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Document 32022R2329
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2329 of 28 November 2022 amending Annex IV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Egypt and Türkiye in the list of third countries, territories or zones thereof authorised for the entry into the Union of consignments of certain equine animals (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2329 della Commissione del 28 novembre 2022 che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all'Egitto e alla Turchia dell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati equini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2329 della Commissione del 28 novembre 2022 che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all'Egitto e alla Turchia dell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati equini (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/8451
GU L 308 del 29.11.2022, p. 5–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2329 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2022
che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all'Egitto e alla Turchia dell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati equini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che dette partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se queste provengono da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento delegato. |
(4) |
L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equini. |
(5) |
La Turchia figura nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 come zona TR-1, assegnata al gruppo sanitario E e comprendente alcune province nordoccidentali. Nel dicembre 2020 la Turchia ha chiesto alla Commissione di estendere la zona TR-1, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cavalli registrati, alle province di Bursa, Eskişehir e Kocaeli e ha fornito garanzie a sostegno di tale richiesta. |
(6) |
Dopo aver valutato la documentazione fornita dalla Turchia, la Commissione ha concluso che le garanzie offerte dall'autorità competente centrale turca sono sufficienti per autorizzare l'ingresso e il transito nell'Unione, nonché il reingresso dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati dalla nuova zona TR-1 in Turchia. |
(7) |
L'Egitto figura nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 come zona EG-1, assegnata al gruppo sanitario E e comprendente alcuni governatorati settentrionali. Nel dicembre 2021 l'Egitto ha chiesto alla Commissione di autorizzare l'ingresso nell'Unione di cavalli registrati da una nuova zona e ha fornito alla Commissione garanzie per quanto riguarda l'istituzione di una zona indenne dalle malattie degli equini presso il posto di polizia per la quarantena veterinaria degli equini sulla CAIRO/SWISS desert road, nella periferia orientale del Cairo, collegata attraverso l'aeroporto internazionale del Cairo. |
(8) |
Dopo aver valutato la documentazione fornita dall'Egitto, la Commissione ha concluso che le garanzie offerte dall'autorità competente centrale egiziana sono sufficienti per autorizzare l'ingresso e il transito nell'Unione di cavalli registrati da tale zona in Egitto. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(10) |
Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto e allo scopo di agevolare gli scambi commerciali, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:
1) |
nella parte 1, alla voce relativa all'Egitto, è aggiunta la seguente zona EG-2:
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2) |
la parte 2 è così modificata:
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