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Document 32025Q00810

Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale [2025/810]

GU L, 2025/810, 28.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2025/810/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2025/810/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/810

28.4.2025

MODIFICHE DELLE NORME PRATICHE DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE [2025/810]

IL TRIBUNALE,

visto l’articolo 243 del suo regolamento di procedura;

viste le Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale;

considerato che, in occasione della rifusione delle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso di non procedere alla redazione di una relazione d’udienza sommaria nei rinvii pregiudiziali, e ciò per seguire l’approccio in vigore presso la Corte di giustizia che l’ha abbandonata in tutte le cause di cui è investita, conformemente alla modifica dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea operata dal regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 agosto 2012, che modifica il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il relativo allegato I (GU 2012, L 228, pag. 1);

considerato che, nei ricorsi diretti, la relazione d’udienza sommaria costituisce uno strumento di gestione del fascicolo che dovrebbe consentire di sintetizzare la causa raggruppando o riformulando i motivi e gli argomenti delle parti;

considerato, tuttavia, che una sua redazione sistematica ha un impatto economico, generando notevoli oneri di traduzione, nonché un impatto procedurale, in particolare sulla durata del giudizio, dato che essa deve essere finalizzata, tradotta e notificata, in linea di principio, tre settimane prima dell’udienza;

considerato che, per facilitare uno svolgimento rapido e mirato del giudizio, coerente con una gestione proattiva delle cause, occorre prevedere che una relazione d’udienza sommaria sia redatta solo quando il Tribunale o il giudice relatore lo ritengano opportuno nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia;

considerato che le relazioni d’udienza redatte in un’udienza comune costituiscono l’unico mezzo che consente di prendere conoscenza dei motivi e degli argomenti di tutte le parti nelle cause oggetto di tale udienza;

considerato che, in pratica, la redazione di una relazione d’udienza unica in alcune udienze comuni può rivelarsi utile, ma non è esplicitamente prevista dall’attuale formulazione della disposizione;

considerato che, nelle udienze comuni, la relazione d’udienza di ciascuna causa è redatta nella lingua processuale di tale causa e si limita al contenuto della stessa, mentre le lingue processuali delle cause oggetto di un’udienza comune possono essere diverse;

considerato che, per ragioni di buona amministrazione della giustizia, occorre pertanto prevedere che una relazione d’udienza sommaria sia redatta separatamente per ciascuna delle cause oggetto dell’udienza comune oppure cumulativamente per l’insieme di tali cause, salvo diversa decisione del Tribunale o del giudice relatore, e che essa sia notificata a tutte le parti convocate a tale udienza in tutte le lingue processuali delle cause di cui trattasi;

ADOTTA LE PRESENTI MODIFICHE DELLE NORME PRATICHE DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE:

Articolo 1

I punti 210 e 211 delle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (1) sono così modificati:

«210.

Qualora il Tribunale o il giudice relatore lo ritengano opportuno nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il giudice relatore redige una relazione d’udienza sommaria che serve a preparare l’udienza di discussione. Il Tribunale si impegna a far pervenire la relazione d’udienza sommaria ai rappresentanti delle parti tre settimane prima dell’udienza.

211.

Quando il Tribunale decide di organizzare un’udienza di discussione comune a più cause ai sensi dell’articolo 106 bis del regolamento di procedura, una relazione d’udienza sommaria viene redatta separatamente per ciascuna causa interessata oppure cumulativamente per l’insieme di tali cause, salvo diversa decisione del Tribunale o del giudice relatore. Tali relazioni o tale relazione vengono notificate a tutte le parti convocate a tale udienza in tutte le lingue processuali delle cause di cui trattasi»

Articolo 2

Le presenti modifiche delle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esse entrano in vigore il 1o giugno 2025.

Fatto a Lussemburgo, il 9 aprile 2025.

Il cancelliere

V. DI BUCCI

Il presidente

M. VAN DER WOUDE


(1)   GU L 2024/2097 del 12.8.2024, rettifica GU L 2024/90651 del 24.10.2024.


ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2025/810/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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