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Document 52009DC0234
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on agricultural product quality policy {SEC(2009) 670} {SEC(2009) 671}
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli {SEC(2009) 670} {SEC(2009) 671}
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli {SEC(2009) 670} {SEC(2009) 671}
/* COM/2009/0234 def. */
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli {SEC(2009) 670} {SEC(2009) 671} /* COM/2009/0234 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 28.5.2009 COM(2009) 234 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sulla politica di qualità dei prodotti agricoli {SEC(2009) 670}{SEC(2009) 671} COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sulla politica di qualità dei prodotti agricoli INDICE 1. Introduzione 4 2. Attuali misure di qualità dei prodotti agricoli 4 3. Sviluppo della politica 5 4. Misure di qualità dei prodotti agricoli dell’UE 7 4.1. Requisiti di produzione UE 7 4.2. Norme di commercializzazione 7 4.3. Indicazioni geografiche 10 4.4. Agricoltura biologica 12 4.5. Specialità tradizionali 12 5. Elaborazione di un quadro UE per la politica di qualità 13 5.1. Coerenza dei nuovi regimi UE 13 5.2. Orientamenti per i regimi nazionali e privati di certificazione dei prodottialimentari 13 6. Conclusione 14 1. INTRODUZIONE Acquistare cibi e bevande prodotti nell’UE significa acquistare prodotti di qualità, scegliendoli su un’ampia varietà di prodotti scaturiti dalle diverse tradizioni regionali della Comunità. I consumatori di ogni parte del mondo lo sanno: il settore agroalimentare dell’UE gode di una reputazione di alta qualità grazie a decenni, se non secoli, di duro lavoro, di investimenti, di innovazione e di dedizione all’eccellenza. Questa tradizione di qualità si esprime in vari modi. Alla base, tutti gli agricoltori dell’UE sono tenuti per legge a rispettare alcuni dei più severi requisiti di produzione del mondo, attinenti, tra l’altro, alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e all’uso di pesticidi e prodotti veterinari. Al di là di questi requisiti minimi, agricoltori e produttori del settore agroalimentare mettono a frutto la loro esperienza e aguzzano l’ingegno per conferire ai loro prodotti altre qualità singolari apprezzate dai consumatori. La ricerca della qualità rappresenta una componente essenziale della strategia perseguita dal settore agroalimentare dell’UE sul mercato mondiale. Benché l’UE sia un grande produttore di materie prime agricole, la quota principale (i due terzi in valore) delle sue esportazioni agroalimentari annue (del valore di circa 70 miliardi di euro l’anno) è costituita da “prodotti finiti” come carne, prodotti lattiero-caseari, vino e oli vegetali. Nei prossimi anni, il settore agroalimentare dell’UE dovrà sempre più far leva su questo orientamento per mantenersi competitivo e redditizio. Per gli agricoltori e i produttori del settore agroalimentare, ciò implica un duplice imperativo: da un lato, offrire prodotti che presentino le qualità richieste dai consumatori e, dall’altro, informare chiaramente il consumatore circa le qualità dei propri prodotti. 2. ATTUALI MISURE DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI Uno dei principali obiettivi della politica di qualità dei prodotti agricoli è informare l’acquirente e il consumatore circa le caratteristiche del prodotto e le modalità di produzione[1]. Non si può esigere dall’acquirente e dal consumatore che paghi un prezzo equo se non dispone di informazioni precise, utili e garantite su tali caratteristiche e modalità. La politica di qualità dei prodotti agricoli ha subito un’evoluzione nel corso degli anni, evoluzione che però ha avuto luogo in maniera frammentaria — uno strumento dopo l’altro, settore per settore. Si potrebbero ottenere risultati ancora migliori raggruppando i vari strumenti in un insieme più coerente e sviluppando la politica nel suo complesso. Per un ulteriore sviluppo della politica occorre adottare una linea flessibile, tenere conto dei regimi nazionali e privati che dominano il mercato e incoraggiare l’innovazione. Nella figura 1 è rappresentato il quadro d’insieme. I regimi possono essere di tipo “certificazione” o di tipo “etichettatura” . La certificazione è più indicata nel caso di impegni complessi, stabiliti per lo più in disciplinari dettagliati e verificati periodicamente (per esempio una volta all’anno) da un ente specializzato, ad esempio un organismo di certificazione. Le misure di etichettatura sono più adatte per indicazioni relativamente semplici, che spesso consistono in autodichiarazioni da parte del produttore sottoposte a controlli ufficiali. Sia la certificazione che l’etichettatura possono attestare che un prodotto risponde a requisiti minimi . Entrambe possono essere utilizzate anche per indicare qualità che aggiungono valore al di là dei requisiti minimi, sia che si tratti di caratteristiche del prodotto o di modalità di produzione. [pic] Figura 1. Regimi di certificazione di qualità e di garanzia e norme di commercializzazione 3. SVILUPPO DELLA POLITICA Le consultazioni in vista dello sviluppo della politica di qualità dei prodotti agricoli sono iniziate nel 2006 con un’audizione delle parti interessate[2], seguita da una conferenza tenutasi a Bruxelles[3] il 5-6 febbraio 2007. Nel frattempo la Commissione ha avviato revisioni di fondo dei regimi delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari e delle specialità tradizionali garantite. Da questi lavori sono scaturiti il Libro verde[4], sottoposto a consultazione, e la conferenza ad alto livello sulla politica di qualità dei prodotti agricoli tenutasi a Praga[5] il 12-13 marzo 2009. I messaggi dei portatori d’interesse manifestavano in generale un fermo sostegno ai principali sistemi di qualità dell’UE ( indicazioni geografiche e agricoltura biologica ) e alle norme di commercializzazione , auspicandone peraltro la semplificazione e lo snellimento. Agricoltori, produttori e consumatori esortavano ad una maggiore trasparenza sul luogo di produzione in etichetta. D’altra parte, trasformatori e dettaglianti segnalavano la difficoltà di risalire all’origine degli ingredienti contenuti negli alimenti trasformati. Per tutti i regimi – sia quelli dell’UE, sia quelli nazionali e privati – le parole d’ordine erano difesa del mercato unico e semplificazione. Alcuni portatori d’interesse, soprattutto dell’industria di trasformazione, hanno messo in guardia contro la pletora di regimi incoerenti che possono ingenerare confusione sul mercato. Alla luce delle consultazioni e del riesame delle misure in vigore, la Commissione ha ravvisato tre tematiche fondamentali da sviluppare nella futura politica di qualità dei prodotti agricoli: - informazione: migliorare la comunicazione tra produttori, acquirenti e consumatori sulle qualità dei prodotti agricoli; - coerenza: rendere più coerenti gli strumenti della politica di qualità dell’UE; - complessità: rendere più facili agli agricoltori, ai produttori e ai consumatori la comprensione e l’uso dei vari regimi e delle diciture riportate in etichetta. Gli orientamenti strategici esposti nella presente comunicazione saranno ora al centro del dibattito che la Commissione intende avviare sulla futura politica di qualità dei prodotti agricoli. La politica di qualità deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi della PAC. Essa dovrebbe puntare, in particolare, sulla sostenibilità dei sistemi di produzione agricola, tra l’altro attraverso una migliore informazione e sensibilizzazione del cittadino e del consumatore circa le modalità di produzione dei prodotti provenienti da tali sistemi. In tale contesto, si propone di sviluppare la politica di qualità dei prodotti agricoli secondo un approccio strutturato (cfr. figura 2), così articolato: - per i regimi di tipo “certificazione”, elaborazione di orientamenti per il loro corretto funzionamento e a garanzia della coerenza di eventuali nuovi regimi UE[6]; - per i regimi di tipo “etichettatura”, elaborazione di norme di commercializzazione nell’ambito dell’organizzazione comune unica dei mercati agricoli. Occorre inoltre chiarire e semplificare, nella misura del possibile, i regimi e le norme di commercializzazione UE esistenti. [pic] Figura 2. Schema di sviluppo dei regimi di certificazione di qualità e di garanzia e delle norme di commercializzazione 4. MISURE DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI DELL’UE 4.1. Requisiti di produzione UE Nel Libro verde si chiedeva quale fosse il modo migliore per mostrare che l’agricoltore ha rispettato i requisiti minimi prescritti dalla normativa comunitaria, come le norme ambientali, i criteri di benessere degli animali e il rigoroso controllo dell’uso di pesticidi e di prodotti veterinari. Venivano suggerite due possibilità: un marchio o un emblema “requisiti UE”, oppure la menzione obbligatoria del luogo di produzione nell’etichettatura. Il marchio “requisiti UE” verrebbe apposto su tutti i prodotti (originari dell’UE o importati) ottenuti in modo conforme ai requisiti minimi prescritti dall’UE. Nelle risposte date al Libro verde, la stragrande maggioranza dei consumatori, agricoltori, trasformatori, dettaglianti e altri intervenienti era contraria ad un simile marchio. D’altro canto, molte risposte erano favorevoli all’indicazione del luogo di produzione nell’etichettatura, in quanto fonte di utili informazioni basilari sui prodotti agricoli. Torneremo su questo punto nella seguente sezione sulle norme di commercializzazione. 4.2. Norme di commercializzazione Le norme di commercializzazione e le direttive sui prodotti contengono una descrizione tecnica dei prodotti agricoli e ne indicano la composizione, le caratteristiche e il metodo di produzione. Anche i prodotti della pesca sono soggetti ad uno specifico regime di commercializzazione. Le norme di commercializzazione sono state adottate non solo dall’UE, ma anche da organizzazioni multilaterali[7]. Le norme di commercializzazione contengono informazioni di quattro tipi (cfr. riquadro 1). 1. TERMINI RISERVATI: | Esempi: “uova da allevamento all’aperto”, “uova da allevamento a terra”, olio vergine ed extra vergine di oliva “prima spremitura a freddo”, vino spumante “metodo tradizionale” | 2. CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO: | Esempi: frutta: extra, categoria 1, categoria 2 uova: grandi, medie, piccole | 3. IDENTITÀ DEL PRODOTTO: | Esempi: definizioni di burro, succo di frutta, cioccolato, vino, olio extra vergine di oliva | 4. INDICAZIONE DELL’ORIGINE O DEL LUOGO DI PRODUZIONE: | Esempi: ortofrutticoli: luogo di raccolta olio d’oliva: luogo di raccolta e di estrazione | Riquadro 1: tipi di norme di commercializzazione Nelle risposte al Libro verde, agricoltori e produttori, trasformatori, grossisti e dettaglianti sono tutti favorevoli alle norme di commercializzazione, considerate necessarie sia per il venditore che deve dimostrare la qualità del prodotto offerto, sia per l’acquirente che vuole sapere cosa compra. Si auspica tuttavia una certa semplificazione. Le norme di commercializzazione dell’UE sono tacciate di essere troppo minuziose, troppo coercitive – presentandosi come precetti obbligatori laddove sarebbero sufficienti regole facoltative – e troppo macchinose per potersi adattare rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato. Molti di coloro che hanno risposto al Libro verde auspicano inoltre la diffusione dei “termini riservati facoltativi”[8], ad esempio per definire cosa si debba intendere per “prodotto di montagna” o “a bassa emissione di carbonio”. Sia i consumatori che gli agricoltori sono favorevoli ad un uso più esteso dell’indicazione del luogo di produzione in etichetta (cfr. riquadro 2). La Commissione intende approfondire i seguenti aspetti delle norme di commercializzazione: - esigenza di una norma di base generale : le disposizioni obbligatorie potrebbero essere contenute in una norma di commercializzazione di base generale , che contemplerebbe le materie in cui un approccio facoltativo falserebbe il mercato unico o i casi in cui le indicazioni obbligatorie sono necessarie per fornire al consumatore informazioni basilari sul prodotto; - indicazione del luogo di produzione in etichetta: in risposta al desiderio di molti consumatori e agricoltori di veder chiaramente indicato in etichetta il luogo in cui è stato ottenuto il prodotto agricolo, la Commissione studierà una dicitura appropriata da stabilire nelle norme di commercializzazione dei prodotti agricoli, tenendo conto peraltro delle peculiarità di taluni settori, soprattutto in relazione ai prodotti agricoli trasformati; Indicazione del luogo di produzione Un’elevata percentuale di consumatori (oltre il 60%) ritiene importante poter conoscere l’origine o il luogo di produzione del prodotto. Trasformatori, grossisti e dettaglianti sono più scettici, facendo notare le difficoltà che ciò implicherebbe nel caso di prodotti con più ingredienti o di altri prodotti trasformati, come i prodotti lattiero-caseari[9]. L’indicazione obbligatoria del paese di origine e/o del luogo di produzione nell’etichettatura è in vigore in Australia (per tutti i prodotti agricoli e alimentari) e negli Stati Uniti (solo per determinati comparti di produzione agricola), come pure in altri paesi del mondo. Nell’UE, l’indicazione del luogo di produzione è obbligatoria per carni bovine, ortofrutticoli, uova, pollame, vino, miele, olio d’oliva (dal 2009) e prodotti biologici recanti il marchio UE (dal 2010). L’indicazione dell’origine si applica anche ai prodotti dell’acquacoltura. | Riquadro 2: richiesta di indicazione del luogo di produzione nell’etichettatura - termini riservati facoltativi : i termini riservati facoltativi si dovrebbero utilizzare quando è necessario definire certe informazioni sulle qualità del prodotto destinate al consumatore (per esempio olio vergine ed extra vergine di oliva “prima spremitura a freddo”). Come eventuale alternativa alla legislazione UE, la Commissione esplorerà la possibilità di ricorrere al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per ottenere norme dettagliate di questo tipo. Inoltre, la Commissione esaminerà l’opportunità di introdurre specifici termini riservati facoltativi per “prodotto di montagna” e “prodotto tradizionale” (cfr. anche la sezione 4.5 in prosieguo). Per definire norme di commercializzazione più adatte, una soluzione potrebbe essere quella di chiedere alle parti interessate di elaborare esse stesse tali norme, come già avviene per le norme industriali nell’ambito del CEN (cfr. riquadro 3); Comitato europeo di normalizzazione (CEN) Il CEN è un ente privato composto di 30 membri nazionali appartenenti agli Stati membri dell’UE e ai paesi dell’EFTA. Le attività del CEN sono frutto dell’attività collettiva di portatori d’interesse, fabbricanti, utenti, organismi di ricerca, ministeri e consumatori. Il CEN elabora norme europee facoltative, che diventano norma unica comune in tutti i 30 paesi. Le norme europee contribuiscono alla costruzione del mercato interno europeo dei beni e servizi e favoriscono il commercio internazionale. | Riquadro 3: CEN - norme internazionali : la Commissione continuerà a collaborare attivamente all’elaborazione di norme internazionali e a prenderle come riferimento. 4.3. Indicazioni geografiche Le indicazioni geografiche sono denominazioni che identificano i prodotti[10] come originari di un territorio quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica[11]. I regimi di indicazioni geografiche tutelano i diritti di proprietà intellettuale per i prodotti contraddistinti da indicazioni geografiche registrate e offrono assistenza alla commercializzazione, essenzialmente tramite informazioni sulla conformità al sistema delle indicazioni geografiche. I regimi accrescono la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori e consentono la concorrenza leale tra produttori. Esistono tre regimi (per i vini, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli e alimentari) e due strumenti, la DOP (denominazione di origine protetta) e l’IGP (indicazione geografica protetta). Dalle risposte al Libro verde e da precedenti consultazioni delle parti interessate è emerso un ampio sostegno al sistema delle indicazioni geografiche dell’UE, nonché l’interesse per una migliore tutela delle indicazioni geografiche dell’UE nei paesi non facenti parte dell’UE. Nondimeno, i regimi di indicazioni geografiche devono essere riesaminati e semplificati. I soggetti interessati hanno sottolineato la necessità di mantenere la reputazione dei prodotti e di garantire l’impiego di metodi agricoli sostenibili, oltre ad una serie di altri aspetti e di possibili miglioramenti da apportare al funzionamento dei regimi vigenti. Occorre maggiore chiarezza quanto ai nessi tra i vari tipi di proprietà intellettuale e all’uso dei termini generici. La procedura di registrazione è troppo lunga. I rappresentanti dei produttori dei prodotti protetti dalle indicazioni geografiche rivendicano più ampi diritti e un controllo più esteso sull’uso delle stesse, per esempio il diritto di regolamentare la produzione mediante quote[12] e di controllare l’uso delle denominazioni geografiche sull’imballaggio dei prodotti trasformati. La Commissione è dell’avviso che il sistema UE delle indicazioni geografiche, pur essendo sostanzialmente positivo e profittevole per produttori e consumatori, debba essere semplificato, chiarito e snellito e che, alla luce di tale esigenza, si giustifichi una riforma legislativa. Va peraltro precisato che non tutte le indicazioni geografiche registrate godono di una reputazione e di un potenziale commerciale che travalicano le frontiere nazionali. La Commissione sonderà quindi il terreno per un’eventuale rifusione della normativa sulle indicazioni geografiche lungo le seguenti linee direttrici: - semplificazione: si studierà più a fondo l’opportunità di unificare i tre regimi per i vini, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli e alimentari in un unico sistema normativo, pur preservando la specificità di ciascun regime. Si esamineranno anche altre opzioni per la semplificazione, come quella di fondere insieme i due strumenti DOP e IGP differenziando i livelli di tutela garantiti dall’UE. In ogni caso si dovrà conservare il legame con la zona di produzione, il carattere collettivo dell’indicazione geografica e il requisito del riconoscimento da parte dell’UE, tenendo sempre presente l’obiettivo di favorire il riconoscimento delle indicazioni geografiche da parte del consumatore e di perseguire in modo efficiente l’instaurazione e la promozione di un sistema credibile di indicazioni geografiche; - chiarificazione dei diritti di proprietà intellettuale, con particolare riguardo ai rapporti tra i vari tipi di proprietà intellettuale; - termini generici (cioè quelle denominazioni che sono diventate nomi comuni per designare prodotti agricoli e alimentari): la Commissione studierà se siano necessari eventuali chiarimenti, in particolare nell’identificazione dei termini generici, e se sussistano le condizioni per una tutela di taluni termini generici a titolo di indicazioni geografiche registrate; - ove necessario, indicazione del luogo di produzione delle materie prime se diverso dal luogo designato dall’indicazione geografica; - eventuale estensione degli obblighi di certificazione ad altri operatori della catena di approvvigionamento, come gli importatori e i distributori, alla stregua dei prodotti biologici. La Commissione ritiene che si debbano elaborare orientamenti su vari aspetti, in particolare: - l’uso delle indicazioni geografiche per gli ingredienti pubblicizzati sulle etichette dei prodotti trasformati; - l’introduzione di criteri di sostenibilità nei disciplinari dei prodotti, da raccomandare alle associazioni di produttori. Nel contesto internazionale , il sistema delle indicazioni geografiche è ben radicato nell’UE e in molti paesi terzi. Tuttavia, alcuni partner commerciali non possiedono una legislazione specifica o non tutelano sufficientemente le denominazioni dell’UE nell’ambito dei propri sistemi nazionali. La Commissione propone: - di cercare di ottenere una tutela rinforzata nei paesi terzi mediante adeguamenti dell’accordo OMC e accordi bilaterali con i partner commerciali; - di includere le indicazioni geografiche nel campo di applicazione dell’Accordo commerciale anticontraffazione e del costituendo “Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria”; - che le indicazioni geografiche extra UE tutelate nell’UE in virtù di accordi bilaterali siano iscritte, in linea di massima, nei registri ufficiali dell’UE. Infine, la Commissione intende accelerare l’iter di registrazione sfrondando le procedure amministrative : benché i tempi di registrazione si siano considerevolmente accorciati dal 2006, la Commissione intende ridurre ulteriormente i ritardi completando l’analisi e adottando la decisione definitiva in tempi più brevi, tra l’altro respingendo sin dalle fasi iniziali le richieste chiaramente infondate, pur nel pieno rispetto dei regolamenti in vigore. 4.4. Agricoltura biologica Il regolamento UE sull’agricoltura biologica tutela sin dal 1991 l’identità e il valore aggiunto delle etichette “ biologico ”, “ ecologico ”, “ eco ” e “ bio ”. L’agricoltura biologica è definita, nella legislazione dell’UE e a livello internazionale, da una linea guida del Codex Alimentarius . Ciò garantisce ai consumatori la qualità dei prodotti biologici e agevola gli scambi sia all’interno del mercato unico, sia con i paesi terzi. La normativa UE sull’agricoltura biologica è stata riveduta[13] nel 2007 nel contesto del Piano d’azione europeo per l’agricoltura e l’alimentazione biologica del 2004. Ciò nonostante, il mercato comunitario rimane frammentato sul piano nazionale, in parte a causa del mancato riconoscimento reciproco dei regimi privati di etichettatura biologica e della proliferazione dei marchi biologici. La Commissione prospetta i seguenti sviluppi per la politica in materia di agricoltura biologica: - è in preparazione un nuovo marchio biologico UE; applicato obbligatoriamente dal 2010 a tutti i prodotti agricoli biologici ottenuti nell’UE, esso contribuirà ad abbattere le barriere al commercio dei prodotti biologici all’interno del mercato unico; - nel 2011 verrà presentata al Consiglio e al Parlamento una relazione sull’applicazione del nuovo regolamento; - al fine di promuovere il commercio dei prodotti biologici, la Commissione si adopererà a favore del riconoscimento reciproco delle norme di produzione biologica con i paesi terzi e collaborerà alla messa a punto della linea guida del Codex Alimentarius sull’agricoltura biologica. 4.5. Specialità tradizionali Il regime UE per la registrazione delle “specialità tradizionali garantite” era inteso a identificare e tutelare le denominazioni dei prodotti tradizionali. Tuttavia, con sole venti registrazioni dal 1992, esso ha chiaramente mostrato i propri limiti. Nonostante lo scarso interesse per questo regime, i partecipanti alle consultazioni sono propensi a difenderlo. La Commissione propone di esplorare la possibilità di introdurre la dicitura “prodotto tradizionale” come termine riservato definito nelle norme di commercializzazione (cfr. sezione 4.2 sopra) e di abolire il regime vigente. 5. ELABORAZIONE DI UN QUADRO UE PER LA POLITICA DI QUALITÀ 5.1. Coerenza dei nuovi regimi UE Oltre ai vigenti regimi di qualità dell’UE, la Commissione sta studiando la possibilità di elaborare un quadro per l’etichettatura “benessere degli animali” e, previo studio di fattibilità, di estendere il marchio di qualità ecologica ( Ecolabel ) ai prodotti alimentari e ai mangimi. Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di esaminare opzioni per l’etichettatura nel complesso ambito dell’ impronta di carbonio . Le parti interessate hanno proposto nuovi regimi UE in particolare nella sfera ambientale, ad esempio per i prodotti di alto valore naturale. La Commissione intende assicurare la coerenza dei futuri regimi e iniziative in materia di qualità dei prodotti agricoli, valutando in modo proattivo e in collaborazione con tutti i servizi competenti il valore aggiunto e la pertinenza di ogni eventuale nuovo regime, come quelli summenzionati. 5.2. Orientamenti per i regimi nazionali e privati di certificazione dei prodotti alimentari I regimi nazionali e privati di certificazione dei prodotti alimentari sono particolarmente idonei a soddisfare le esigenze di informazione dei consumatori e degli acquirenti circa le caratteristiche e le modalità di produzione dei prodotti agricoli. I risultati di mercato continueranno ad essere probabilmente il primo fattore determinante del successo o dell’insuccesso dei regimi privati, la cui evoluzione dipenderà dalla misura in cui soddisfano la domanda dei consumatori, dal numero di consumatori disposti a pagare di più per acquistare merci certificate, e dall’onere che rappresenta la partecipazione al regime per agricoltori e produttori. Alcuni portatori di interesse hanno ravvisato i possibili inconvenienti dei regimi privati: minacce al mercato unico, dubbia trasparenza dei regimi (e opinabilità delle indicazioni), in particolare di quelli che certificano requisiti minimi, possibilità di indurre in errore il consumatore, tendenza dei consumatori a confondere questi regimi con le norme ufficiali, onere per gli agricoltori (tanto più se devono aderire a più regimi) e impatto sul commercio internazionale[14], soprattutto con i paesi in via di sviluppo (cfr. riquadro 4). Paesi in via di sviluppo I regimi di certificazione privati possono fungere da catalizzatori per l’accesso dei paesi in via di sviluppo al mercato dell’UE. Se considerati in positivo, i regimi privati offrono un’opportunità che i paesi in via di sviluppo possono sfruttare a loro vantaggio, impiegando un linguaggio comune nella catena di approvvigionamento e guadagnando la fiducia dei consumatori dell’UE nella qualità dei prodotti alimentari. La necessità di conformarsi a determinati standard può stimolare l’ammodernamento delle filiere di esportazione dei paesi in via di sviluppo. Si sostiene inoltre che una maggiore attenzione al rispetto di “buone pratiche” nell’agricoltura e nell’industria alimentare può giovare anche alla popolazione, ai produttori e all’ambiente del paese di origine. D’altro canto, taluni produttori dei paesi in via di sviluppo possono avere difficoltà a soddisfare i requisiti imposti dai regimi privati. Visto il costo che implica il rispetto di tali requisiti, gli aiuti internazionali rivestono un’importanza capitale per consentire alle piccole e medie imprese e ai piccoli coltivatori dei paesi in via di sviluppo di partecipare ai regimi in questione. | Riquadro 4. Regimi di certificazione della qualità dei prodotti alimentari nel contesto internazionale Dal lato positivo, la Commissione osserva che il problema della confusione ingenerata nei consumatori dalla coesistenza di diversi regimi con obiettivi simili viene attualmente affrontato nell’ambito di iniziative come il codice di buona pratica dell’ISEAL[15], che pretende essere il riferimento internazionale per l’adozione di norme volontarie credibili a carattere sociale e ambientale. Inoltre, gli ideatori dei regimi esistenti sostengono di aver già preso iniziative di rilievo nel senso dell’armonizzazione. In considerazione di tali sviluppi e dei commenti espressi dalle parti interessate in risposta al Libro verde, la Commissione non promuove, per il momento, iniziative legislative in materia di regimi di certificazione nazionali e privati. Pur riconoscendo la natura privata dei regimi, la Commissione intende elaborare orientamenti di buone pratiche per l’operatività dei regimi riguardanti la qualità dei prodotti agricoli. Gli orientamenti saranno elaborati in consultazione con le parti interessate. 6. CONCLUSIONE Gli orientamenti strategici esposti nella presente comunicazione costituiscono un quadro logico per la futura politica di qualità dei prodotti agricoli. Le osservazioni che saranno formulate dalle altre istituzioni e dai portatori di interesse contribuiranno a chiarire e ad affinare ulteriormente questi suggerimenti. Alla luce dei commenti espressi in merito alla presente comunicazione e di eventuali ulteriori analisi che saranno effettuate se necessario, la Commissione intende: - elaborare orientamenti per i regimi di certificazione della qualità dei prodotti agricoli in consultazione con il gruppo consultivo sulla qualità; - sondare il terreno per eventuali iniziative legislative in materia di indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e norme di commercializzazione, compresi i termini riservati facoltativi; - studiare la possibilità di ricorso all’organismo di normalizzazione CEN; - adoperarsi per un migliore riconoscimento dei regimi di qualità dell’UE nei paesi terzi. Questo approccio globale, corredato di iniziative concrete, dovrebbe comportare a medio termine una migliore comunicazione tra agricoltori, acquirenti e consumatori sulla qualità dei prodotti agricoli, l’unificazione della normativa UE in materia di qualità dei prodotti agricoli, nonché una semplificazione dei regimi e dei marchi. [1] Le “qualità” dei prodotti agricoli comprendono sia le “caratteristiche del prodotto” (proprietà fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche – dimensioni, conformazione, sapore, aspetto, ingredienti, ecc.), sia le “modalità di produzione” (metodo di produzione, tipo di allevamento, tecniche di lavorazione utilizzate, luogo di produzione e/o di trasformazione, ecc.). [2] Bruxelles, 11-12.5.2006.http://foodqualityschemes.jrc.ec.europa.eu/en/documents/ReportSTKHHearing_final.pdf [3] http://ec.europa.eu/agriculture/events/qualityconference/index_en.htm [4] Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità, COM(2008) 641 del 15.10.2008. [5] Per le conclusioni della conferenza, cfr. documento del Consiglio Bruxelles, 18 marzo 2009, n. 7696/09, AGRI 114, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st07/st07696.en09.pdf [6] I commenti dei portatori d’interesse vertevano, in particolare, sull’introduzione del marchio di qualità ecologica ( Ecolabel ) e sulla sua possibile sovrapposizione con l’attuale regime biologico. La Commissione intraprenderà uno studio in merito. La Commissione sta inoltre approntando comunicazioni sui marchi “Commercio equo e solidale” e “Benessere degli animali” e ha in progetto la definizione di criteri minimi per regimi volontari di pesca sostenibile. [7] Per esempio la Commissione del Codex Alimentarius e la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE). [8] I termini riservati “facoltativi” non devono necessariamente essere utilizzati nel commercio o in etichetta per descrivere un prodotto, ma se vengono utilizzati, il prodotto deve corrispondere alla definizione data. [9] Nel contesto delle norme di commercializzazione, per “luogo di produzione” si intende il luogo di raccolta dei prodotti vegetali, il luogo di nascita e di allevamento degli animali, il luogo di mungitura delle vacche da latte, e così via. Il termine “origine” può rinviare, nel caso di un prodotto trasformato, al luogo dell’ultima trasformazione sostanziale, che non corrisponde necessariamente al “luogo di produzione” del prodotto agricolo primario. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, presentata dalla Commissione (COM(2008) 40), reca disposizioni orizzontali sull’indicazione dell’origine e della provenienza nell’etichettatura, applicabili a tutti i prodotti alimentari. Tale proposta è attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio. [10] Il sistema delle indicazioni geografiche si applica anche ai prodotti della pesca. [11] Secondo la definizione dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS dell’OMC. [12] La Commissione ha in preparazione una relazione sulle conseguenze dell’abolizione delle quote latte sulla produzione e la commercializzazione dei formaggi tutelati da indicazioni geografiche. [13] Il nuovo regolamento contempla, tra l’altro, anche l’acquacoltura. [14] I regimi privati sono attualmente in discussione in seno al comitato dell’OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (comitato SPS). [15] L’Alleanza internazionale per l’accreditamento e l’etichettatura sociale e ambientale (ISEAL) definisce e codifica le buone pratiche a livello internazionale per la progettazione e l’attuazione di norme sociali e ambientali.