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Document 32022R0580

Regolamento (UE) 2022/580 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

ST/7983/2022/INIT

GU L 110 del 8.4.2022, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/580/oj

8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 110/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/580 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento del Consiglio (UE) n. 269/2014 (2), concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

(2)

In data 8 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/582 (3), che modifica la decisione 2014/145/PESC prevedendo ulteriori possibilità di deroga al congelamento delle attività e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate.

(3)

Tali modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente all’atto della sua pubblicazione al fine di garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

pagabili su o da un conto appartenente a o detenuto da una missione diplomatica o consolare o da un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.»;

2)

l’articolo 6 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 ter

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica «B. Entità», voci 53, 54 e 55, dell’allegato I o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 24 agosto 2022, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 23 febbraio 2022.

2.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 79, 80, 81 e 82, dell’allegato I o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 9 ottobre 2022, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima dell'8 aprile 2022.

3.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 9 ottobre 2022 dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo elencati nell’allegato I; e

b)

il ricavato di tale vendita e trasferimento rimane congelato.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

(3)  Decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza (cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale).


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