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Document 32025R1277

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1277 della Commissione, del 24 giugno 2025, recante trecentoquarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

C/2025/4320

GU L, 2025/1277, 26.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1277/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1277/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1277

26.6.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1277 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2025

recante trecentoquarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2)

Il 16 giugno 2025 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) di tale Consiglio di sicurezza ha aggiunto una voce all’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2025

Per la Commissione

A nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco «Persone fisiche», è aggiunta la voce seguente:

«Abubakar Swalleh (alias certi: a) Abubaker Swaleh; b) Tom Kiyurige). Sesso: maschile. Data di nascita: 13.1.1992. Luogo di nascita: Mengo (Uganda). Cittadinanza: ugandese. N. passaporto: A00195974 (passaporto ugandese). Numero di identificazione nazionale: CM920231090NZA (Uganda). Indirizzo: Luzira Prison, Luzira, Kampala (Uganda). Altre informazioni: a) presta supporto finanziario, materiale o tecnologico o servizi finanziari o di altro tipo all’ISIL (elencato come Al-Qaeda in Iraq) ovvero a suo sostegno; b) dal 2018 opera da favoreggiatore dell’ISIL prestandogli sostegno finanziario e logistico, anche reclutando per suo conto in Africa orientale e australe. Numero di telefono: +963936016952. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.6.2025.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1277/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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