This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R0580
Council Regulation (EU) 2022/580 of 8 April 2022 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Regolamento (UE) 2022/580 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
Regolamento (UE) 2022/580 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
ST/7983/2022/INIT
GU L 110 del 8.4.2022, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
8.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 110/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/580 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento del Consiglio (UE) n. 269/2014 (2), concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC. |
|
(2) |
In data 8 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/582 (3), che modifica la decisione 2014/145/PESC prevedendo ulteriori possibilità di deroga al congelamento delle attività e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate. |
|
(3) |
Tali modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
|
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014. |
|
(5) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente all’atto della sua pubblicazione al fine di garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
|
1) |
all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
|
|
2) |
l’articolo 6 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 6 ter 1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica «B. Entità», voci 53, 54 e 55, dell’allegato I o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 24 agosto 2022, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 23 febbraio 2022. 2. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 79, 80, 81 e 82, dell’allegato I o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 9 ottobre 2022, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima dell'8 aprile 2022. 3. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
(3) Decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza (cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale).