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Document 52012XX1101(07)

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati, del 14 giugno 2012 , sulla proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital e sulla proposta di regolamento relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale

GU C 335 del 1.11.2012, pp. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 335/16


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati, del 14 giugno 2012, sulla proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital e sulla proposta di regolamento relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale

(Il testo integrale del presente parere è reperibile in inglese, francese e tedesco sul sito Internet del GEPD http://www.edps.europa.eu)

2012/C 335/09

Introduzione

Consultazione del GEPD

1.

Il 7 dicembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital  (1) (in prosieguo «la proposta di regolamento FVC»). Nella stessa data la Commissione ha adottato una proposta di regolamento relativo ai fondi per l’imprenditoria sociale (2) (in prosieguo «la proposta di regolamento FIS»). Le proposte sono state trasmesse al GEPD per consultazione il 12 dicembre 2011.

2.

Il GEPD accoglie con favore il fatto di essere consultato dalla Commissione e raccomanda di inserire riferimenti al presente parere nei preamboli delle suddette proposte di regolamento.

3.

L’attuazione e l’applicazione del quadro giuridico dei fondi europei di venture capital e dei fondi per l’imprenditoria sociale possono in taluni casi incidere sui diritti individuali attinenti al trattamento dei dati personali. Le proposte di regolamento contengono disposizioni che possono avere implicazioni per la protezione dei dati delle persone interessate, ad esempio per quanto concerne l’applicabilità delle norme sulla protezione dei dati, gli scambi transfrontalieri di dati e informazioni, i poteri d’indagine delle competenti autorità e le banche dati dei gestori dei fondi.

4.

Numerose proposte in fase di elaborazione e possibili proposte future contengono disposizioni paragonabili a quelle citate nel presente parere, come le proposte esaminate nei pareri del GEPD riguardanti il pacchetto legislativo di revisione della normativa sulle banche, le agenzie di rating del credito, i mercati degli strumenti finanziari (MiFID/MIFIR) e gli abusi di mercato (3). Il GEPD raccomanda, pertanto, la lettura del presente parere contestualmente ai propri pareri del 10 febbraio 2012 concernenti le succitate iniziative.

Obiettivi e ambito di applicazione della proposta

5.

Le proposte di regolamento mirano a risolvere problemi diversi che interessano entrambi i tipi di fondi.

6.

Sebbene i fondi di venture capital siano finalizzati a finanziare le PMI mediante equity, in Europa il settore del venture capital è frammentato e dispersivo. Tale frammentazione e dispersione comporta una riluttanza, statisticamente rilevante, da parte degli investitori a investire nei fondi di venture capital. Inoltre, anche la frammentazione normativa ostacola la raccolta all’estero di quantità significative di capitale da parte dei fondi specializzati in venture capital. Attualmente i potenziali investitori prediligono gli investimenti in private equity rispetto al venture capital, con conseguenze negative sulla competitività globale dell’Europa. La proposta di regolamento sui fondi di venture capital ha per l’appunto lo scopo di affrontare questi problemi.

7.

La gamma degli strumenti finanziari ammissibili proposti nel regolamento sui fondi europei per l’imprenditoria sociale va oltre l’equity finance. Le imprese a carattere sociale possono fare ricorso anche ad altre forme di finanziamento, a combinazioni di finanziamenti dal settore pubblico e privato, a strumenti di debito o a piccoli prestiti. Le norme proposte in materia di fondi per l’imprenditoria sociale prevedono quindi una gamma più ampia di strumenti d’investimento qualificati che sono a disposizione dei fondi di venture capital.

8.

Inoltre, le questioni di trasparenza sollevate in relazione agli investimenti nelle imprese a carattere sociale sono distinte dagli obblighi generali di rendicontazione previsti nell’area del venture capital: gli investimenti nelle imprese sociali mirano a una forma di «ritorno in termini sociali» ovvero impatto sociale positivo. Le norme proposte contemplano sezioni specifiche dedicate a dati e informazioni sugli impatti sociali, alla loro misurazione e alle strategie attuate per favorirne il conseguimento.

9.

Nelle intenzioni, i regolamenti proposti sui fondi europei di venture capital e sui fondi europei per l’imprenditoria sociale devono integrarsi a vicenda. Entrambe le proposte, se adottate, coesisteranno in quanto atti giuridici autonomi indipendenti l’uno dall’altro.

Punto centrale del parere

10.

Il GEPD ritiene che, in riferimento alle questioni inerenti alla protezione dei dati, le proposte di regolamento siano troppo generiche. In taluni punti, non è chiaro se il trattamento dei dati personali sarà soggetto a determinate disposizioni contenute in dette proposte, ad esempio per quanto concerne gli scambi di dati e informazioni, i poteri d’indagine delle autorità competenti e la creazione di banche dati dell’Aesfem.

Conclusioni

32.

Il GEPD raccomanda:

di inserire dei riferimenti al presente parere nei preamboli delle proposte di regolamento,

di inserire nelle proposte di regolamento disposizioni tese a sottolineare la piena applicabilità della vigente normativa in materia di protezione dei dati. Il GEPD suggerisce inoltre di precisare il riferimento alla direttiva 95/46/CE specificando che le disposizioni saranno applicate in conformità alle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE,

di specificare il tipo di informazioni e dati personali che possono essere trattati e trasferiti nell’ambito dei regolamenti proposti, definendo le finalità per le quali sono ammessi il trattamento e il trasferimento dei dati personali da parte delle autorità competenti interessate e dell’Aesfem, nonché di fissare un adeguato periodo di conservazione dei dati per il suddetto trattamento, o quanto meno di adottare criteri precisi per la definizione di tale periodo,

di limitare l’accesso ai documenti e ai dati da parte delle autorità competenti alle violazioni gravi e specificamente individuate dei regolamenti proposti, nonché ai casi in cui sussista un ragionevole sospetto (da circostanziare con concrete prove iniziali) che sia stata commessa una violazione,

di introdurre il requisito in base al quale le autorità competenti debbano richiedere i documenti e le informazioni mediante una decisione formale, indicando la base giuridica e lo scopo della richiesta e specificando le informazioni richieste, il periodo di tempo entro il quale le stesse devono essere fornite nonché il diritto del destinatario di ottenere la revisione della decisione da parte di una corte di giustizia,

di indicare la base giuridica delle banche dati create dai gestori dei fondi introducendo nelle proposte di regolamento disposizioni più dettagliate. Tali disposizioni devono essere conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, la disposizione che istituisce le banche dati deve i) determinare le finalità delle operazioni di trattamento e definirne gli utilizzi compatibili; ii) individuare quali organismi (Aesfem, autorità competenti, Commissione) avranno accesso a quali dati memorizzati nella banca dati e avranno la possibilità di modificarli; iii) garantire il diritto di accesso e di ricevere informazioni adeguate per tutti i soggetti i cui dati personali possono essere memorizzati e scambiati; iv) definire e limitare il periodo di conservazione dei dati personali al periodo minimo necessario per il conseguimento di tali finalità,

di evitare che elementi essenziali del trattamento dei dati personali siano decisi mediante atti delegati, provvedendo affinché tali elementi vengano inseriti nei pertinenti articoli sostanziali delle proposte di regolamento, considerato che queste ultime sono troppo generiche in merito agli scambi transfrontalieri di informazioni, ai poteri d’indagine delle autorità competenti e alla creazione da parte dell’Aesfem di banche dati dei gestori dei fondi,

di includere nelle proposte di regolamento riferimenti alla necessità di consultare il GEPD qualora gli atti delegati e di attuazione riguardino il trattamento di dati personali.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  COM(2011) 860.

(2)  COM(2011) 862.

(3)  Pareri del GEPD del 10 febbraio 2012, reperibili sul sito http://www.edps.europa.eu


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