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Document 32023H0682

Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione del 16 marzo 2023 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all’accelerazione dei rimpatri nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2023/1763

GU L 86 del 24.3.2023, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/682/oj

24.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 86/58


RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/682 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2023

relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all’accelerazione dei rimpatri nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

(2)

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(3)

Il 12 settembre 2018 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della direttiva 2008/115/CE che riduce la durata delle procedure di rimpatrio, assicura un migliore collegamento tra le procedure di asilo e di rimpatrio e permette un uso più efficace delle misure volte a prevenire la fuga, nel contestuale rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»).

(4)

Il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo (2) mira a istituire un sistema comune dell’UE per i rimpatri che combini strutture più forti all’interno dell’Unione con una cooperazione più efficace con i paesi terzi in materia di rimpatrio e riammissione, nel quadro di un approccio globale alla gestione della migrazione. Questo approccio consente di riunire tutte le politiche nei settori della migrazione, dell’asilo, dell’integrazione e della gestione delle frontiere, riconoscendo che la loro efficacia complessiva dipende dai progressi compiuti su tutti i fronti. Un processo di migrazione più rapido e fluido e una governance più forte delle politiche in materia di migrazione e frontiere, la cooperazione con i paesi terzi, anche per quanto riguarda l’attuazione degli accordi e delle intese di riammissione dell’UE, con l’ausilio di moderni sistemi informatici e del sostegno delle agenzie competenti dell’UE, renderanno più efficaci e sostenibili le procedure di rimpatrio.

(5)

Il Consiglio europeo ha costantemente sottolineato l’importanza di una politica unificata, globale ed efficace dell’Unione in materia di rimpatrio e riammissione, invitando a intervenire rapidamente per garantire rimpatri efficaci dall’Unione europea mediante un’accelerazione delle relative procedure. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato gli Stati membri a riconoscere le rispettive decisioni di rimpatrio (3).

(6)

La comunicazione della Commissione del 10 febbraio 2021«Rafforzare la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione nell’ambito di una politica migratoria dell’UE equa, efficace e globale» (4) ha individuato gli ostacoli che impediscono un rimpatrio effettivo, indicando che, per sormontarli, sono necessarie procedure migliori, che riducano la frammentazione degli approcci nazionali, oltre a una più stretta cooperazione e una maggiore solidarietà tra tutti gli Stati membri. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, istituito dal regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio (5), e le informazioni raccolte attraverso la rete europea sulle migrazioni (6), istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio, hanno consentito una valutazione globale di come gli Stati membri attuino la politica dell’Unione in materia di rimpatrio e l’individuazione delle lacune e degli ostacoli esistenti.

(7)

In considerazione delle persistenti sfide nel settore del rimpatrio, e in attesa della conclusione dei negoziati legislativi, in particolare sulla proposta di rifusione della direttiva 2008/115/CE, si raccomandano interventi supplementari per migliorare ulteriormente l’applicazione efficace ed efficiente del quadro giuridico in vigore.

(8)

La raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione (7), che propone una serie di misure e azioni per rendere più efficaci i rimpatri nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE, rimane pertinente e dovrebbe continuare a orientare gli Stati membri nell’attuazione di procedure di rimpatrio più rapide. La raccomandazione (UE) 2017/432 è stata integrata nella raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione (8), consentendo così una valutazione continua della sua attuazione nell’ambito del meccanismo di valutazione e monitoraggio dell’applicazione dell’acquis di Schengen.

(9)

In quanto pietra miliare per la creazione un sistema comune dell’UE in materia di rimpatri, il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio può facilitare e accelerare le procedure di rimpatrio per lo Stato membro competente per il rimpatrio e rafforzare la cooperazione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri per migliorare ulteriormente la convergenza tra gli stessi nella gestione della migrazione. Il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio precedentemente emesse in un altro Stato membro può inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all’interno dell’Unione. La direttiva 2001/40/CE del Consiglio (9) stabilisce un quadro per il riconoscimento reciproco. Tale quadro è stato integrato dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio (10) che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE, anticipando gran parte del sostegno che è stato poi sviluppato a livello dell’UE. Dei progressi in materia di riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio dovrebbero inoltre tenere conto le discussioni in corso sulla proposta di rifusione della direttiva 2008/115/CE presentata dalla Commissione.

(10)

La mancanza di un sistema unionale che permetta di appurare se un cittadino di paese terzo fermato sia già oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro ha in precedenza ostacolato il ricorso al riconoscimento reciproco.

(11)

Dal 7 marzo 2023, data di applicazione del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), gli Stati membri sono tenuti a inserire senza indugio una segnalazione di rimpatrio nel sistema d’informazione Schengen a seguito dell’emissione di una decisione di rimpatrio. Attraverso il sistema d’informazione Schengen gli Stati membri sono ora in grado di verificare immediatamente se un cittadino di un paese terzo fermato dall’autorità competente sia già oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro.

(12)

Il valore aggiunto di questa nuova funzionalità del sistema d’informazione Schengen dipende dall’uso attivo delle segnalazioni di rimpatrio e dal fatto che vi sia dato un seguito adeguato, anche mediante il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse in precedenza da altri Stati membri. In questo modo è possibile accelerare notevolmente e rendere più efficiente la procedura di rimpatrio, in particolare se il rimpatrio può essere eseguito immediatamente, anche quando sia scaduto il periodo per la partenza volontaria concesso dallo Stato membro che ha emesso la decisione di rimpatrio e siano stati esauriti i mezzi di ricorso contro tale decisione di rimpatrio.

(13)

Finanziamenti ad hoc nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (12) contribuiranno all’attuazione della presente raccomandazione e, in particolare, al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri. L’attuazione della presente raccomandazione dovrebbe inoltre poter contare sul sostegno pratico e operativo delle competenti agenzie dell’UE.

(14)

Gli ostacoli alla cooperazione e alla comunicazione tra le autorità nazionali responsabili delle procedure di asilo e di rimpatrio costituiscono un problema strutturale fondamentale che va superato per rendere più efficienti le procedure di rimpatrio. Tutte le autorità competenti degli Stati membri che intervengono nelle diverse fasi del processo di rimpatrio dovrebbero operare in stretto coordinamento.

(15)

Collegamenti più stretti tra le procedure di asilo e di rimpatrio, nonché procedure rapide alle frontiere esterne degli Stati membri, possono rendere il processo di rimpatrio notevolmente più efficiente. Quando non è possibile derogare all’applicazione della direttiva 2008/115/CE sulla base dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è necessario, nell’ambito dell’attuale quadro legislativo, accelerare in particolare il rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta, e nei casi in prossimità delle zone di frontiera esterna degli Stati membri, attraverso una procedura di rimpatrio più rapida, a condizione che il rispetto dei diritti fondamentali di tali cittadini sia garantito per l’intera durata di tale procedura.

(16)

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1860 prevede che gli Stati membri possono astenersi dall’inserire le segnalazioni di rimpatrio nel sistema d’informazione Schengen quando la decisione di rimpatrio è emessa alla frontiera esterna di uno Stato membro ed è eseguita immediatamente. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860 impone agli Stati membri di assicurarsi che le segnalazioni siano inserite senza indugio nel sistema d’informazione Schengen qualora il rimpatrio non sia stato eseguito immediatamente dalle frontiere esterne.

(17)

Al fine di incentivare e incoraggiare i rimpatri volontari, le possibilità consentite dalla direttiva 2008/115/CE potrebbero essere utilizzate per valutare l’opportunità di astenersi dall’emettere un divieto d’ingresso nei confronti dei cittadini di paesi terzi che cooperano con le autorità e che partecipano a un programma di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione, fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE. In questi casi gli Stati membri prorogano, ove necessario, il periodo per la partenza volontaria, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE.

(18)

Prevenire la fuga e gli spostamenti non autorizzati all’interno dell’Unione è essenziale per garantire l’efficacia del sistema comune dell’UE per i rimpatri. È necessario un approccio organico, comprendente gli strumenti fondamentali per valutare e prevenire il rischio di fuga, al fine di facilitare e semplificare la valutazione di tale rischio nei singoli casi, rafforzare l’uso di alternative efficaci al trattenimento e garantire una capacità di trattenimento sufficiente - quando il trattenimento è utilizzato come misura di ultima istanza e per un periodo il più breve possibile conformemente all’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE.

(19)

A livello unionale è disponibile un sostegno per attuare la presente raccomandazione, anche da parte del coordinatore dell’UE per i rimpatri e della rete ad alto livello per i rimpatri sulla base di una strategia operativa in materia di rimpatri. Un sostegno operativo è disponibile anche attraverso le agenzie competenti dell’Unione, in particolare Frontex, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e l’Agenzia per i diritti fondamentali.

(20)

Le autorità nazionali competenti per i rimpatri sono parte integrante della guardia di frontiera e costiera europea, il cui compito è garantire l’efficace attuazione della gestione europea integrata delle frontiere. Frontex svolge un ruolo fondamentale in quanto braccio operativo del sistema comune dell’UE per i rimpatri e fornisce assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura di rimpatrio nell’ambito del suo mandato a norma del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(21)

Tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2008/115/CE dovrebbero essere destinatari della presente raccomandazione.

(22)

Gli Stati membri sono invitati a dare istruzione alle rispettive autorità nazionali responsabili dell’espletamento delle operazioni di rimpatrio di applicare la presente raccomandazione nello svolgimento dei loro compiti.

(23)

La presente raccomandazione è conforme ai diritti fondamentali e ai principi riconosciuti dalla Carta. In particolare, essa garantisce il pieno rispetto della dignità umana e l’applicazione degli articoli 1, 4, 14, 18, 19, 21, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio

(1)

Al fine di agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio, lo Stato membro competente per il rimpatrio di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare dovrebbe riconoscere, in uno spirito di reciprocità, qualsiasi decisione di rimpatrio precedentemente emessa nei confronti della stessa persona da un altro Stato membro, a meno che l’effetto di tale decisione di rimpatrio non sia stato sospeso. A tal fine gli Stati membri dovrebbero:

a)

avvalersi appieno delle informazioni condivise attraverso le segnalazioni di rimpatrio nel sistema d’informazione Schengen, di cui al regolamento (UE) 2018/1860;

b)

garantire che siano disponibili le impronte digitali per l’inserimento in una segnalazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1860;

c)

verificare sistematicamente nel sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali del sistema d’informazione Schengen se un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare sia oggetto di una segnalazione di rimpatrio nel sistema d’informazione Schengen;

d)

assicurarsi che le autorità nazionali responsabili del rimpatrio cooperino strettamente con l’ufficio SIRENE nazionale, tenuto conto del suo ruolo quale istituito dal regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e del suo ruolo nello scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1860;

e)

cooperare e, se necessario, scambiare informazioni supplementari per facilitare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di rimpatrio;

f)

esaminare la situazione del cittadino di un paese terzo interessato, sentito lo stesso, per garantire il rispetto del diritto nazionale e dell’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE, prima di riconoscere una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro e prima dell’allontanamento. Nel caso dei minori, in particolare, lo Stato membro di esecuzione dovrebbe garantire che si tenga debitamente conto dell’interesse superiore degli stessi;

g)

notificare per iscritto al cittadino di un paese terzo interessato che è stata riconosciuta la decisione di rimpatrio emessa nei suoi confronti da un altro Stato membro. La notifica dovrebbe ribadire i motivi di fatto e di diritto contenuti nella decisione di rimpatrio e fornire informazioni sui mezzi di ricorso disponibili;

h)

comunicare immediatamente l’allontanamento del cittadino di un di paese terzo interessato allo Stato membro che ha emesso la decisione, in modo che tale Stato membro possa aggiornare il sistema d’informazione Schengen conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861.

Accelerare i rimpatri

(2)

Al fine di accelerare le procedure di rimpatrio, gli Stati membri dovrebbero instaurare una stretta cooperazione tra le autorità responsabili delle decisioni che pongono fine al soggiorno regolare e quelle responsabili dell’emissione delle decisioni di rimpatrio, compreso lo scambio regolare di informazioni e la cooperazione operativa, sulla base dell’approccio integrato e coordinato di cui alla raccomandazione (UE) 2017/432.

(3)

Per garantire la tempestiva disponibilità delle informazioni sull’identità e sulla situazione giuridica dei cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, necessarie per monitorare e dare seguito ai singoli casi, e al fine di definire e mantenere un quadro situazionale nazionale in materia di rimpatri, gli Stati membri sono invitati a istituire senza indugio un sistema informatico completo di gestione dei casi di rimpatrio, basato sul modello sviluppato da Frontex a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1896. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avvalersi appieno dei sistemi di gestione dei casi di riammissione istituiti per promuovere l’attuazione degli accordi o delle intese di riammissione con i paesi terzi.

(4)

Per garantire che una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale sia seguita rapidamente dalle procedure di rimpatrio, gli Stati membri dovrebbero:

a)

istituire un canale di comunicazione diretto e standardizzato tra le autorità competenti in materia di asilo e quelle competenti in materia di rimpatrio per garantire un perfetto coordinamento tra le due procedure;

b)

emettere, con lo stesso atto o con atti separati ma adottati contemporaneamente o in una fase immediatamente successiva, una decisione di rimpatrio e una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale, avvalendosi al meglio della possibilità di cui all’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;

c)

prevedere la possibilità di proporre ricorso contro la decisione che respinge una domanda di protezione internazionale e la decisione di rimpatrio contemporaneamente dinanzi allo stesso organo giurisdizionale o la possibilità di impugnare entrambe le decisioni entro lo stesso termine;

d)

prevedere la sospensione automatica dell’esecuzione delle decisioni di rimpatrio in una procedura di ricorso soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per conformarsi all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 47 della Carta;

e)

adottare misure per garantire che un ricorso possa essere esercitato da un paese terzo, in particolare attraverso un’adeguata rappresentanza legale e avvalendosi di strumenti innovativi quali la videoconferenza, purché siano rispettati il diritto a un ricorso effettivo e l’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE.

(5)

Per garantire rimpatri più rapidi nelle vicinanze delle frontiere esterne, gli Stati membri dovrebbero:

a)

istituire squadre di sostegno mobili in cui siano rappresentate tutte le autorità competenti per il rimpatrio volontario e forzato e i pertinenti servizi di sostegno, compresi gli interpreti, i servizi sanitari, l’assistenza legale e gli operatori sociali;

b)

istituire strutture adeguate (in particolare per i minori e le famiglie) nelle vicinanze della zona di frontiera esterna per ospitare i cittadini di paesi terzi in attesa di rimpatrio, nel rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compresi il diritto alla vita privata e familiare e il diritto alla non discriminazione;

c)

se del caso, avvalersi appieno delle procedure accelerate previste dagli accordi di riammissione conclusi tra l’Unione o gli Stati membri e i paesi terzi, nel rispetto delle garanzie procedurali conformemente, in particolare, all’articolo 47 della Carta;

d)

a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1860, inserire una segnalazione di rimpatrio nel sistema d’informazione Schengen quando non sia possibile eseguire immediatamente il rimpatrio.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero avvalersi quanto più possibile di tutto il sostegno fornito da Frontex, compreso il sostegno operativo alle autorità nazionali, l’assistenza per l’identificazione dei rimpatriati e l’acquisizione dei documenti di viaggio, l’organizzazione delle operazioni di rimpatrio e il sostegno alla partenza volontaria e alla reintegrazione.

Incentivi al rimpatrio volontario

(7)

Per incoraggiare il rimpatrio volontario dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero istituire strutture di consulenza sul rimpatrio e sulla reintegrazione per fornire loro informazioni e orientamenti quanto prima possibile durante la procedura e orientarli verso un programma di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni sul rimpatrio siano fornite anche durante la procedura di asilo, poiché il rimpatrio è uno degli esiti possibili qualora sia respinta la domanda di protezione internazionale.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre:

a)

valutare la possibilità di astenersi dall’emettere un divieto d’ingresso per i cittadini di paesi terzi che cooperano con le autorità competenti e che si iscrivono a un programma di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione, fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE; in questi casi gli Stati membri dovrebbero prorogare, ove necessario, il periodo per la partenza volontaria, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;

b)

prevedere una procedura facilmente accessibile e operativa nella pratica per consentire ai cittadini di paesi terzi di chiedere la revoca, la sospensione o la riduzione della durata di un divieto d’ingresso nei casi in cui tali cittadini colpiti da un divieto d’ingresso abbiano lasciato il territorio di uno Stato membro in piena ottemperanza di una decisione di rimpatrio entro il termine concesso per la partenza volontaria, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE.

Un approccio globale al rischio di fuga

(9)

Al fine di istituire un processo razionalizzato e coordinato, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio globale comprendente i seguenti strumenti fondamentali per valutare e prevenire il rischio di fuga:

a)

criteri oggettivi per valutare l’esistenza del rischio di fuga in ogni singolo caso;

b)

alternative efficaci al trattenimento che corrispondano ai diversi livelli di rischio di fuga e alle circostanze individuali;

c)

il trattenimento come misura di ultima istanza e con una durata quanto più breve possibile, conformemente all’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE e all’articolo 6 della Carta.

(10)

Per valutare la sussistenza in un caso individuale di motivi per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga, ai sensi dell’articolo 3, punto 7, della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri dovrebbero introdurre nella legislazione nazionale le circostanze e i criteri obiettivi di cui rispettivamente ai punti 15 e 16 della raccomandazione (UE) 2017/432. Gli Stati membri dovrebbero prevedere un’ampia gamma di alternative al trattenimento che siano efficaci per prevenire la fuga dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e mirate alle circostanze individuali degli interessati. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere procedure adeguate per garantire che i cittadini di paesi terzi rispettino tali misure. Dovrebbero essere previste misure efficaci ma meno coercitive rispetto al trattenimento, che potrebbero includere:

a)

l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti, a intervalli compresi tra una volta ogni 24 ore e una volta alla settimana, a seconda del livello di rischio di fuga;

b)

l’obbligo di consegnare alle autorità competenti il passaporto, il documento di viaggio o il documento d’identità;

c)

l’obbligo di risiedere in un luogo designato dalle autorità, quale una residenza privata, una struttura di accoglienza o un centro dedicato;

d)

l’obbligo di comunicare alle autorità competenti un indirizzo privato e le eventuali modifiche di tale indirizzo;

e)

la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata;

f)

l’uso di tecnologie innovative.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che la capacità di trattenimento sia in linea con le esigenze effettive, tenendo conto del numero di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono oggetto di una decisione di rimpatrio e del numero stimato di persone che dovrebbero essere rimpatriate a medio termine.

Attuazione, monitoraggio e relazioni

(12)

Nell’attuare la presente raccomandazione gli Stati membri dovrebbero utilizzare appieno tutte le forme di sostegno disponibili a livello dell’Unione, tra cui:

a)

il sostegno garantito dal coordinatore dell’UE per i rimpatri e dalla rete ad alto livello per i rimpatri;

b)

il sostegno garantito dalle agenzie competenti dell’Unione, in particolare Frontex, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, eu-LISA e l’Agenzia per i diritti fondamentali;

c)

le competenze e le informazioni raccolte e scambiate all’interno delle reti e dei gruppi dell’Unione che si occupano di questioni relative ai rimpatri.

(13)

Ai fini del monitoraggio dell’attuazione della presente raccomandazione, gli Stati membri sono invitati a riferire annualmente alla Commissione, anche in merito al numero di decisioni di rimpatrio di altri Stati membri oggetto di riconoscimento reciproco.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

Per la Commissione

Ylva JOHANSSON

Membro della Commissione


(1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo (COM(2020) 609 final).

(3)  Conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023, 1/23.

(4)  COM(2021) 56 final.

(5)  Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

(6)  Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

(7)  Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 66 dell’11.3.2017, pag. 15).

(8)  Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell’espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83).

(9)  Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

(10)  Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).


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