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Document 32022R0203
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/203 of 14 February 2022 amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards management systems and occurrence-reporting systems to be established by competent authorities, and correcting Regulation (EU) No 748/2012 as regards the issuance of airworthiness review certificates
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione del 14 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle autorità competenti e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione del 14 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle autorità competenti e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità
C/2022/760
GU L 33 del 15.2.2022, p. 46–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/203 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle autorità competenti e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce requisiti tecnici comuni per la progettazione e la produzione di aeromobili civili, nonché di motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili. |
(2) |
A norma dell’allegato II, punto 3.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, le organizzazioni (imprese) approvate che progettano e producono aeromobili civili, nonché motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili, devono, in funzione del tipo di attività svolta e delle dimensioni dell’organizzazione, realizzare e mantenere un sistema di gestione per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui al suddetto allegato, gestire i rischi in materia di sicurezza e migliorare costantemente tale sistema. |
(3) |
A norma dell’annesso 19 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), le autorità competenti devono imporre alle imprese di progettazione e produzione approvate di attuare un sistema di gestione della sicurezza. |
(4) |
È pertanto opportuno introdurre un sistema di gestione per tutte le imprese di progettazione e produzione approvate che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 al fine di conformarsi alle norme internazionali e alle pratiche raccomandate dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) stabilite nell’annesso 19 della convenzione di Chicago. |
(5) |
Tutte le imprese di progettazione e produzione approvate sono tenute a istituire un sistema di segnalazione delle non conformità. È pertanto opportuno modificare le disposizioni dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 per garantire che il sistema di segnalazione delle non conformità sia istituito nell’ambito del sistema di gestione delle imprese e che i requisiti siano allineati a quelli del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(6) |
Un periodo transitorio sufficiente dovrebbe consentire alle imprese di progettazione e di produzione di garantire la loro conformità alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento. |
(7) |
Il regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe quindi essere modificato. |
(8) |
Il regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione (4) ha sostituito il punto 21.B.325, lettera c), per stabilire in quali casi l’autorità competente dello Stato membro di registrazione, oltre al certificato di aeronavigabilità di cui al punto 21.B.325, lettere a) e b), dovrebbe rilasciare anche un certificato di revisione dell’aeronavigabilità valutando se la parte M o la parte ML del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (5) sono applicabili all’aeromobile in questione. Il testo adottato, tuttavia, non ha affrontato adeguatamente il caso dei nuovi aeromobili. Il regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe quindi essere rettificato. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere 04/2020 (6) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, presentato a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
1) |
all’articolo 9 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5. In deroga al punto 21.B.225, lettera d), punti 1) e 2), dell’allegato I (parte 21), un’impresa di produzione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21) può correggere, fino al 7 marzo 2025, eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione (*1). Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte. 6. In deroga al punto 21.B.125, lettera d), punti 1) e 2) dell’allegato I (parte 21), un’impresa che fabbrica prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione e che è titolare di un’autorizzazione a procedere valida rilasciata in conformità all’allegato I (parte 21) può correggere, fino al 7 marzo 2025, eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/203. Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, l’autorizzazione a procedere è revocata, limitata o sospesa, in tutto o in parte. (*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione, del 14 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle autorità competenti e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 46).»;" |
2) |
l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
L’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è rettificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 2023, ad eccezione dell’articolo 2, che si applica a decorrere dal 7 marzo 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).
(4) Regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione, del 21 dicembre 2020, recante modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, la produzione di parti da utilizzare durante la manutenzione e la considerazione di aspetti legati all’invecchiamento degli aeromobili in sede di certificazione (GU L 145 del 28.4.2021, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
(6) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ALLEGATO I
La parte 21 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificata:
1) |
il punto 21.1 è sostituito dal seguente: «21.1. Autorità competente Ai fini del presente allegato, per «autorità competente» si intende:
|
2) |
è aggiunto il seguente punto 21.2: «21.2. Finalità La sezione A del presente allegato definisce le disposizioni che stabiliscono i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di qualsiasi certificato rilasciato, o da rilasciare, in conformità al presente allegato. La sezione B del presente allegato definisce le condizioni per lo svolgimento dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione, nonché i requisiti relativi al sistema amministrativo e di gestione che l’autorità competente responsabile dell’attuazione della sezione A del presente allegato deve rispettare.»; |
3) |
il punto 21.B.5 è soppresso; |
4) |
sono aggiunti i seguenti punti 21.B.10 e 21.B.15: «21.B.10 Documentazione relativa alla sorveglianza L’autorità competente deve fornire tutti gli atti legislativi, le norme, le regole, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale pertinente affinché possa svolgere i propri compiti e adempiere alle proprie responsabilità. 21.B.15 Informazioni all’Agenzia
|
5) |
il punto 21.B.20 è sostituito dal seguente: «21.B.20 Reazione immediata a un problema di sicurezza
|
6) |
il punto 21.B.25 è sostituito dal seguente: «21.B.25 Sistema di gestione
|
7) |
il punto 21.B.30 è sostituito dal seguente: «21.B.30 Assegnazione di compiti a soggetti qualificati
|
8) |
il punto 21.B.35 è sostituito dal seguente: «21.B.35 Modifiche del sistema di gestione
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9) |
il punto 21.B.40 è soppresso; |
10) |
il punto 21.B.45 è soppresso; |
11) |
il punto 21.B.55 è sostituito dal seguente: «21.B.55 Conservazione della documentazione
|
12) |
il punto 21.B.60 è soppresso; |
13) |
è aggiunto il seguente punto 21.B.65: «21.B.65 Sospensione, limitazione e revoca L’autorità competente deve:
|
14) |
è aggiunto il seguente punto 21.B.115: «21.B.115 Modalità di rispondenza
|
15) |
il punto 21.B.120 è sostituito dal seguente: «21.B.120 Procedura di certificazione iniziale
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16) |
il punto 21.B.125 è sostituito dal seguente: «21.B.125 Non conformità e azioni correttive - osservazioni
|
17) |
i punti 21.B.130, 21.B.145 e 21.B.150 sono soppressi; |
18) |
è aggiunto il seguente punto 21.B.215: «21.B.215 Modalità di rispondenza
|
19) |
il punto 21.B.220 è sostituito dal seguente: «21.B.220 Procedura di certificazione iniziale
|
20) |
sono aggiunti i seguenti punti 21.B.221 e 21.B.222: «21.B.221 Principi di sorveglianza
21.B.222 Programma di sorveglianza
|
21) |
il punto 21.B.225 è sostituito dal seguente: «21.B.225 Non conformità e azioni correttive - osservazioni
|
22) |
i punti 21.B.230 e 21.B.235 sono soppressi; |
23) |
il punto 21.B.240 è sostituito dal seguente: «21.B.240 Modifiche del sistema di gestione della produzione
|
24) |
i punti 21.B.245 e 21.B.260 sono soppressi; |
25) |
al punto 21.B.325, il titolo è sostituito dal seguente: «21.B.325 Rilascio dei certificati di aeronavigabilità»; |
26) |
i punti 21.B.330 e 21.B.345 sono soppressi; |
27) |
al punto 21.B.525, il titolo è sostituito dal seguente: «21.B.525 Rilascio del permesso di volo»; |
28) |
i punti 21.B.530 e 21.B.545 sono soppressi. |
ALLEGATO II
La parte 21 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è così rettificata:
1) |
al punto 21.B.325, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|