatto salvo il disposto del paragrafo 5, nello stabilire condizioni e procedure
di autorizzazione per i diritti d'uso dello spettro radio, le autorità
nazionali competenti considerano e, se necessario, riconciliano i principi di
regolamentazione seguenti: a)
perseguire soprattutto l'interesse degli utenti finali, in particolare
l'interesse per l'innovazione, per investimenti efficienti a lungo termine in
servizi e reti senza fili e per una concorrenza effettiva; b)
assicurare l'uso più efficiente e la gestione più efficace dello spettro radio; c)
garantire condizioni prevedibili e comparabili che consentano la pianificazione
degli investimenti in reti e servizi su base multiterritoriale e la
realizzazione di economie di scala; d)
garantire che le condizioni imposte siano necessarie e proporzionate, anche
attraverso una valutazione obiettiva per determinare se sia giustificato
imporre condizioni supplementari che potrebbero favorire o pregiudicare
determinati operatori; e)
assicurare un'ampia copertura territoriale delle reti a banda larga senza fili
ad alta velocità e un elevato livello di penetrazione e consumo dei servizi
correlati. 5.
Nel valutare l'opportunità di imporre condizioni specifiche relative ai diritti
d'uso dello spettro radio di cui all'articolo 10, le autorità nazionali
competenti tengono in particolare considerazione i criteri stabiliti in detto
articolo. Articolo 10 —
Criteri da tenere in considerazione per l'uso dello spettro radio 1. Nel determinare la quantità e il tipo di spettro radio da
assegnare nel quadro di una determinata procedura per la concessione dei
diritti d'uso delle radiofrequenze, le autorità nazionali competenti tengono
conto di quanto segue: a)
le caratteristiche tecniche delle diverse bande di radiofrequenze disponibili; b)
la possibilità di combinare bande di frequenza complementari in una singola
procedura; nonché c)
la rilevanza di portafogli coerenti di diritti d'uso dello spettro radio in
diversi Stati membri per la fornitura di reti e servizi su tutto il mercato
dell'Unione o su una parte significativa di esso. 2. Nel decidere se
specificare un quantitativo minimo o massimo di spettro radio, da definire
rispetto a un diritto d'uso in una determinata banda o in una combinazione di
bande complementari, le autorità nazionali competenti assicurano quanto segue: a)
l'uso più efficiente dello spettro radio in conformità all'articolo 9,
paragrafo 4, lettera b), tenendo conto delle caratteristiche della banda o
delle bande interessate; b)
l'efficacia degli investimenti nelle reti in conformità all'articolo 9,
paragrafo 4, lettera a). Il
presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del paragrafo 5 per quanto
concerne le condizioni che definiscono il quantitativo massimo dello spettro
radio. 3. Le autorità nazionali
competenti assicurano che gli eventuali contributi per i diritti d'uso dello
spettro radio: a)
riflettano adeguatamente il valore sociale ed economico dello spettro radio,
comprese le esternalità positive; b)
evitino la sottoutilizzazione e promuovano gli investimenti relativi alle
capacità, alla copertura territoriale e alla qualità delle reti e dei servizi; c)
evitino discriminazioni e garantiscano pari opportunità tra gli operatori,
anche tra quelli attuali e quelli potenziali; d)
consentano una distribuzione ottimale tra pagamenti immediati e, se del caso,
periodici, tenendo conto in particolare della necessità di incentivare la
rapida diffusione delle reti e dell'uso dello spettro radio in conformità
all'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) ed e). Il
presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del paragrafo 5 per quanto
concerne le condizioni che comportano la fissazione di contributi differenziati
tra gli operatori intesa a promuovere una concorrenza effettiva. 4. Le autorità nazionali competenti possono imporre obblighi
in termini di copertura territoriale minima solo se tali obblighi sono
necessari e proporzionati, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4,
lettera d), al conseguimento di specifici obiettivi di interesse generale
definiti a livello nazionale. Nell'imporre tali obblighi, le autorità nazionali
competenti tengono conto di quanto segue: a)
l'eventuale copertura preesistente del territorio nazionale da parte di tali
servizi o di altri servizi di comunicazione elettronica; b)
la riduzione al minimo del numero di operatori potenzialmente soggetti a tali
obblighi; c)
la possibilità di condivisione degli oneri e di reciprocità tra vari operatori,
compresi i fornitori di altri servizi di comunicazione elettronica; d)
gli investimenti necessari ad assicurare tale copertura e la necessità di tener
conto di tali investimenti nei contributi applicabili; e)
l'idoneità tecnica delle bande in questione per un'efficiente fornitura di una
vasta copertura territoriale. 5. Nel determinare se imporre misure per promuovere una
concorrenza effettiva ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[29], le autorità
nazionali competenti basano la propria decisione su una valutazione obiettiva e
prospettica dei seguenti aspetti, tenendo conto delle condizioni di mercato e
dei parametri di riferimento disponibili: a)
la probabilità di mantenere o conseguire una concorrenza effettiva in assenza
di tali misure; b)
il probabile effetto di tali misure temporanee sugli investimenti attuali e
futuri da parte degli operatori del mercato. 6. Le autorità
nazionali competenti stabiliscono le condizioni alle quali le imprese possono
trasferire o affittare ad altre imprese una parte o la totalità dei loro i diritti
individuali d'uso dello spettro radio, inclusa la condivisione di tale spettro
radio. Nel determinare tali condizioni, le autorità
nazionali competenti tengono conto di quanto segue: a)
ottimizzare l'uso efficiente dello spettro radio in conformità all'articolo 9,
paragrafo 4, lettera b); b)
possibilità di sfruttare opportunità di condivisione vantaggiose; c)
conciliare gli interessi di titolari di diritti attuali o potenziali; d)
la creazione di un mercato per l'accesso allo spettro radio più liquido e con
un migliore funzionamento. Il
presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione delle regole di
concorrenza alle imprese. 7. Le autorità
nazionali competenti autorizzano la condivisione delle infrastrutture passive e
attive e l'installazione congiunta delle infrastrutture per le comunicazioni a
banda larga senza fili, tenendo conto di quanto segue: a)
la situazione relativa alla concorrenza basata sulle infrastrutture e
all'eventuale ulteriore concorrenza basata sui servizi; b)
i requisiti per un uso efficiente dello spettro radio; c)
una maggiore scelta e una migliore qualità del servizio per gli utenti finali; d)
l'innovazione tecnologica. Il
presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione delle regole di
concorrenza alle imprese. Articolo 11 —
Disposizioni supplementari relative alle condizioni per l'uso dello
spettro radio 1. Qualora le
condizioni tecniche relative alla disponibilità e all'uso efficiente dello
spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili consentano
di utilizzare lo spettro radio in questione nel quadro di un regime di
autorizzazione generale, le autorità nazionali competenti evitano l'imposizione
di condizioni supplementari e impediscono che qualsiasi uso alternativo
precluda l'effettiva applicazione di tale regime armonizzato. 2. Le autorità
nazionali competenti stabiliscono le condizioni di autorizzazione in base alle
quali le autorizzazioni o i diritti d'uso individuali possono essere revocati o
annullati in caso di mancato utilizzo persistente dello spettro radio
pertinente. La revoca o l'annullamento possono essere
oggetto di adeguata compensazione qualora il mancato utilizzo dello spettro
radio sia dovuto a motivi indipendenti dalla volontà dell'operatore, e sia
oggettivamente giustificato. 3. Le autorità
nazionali competenti valutano, in conformità con le regole di concorrenza e al
fine di liberare rapidamente o condividere una quantità sufficiente di
frequenze armonizzate in bande efficienti sul piano dei costi da riservare ai
servizi a banda larga senza fili ad alta capacità, se sia necessario fissare: a) adeguati
risarcimenti o incentivi da erogare agli utenti esistenti o ai titolari dei
diritti d'uso dello spettro radio, anche tramite l'incorporazione nel sistema
delle aste o un importo fisso dei diritti d'uso; o b)
incentivi a carico degli utenti esistenti o dei titolari di diritti d'uso dello
spettro radio. 4. Le autorità
nazionali competenti valutano la necessità di fissare adeguati livelli minimi
di prestazione tecnologica per le diverse bande, conformemente
all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione n. 243/2012/CE, al fine
di migliorare l'efficienza dello spettro e fatte salve le misure adottate a
norma della decisione n. 676/2002/CE. Nel
fissare tali livelli, esse provvedono in particolare a: a)
tenere conto dei cicli di sviluppo tecnologico e di rinnovo delle
apparecchiature, in particolare di quelle terminali, nonché b)
applicare il principio della neutralità tecnologica per conseguire uno
specifico livello di prestazione, in conformità all'articolo 9 della
direttiva 2002/21/CE. Articolo 12 —
Armonizzazione di determinate condizioni di autorizzazione relative alle
comunicazioni a banda larga senza fili 1.
Le autorità nazionali competenti stabiliscono i calendari per la concessione o
riassegnazione dei diritti d'uso, o per il loro rinnovo alle condizioni
applicabili ai diritti d'uso esistenti, che si applicano allo spettro radio
armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili. La
durata dei diritti d'uso o le date dei successivi rinnovi sono fissate con
ampio anticipo prima della relativa procedura figurante nel calendario di cui
al primo comma. I calendari, le durate e i cicli di rinnovo tengono conto della
necessità di creare condizioni di investimento prevedibili, dell'effettiva
possibilità di liberare eventuali nuove bande di radiofrequenze armonizzate per
le comunicazioni a banda larga senza fili e del periodo di ammortamento dei
relativi investimenti in condizioni di concorrenza. 2. Al fine di garantire
coerenza nell'attuazione del paragrafo 1 in tutta l'Unione e in particolare al
fine di consentire la disponibilità in maniera sincronizzata dei servizi senza
fili all'interno dell'Unione, la Commissione può, mediante atti di esecuzione: a) stabilire un calendario comune per l'Unione
nel suo insieme, o calendari adeguati alla situazione di diverse categorie di
Stati membri, i termini entro cui sono concessi i diritti d'uso individuali di
una banda armonizzata, o di una combinazione di bande armonizzate
complementari, e i termini entro cui è autorizzato l'uso effettivo dello
spettro radio per la fornitura esclusiva o condivisa di comunicazioni a banda
larga senza fili in tutta l'Unione; b) determinare la durata minima dei diritti
concessi nelle bande armonizzate; c) determinare, per i diritti che non sono a
durata indeterminata, un termine di scadenza o di rinnovo sincronizzato per
l'Unione nel suo insieme; d) stabilire il termine di scadenza dei
diritti d'uso esistenti di bande armonizzate diverse da quelle per le comunicazioni
a banda larga senza fili o, per i diritti a durata indeterminata, il termine
entro il quale occorre modificare il diritto d'uso al fine di consentire la
fornitura di comunicazioni a banda larga senza fili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. 3. La Commissione può inoltre adottare atti di
esecuzione che armonizzano la data di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso
individuali dello spettro radio per la banda larga senza fili in bande armonizzate,
già esistenti alla data di adozione di tali atti, al fine di consentire la
sincronizzazione in tutta l'Unione della data di rinnovo o di riassegnazione
dei diritti d'uso per tali bande, inclusa l'eventuale sincronizzazione della
data di rinnovo o di riassegnazione di altre bande armonizzate per mezzo di
misure di esecuzione adottate ai sensi del paragrafo 2 o del presente
paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame
di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Qualora gli atti di esecuzione di cui al
presente paragrafo stabiliscano una data armonizzata di rinnovo o di
riassegnazione dei diritti d'uso dello spettro radio che sia posteriore alla
data di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio
esistenti in un qualsiasi Stato membro, l'autorità nazionale competente proroga
i diritti esistenti fino alla data armonizzata, mantenendo nella sostanza le
medesime condizioni di autorizzazione precedentemente applicabili, inclusi gli
eventuali contributi da versare periodicamente. Qualora il periodo di proroga concesso
conformemente al secondo comma sia considerevole rispetto alla durata iniziale
dei diritti d'uso, le autorità nazionali competenti possono subordinare tale
proroga all'adattamento delle condizioni di autorizzazione precedentemente
applicabili, nella misura necessaria alla luce delle mutate circostanze,
prevedendo anche l'imposizione di contributi supplementari. Tali contributi
supplementari si basano sull'applicazione pro rata temporis di eventuali
contributi iniziali per diritti d'uso originari, espressamente calcolati in
riferimento alla durata prevista inizialmente. Gli atti di esecuzione di cui al presente
paragrafo non prevedono una riduzione della durata dei diritti d'uso esistenti
negli Stati membri, se non alle condizioni stabilite dall'articolo 14,
paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE e non si applicano ai diritti a durata
indeterminata esistenti. Qualora adotti un atto di esecuzione ai sensi
del paragrafo 2, la Commissione può applicare le disposizioni del presente
paragrafo, mutatis mutandis, agli eventuali diritti d'uso delle relative
frequenze armonizzate per la banda larga senza fili. 4. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui
ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto di quanto segue: a) i principi di regolamentazione di cui
all'articolo 9; b) variazioni oggettive in tutta l'Unione del
fabbisogno di ulteriore spettro radio per la fornitura della banda larga senza
fili, considerando le esigenze comuni in materia di spettro radio per le reti
integrate che si estendono in più Stati membri; c) la prevedibilità delle condizioni operative
per gli utenti dello spettro radio esistenti; d) la diffusione, lo sviluppo e i cicli di
investimento delle generazioni successive di tecnologie a banda larga senza
fili; e) la domanda da parte degli utenti finali di
comunicazioni a banda larga mobile ad alta capacità. Nel determinare i calendari per le categorie
diverse di Stati membri che non hanno ancora concesso diritti d'uso individuali
e consentito l'uso effettivo della banda armonizzata in questione, la
Commissione tiene debitamente conto delle eventuali informazioni fornite dagli
Stati membri in merito al modo in cui i diritti dello spettro radio sono stati
tradizionalmente concessi, delle motivazioni della limitazioni di cui
all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/21/CE,
dell'eventuale necessità di liberare la banda in questione, degli effetti sulla
concorrenza e i vincoli tecnici o geografici, valutando gli effetti sul mercato
interno. La Commissione garantisce che l'attuazione non venga
indebitamente rinviata e che eventuali variazioni nei calendari nazionali non
comportino indebite disparità tra gli Stati membri sul piano della concorrenza
o della regolamentazione. 5. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto
degli Stati membri di concedere diritti d'uso e autorizzare l'uso effettivo
della banda armonizzata prima dell'adozione di un atto di esecuzione
concernente la banda in questione, purché siano rispettate le disposizioni del
secondo comma del presente paragrafo, o prima della data di armonizzazione
stabilita mediante un atto di esecuzione relativo a tale banda. Qualora concedano diritti d'uso in una banda
armonizzata prima dell'adozione di un atto di esecuzione concernente tale
banda, le autorità nazionali competenti definiscono le condizioni di tale
concessione, in particolare in relazione alla durata, in modo che i beneficiari
dei diritti d'uso siano informati della possibilità che la Commissione adotti
atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 2 che stabiliscono una durata minima
di tali diritti o un ciclo sincronizzato di scadenze o rinnovi per l'intera
Unione. Il presente comma non si applica alla concessione di diritti a durata
indeterminata. 6. Per le bande armonizzate per le quali è
stato stabilito, tramite un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2,
un calendario comune per la concessione di diritti d'uso e l'autorizzazione
all'uso effettivo, le autorità nazionali competenti forniscono tempestivamente
alla Commissione informazioni sufficientemente dettagliate in merito ai loro
piani per assicurarne l'osservanza. La Commissione può adottare atti di
esecuzione che definiscono il formato e le procedure per la presentazione di
tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Se dopo aver analizzato tali piani dettagliati
forniti da uno Stato membro, la Commissione considera improbabile che lo Stato
membro in questione sia in grado di rispettare il calendario ad esso
applicabile, essa può adottare una decisione, mediante un atto di esecuzione,
che impone a tale Stato membro di adeguare i suoi piani per rispettare il
calendario previsto. Articolo 13 — Coordinamento delle
procedure di autorizzazione e delle condizioni d'uso dello spettro radio per la
banda larga senza fili nel mercato interno 1. Qualora un'autorità nazionale competente
intenda subordinare l'uso dello spettro radio a un'autorizzazione generale o
concedere diritti d'uso individuali dello spettro radio o modificare i diritti
e gli obblighi relativi all'uso dello spettro radio, in conformità
all'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE, essa rende accessibile il
progetto di misura, unitamente alla motivazione, contemporaneamente alla
Commissione e alle autorità competenti per lo spettro radio degli altri Stati
membri, al termine della consultazione pubblica di cui all'articolo 6
della direttiva 2002/21/CE, se del caso, e comunque solo quando il progetto di
misura sia in una fase del suo iter che consenta di trasmettere alla
Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri informazioni
stabili e sufficienti su tutte le questioni pertinenti. L'autorità nazionale competente fornisce
informazioni, che comprendono almeno i seguenti elementi, ove applicabili: a) il tipo di procedura di autorizzazione; b) la tempistica per la procedura di
autorizzazione; c) la durata dei diritti d'uso; d) il tipo e la quantità di spettro radio
disponibile, nel suo insieme o per una determinata impresa; e) l'importo e la struttura di eventuali
contributi da pagare; f) il risarcimento o gli incentivi in materia
di liberazione o condivisione dello spettro radio da parte gli utenti
esistenti; g) gli obblighi di copertura; h) i requisiti per l'accesso all'ingrosso,
nazionali o regionali in materia di roaming; i) lo spettro radio riservato a determinati
tipi di operatori o l'esclusione di determinati tipi di operatori; j) le condizioni relative ad assegnazioni,
trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso; k) la possibilità di usare lo spettro radio su
base condivisa; l) la condivisione dell'infrastruttura; m) i livelli di prestazione tecnologica
minimi; n) le limitazioni applicate a norma
dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/21/CE; o) la revoca o il ritiro di uno o più diritti
d'uso o la modifica dei diritti o delle condizioni connesse con tali diritti,
che non possa essere considerata minima ai sensi dell'articolo 14,
paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE. 2. Le autorità nazionali competenti e la
Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità competente
di cui trattasi entro un termine di due mesi. Il periodo di due mesi non può
essere prorogato. Nella valutazione del progetto di misura a
norma del presente articolo, la Commissione tiene conto di quanto segue: a) le disposizioni delle direttive 2002/20/CE
e 2002/21/CE e della decisione n. 243/2012/CE; b) i principi di regolamentazione di cui
all'articolo 9; c) i criteri pertinenti per determinate
condizioni specifiche di cui all'articolo 10 e le disposizioni
supplementari di cui all'articolo 11; d) eventuali atti di esecuzione adottati a
norma dell'articolo 12; e) la coerenza con le procedure recenti, in
corso o previste in altri Stati membri, e i possibili effetti sugli scambi tra
gli Stati membri. Se, entro tale termine, la Commissione
notifica all'autorità competente che il progetto di misura creerebbe una
barriera al mercato interno o che nutre seri dubbi circa la sua compatibilità
con il diritto dell'Unione, il progetto di misura non può essere adottato per
un periodo di altri due mesi. In tale eventualità, la Commissione informa
inoltre le competenti autorità degli altri Stati membri in merito alla
posizione da essa adottata nei confronti di tale progetto di misura. 3. Nel periodo supplementare di due mesi di
cui al paragrafo 2, la Commissione e l'autorità competente interessata
cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed
efficace alla luce dei criteri di cui al paragrafo 2, tenendo debitamente
conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di
garantire una pratica regolamentare coerente. 4. L'autorità competente può, in qualsiasi
fase della procedura, modificare o ritirare il suo progetto di misura, tenendo
nella massima considerazione la notifica della Commissione di cui al paragrafo 2. 5. Entro il periodo supplementare di due mesi
di cui al paragrafo 2 la Commissione può: a) presentare al comitato per le comunicazioni
un progetto di decisione che imponga all'autorità competente interessata il
ritiro del progetto di misura. Il progetto di decisione è accompagnato da
un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione
considera che il progetto di misura non debba essere adottato così come
notificato, insieme, ove necessario, a proposte specifiche volte a modificare
il progetto di misura; o b) adottare una decisione che modifica la sua
posizione in relazione al progetto di misura in questione. 6. Se la Commissione non ha presentato un progetto
di decisione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o abbia adottato una
decisione ai sensi del paragrafo 5, lettera b), l'autorità competente
interessata può adottare il progetto di misura. Qualora la Commissione abbia presentato un
progetto di decisione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), il progetto di
misura non può essere adottato dall'autorità competente per un periodo non
superiore a sei mesi dalla notifica inviata all'autorità competente
conformemente al paragrafo 2. La Commissione può decidere di modificare la
propria posizione in relazione al progetto di misura in questione in qualsiasi
fase della procedura, anche dopo la presentazione di un progetto di decisione
al comitato per le comunicazioni. 7. Le eventuali decisioni che impongono il
ritiro del progetto di misura da parte delle autorità competenti sono adottate
dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. 8. Se la Commissione adottata una decisione ai
sensi del paragrafo 7, l'autorità competente modifica o ritira il progetto di
misura entro sei mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione.
Se il progetto di misura è modificato, l'autorità competente avvia una consultazione
pubblica, qualora opportuno, e rende il progetto di misura modificato
accessibile alla Commissione conformemente al paragrafo 1. 9. L'autorità competente interessata tiene
nella massima considerazione le osservazioni formulate dalle autorità competenti
degli altri Stati membri e dalla Commissione e può, salvo nei casi di cui al
paragrafo 2, terzo comma, al paragrafo 6, secondo comma, e al paragrafo 7,
adottare il conseguente progetto di misura trasmettendolo, in tal caso, alla
Commissione. 10. L'autorità competente informa la
Commissione dei risultati della procedura relativa alla misura una volta che
tale procedura sia conclusa. Articolo 14 — Accesso alle reti locali
in radiofrequenza 1. Le autorità nazionali competenti
autorizzano l'accesso fornito attraverso reti locali in radiofrequenza alla
rete di un fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico nonché l'uso
dello spettro radio armonizzato a tal fine, purché sia soggetto a
un'autorizzazione generale. 2. Le autorità nazionali competenti non
impediscono ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di
autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso reti locali in
radiofrequenza, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale,
fatto salvo il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale e il
previo consenso informato dell'utente finale. 3. I fornitori di comunicazioni elettroniche
al pubblico non limitano in maniera unilaterale: a) il diritto degli utenti finali di accedere
alle reti locali in radiofrequenza di loro scelta fornite da terzi; b) il diritto degli utenti finali di
consentire, reciprocamente o più generale, l'accesso alle reti di tali
fornitori ad altri utenti finali tramite reti locali in radiofrequenza, anche
sulla base di iniziative di terzi che si accordano e rendono accessibili al
pubblico le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali. 4. Le autorità nazionali competenti non
limitano il diritto degli utenti finali di consentire, reciprocamente o più
generale, l'accesso alle loro reti locali in radiofrequenza ad altri utenti
finali, anche sulla base di iniziative di terzi che si accordano e rendono
accessibili al pubblico le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti
finali. 5. Le autorità nazionali competenti non
limitano la fornitura di accesso pubblico alle reti locali in radiofrequenza: a) da parte di autorità pubbliche nei locali
da loro occupati o nelle immediate vicinanze, quando tale accesso è accessorio
ai servizi pubblici forniti in tali locali; b) attraverso iniziative di organizzazioni non
governative o autorità pubbliche che si accordano e rendono accessibili,
reciprocamente o più generale, le reti locali in radiofrequenza di diversi
utenti finali, comprese, se del caso, le reti locali in radiofrequenza alle quali
l'accesso pubblico è fornito a norma della lettera a). 6. Le imprese, le autorità pubbliche o un
altro utente finale non sono considerati un fornitore di comunicazioni
elettroniche al pubblico unicamente in virtù della fornitura di accesso
pubblico alle reti locali in radiofrequenza, quando tale fornitura non è di
carattere commerciale o sia soltanto accessoria ad un'altra attività
commerciale o di servizio pubblico non subordinate alla trasmissione di segnali
su tali reti. Articolo 15 — Installazione e
funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata 1. Le autorità nazionali competenti
autorizzano l'installazione, la connessione e il funzionamento dei punti di
accesso senza fili di portata limitata non intrusivi nell'ambito del sistema generale
di autorizzazione e non limitano indebitamente tale installazione, connessione
o funzionamento mediante permessi urbanistici individuali o in qualsiasi altro
modo, quando tale uso è conforme alle misure di esecuzione adottate ai sensi
del paragrafo 2. Il presente paragrafo non pregiudica il regime
di autorizzazione dello spettro radio utilizzato per il funzionamento dei punti
di accesso senza fili di portata limitata. 2. Ai fini di un'attuazione uniforme del
regime di autorizzazione generale per l'installazione, la connessione e il
funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma del
paragrafo 1, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare le
caratteristiche tecniche relative alla progettazione, all'installazione e al
funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata, il cui
rispetto assicuri il loro carattere non intrusivo quando vengono utilizzati in
diversi contesti locali. La Commissione specifica tali caratteristiche tecniche
facendo riferimento alle dimensioni massime, alle caratteristiche di potenza ed
elettromagnetiche, nonché all'impatto visivo dei punti di accesso senza fili di
portata limitata installati. Tali caratteristiche tecniche per l'uso dei punti
di accesso senza fili di portata limitata sono almeno conformi alle
disposizioni della direttiva 2013/35/UE[30]
e alle soglie di cui alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio[31]. Affinché l'installazione, la connessione e il
funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata possano
beneficiare del disposto del paragrafo 1, le caratteristiche specificate
lasciano impregiudicati i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di
tali prodotti[32]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Articolo 16 —
Coordinamento tra gli Stati membri in materia di spettro radio 1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dai
pertinenti accordi internazionali, tra cui il regolamento delle
radiocomunicazioni dell'UIT, le autorità nazionali competenti si accertano che
l'uso dello spettro radio sia organizzato sul loro territorio e, in
particolare, adottano tutte le necessarie misure di allocazione e assegnazione
delle radiofrequenze, in modo che nessun altro Stato membro sia ostacolato
nell'autorizzare sul proprio territorio l'uso di una specifica banda
armonizzata conformemente alla legislazione dell'Unione. 2. Gli Stati membri collaborano tra loro nelle
attività di coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per
garantire l'osservanza del paragrafo 1 e che a nessuno Stato membro sia negato
un accesso equo allo spettro radio. 3. Qualsiasi Stato membro interessato può
invitare il gruppo "Politica dello spettro radio" a mettere a
disposizioni i suoi buoni uffici per aiutare qualsiasi altro Stato membro a
conformarsi al presente articolo. La Commissione può adottare misure di
esecuzione volte a garantire che i risultati coordinati siano conformi al
requisito di un accesso equo allo spettro radio tra gli Stati membri
interessati, a risolvere le incoerenze pratiche fra risultati distinti
coordinati tra Stati membri diversi, o a garantire l'applicazione di soluzioni
coordinate in conformità al diritto dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Sezione 2 —
Prodotti europei di accesso virtuale Articolo 17 — Prodotti europei di
accesso virtuale alla banda larga 1.
La fornitura di un prodotto di accesso virtuale alla banda larga imposta a
norma degli articoli 8 e 12 della direttiva 2002/19/CE è considerata fornitura
di un prodotto europeo di accesso virtuale alla banda larga se avviene secondo
i parametri minimi elencati in una delle offerte di cui all'allegato I e se
soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti sostanziali: a) può essere offerta come prodotto di alta
qualità in qualsiasi parte dell'Unione; b) massimo grado di interoperabilità di reti e
servizi e gestione non discriminatoria della rete tra operatori coerentemente
con la topologia di rete; c) capacità di servire gli utenti finali in
condizioni concorrenziali; d) efficacia in termini di costi, tenendo
conto della capacità di essere realizzata su reti esistenti e di nuova
costruzione e di coesistere con altri prodotti di accesso che possono essere
forniti sulla stessa infrastruttura di rete; e) efficacia operativa, in particolare per
quanto riguarda la capacità di limitare il più possibile gli ostacoli
all'implementazione e i costi di installazione della banda larga per i
richiedenti e i fornitori di accesso virtuale alla banda larga; f) rispetto delle norme in materia di tutela
della vita privata, dati personali, sicurezza e integrità delle reti e
trasparenza, conformemente al diritto dell'Unione. 2. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi
dell'articolo 32, al fine di adattare l'allegato I alla luce degli
sviluppi tecnologici e del mercato, cosicché continui a soddisfare i requisiti
sostanziali di cui al paragrafo 1. Articolo 18 — Condizioni regolamentari
relative ai prodotti europei di accesso virtuale a banda larga 1.
Un'autorità nazionale di regolamentazione che abbia precedentemente imposto a
un operatore, conformemente agli articoli 8 e 12 della direttiva 2002/19/CE,
l'obbligo di fornire l'accesso all'ingrosso a una rete di prossima generazione,
valuta se sia invece appropriata e proporzionata l'imposizione dell'obbligo di
fornire un prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga che offra almeno
funzionalità equivalenti a quelle del prodotto di accesso all'ingrosso
attualmente imposto. Le
autorità nazionali di regolamentazione di cui al primo comma procedono alla
valutazione necessaria delle misure correttive esistenti per l'accesso
all'ingrosso non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento, a prescindere dal momento in cui viene condotta l'analisi dei
mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, della
direttiva 2002/21/CE. L'autorità
di regolamentazione nazionale che ha precedentemente imposto un obbligo di
fornire l'accesso virtuale a banda larga, qualora ritenga, dopo la valutazione
di cui al primo comma, che un prodotto europeo di accesso virtuale a banda
larga non sia appropriato nelle circostanze specifiche, fornisce una
spiegazione motivata nel suo progetto di misura secondo la procedura di cui
agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE. 2.
L'autorità di regolamentazione nazionale, qualora intenda imporre ad un
operatore l'obbligo di fornire l'accesso all'ingrosso a una rete di prossima
generazione, conformemente agli articoli 8 e 12 della direttiva 2002/19/CE,
valuta in particolare, oltre ai fattori di cui all'articolo 12, paragrafo 2,
della stessa direttiva, i rispettivi vantaggi di imporre i)
un input passivo all'ingrosso, come ad esempio l'accesso fisico disaggregato
alla rete o alla sottorete locale; ii)
un input all'ingrosso non fisico o virtuale che offra funzionalità equivalenti,
e in particolare un prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga che
soddisfi i requisiti e i parametri sostanziali di cui all'articolo 17,
paragrafo 1, e all'allegato I, punto 1, del presente regolamento. 3.
In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE,
qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda imporre ad un
operatore l'obbligo di fornire un accesso virtuale a banda larga conformemente
agli articoli 8 e 12 di tale direttiva, essa impone l'obbligo di fornire un
prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga che abbia le funzionalità
più idonee a soddisfare i requisiti regolamentari individuati nella sua
valutazione. Se un'autorità nazionale di regolamentazione ritiene che un
prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga non sia adeguato nelle circostanze
specifiche, essa fornisce una spiegazione motivata nel suo progetto di misura
secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE. 4.
Nel valutare se imporre, a norma dei paragrafi 1, 2 o 3, un prodotto europeo di
accesso virtuale a banda larga, al posto di un altro possibile prodotto di
accesso all'ingrosso, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto
dell'interesse ad avere condizioni regolamentari convergenti in tutta l'Unione
in materia di misure correttive per l'accesso all'ingrosso, della situazione
attuale e prevedibile della concorrenza basata sulle infrastrutture,
dell'evoluzione delle condizioni di mercato verso la fornitura di reti
concorrenti di prossima generazione, degli investimenti effettuati rispettivamente
dall'operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato e
dai soggetti che richiedono l'accesso, nonché del periodo di ammortamento di
tali investimenti. Se
necessario, le autorità di regolamentazione nazionali fissano un periodo transitorio
per la sostituzione di un prodotto di accesso all'ingrosso esistente con un
prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga. 5.
In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE, se un
operatore è soggetto agli obblighi, ai sensi degli articoli 8 e 12 di tale
direttiva, di fornire un prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga, le
autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di
un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato
I, punto 1, 2 o 3, a seconda del caso. 6.
In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, le
autorità nazionali di regolamentazione non impongono un periodo obbligatorio di
preavviso prima di ritirare un obbligo precedentemente imposto di offrire un
prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga che soddisfi i requisiti e i
parametri sostanziali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'allegato
I, punto 2, del presente regolamento, qualora l'operatore interessato si impegni
volontariamente a rendere disponibile tale prodotto su richiesta di terzi a
condizioni eque e ragionevoli per un ulteriore periodo di tre anni. 7.
L'autorità di regolamentazione nazionale, qualora stia considerando, nel
contesto di una valutazione a norma dei paragrafi 2 o 3, se imporre o meno o se
mantenere il controllo dei prezzi in conformità all'articolo 13 della
direttiva 2002/19/CE per l'accesso all'ingrosso alle reti di prossima
generazione, tramite un prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga o in
altro modo, esamina la situazione della concorrenza per quanto concerne i
prezzi, la scelta e la qualità dei prodotti offerti al dettaglio. Essa tiene
conto dell'efficacia della tutela contro la discriminazione a livello di
accesso all'ingrosso e della situazione della concorrenza basata sulle
infrastrutture da parte di altre reti di linee fisse o senza filo, dando la
dovuta importanza al ruolo della concorrenza basata sulle infrastrutture
esistenti tra reti di prossima generazione nell'apportare ulteriori
miglioramenti nella qualità a vantaggio degli utenti finali, al fine di
stabilire, ,nel caso specifico, la necessità o la proporzionalità del controllo
dei prezzi dell'accesso all'ingrosso. Articolo 19 — Prodotto di connettività
con qualità del servizio garantita 1.
Qualsiasi operatore ha il diritto di fornire un prodotto di connettività con
qualità del servizio garantita come precisato al paragrafo 4. 2.
Gli operatori soddisfano tutte le richieste ragionevoli di fornire un prodotto
di connettività con qualità del servizio garantita, come precisato al paragrafo
4, presentate per iscritto da un fornitore di comunicazioni elettroniche
autorizzato. Il rifiuto di fornire un prodotto europeo con qualità del servizio
garantita è basato su criteri oggettivi. L'operatore indica i motivi di un
eventuale rifiuto entro un mese dalla richiesta scritta. È
da considerarsi un motivo di rifiuto oggettivo il fatto che la parte
richiedente la fornitura di un prodotto europeo di connettività con qualità del
servizio garantita non sia in grado o non voglia rendere disponibile, a
condizioni ragionevoli, all'interno dell'Unione o in paesi terzi, un tale
prodotto alla parte interpellata qualora quest'ultima lo richieda. 3.
Se la richiesta è rifiutata o non è stato raggiunto un accordo sulle modalità e
le condizioni specifiche, compreso il prezzo, entro due mesi dalla richiesta
scritta, entrambi le parti hanno la facoltà di sottoporre la questione alla
pertinente autorità nazionale di regolamentazione, a norma dell'articolo 20
della direttiva 2002/21/CE. In tal caso, può applicarsi l'articolo 3,
paragrafo 6, del presente regolamento. 4.
La fornitura di un prodotto di connettività è considerata fornitura di un
prodotto europeo di connettività con qualità del servizio garantita se è
effettuata secondo i parametri minimi di cui all'allegato II e se soddisfa
cumulativamente i seguenti requisiti sostanziali: a)
può essere offerta come prodotto di alta qualità in qualsiasi parte
dell'Unione; b)
consente ai fornitori del servizio di soddisfare la domanda degli utenti
finali; c)
è efficace in termini di costi, tenendo conto delle soluzioni esistenti che
possono essere fornite sulle stesse reti; d)
possiede efficacia operativa, in particolare per quanto riguarda la capacità di
limitare il più possibile gli ostacoli all'implementazione e i costi di
installazione per i clienti; e e)
garantisce il rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata,
dati personali, sicurezza e integrità delle reti e trasparenza, conformemente
al diritto dell'Unione. 5.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi
dell'articolo 32, al fine di adattare l'allegato II alla luce degli
sviluppi tecnologici e del mercato, cosicché continui a soddisfare i requisiti
sostanziali di cui al paragrafo 4. Articolo 20 — Misure relative ai
prodotti di accesso europei 1.
La Commissione adotta, entro il 1º gennaio 2016, atti di esecuzione che
stabiliscono norme metodologiche e tecniche uniformi per l'implementazione di
un prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga ai sensi
dell'articolo 17 e dell'allegato I, punto 1, conformemente ai criteri e ai
parametri ivi specificati e al fine di garantire l'equivalenza della
funzionalità di tale prodotto di accesso virtuale all'ingrosso alle reti di
nuova generazione con quelle di un prodotto di accesso fisico disaggregato.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui
all'articolo 33, paragrafo 2. 2.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme
metodologiche e tecniche uniformi per l'implementazione di uno o più prodotti
di accesso europei ai sensi degli articoli 17 e 19 e dell'allegato I,
punti 2 e 3, e dell'allegato II, conformemente ai rispettivi criteri e
parametri ivi specificati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Capo IV
Diritti armonizzati degli utenti finali Articolo 21 — Eliminazione di
restrizioni e discriminazioni 1.
Le autorità pubbliche non limitano la libertà degli utenti finali di utilizzare
reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione
elettronica a disposizione del pubblico forniti da un'impresa stabilita in un
altro Stato membro. 2.
I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non applicano agli utenti
finali requisiti o condizioni di accesso o di uso discriminatori in base alla
nazionalità o al luogo di residenza dell'utente finale, a meno che tali
differenze siano oggettivamente giustificate. 3. I fornitori di comunicazioni
elettroniche al pubblico non applicano, salvo se oggettivamente giustificato,
alle comunicazioni intraunionali che terminano in un altro Stato membro,
tariffe superiori: a)
per le comunicazioni fisse, alle tariffe delle comunicazioni nazionali a lunga
distanza; b)
per le comunicazioni mobili, rispettivamente alle eurotariffe delle chiamate
vocali e degli SMS in roaming regolamentati, fissate dal regolamento (UE)
n. 531/2012. Articolo 22 — Risoluzione delle
controversie transfrontaliere 1.
Le procedure extragiudiziali istituite ai sensi dell'articolo 34 ,
paragrafo 1 , della direttiva 2002/22/CE, si applicano anche alle
controversie relative a contratti tra consumatori (e altri utenti finali nella
misura in cui dette procedure extragiudiziali siano anche a loro disposizione)
e fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico stabiliti in un altro
Stato membro. Alle controversie che rientrano nel campo di applicazione della
direttiva 2013/11/UE[33],
si applicano le disposizione di detta direttiva. Articolo 23 — Libertà di fornire e di
usufruire di un accesso a internet aperto e gestione ragionevole del traffico 1. Gli utenti finali sono liberi di consultare
e diffondere informazioni e contenuti, nonché di utilizzare applicazioni e
servizi di loro scelta tramite il servizio di accesso a internet. Gli utenti finali
sono liberi di stipulare contratti relativi al volume e alla velocità dei dati
con i fornitori di servizi di accesso a internet e, conformemente a tali
accordi relativi al volume dei dati, di beneficiare di eventuali offerte dei
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi internet. 2. Gli utenti
finali sono inoltre liberi di concordare con i fornitori di comunicazioni
elettroniche al pubblico o con i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi
l'erogazione di servizi specializzati con un livello di qualità del servizio
superiore. Per consentire
l'erogazione di servizi specializzati agli utenti finali, i fornitori di
contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche
al pubblico sono liberi di accordarsi fra loro per la trasmissione dei relativi
volumi o del relativo traffico dati sotto forma di servizi specializzati con
una determinata qualità del servizio o una capacità specifica. L'erogazione dei
servizi specializzati non pregiudica in modo ricorrente o continuativo la
qualità generale dei servizi di accesso a internet. 3. Il presente
articolo fa salva l'applicazione della normativa unionale o nazionale
relativa alla legittimità delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni
o dei servizi trasmessi. 4. L'esercizio
delle libertà di cui ai paragrafi 1 e 2 è agevolato della fornitura di
informazioni complete conformemente all'articolo 25, paragrafo 1,
all'articolo 26 , paragrafo 2, e all'articolo 27 ,
paragrafi 1 e 2. 5. Nei limiti dei volumi o della velocità dei
dati definiti per contratto per i servizi di accesso a internet, i fornitori di
servizi di accesso a internet non limitano le libertà di cui al paragrafo 1,
bloccando, rallentando, degradando o discriminando specifici contenuti,
applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, fatta eccezione per i
casi in cui è necessario applicare misure di gestione ragionevole del traffico.
Le misure di gestione ragionevole del traffico devono essere trasparenti, non
discriminatorie, proporzionate e necessarie a: a) attuare una disposizione legislativa o un
provvedimento giudiziario, oppure impedire od ostacolare reati gravi; b) preservare l'integrità e la sicurezza della
rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e dei terminali degli utenti
finali; c) impedire la trasmissione di comunicazioni
indesiderate agli utenti che abbiano espresso previamente il loro consenso a
tali misure restrittive; d) minimizzare
gli effetti di una congestione della rete temporanea o eccezionale, purché
tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo. Una gestione
ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a
quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al
presente paragrafo. Articolo 24 — Garanzie di qualità del
servizio 1. Le autorità nazionali di regolamentazione
sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono l'effettiva capacità degli
utenti finali di esercitare le libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1
e 2, il rispetto dell'articolo 23 , paragrafo 5, e la costante
disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, che
possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico e che non
siano compromessi dai servizi specializzati. In stretta collaborazione con le
altre autorità nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto dei
servizi specializzati sulla diversità culturale e l'innovazione. Le autorità
nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al
BEREC in merito tale monitoraggio e ai suoi risultati. 2. Al fine di impedire la generale
compromissione della qualità del servizio per i servizi di accesso a internet e
salvaguardare la capacità degli utenti finali di consultare e diffondere
contenuti o informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta,
le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre ai
fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico requisiti minimi di qualità
del servizio. Le autorità
nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo
rispetto all'imposizione di tali requisiti, una sintesi delle ragioni alla base
dell'intervento, i requisiti previsti e l'impostazione proposta. Dette informazioni
sono rese disponibili anche all'organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la
Commissione può esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo,
soprattutto per garantire che i requisiti previsti non incidano negativamente
sul funzionamento del mercato interno. I requisiti previsti non sono adottati
per un periodo di due mesi a decorrere dal ricevimento da parte della
Commissione di tutte le informazioni, salvo se diversamente convenuto tra la
Commissione e l'autorità nazionale di regolamentazione oppure se la Commissione
abbia comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione un periodo di esame
più breve, oppure che la Commissione abbia formulato osservazioni o raccomandazioni.
Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione
le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione e comunicano alla
Commissione e al BEREC i requisiti adottati. 3. La Commissione può adottare atti di esecuzione
che definiscono condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi delle
autorità nazionali competenti a norma del presente articolo. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui
all'articolo 33 , paragrafo 2. Articolo 25 — Trasparenza e
pubblicazione delle informazioni 1. I fornitori di comunicazioni elettroniche al
pubblico pubblicano, tranne che per le offerte negoziate individualmente,
informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai seguenti
aspetti: a) la loro denominazione, l'indirizzo e i recapiti; b) per ciascun piano tariffario, i servizi offerti
e i pertinenti parametri di qualità del servizio, i prezzi applicabili (ai
consumatori, comprensivi di imposte) e le spese applicabili (per l'accesso,
l'utenza, la manutenzione e qualsiasi spesa supplementare), nonché i costi
relativi alle apparecchiature terminali; c) le tariffe applicabili riguardo a ogni numero o
servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; d) la qualità dei servizi, conformemente agli atti
di esecuzione di cui al paragrafo 2; e) i servizi di accesso a internet, se offerti,
specificando quanto segue: i)
la velocità effettiva di scaricamento e caricamento dati nello Stato membro di
residenza dell'utente finale, compreso nelle ora di punta; ii)
il livello delle eventuali restrizioni del volume dati applicabili; le tariffe
richieste per l'aumento del volume dati disponibile una tantum o su base
duratura; la velocità di trasmissione dati (e il suo costo), disponibile dopo
il consumo dell'intero volume dati applicabile, se limitato; la modalità che
permette agli utenti finali di monitorare in qualsiasi momento il livello del
loro consumo; iii)
una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali
restrizioni del volume dati, la velocità effettivamente disponibile e altri
parametri di qualità nonché l'uso simultaneo di servizi specializzati con un
livello superiore di qualità del servizio possono avere nella fruizione di
contenuti, applicazioni e servizi; iv)
informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e
strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino
anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla tutela dei
dati personali riconducibili a tali procedure; f)
le misure adottate per garantire l'equivalenza di accesso per gli utenti finali
disabili, comprese le informazioni regolarmente aggiornate su prodotti e
servizi a loro destinati; g) le clausole e le condizioni contrattuali tipo, compresa l'eventuale
durata minima del contratto, le condizioni e l'ammontare di eventuali
commissioni dovute per la risoluzione anticipata del contratto, le procedure e
i costi diretti legati al passaggio a un altro fornitore e alla portabilità dei
numeri e di altri identificatori, nonché gli accordi di indennizzo in caso di
ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore; h) l'accesso ai servizi di emergenza e alle
informazioni sulla localizzazione del chiamante per tutti i servizi offerti e le
eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui
all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE e le relative modifiche; i) i diritti inerenti al servizio universale,
comprese, se del caso, le prestazioni e i servizi di cui all'allegato I della
direttiva 2002/22/CE. Le informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente
accessibile nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui è offerto il
servizio e sono aggiornate regolarmente. Le
informazioni sono comunicate, a richiesta, anche alle pertinenti autorità
nazionali di regolamentazione prima della pubblicazione. Eventuali
differenziazioni nelle condizioni applicate ai consumatori e agli altri utenti
finali sono rese esplicite. 2. La Commissione può adottare
atti di esecuzione che precisano i metodi di misura della velocità dei servizi
di accesso a internet, i parametri di qualità del servizio e i metodi per la
loro misura, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione
delle informazioni, compresi gli eventuali meccanismi di certificazione della
qualità. La Commissione può prendere in
considerazione i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati
all'allegato III della direttiva 2002/22/CE. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
3. Gli utenti finali hanno accesso a strumenti di
valutazione indipendenti che consentono loro di raffrontare le prestazioni
relative all'accesso alla rete e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché
il costo di piani d'uso alternativi. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono
sistemi volontari di certificazione di siti web e guide interattive o altri
strumenti analoghi. La certificazione è concessa sulla base di criteri
obiettivi, trasparenti e proporzionati, tra cui in particolare l'indipendenza
da qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico, l'uso di un
linguaggio chiaro, l'offerta di informazioni complete e aggiornate e
l'attivazione di una procedura di trattamento dei reclami. Qualora non siano
disponibili sul mercato servizi certificati per il confronto delle offerte a
titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, le autorità nazionali di
regolamentazione o altre autorità nazionali competenti li rendono disponibili
esse stesse o attraverso parti terze, conformemente ai criteri di
certificazione. Le informazioni pubblicate dai fornitori di comunicazioni
elettroniche al pubblico sono accessibili a titolo gratuito al fine di rendere
disponibili gli strumenti di confronto. 4. Su richiesta delle pertinenti autorità
pubbliche, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico diffondono
all'occorrenza informazioni gratuite di pubblico interesse agli utenti finali,
tramite gli stessi canali che utilizzano normalmente per le loro comunicazioni
con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni sono trasmesse dalle
competenti autorità pubbliche ai fornitori di comunicazioni elettroniche al
pubblico in forma standardizzata e possono riguardare fra l'altro: a) gli utilizzi più comuni dei servizi di
comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di
contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto
degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni dei
diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti connessi e
le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; e b) i mezzi di protezione contro i rischi per la
sicurezza personale e l'accesso illegale ai dati personali nella fruizione di
servizi di comunicazione elettronica. Articolo 26 — Obblighi in materia di
informazione nei contratti 1.
Prima che un contratto relativo alla fornitura della connessione a una rete
pubblica di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica
a disposizione del pubblico diventi vincolante, i fornitori di comunicazioni
elettroniche al pubblico forniscono ai consumatori e agli altri utenti finali,
salvo diverso accordo esplicito di questi ultimi, almeno le informazioni
seguenti: a)
la denominazione, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diverso,
l'indirizzo e i recapiti per eventuali reclami; b)
le principali caratteristiche dei servizi erogati, tra cui in particolare: i) per
ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, i volumi di comunicazione
inclusi e tutti i pertinenti parametri di qualità del servizio, compresa la
data dell'allacciamento iniziale; ii) se
e in quali Stati membri viene fornito l'accesso ai servizi di emergenza e alle
informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali
restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza conformemente
all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE; iii) i
tipi di servizi post-vendita, di manutenzione e assistenza alla clientela
forniti, le condizioni e i costi di questi servizi, nonché le modalità per
contattarli; iv) eventuali
limitazioni imposte dal fornitore sull'uso delle apparecchiature terminali
fornite, comprese le informazioni su come sbloccarle e su eventuali oneri
dovuti in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo
contrattuale minimo; c)
il dettaglio dei prezzi e delle tariffe (per i consumatori, comprensivi di
imposte e ed eventuali oneri supplementari) e le modalità per ottenere
informazioni aggiornate sulle tariffe e gli oneri applicabili; d)
i metodi di pagamento offerti e le eventuali differenze di costo ad essi
legate, nonché gli strumenti disponibili per garantire la trasparenza della
fatturazione e monitorare il livello di consumo; e)
la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi: i) utilizzo
minimo o durata minima necessari per beneficiare di condizioni promozionali; ii) eventuali
costi legati al passaggio a un altro fornitore e alla portabilità di numeri ed
altri identificatori, compresi gli accordi di indennizzo in caso di ritardi o
abusi nel passaggio ad altro fornitore; iii) eventuali
commissioni dovute in caso di risoluzione anticipata del contratto, compresi
gli eventuali costi da recuperare per l'apparecchiatura terminale (sulla base
di consueti metodi di ammortamento) e per altri vantaggi promozionali (su base
pro rata temporis); f)
le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, compreso un riferimento
esplicito ai diritti legali dell'utente finale, applicabili qualora non sia rispettato
il livello di qualità del servizio previsto dal contratto; g)
qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2002/22/CE,
la scelta dell'utente finale di far includere o meno i suoi dati personali in
un elenco e i dati di cui trattasi; h)
per gli utenti finali disabili, informazioni su prodotti e servizi ad essi
destinati; i)
i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle
controversie, comprese quelle transfrontaliere, ai sensi dell'articolo 34
della direttiva 2002/22/CE e dell'articolo 22 del presente regolamento; j) i tipi di azioni che il fornitore può adottare
in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle
vulnerabilità. 2.
Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, i fornitori di comunicazioni
elettroniche al pubblico forniscono agli utenti finali, salvo diversamente
convenuto con un utente finale che non sia un consumatore, almeno le seguenti
informazioni relative ai loro servizi di accesso a internet: a) il
livello delle eventuali restrizioni del volume dati applicabili; le tariffe
richieste per l'aumento del volume dati disponibile una tantum o su base
duratura; la velocità di trasmissione dati (e il suo costo), disponibile dopo
il consumo dell'intero volume dati applicabile, se limitato; la modalità che
permette agli utenti finali di monitorare in qualsiasi momento i loro livelli
di consumo; b)
la velocità effettiva di scaricamento e caricamento dati nella sede principale
dell'utente finale, comprese le fasce effettive di velocità, la velocità medie
e la velocità nelle ore di punta, nonché gli effetti potenziali di un accesso
ottenuto tramite una rete locale in radiofrequenza di terzi; c)
altri parametri di qualità del servizio; d)
informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e
strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino
anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla tutela dei
dati personali riconducibili a tali procedure; e) una
spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali
restrizioni del volume, la velocità effettivamente disponibile e altri
parametri di qualità del servizio nonché l'uso simultaneo di servizi
specializzati con un livello superiore di qualità del servizio possono avere
nella fruizione di contenuti, applicazioni e servizi. 3. Le
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite in maniera chiara,
esaustiva e facilmente accessibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro
di residenza dell'utente finale e sono aggiornate regolarmente. Tali
informazioni formano parte integrante del contratto e non possono essere
modificate se non con l'accordo espresso delle parti. L'utente finale riceve
una copia cartacea del contratto. 4.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano gli obblighi di
informazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. 5. Il contratto contiene inoltre, su richiesta
delle pertinenti autorità pubbliche, informazioni appositamente fornite da tali
autorità sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per
attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti
di tutela contro i rischi per la sicurezza personale, il trattamento illecito
dei dati personali di cui all'articolo 25, paragrafo 4 del presente
regolamento, e relativi al servizio fornito. Articolo 27 — Controllo del consumo 1.
I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti
finali la possibilità di scegliere, a titolo gratuito, un'opzione che fornisce
informazioni sul consumo accumulato per i diversi servizi di comunicazione
elettronica, espresse nella valuta nella quale viene fatturato l'utente finale.
Tale strumento deve garantire che, senza il consenso dell'utente finale, la
spesa cumulativa in un determinato periodo di utenza non superi un determinato
limite finanziario impostato dall'utente finale. 2.
I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico provvedono affinché sia
inviata un'adeguata notifica all'utente finale quando il consumo di servizi
abbia raggiunto l'80% del limite finanziario fissato conformemente al
paragrafo 1. La notifica indica la procedura da seguire per continuare a
fruire di tali servizi, specificandone i costi. Qualora il limite finanziario
stia per essere superato, il fornitore cessa di erogare e addebitare i servizi
in questione al cliente finale, a meno che o fino a quando quest'ultimo non
richieda di continuare o rinnovare l'erogazione di tali servizi. Dopo aver
raggiunto il limite finanziario gli utenti finali continuano a poter ricevere
chiamate e SMS e ad avere accesso gratuito ai numeri verdi e ai servizi di
emergenza componendo il numero europeo di emergenza "112" fino alla
fine del periodo di fatturazione concordato. 3.
I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico consentono agli utenti
finali, immediatamente prima della connessione al numero chiamato, di accedere
facilmente e gratuitamente alle informazioni sulle tariffe in vigore
riguardanti numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie, a
meno che l'autorità nazionale di regolamentazione abbia precedentemente
concesso una deroga per motivi di proporzionalità. Tali informazioni riguardanti
questi numeri o servizi sono fornite in maniera da rendere possibile il loro
confronto. 4. I fornitori di comunicazioni elettroniche al
pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di optare a titolo gratuito
di ricevere fatture dettagliate. Articolo 28 — Risoluzione del
contratto 1.
I contratti conclusi tra consumatori e fornitori di comunicazioni elettroniche
al pubblico non prevedono una durata minima superiore a 24 mesi. I fornitori di
comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la
possibilità di stipulare un contratto della durata massima di dodici mesi. 2.
I consumatori, e gli altri utenti finali che non abbiano concordato condizioni
diverse, hanno il diritto di recedere dal contratto con un preavviso di un
mese, se sono trascorsi sei mesi o più dalla stipula del contratto. Non sarà
dovuto alcun indennizzo se non per il valore residuo delle apparecchiature
sovvenzionate abbinate al contratto al momento della sua stipula e un rimborso
pro rata temporis per gli altri eventuali vantaggi promozionali,
contrassegnati come tali al momento della stipula del contratto. Eventuali
restrizioni relative all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti
sono eliminate gratuitamente dal fornitore al più tardi al momento del pagamento
di tale indennizzo. 3.
Se il contratto o la normativa nazionale prevedono la possibilità di prorogare
tacitamente i periodi contrattuali, il fornitore di comunicazioni elettroniche
al pubblico informa l'utente finale a tempo debito affinché quest'ultimo abbia
almeno un mese per opporsi a una proroga tacita. Se l'utente finale non si
oppone, il contratto è considerato un contratto a durata indeterminata che può
essere risolto dall'utente finale in qualunque momento con un preavviso di un
mese e senza incorrere in alcun costo. 4.
Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto senza incorrere in
alcun costo, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali
proposte dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico, tranne nel
caso in cui tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale.
I fornitori informano gli utenti finali con preavviso adeguato e non inferiore
a un mese di tali eventuali modifiche e, al contempo, del diritto di recedere
dal contratto, senza incorrere in alcun costo, se non accettano le nuove
condizioni. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis. 5.
Ogni eventuale discrepanza significativa e non temporanea tra le prestazioni
effettive relative alla velocità o ad altri parametri qualitativi e le
prestazioni indicate dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico
conformemente all'articolo 26 determina la non conformità delle
prestazioni ai fini dei mezzi di ricorso dell'utente finale a norma della
legislazione nazionale. 6.
La sottoscrizione di servizi supplementari erogati dal medesimo fornitore di
comunicazioni elettroniche al pubblico non fa ripartire il periodo contrattuale
iniziale, a meno che il prezzo dei servizi supplementari sia significativamente
più elevato rispetto a quello dei servizi iniziali o che i servizi
supplementari siano offerti a un prezzo promozionale speciale legato al rinnovo
del contratto esistente. 7.
I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico applicano condizioni e
procedure per la risoluzione del contratto tali da non ostacolare o
disincentivare il cambiamento di fornitore di servizi. Articolo 29 — Offerte di pacchetti Qualora
un pacchetto di servizi offerto ai consumatori comprenda almeno una connessione
a una rete di comunicazione elettronica o un servizio di comunicazione
elettronica, gli articoli 28 e 30 del presente regolamento si applicano a tutti
gli elementi del pacchetto. Capo V
Agevolare il cambiamento di fornitore Articolo 30 — Passaggio a un altro fornitore
e portabilità dei numeri 1.
Tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione
telefonica nazionale che ne facciano richiesta hanno il diritto di conservare
il proprio o i propri numeri indipendentemente dal fornitore di comunicazioni
elettroniche al pubblico che eroga il servizio, a norma di quanto disposto
all'allegato I, parte C della direttiva 2002/22/CE, purché quest'ultimo sia un
fornitore di comunicazioni elettroniche nello Stato membro a cui si riferisce
il piano di numerazione nazionale o sia un fornitore europeo di comunicazioni
elettroniche che abbia notificato alla competente autorità di regolamentazione
dello Stato membro d'origine il fatto che fornisce o intende fornire tali
servizi nello Stato membro a cui si riferisce il piano di numerazione
nazionale. 2.
La tariffazione tra fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico in
relazione alla portabilità del numero è orientata ai costi e gli eventuali
oneri diretti a carico degli utenti finali non agiscono da disincentivo per
questi ultimi al cambiamento di fornitore. 3.
Il trasferimento dei numeri e la loro attivazione sono effettuati nel più breve
tempo possibile. Per gli utenti finali che abbiano concluso un accordo di
trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore, l'attivazione del numero
avviene entro un giorno lavorativo dalla conclusione di tale accordo.
L'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento, se si
verifica, non può superare un giorno lavorativo. 4.
Il fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico conduce le
operazioni di cambiamento di fornitore e di trasferimento. Gli utenti finali
ricevono informazioni adeguate sul passaggio al nuovo fornitore, prima e
durante le operazioni di trasferimento, nonché immediatamente dopo la sua conclusione.
Gli utenti finali non vengono trasferiti ad altri fornitori contro la loro
volontà. 5.
I contratti degli utenti finali con i fornitori cedenti di comunicazioni
elettroniche al pubblico sono automaticamente risolti dopo la conclusione del
passaggio. I fornitori cedenti di comunicazioni elettroniche al pubblico
rimborsano il credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. 6.
I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico che si rendono
responsabili di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore, o anche che
non mettono a disposizione tempestivamente le informazioni necessarie per il
trasferimento, sono tenuti a risarcire gli utenti finali vittime di tali
ritardi o abusi. 7.
Se un utente finale che passa ad un nuovo fornitore di servizi di accesso a
internet possiede una casella di posta elettronica fornitagli dal fornitore
cedente, quest'ultimo, su richiesta dell'utente finale, inoltra a titolo
gratuito all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente finale tutte
le comunicazioni e-mail indirizzate al precedente indirizzo di posta
elettronica dell'utente finale per un periodo di 12 mesi. Tale servizio di
inoltro della posta elettronica prevede un messaggio di risposta automatica che
viene inviato a tutti i mittenti per avvisarli del nuovo indirizzo di posta
elettronica dell'utente finale. L'utente finale ha la facoltà di chiedere che
il nuovo indirizzo di posta elettronica non venga rivelato nel messaggio di
risposta automatica. Dopo
i primi 12 mesi, il fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico
dà all'utente finale la facoltà di prorogare il periodo del servizio di
inoltro, eventualmente a pagamento. Il fornitore cedente di comunicazioni
elettroniche al pubblico non assegna la casella di posta elettronica iniziale
dell'utente finale a un altro utente finale per un periodo di due anni dalla
risoluzione del contratto, e in ogni caso durante il periodo di proroga del
servizio di inoltro. 8.
Le autorità nazionali competenti possono stabilire la procedura generale per il
cambiamento di fornitore e il trasferimento, ivi comprese le disposizioni che
prevedono adeguate sanzioni per i fornitori e indennizzi per gli utenti finali.
Esse tengono conto della necessità di tutelare gli utenti finali durante tutte
le operazioni di trasferimento e di garantire l'efficienza di tali operazioni. Capo VI
Disposizioni organizzative e finali Articolo 31 — Sanzioni Gli
Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso
di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le
misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri
notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2016 e
provvedono a dare immediata notifica di ogni ulteriore modifica. In
riferimento ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche, le sanzioni
sono imposte in conformità al capo II in funzione delle competenze rispettive
delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri d'origine e
ospitanti. Articolo 32 — Delega di poteri 1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle
condizioni stabilite nel presente articolo. 2.
È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui
all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 5, per un
periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla [data di entrata in vigore del
presente regolamento]. 3.
La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e
all'articolo 19, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla
delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi
specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente
al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e
dell'articolo 19, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento
europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi
dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di
tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato
di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 33 — Procedura di comitato 1.
La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito
dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE. Tale comitato è
un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento
(UE) n. 182/2011. Articolo 34 — Modifiche della
direttiva 2002/20/CE All'articolo 3,
paragrafo 2, il secondo comma è soppresso. Articolo 35 — Modifiche della
direttiva 2002/21/CE La
direttiva 2002/21/CE è così modificata: 1)
all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 6: "6.
La presente direttiva e le direttive particolari sono interpretate e applicate
in combinato disposto con le disposizioni del regolamento n. [XX/2014].". 2)
l'articolo 7 bis è così modificato: –
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal
seguente: "1.
Quando la misura prevista di cui all'articolo 7, paragrafo 3, mira ad imporre,
modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione
dell'articolo 16 della presente direttiva, in combinato disposto con
l'articolo 5 e gli articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE
(direttiva accesso) e con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE
(direttiva servizio universale), la Commissione, entro il termine di un mese di
cui all'articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, può notificare
all'autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui
ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato unico o che
dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione, tenendo
in debita considerazione le raccomandazioni adottate ai sensi
dell'articolo 19, paragrafo 1, della presente direttiva, in merito
all'applicazione armonizzata di disposizioni specifiche della presente
direttiva e delle direttive particolari. In tal caso, l'adozione del progetto
di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della
Commissione." –
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2.
Nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione, il BEREC e
l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente
allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli
obiettivi stabiliti all'articolo 8, tenendo debitamente conto del parere
dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica
regolamentare coerente. Quando la misura in questione mira a imporre,
modificare o revocare un obbligo imposto a un fornitore europeo di
comunicazioni elettroniche ai sensi del regolamento [XXX/2014] in uno Stato
membro ospitante, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro
d'origine può anch'essa partecipare al processo di cooperazione." –
c) al paragrafo 5 è inserita la seguente
lettera a bis): "a bis)
adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione
interessata di ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a
tal fine, qualora la misura in questione miri a imporre, modificare o revocare
un obbligo imposto a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ai
sensi del regolamento [XXX/2014]." –
d) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma: "Nei
casi in cui la Commissione adotta una decisione conformemente al paragrafo 5,
lettera a bis) si applica l'articolo 7, paragrafo 6." 3)
l'articolo 15 è così modificato: –
a) il comma seguente è inserito tra il primo e il
secondo comma del paragrafo 1: "Nel
valutare se un dato mercato possieda caratteristiche tali da giustificare
l'imposizione di obblighi di regolamentazione ex ante e se vada quindi
incluso nella raccomandazione, la Commissione tiene conto in particolare della
necessità di una regolamentazione convergente in tutta l'Unione, della
necessità di promuovere investimenti efficienti e l'innovazione nell'interesse
degli utenti finali e della competitività globale dell'economia dell'Unione,
nonché della rilevanza del mercato in questione, assieme ad altri fattori, quali
la concorrenza basata sulle infrastrutture esistenti a livello di accesso al
dettaglio, la concorrenza sui prezzi, la scelta e la qualità dei prodotti
offerti agli utenti finali. La Commissione prende in considerazione tutti i
pertinenti vincoli concorrenziali, indipendentemente dal fatto che le reti, i
servizi o le applicazioni che impongono tali vincoli siano considerati reti di
comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica o altri tipi di
servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, al
fine di determinare se, in linea generale, nell'Unione o in una sua parte
significativa, i tre criteri seguenti siano soddisfatti cumulativamente: a) la presenza
di forti ostacoli all'accesso non transitori, di carattere strutturale,
giuridico o regolamentare; b) la struttura
del mercato non tende a produrre condizioni di concorrenza effettiva nell'arco
di tempo considerato, in considerazione della situazione della concorrenza
basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli
all'ingresso; c) il solo
diritto della concorrenza non è sufficiente per affrontare adeguatamente il/i
fallimento/i del mercato individuato/i." –
b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma: "Nell'esercizio
dei propri poteri ai sensi dell'articolo 7, la Commissione verifica se i
tre criteri di cui al paragrafo 1 siano soddisfatti cumulativamente al momento
di valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione di un progetto di
misura che conclude: a) che un
determinato mercato non individuato nella raccomandazione presenta
caratteristiche tali da giustificare l'imposizione di obblighi regolamentari,
nelle circostanze nazionali specifiche; o b) che un
mercato individuato nella raccomandazione non richiede una regolamentazione
nelle circostanze nazionali specifiche." 4)
all'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato: "1. Fatto
salvo l'articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8
della direttiva 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), ove
rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di
regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva,
nelle direttive particolari e nel regolamento n. [XX/2014] possono creare
un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima
considerazione il parere del BEREC, emettere una raccomandazione o una
decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente
direttiva, alle direttive particolari e al regolamento n. [XX/2014] per
agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8.". Articolo 36 — Modifiche della
direttiva 2002/22/CE 1. Con effetto dal
1° luglio 2016, la direttiva 2002/22/CE è modificata come segue: 1) all'articolo 1 , paragrafo 3, la
prima frase è soppressa; 2)
gli articoli 20, 21, 22 e 30 sono soppressi. 2.
Gli Stati membri mantengono in vigore fino al 1º luglio 2016 tutte le misure di
attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1. Articolo 37 —Modifiche del regolamento
(UE) n. 531/2012 Il regolamento (UE) n. 531/2012 è
modificato come segue: 1)
all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il terzo comma seguente: "Il
presente regolamento si applica ai servizi di roaming erogati nell'Unione agli
utenti finali il cui fornitore nazionale è un fornitore di comunicazioni
elettroniche al pubblico in uno Stato membro." 2)
all'articolo 2 , paragrafo 2, è inserita la seguente lettera r): "r)
"accordo di roaming bilaterale o multilaterale", uno o più accordi
commerciali o tecnici tra i fornitori di roaming che consentono l'estensione
virtuale della copertura della rete d'origine e la fornitura durevole, da parte
di ciascun fornitore di roaming di servizi di roaming al dettaglio
regolamentati allo stesso livello di prezzo dei rispettivi servizi di
comunicazioni mobili nazionali." 3)
all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7: "7.
Il presente articolo non si applica ai fornitori di roaming che forniscono
servizi di roaming al dettaglio regolamentati conformemente all'articolo 4
bis." 4) è inserito il
seguente articolo 4 bis: "Articolo 4 bis 1. Il presente articolo si applica ai fornitori di
roaming che: a) applicano, automaticamente e in tutti i loro rispettivi
pacchetti al dettaglio comprensivi di servizi di roaming regolamentati, la
tariffa applicabile ai servizi nazionali sia ai servizi nazionali che ai
servizi in roaming regolamentati all'interno dell'Unione europea, come se
questi ultimi fossero consumati sulla rete d'origine e b) garantiscono, attraverso le loro reti o in virtù di
accordi di roaming bilaterali o multilaterali con altri fornitori di roaming,
che almeno un fornitore di roaming in tutti gli Stati membri ottemperi alle
disposizioni di cui alla lettera a). 2. I paragrafi 1, 6 e 7 non vietano a un fornitore di
roaming di limitare il consumo di servizi regolamentati di roaming al dettaglio
alla tariffa nazionale in vigore in base a un criterio di uso ragionevole. Un
criterio di uso ragionevole si applica in modo da permettere ai consumatori che
si avvalgono di un pacchetto nazionale al dettaglio offerto da un fornitore di
roaming di proseguire con fiducia, quando viaggiano in altri paesi dell'Unione,
il loro modello abituale di consumo nazionale connesso al loro pacchetto
nazionale. I fornitori di roaming che ricorrono a tale possibilità pubblicano
ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
XXX/2014 ed includono nei contratti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1,
lettere b) e c), di detto regolamento, informazioni particolareggiate
e quantificate sulla maniera in cui è applicato il criterio di uso ragionevole,
con riferimento ai principali parametri tariffari, al volume o ad altri
parametri del pacchetto al dettaglio in questione. Entro il 31 dicembre 2014, il BEREC, previa consultazione
delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, elabora
orientamenti generali per l'applicazione di criteri di uso ragionevole nei
contratti al dettaglio offerti dai fornitori di roaming che si avvalgono del
presente articolo. Il BEREC elabora tali orientamenti con riferimento all'obiettivo
generale di cui al primo comma, e tiene conto, in particolare, dell'evoluzione
dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri, del grado di
convergenza dei livelli di prezzi nazionali nell'Unione, di eventuali effetti
visibili delle tariffe di roaming alle tariffe dei servizi nazionali
sull'andamento delle stesse, e dell'andamento delle tariffe di roaming
all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming. La competente autorità nazionale di regolamentazione
sorveglia e controlla l'applicazione dei criteri di uso ragionevole, tenendo
nel massimo conto gli orientamenti generali del BEREC, una volta adottati, e
garantisce che non vengono applicate condizioni irragionevoli. 3. I singoli utenti finali serviti da fornitore di roaming
che si avvale del presente articolo possono, su richiesta, scegliere
deliberatamente ed esplicitamente di rinunciare a beneficiare, nell'ambito di
un determinato pacchetto al dettaglio, dell'applicazione, ai servizi di roaming
regolamentati, della tariffa valida per i servizi nazionali, in cambio di altri
vantaggi offerti da suddetto fornitore. Il fornitore di roaming rammenta a tali
utenti finali la natura dei vantaggi del roaming a cui rinunciano. Le autorità
nazionali di regolamentazione controllano in particolare se i fornitori di
roaming che si avvalgono del presente articolo svolgono pratiche
commerciali che equivalgono a un'elusione del regime standard. 4. Le tariffe al dettaglio regolamentate per il roaming di
cui agli articoli 8, 10 e 13 non si applicano ai servizi di roaming offerti da
un fornitore di roaming che si avvale del presente articolo nella misura
in cui tali tariffe equivalgono a quelle applicate ai servizi nazionali. Qualora un fornitore di roaming che si avvale del presente
articolo applichi tariffe diverse da quelle applicabili ai servizi
nazionali per il consumo di servizi di roaming regolamentati eccedente un uso
ragionevole di tali servizi conformemente al paragrafo 2, o qualora un utente
finale rinunci esplicitamente a beneficiare dell'applicazione, ai servizi di
roaming regolamentati, delle tariffe nazionali conformemente al paragrafo 3, le
tariffe applicate a tali servizi di roaming regolamentati non superano le
tariffe di roaming al dettaglio di cui agli articoli 8, 10 e 13. 5. Un fornitore di roaming che desideri avvalersi del
presente articolo trasmette la propria dichiarazione e gli eventuali
accordi bilaterali o multilaterali in virtù dei quali soddisfa le condizioni di
cui al paragrafo 1, e qualsiasi loro modifica, all'Ufficio del BEREC. Il
fornitore di roaming che effettua tale notifica include la prova dell'accordo
sulla stessa da parte delle parti contraenti degli accordi di roaming
bilaterali o multilaterali notificati. 6. Nel periodo tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2016,
il presente articolo si applica ai fornitori di roaming che non soddisfano
le condizioni di cui al paragrafo 1, ma soddisfano le seguenti condizioni: a) il fornitore di roaming notifica la propria
dichiarazione e i pertinenti accordi di roaming bilaterali o multilaterali
all'Ufficio del BEREC, facendo riferimento esplicitamente al presente
paragrafo; b) il fornitore di roaming assicura, tramite le sue reti o
in virtù di un accordo di roaming bilaterale o multilaterale con altri
fornitori di roaming, che le condizioni di cui alle lettere c), d)
ed e) sono soddisfatte in almeno 17 Stati membri che rappresentano il 70%
della popolazione dell'Unione; c) il fornitore di roaming e le parti contraenti ai sensi
della lettera b) si impegnano a mettere a disposizione e ad offrire
attivamente, al più tardi a decorrere dal 1º luglio 2014, o dalla data della
notifica, se posteriore, almeno un pacchetto al dettaglio con un'opzione
tariffaria che preveda l'applicazione della tariffa applicabile ai servizi nazionali
sia ai servizi nazionali che ai servizi in roaming regolamentati all'interno
dell'Unione, come se questi ultimi fossero consumati sulla rete d'origine; d) il fornitore di roaming e le parti contraenti ai sensi
della lettera b) si impegnano a mettere a disposizione e ad offrire
attivamente, al più tardi a decorrere dal 1º luglio 2015, o dalla data della
notifica, se posteriore, tali opzioni tariffarie nei pacchetti al dettaglio
che, al 1° gennaio di quell'anno, siano utilizzati da almeno il 50% della
propria base di clienti; e) il fornitore di roaming e le parti contraenti ai sensi
della lettera b) si impegnano a rispettare, al più tardi a decorrere dal 1º
luglio 2016, il paragrafo 1, lettera b) in tutti i rispettivi pacchetti al
dettaglio. Il fornitore di roaming e le parti contraenti ai sensi
della lettera b) che si avvalgono del presente articolo possono, in
alternativa all'impegno di cui alla lettera d), impegnarsi, a decorrere
dal 1º luglio 2015, o dalla notifica, se posteriore, affinché nei loro vari
pacchetti al dettaglio gli eventuali sovrapprezzi del roaming rispetto alle
tariffe applicabili ai servizi nazionali non siano complessivamente superiori
al 50% delle tariffe applicabili in tali pacchetti al 1º gennaio 2015,
indipendentemente dalla base di calcolo di tali maggiorazioni, che si tratti di
unità, come minuti vocali o megabyte, di periodi, come giorni o settimane di
roaming, o di qualsiasi altra modalità o combinazione di tali elementi. I
fornitori di roaming che fanno riferimento al disposto alla presente
lettera dimostrano all'autorità nazionale di regolamentazione di
rispettare il requisito di una riduzione del 50% e trasmettono tutte le prove
pertinenti loro richieste. Se il fornitore di roaming che si avvale del presente
articolo notifica la sua dichiarazione e gli eventuali accordi di roaming
bilaterali o multilaterali all'Ufficio del BEREC ai sensi della lettera a)
del primo comma e rientra pertanto nel campo di applicazione del presente
paragrafo, il fornitore di roaming che effettua la notifica e le eventuali
parti contraenti ai sensi della lettera b) sono tenuti ciascuno ad
ottemperare ai loro rispettivi impegni in conformità alle lettere c), d) ed e),
del primo comma, compresi gli eventuali impegni in alternativa a quelli di cui
alla lettera d) del primo comma, almeno fino al 1º luglio 2018. 7. Nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016, il
presente articolo si applica ai fornitori di roaming che non soddisfano le
condizioni di cui al paragrafo 1, ma che soddisfano le seguenti condizioni: (a) il fornitore di roaming notifica all'Ufficio del BEREC
la sua dichiarazione e i pertinenti accordi di roaming bilaterali o
multilaterali, facendo riferimento esplicitamente al presente paragrafo; (b) il fornitore di roaming assicura, tramite le sue reti o
in virtù di un accordo di roaming bilaterale o multilaterale con altri
fornitori di roaming, che le condizioni di cui al paragrafo 1,
lettera a) sono soddisfatte in almeno 10 Stati membri che rappresentano il
30% della popolazione dell'Unione, al più tardi a partire al 1° luglio 2014, o
dalla data della notifica, se posteriore; (c) il fornitore di roaming assicura, tramite le sue reti o
in virtù di un accordo di roaming bilaterale o multilaterale con altri
fornitori di roaming, che le condizioni di cui al paragrafo 1,
lettera a) sono soddisfatte in almeno 14 Stati membri che rappresentano il
50% della popolazione dell'Unione, al più tardi a partire al 1° luglio 2015, o
dalla data della notifica, se posteriore; (d) il fornitore di roaming assicura, tramite le sue reti o
in virtù di un accordo di roaming bilaterale o multilaterale con altri
fornitori di roaming, che le condizioni di cui al paragrafo 1,
lettera a) sono soddisfatte in almeno 17 Stati membri che rappresentano il
70% della popolazione dell'Unione al più tardi a partire al 1° luglio 2016. Se il fornitore di roaming che si avvale del presente
articolo notifica la sua dichiarazione e i pertinenti accordi di roaming
bilaterali o multilaterali all'Ufficio del BEREC, ai sensi della lettera a)
del primo comma e rientra pertanto nel campo di applicazione del presente
paragrafo, il fornitore di roaming che effettua la notifica e le eventuali
parti contraenti ai sensi della lettera b), sono tenuti ciascuno ad
ottemperare ai loro rispettivi impegni di soddisfare le condizioni di cui al
paragrafo1, lettera a), almeno fino al 1° luglio 2018. 8. I fornitori di roaming negoziano in buona fede le
disposizioni volte a raggiungere accordi di roaming bilaterali o multilaterali,
a condizioni eque e ragionevoli tenendo conto dell'obiettivo di tali accordi
con altri fornitori di roaming allo scopo di consentire l'effettiva estensione
virtuale della copertura della rete d'origine e la fornitura durevole, da parte
di ciascun fornitore di roaming che si avvale del presente articolo, di servizi
di roaming al dettaglio regolamentati allo stesso livello di prezzo dei
rispettivi servizi di comunicazioni mobili nazionali. 9. In deroga al paragrafo 1, dopo il 1º luglio 2016 il
presente articolo si applica ai fornitori di roaming che ricorrono al
presente articolo e che dimostrano di aver tentato in buona fede di
concludere o di estendere accordi di roaming bilaterali o multilaterali sulla
base di condizioni eque e ragionevoli in tutti gli Stati membri in cui non soddisfano
ancora i criteri di cui al paragrafo 1 e di non essere stati in grado di
concludere un accordo di roaming bilaterale o multilaterale con un fornitore di
roaming in uno o più Stati membri, a condizione che rispettino la copertura
minima di cui al paragrafo 6, lettera b), e tutte le altre disposizioni
pertinenti del presente articolo. In tali casi, i fornitori di roaming che si
avvalgono del presente articolo continuano a cercare di stabilire
condizioni ragionevoli per la conclusione di un accordo di roaming con un
fornitore di roaming di uno Stato membro non rappresentato. 10. Se un fornitore alternativo di roaming ha già ottenuto
l'accesso ai clienti di un fornitore nazionale a norma dell'articolo 4,
paragrafo 1 e ha già effettuato i necessari investimenti per servire tali
clienti, l'articolo 4, paragrafo 7, non si applica al fornitore nazionale
in questione per un periodo transitorio di tre anni. Il periodo transitorio non
pregiudica la necessità di rispettare i periodi contrattuali più lunghi concordati
con il fornitore alternativo di roaming. 11. Il presente articolo lascia impregiudicata
l'applicazione delle regole di concorrenza dell'Unione agli accordi di roaming
bilaterali e multilaterali." 5)
l'articolo 8, paragrafo 2, è così modificato: a) il primo comma
è sostituito dal seguente: "2.
A decorrere dal 1° luglio 2013 l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA)
per un'eurotariffa per chiamate vocali che un fornitore di roaming può
applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di chiamate in roaming
regolamentate può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera 0,24 EUR
al minuto per le chiamate in uscita o 0,07 EUR al minuto per le chiamate in
entrata. La tariffa massima al dettaglio per le chiamate in uscita diminuisce a
0,19 EUR il 1° luglio 2014. A partire dal 1º luglio 2014 i fornitori di
roaming non addebitano alcun costo ai propri clienti in roaming per le chiamate
in entrata, fatte salve le disposizioni adottate per prevenire l'uso
fraudolento o anomalo. Fatto salvo l'articolo 19, tali tariffe massime al
dettaglio per l'eurotariffa per chiamate vocali rimangono valide fino al 30
giugno 2017." b) il terzo comma
è sostituito dal seguente: "Ogni
fornitore di roaming applica ai propri clienti in roaming una tariffa calcolata
al secondo per la fornitura di tutte le chiamate in roaming regolamentate a cui
si applica un'eurotariffa per chiamate vocali." 6)
all'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: "1
bis. Quando il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati
alla tariffa applicabile ai servizi nazionali è limitato con riferimento a un
criterio di uso ragionevole a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2,
i fornitori di roaming avvertono i clienti in roaming quando il consumo di
chiamate e messaggi SMS in roaming ha raggiunto il limite di uso ragionevole e
al tempo stesso forniscono loro informazioni personalizzate di base sulle
tariffe di roaming applicabili alle chiamate vocali o all'invio di SMS al di
fuori della tariffa o del pacchetto nazionale, conformemente al paragrafo 1,
secondo, quarto e quinto comma, del presente articolo." 7)
all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 2 bis: "2 bis. Quando il consumo di servizi di roaming al dettaglio
regolamentati alla tariffa applicabile ai servizi nazionali è limitato con
riferimento a un criterio di uso ragionevole a norma dell'articolo 4 bis,
paragrafo 2, i fornitori di roaming avvertono i clienti in roaming quando il
consumo di servizi di dati in roaming ha raggiunto il limite di uso ragionevole
e al tempo stesso forniscono loro informazioni personalizzate di base sulle
tariffe di roaming applicabili ai servizi di dati in roaming al di fuori della
tariffa o del pacchetto nazionale, conformemente al paragrafo 2 del presente
articolo. Il paragrafo 3 del presente articolo si applica ai servizi di
dati in roaming consumati al di fuori delle tariffe o dei pacchetti applicabili
ai servizi nazionali di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2." 8)
l'articolo 19 è così modificato: a) il paragrafo 1
è così modificato: i) la prima frase
è sostituita dalla seguente: "La
Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e, previa
consultazione pubblica, presenta una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio al più tardi entro il 31 dicembre 2016." ii) la lettera g)
è sostituita dalla seguente: "g)
la misura in cui l'attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3
e 4 e del sistema alternativo previsti all'articolo 4 bis ha
prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi
di roaming, tanto che non vi sia alcuna differenza effettiva tra le tariffe di
roaming e le tariffe nazionali;" iii)
è inserita la seguente lettera i): "i)
la misura in cui l'applicazione da parte dei fornitori di roaming della tariffa
applicabile ai servizi nazionali sia ai servizi nazionali che ai servizi in
roaming regolamentati all'interno dell'Unione europea incide visibilmente
sull'andamento dei prezzi al dettaglio nazionali." b) il paragrafo 2
è così modificato: i) la prima frase
è sostituita dalla seguente: "Se dalla
relazione emerge che le opzioni tariffarie che prevedono l'applicazione della
tariffa per i servizi nazionali sia ai servizi nazionali che a quelli di
roaming regolamentati, non vengono offerte per un uso ragionevole in tutti i pacchetti
al dettaglio da almeno un fornitore di roaming in ciascuno Stato membro, o che
le offerte di fornitori alternativi di roaming non mettono facilmente a
disposizione dei consumatori in tutta l'Unione europea tariffe di roaming al
dettaglio sostanzialmente equivalenti, la Commissione presenta, entro la stessa
data, opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio
alla situazione e garantire che nel mercato interno non vi siano differenze tra
le tariffe nazionali e quelle di roaming." ii) la
lettera d) è sostituita dalla seguente: "d)
modificare la durata o ridurre il livello delle tariffe massime all'ingrosso
previste agli articoli 7, 9 e 12, al fine di rafforzare le capacità di tutti i
fornitori di roaming di mettere a disposizione nei rispettivi pacchetti al
dettaglio opzioni tariffarie per un uso ragionevole in cui la tariffa
per i servizi nazionali è applicata sia ai servizi nazionali che a quelli di
roaming regolamentati, come se questi ultimi fossero consumati sulla rete d'origine.". Articolo 38 — Modifiche del
regolamento (CE) n. 1211/2009 Il regolamento (CE) n. 1211/2009 è così
modificato: 1)
All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2.
Il BEREC opera negli ambiti definiti dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva
quadro) e dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE
(direttive particolari) e dai regolamenti (UE) n. 531/2012 e n. XX/2014". 2)
All'articolo 4, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi. 3) È inserito il seguente articolo 4 bis: "Articolo 4 bis — Nomina e funzioni del presidente 1. Il comitato dei regolatori è rappresentato dal
presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno. Il presidente è assunto come agente temporaneo dell'Ufficio
ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli
altri agenti. Il presidente è incaricato di preparare i lavori del
comitato dei regolatori e presiede senza diritto di voto le riunioni del
comitato dei regolatori e del comitato di gestione. Fatto salvo il ruolo del comitato dei regolatori in
relazione alle funzioni del presidente, quest'ultimo non sollecita né accetta
alcuna istruzione da alcun governo o ANR, dalla Commissione né da alcun
soggetto pubblico o privato. 2. Il presidente è designato dal comitato dei regolatori in
base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza dei partecipanti ai mercati
delle comunicazioni elettroniche e di tali mercati, nonché all'esperienza in
materia di vigilanza e di regolamentazione , tramite una procedura di selezione
aperta. Prima della nomina, il candidato selezionato dal comitato
dei regolatori può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla
commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei
membri di tale commissione. La nomina del presidente è effettiva solo previa
approvazione del comitato di gestione. Il comitato dei regolatori elegge al suo interno anche un
vicepresidente che assume le funzioni del presidente in assenza di
quest'ultimo. 3. Il mandato del presidente è di tre anni ed è rinnovabile
una sola volta. 4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del
mandato di tre anni del presidente, il comitato dei regolatori valuta: a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il
modo in cui sono stati raggiunti; b) i compiti e le esigenze del comitato dei regolatori
negli anni a venire. Il comitato dei regolatori informa il Parlamento europeo
dell'intenzione di prorogare il mandato del presidente. Entro il mese
precedente a tale proroga, il presidente può essere invitato a rendere una
dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a
rispondere alle domande dei membri di tale commissione. 5. Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo
con una decisione del comitato dei regolatori su proposta della Commissione e
previa approvazione del comitato di gestione. Il presidente non impedisce al comitato dei regolatori e al
comitato di gestione di esaminare le questioni che lo riguardano, in
particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle
deliberazioni relative a tali questioni.". 4)
L'articolo 6 è così modificato: a)
al paragrafo 2, il quarto trattino è soppresso. b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Ufficio dispone di: a) un presidente del comitato dei
regolatori; b) un comitato di gestione; c) un direttore amministrativo.". 5) L'articolo 7 è
così modificato: a) il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente: "2. Il comitato di gestione nomina il
direttore amministrativo e, se del caso, proroga il suo mandato o lo rimuove
dall'incarico conformemente all'articolo 8. Il direttore amministrativo
designato non partecipa alla preparazione della relativa decisione né esprime
il suo voto su di essa." b) il paragrafo 4 è
soppresso. 6) All'articolo 8, i
paragrafi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti: "2. Il direttore amministrativo è
assunto come agente temporaneo dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 2,
lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. 3. Il direttore amministrativo è nominato
dal comitato di gestione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla
Commissione, in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente. Ai fini della conclusione del contratto con
il direttore amministrativo, l'Ufficio è rappresentato dal presidente del
comitato di gestione. Prima della nomina, il candidato
selezionato dal comitato di gestione può essere invitato a rendere una
dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a
rispondere alle domande dei membri di tale commissione. 4. La durata del mandato del direttore
amministrativo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione
effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore
amministrativo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Ufficio. 5. Su proposta della Commissione, la quale
tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il comitato di
gestione può prorogare il mandato del direttore amministrativo una sola volta,
per un massimo di cinque anni. 6. Il comitato di gestione informa il
Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore
amministrativo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore
amministrativo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla
commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei
membri di tale commissione. 7. Il direttore amministrativo, il cui
mandato sia stato prorogato, non può partecipare a un'altra procedura di
selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo. 8. Il direttore amministrativo può essere
rimosso dal suo incarico solo su decisione del comitato di gestione presa su
proposta della Commissione. 9. Il comitato di gestione adotta le
decisioni in merito all'assunzione, alla proroga o alla revoca del mandato del
direttore amministrativo sulla base di una maggioranza di due terzi dei suoi
membri con diritto di voto.". 7) All'articolo 9, il
paragrafo 2, è sostituito dal seguente: "2. Il direttore amministrativo
assiste il presidente del comitato dei regolatori nella preparazione
dell'ordine del giorno del comitato dei regolatori, del comitato di gestione e
dei gruppi specialistici di lavoro. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai
lavori del comitato dei regolatori e del comitato di gestione.". 8) L'articolo 10 è
sostituito dal seguente: "1. Al personale dell'Ufficio, inclusi
il presidente del comitato dei regolatori e il direttore amministrativo, si
applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e
le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per
l'applicazione di detto statuto e di detto regime. 2. Il comitato di gestione adotta adeguate
modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime
applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei
funzionari. 3. In conformità al paragrafo 4, il
comitato di gestione esercita, nei confronti del personale dell'Ufficio, i
poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di
nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a
concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità di
nomina"). 4. Il comitato di gestione adotta, in
conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione
basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e
sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega
al direttore amministrativo i poteri spettanti all'autorità che ha il potere di
nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il
direttore amministrativo è autorizzato a subdelegare tali poteri. Qualora circostanze eccezionali lo
richiedano, il comitato di gestione può, mediante decisione, sospendere
temporaneamente la delega al direttore amministrativo e la subdelega da parte
di quest'ultimo dei poteri dell'autorità di nomina, ed esercitarli esso stesso
o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal
direttore amministrativo.". 9) È inserito il seguente articolo 10 bis: "Articolo 10 bis — Esperti nazionali distaccati e altro
personale 1. L'Ufficio può fare ricorso a esperti
nazionali distaccati o ad altro personale non assunto dal medesimo. 2. Il comitato di gestione adotta una
decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali
presso l'Ufficio.". Articolo 39 — Clausola di revisione La Commissione
trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, a scadenze regolari, relazioni
di valutazione e sul riesame del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa
entro il 1° luglio 2018. Le relazioni successive sono trasmesse ogni quattro
anni. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica
del presente regolamento e relative all'allineamento di altri strumenti
giuridici tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie
dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione. Le relazioni
sono pubblicate. Articolo 40 — Entrata in vigore 1.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2014. Tuttavia,
gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 si applicano a decorrere
dal 1° luglio 2016. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il
Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I
PARAMETRI MINIMI PER LE OFFERTE DI PRODOTTI EUROPEI DI ACCESSO VIRTUALE A
BANDA LARGA 1. OFFERTA 1 — Prodotto di accesso
all'ingrosso alla rete fissa fornito su reti di prossima generazione al livello
2 ("livello di collegamento dati") del modello dell'Organizzazione
internazionale di normalizzazione (ISO) per i protocolli di comunicazione
suddiviso in sette livelli, che offre funzionalità analoghe alla
disaggregazione fisica, con punti di trasferimento ad un livello più vicino ai
locali del cliente rispetto al livello nazionale o regionale. 1.1. Elementi di rete e relative
informazioni: a) una descrizione dell'accesso alle rete da
fornire, che includa le caratteristiche tecniche (tra cui le informazioni
sulla configurazione della rete ove ciò sia necessario per un uso effettivo
dell'accesso alla rete); b) l'ubicazione dei punti in cui verrà fornito
l'accesso alla rete; c) eventuali norme tecniche pertinenti di
accesso alla rete, incluse le eventuali restrizioni d'uso e altre questioni di
sicurezza; d) specifiche tecniche per l'interfaccia nei
punti di trasferimento e nei punti di terminazione della rete (sede
dell'utenza); e) specifiche per l'apparecchiatura da
utilizzare nella rete; e f) dettagli sulle prove di interoperabilità. 1.2. Funzionalità di rete: a) allocazione flessibile delle VLAN sulla base
di specifiche tecniche comuni; b) connettività agnostica al servizio,
che consente il controllo delle velocità di download e upload del traffico; c) abilitazione della sicurezza; d) scelta flessibile dell'apparecchiatura
nella sede dell'utenza (nei limiti del possibile dal punto di vista tecnico); e) accesso remoto alle apparecchiature nella
sede dell'utenza; e f) funzionalità multicast, ove esista una
domanda e tale funzionalità sia necessaria per garantire la riproducibilità
tecnica di offerte al dettaglio concorrenti. 1.3. Processi operativi e commerciali: a) procedure di ammissibilità per
l'ordinazione e la fornitura; b) informazioni sulla fatturazione; c) procedure per migrazione, trasferimenti e
interruzioni; e d) tempistiche precise per la riparazione e la
manutenzione. 1.4. Servizi accessori e sistemi
informatici: a) informazioni e condizioni relative alla
fornitura di coubicazione e backhaul; b) specifiche per l'accesso e l'utilizzo di
sistemi informatici accessori per i sistemi di supporto operativi, sistemi
informativi e banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura,
l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione,
comprese le restrizioni d'uso e le procedure di accesso a tali servizi. 2. OFFERTA 2 — Prodotto di accesso
all'ingrosso alla rete fissa fornito al livello 3 ("livello di rete")
del modello dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) per i
protocolli di comunicazione suddiviso in sette livelli, al livello IP bitstream
con punti di trasferimento che offrono un maggior grado di aggregazione delle
risorse rispetto al livello nazionale e/o regionale. 2.1. Elementi di rete e relative
informazioni: a) le caratteristiche del link di collegamento
fornito al punto di trasferimento (in termini di velocità, qualità di servizio
ecc.); b) una descrizione della rete a banda larga
che collega i locali del cliente al punto di trasferimento, in termini di backhaul
e architetture delle reti di accesso; c) l'ubicazione del(i) punto(i) di
trasferimento; e d) le specifiche tecniche per le interfacce
nei punti di trasferimento. 2.2. Funzionalità di rete: capacità di supportare vari livelli di qualità
del servizio (ad esempio, QoS 1, 2 e 3), per quanto riguarda: i) ritardo; ii) jitter; iii) perdita di pacchetti; e iv) rapporto di contesa. 2.3. Processi operativi e commerciali: a) procedure di ammissibilità per
l'ordinazione e la fornitura; b) informazioni sulla fatturazione; c) procedure per migrazione, trasferimenti e
interruzioni; e d) tempistiche precise per la riparazione e la
manutenzione. 2.4. Sistemi informatici accessori: specifiche per l'accesso e l'utilizzo di
sistemi informatici accessori per i sistemi di supporto operativi, sistemi
informativi e banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura,
l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione,
comprese le restrizioni d'uso e le procedure di accesso a tali servizi. 3. OFFERTA 3 — Fornitura all'ingrosso di
segmenti di terminazione di linee affittate con interfaccia avanzata ad uso
esclusivo del soggetto richiedente l'accesso con capacità simmetrica permanente
senza restrizioni per quanto riguarda l'uso e con accordi per gradi sul livello
dei servizio, mediante una connessione punto a punto e con interfacce di rete
di livello 2 ("livello di collegamento dati") del modello
dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) per i protocolli di
comunicazione suddiviso in sette livelli. 3.1. Elementi di rete e relative
informazioni: a) una descrizione dell'accesso alle rete da
fornire, che includa le caratteristiche tecniche (tra cui le informazioni
sulla configurazione della rete ove ciò sia necessario per un uso effettivo
dell'accesso alla rete); b) l'ubicazione dei punti in cui verrà fornito
l'accesso alla rete; c) le varie velocità e la durata massima
offerte; d) eventuali norme tecniche pertinenti di
accesso alla rete, incluse le eventuali restrizioni d'uso e altre questioni di
sicurezza; e) dettagli sulle prove di interoperabilità; f) specifiche dell'apparecchiatura consentita
nella rete; g) interfaccia rete-rete disponibile; h) dimensione massima consentita del frame, in
byte. 3.2 Funzionalità di rete e del prodotto: a) un accesso dedicato, simmetrico e non
conteso; b) connettività agnostica al servizio, che
consente il controllo della velocità del traffico e la simmetria; c) trasparenza del protocollo, allocazione
flessibile delle VLAN sulla base di specifiche tecniche comuni; d) parametri di qualità del servizio (ritardo,
jitter, perdita di pacchetti) che consentono le prestazioni essenziali
per le attività aziendali. 3.3. Processi operativi e commerciali: a) procedure di ammissibilità per
l'ordinazione e la fornitura; c) procedure per migrazione, trasferimenti e
interruzioni; c) tempistiche precise per la riparazione e la
manutenzione; d) cambiamenti dei sistemi informatici (nella
misura in cui si ripercuotono sugli operatori alternativi); e e) tariffe, termini di pagamento e procedure
di fatturazione applicabili. 3.4. Accordi sul livello di servizio: a) l'importo del risarcimento dovuto da una
delle parti all'altra per inosservanza degli impegni contrattuali, compresi i
tempi di fornitura e riparazione, nonché le condizioni di ammissibilità al
risarcimento; b) definizione e limitazione della
responsabilità e dei risarcimenti; c) procedure da seguire in caso di proposte di
modifiche all'offerta di servizi, ad esempio, lancio di nuovi servizi,
modifiche dei servizi esistenti o dei prezzi; d) informazioni su eventuali diritti di
proprietà intellettuale applicabili; e) informazioni sulla durata e la
rinegoziazione degli accordi. 3.5. Sistemi informatici accessori: specifiche per l'accesso e l'utilizzo di
sistemi informatici accessori per i sistemi di supporto operativi, sistemi
informativi e banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura,
l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione,
comprese le restrizioni d'uso e le procedure di accesso a tali servizi. ALLEGATO II
PARAMENTRI MINIMI DEI PRODOTTI EUROPEI DI CONNETTIVITÀ CON QUALITÀ DEL
SERVIZIO GARANTITA Elementi di rete e relative informazioni: — descrizione del prodotto di connettività da
fornire su una rete fissa, comprese le caratteristiche tecniche e l'adozione di
eventuali norme pertinenti. Funzionalità di rete: — l'accordo di connettività che garantisce la
qualità dei servizi da punto a punto, sulla base di specifici parametri che
consentono la fornitura almeno delle seguenti categorie di servizi: — chiamate e videochiamate; — trasmissione di contenuti audiovisivi; e — applicazioni ad elevato consumo di dati. [1] COM [inserire il riferimento definitivo]. [2] COM(2013) 147. [3] GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65. [4] Steps towards a truly
internal market for e-communications in the run-up to 2020, Ecorys, TU Delft e TNO, 2012. [5] Business communications, economic growth and the
competitive challenge, WIK, 2012. [6] Capturing the ICT dividend, Oxford Economics
Research, 2011. [7] Quantitative estimates of the demand for cloud
computing in Europe and the likely barriers to takeup, IDC, 2012. [8] COM(2013) 48. [9] In particolare, il 17 giugno 2013 si è tenuta a
Bruxelles una seduta d'informazione pubblica. Un altro evento ha avuto luogo
nel quadro dell'assemblea annuale dell'agenda digitale, tenutasi il 19 giugno a
Dublino. [10] Steps towards a truly
internal market for e-communications in the run-up to 2020, Ecorys, TU Delft e TNO, 2012. [11] Commissione europea, European Economy Occasional
Papers 129: Market Functioning in Network Industries – Electronic
Communications, Energy and Transport, 2013. [12] GU C […] del […], pag. […]. [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle
medesime (direttiva accesso), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7. [15] Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti
e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), GU L 108
del 24.4.2002, pag. 21. [16] Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. [17] Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale), GU L 108 del 24.4.2002,
pag. 51). [18] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni
elettroniche), GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37). [19] Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002,
relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21). [20] Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei
regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio
(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1). [21] Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti
pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172
del 30.6.2012, pag. 10.) [22] Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale
relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012,
pag. 7). [23] Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale
relativo alla politica in materia di spettro radio, GU L 81 del 21.3.2012. [24] Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la
politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro
radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1). [25] Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle
modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55
del 28.2.2011, pag. 13). [26] Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti
pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172
del 30.6.2012, pag. 10). [27] Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la
politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro
radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1). [28] Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002,
che istituisce il gruppo 'Politica dello spettro radio' (GU L 198 del 27.7.2002,
pag. 49). [29] Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo
alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7). [30] Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la
direttiva 2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1). [31] Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999,
relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59). [32] Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento
della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10). [33] Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
e la direttiva 2009/22/CE, GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.